Articolo 9 della Legge 15 marzo 1956, n. 154
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 aprile 1956
Art. 9.
Le, norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, specialmente per facilitare il passaggio all'Istituto delle funzioni oggi spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui ai precedenti articoli, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 14 aprile 1956