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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 739/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 10/07/2025, alle ore 12:00, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. BONA ANDREA, in sostituzione dell'Avv. CHESSA EB;
Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Rinuncia alla domanda di condanna al danno patrimoniale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1
il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui
[...] P.IVA_1 ttivam to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 30/09/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetto il signor è stata contratta Parte_1
CP_ e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa, dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente condannare l'
, in persona del legale rappresentante pro – tempore , a corrispondere al ricorrente il trattamento economico ( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari al 12% , anche con riferimento al Dlgs 38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa, secondo le tabelle di danno ex DM 12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA 22%, CPA
4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del lavoro di ferraiolo alle dipendenze di differenti datori di lavoro;
- delle attività concretamente svolte;
- della patologia diagnosticata;
- della pretesa natura professionale della malattia;
Pag. 1 di 6 - dell'iter amministrativo conclusosi negativamente.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando la natura tabellata e l'origine professionale della CP_1 malattia, per assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 11.02.2025, testimoni escussi , e a seguito di C.T.U. a firma dott. depositata nei termini. Tes_1 Testimone_2 Per_1
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di criterio di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato.
Al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
20.06.2018, n. 16248).
Si tratta a tutti gli effetti di una presunzione semplice di origine professionale della malattia.
La prova del lavoratore deve dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata)
l'adibizione sistematica e continuativa (non episodica) allo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia, in termini di esposizione, abituale e sistematica, alla malattia tabellata.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la CP_1 malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova contraria a carico di deve essere rigorosa e riguardare l'effettività dell'esposizione a CP_1 rischio, ovvero dell'adibizione alla lavorazione rischiosa e il nesso di causalità nel caso specifico, nel senso
Pag. 2 di 6 dell'intervento, in concreto, di un fattore di natura extralavorativa da solo sufficiente a causare la malattia.
La prova contraria a carico di come detto, non può consistere in mere presunzioni, ma deve CP_1 sostanziarsi in una dimostrazione concreta dell'intervento di uno o più fattori patogeni di natura extraprofessionale, dotati di efficacia causale esclusiva in quanto da soli sufficienti a causare l'evento. non potrà fornire prova contraria della correlazione tra agente patogeno e malattia, perché tale CP_1 nesso è già oggetto di previsione tabellare.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto per anni la lavorazione rischiosa. I testimoni escussi, con deposizioni tra loro precise e concordi e per ciò solo attendibili, hanno riferito delle attività manuali di lavorazione del ferro svolte in maniera costante dal ricorrente, con utilizzo di strumentazione e con frequente sollevamento di pesi da terra;
“stiamo giornate intere sempre con la schiena chinata;
confermo la circostanza;
lavoriamo 8 ore al giorno (io e il ricorrente), con pausa di un'ora, dalle 12 alle 13; capita che stiamo giorni interi chinati;
quando operiamo le legature, preciso che siamo sempre chinati con la schiena e le braccia verso terra” riferisce il teste
; “confermo la circostanza;
nell'arco della giornata, se c'è tanto da legare, stiamo chinati tante ore;
è un lavoro Tes_1 molto di schiena, sempre chinati a legare” concorda il teste Testimone_2
I testimoni, colleghi di lavoro da anni del ricorrente, hanno deposto sulla serie di attività manuali svolte, sulla esposizione ad un rischio idoneo costante nel corso del tempo del tutto compatibile con la patologia alla schiena del ricorrente (ernia lombare, cfr. con doc. n. 6 ric.). non ha fornito prova contraria ed il riferimento al D.V.R. non vale a ritenere sussistente un fattore CP_1 extra-lavorativo in grado da solo di causare la malattia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che la malattia è tabellata. Queste le conclusioni condivise raggiunte dal C.T.U.: “il sig.
[...]
nato a [...] il 19\02\71 e residente a [...], svolge dall'età di 20 Pt_1 anni ossia da oltre 30 anni attività di ferraiolo. Si tratta di attività che impone all'operatore, nell'arco della giornata lavorativa, mansioni di sollevamento e movimentazione manuale di pesanti tondini di ferro e spesso anche il mantenimento di posture incongrue protratte del tronco in flessione per eseguire le legature dei tondini col filo di ferro. Egli è affetto da spondilopatia lombare discale protrusiva ed erniaria, vieppiù sintomatica dall'età di 30 anni ed evoluta in senso peggiorativo nel tempo sotto il profilo clinico ed anatomo-RXgrafico. Le gravose mansioni lavorative di ferraiolo hanno causato ovvero in gran misura concausato, per meccanismo di sollecitazione in carico della colonna lombare, la patologia, da cui è affetto il ricorrente. Si tratta di malattia tabellata (N. 73 – tabella delle malattie professionali dell'industria – D.M. 10 ottobre 2023). Le lavorazioni, correlate in tabella con tale infermità, si identificano con quelle del ricorrente ovvero con quelle che comportano “movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”. La infermità rachidea lombare, da cui è affetto il sig. è dunque malattia professionale ed anzi malattia professionale tabellata produttiva di danno Parte_1 biologico di grado pari al 10 (dieci) per cento (voce 213 della vigente tabella )”. Si tratta di conclusioni analitiche, CP_1 aderenti alle risultanze probatorie in atti (orali e documentali), che non possono che essere condivise.
Pag. 3 di 6 Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, il ricorso deve essere accolto, deve essere accertata la natura professionale della malattia tabellata del ricorrente, con danno biologico nella misura del 10%; deve essere condannato a CP_1 pagare in favore del ricorrente il relativo trattamento economico indennitario (in misura capitale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 38/2000), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA EB.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(cfr. ordinanza datata 25.02.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la natura professionale della malattia tabellata del ricorrente e per l'effetto:
a. accerta che la menomazione dell'integrità psicofisica è della misura percentuale del 10%;
b. condanna resistente a pagare in favore del ricorrente il relativo trattamento CP_1 economico nella misura percentuale accertata dal C.T.U., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
EB dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
Pag. 4 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 10/07/2025, alle ore 12:00, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. BONA ANDREA, in sostituzione dell'Avv. CHESSA EB;
Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Rinuncia alla domanda di condanna al danno patrimoniale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1
il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui
[...] P.IVA_1 ttivam to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 30/09/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetto il signor è stata contratta Parte_1
CP_ e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa, dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente condannare l'
, in persona del legale rappresentante pro – tempore , a corrispondere al ricorrente il trattamento economico ( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari al 12% , anche con riferimento al Dlgs 38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa, secondo le tabelle di danno ex DM 12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA 22%, CPA
4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del lavoro di ferraiolo alle dipendenze di differenti datori di lavoro;
- delle attività concretamente svolte;
- della patologia diagnosticata;
- della pretesa natura professionale della malattia;
Pag. 1 di 6 - dell'iter amministrativo conclusosi negativamente.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando la natura tabellata e l'origine professionale della CP_1 malattia, per assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 11.02.2025, testimoni escussi , e a seguito di C.T.U. a firma dott. depositata nei termini. Tes_1 Testimone_2 Per_1
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di criterio di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato.
Al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
20.06.2018, n. 16248).
Si tratta a tutti gli effetti di una presunzione semplice di origine professionale della malattia.
La prova del lavoratore deve dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata)
l'adibizione sistematica e continuativa (non episodica) allo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia, in termini di esposizione, abituale e sistematica, alla malattia tabellata.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la CP_1 malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova contraria a carico di deve essere rigorosa e riguardare l'effettività dell'esposizione a CP_1 rischio, ovvero dell'adibizione alla lavorazione rischiosa e il nesso di causalità nel caso specifico, nel senso
Pag. 2 di 6 dell'intervento, in concreto, di un fattore di natura extralavorativa da solo sufficiente a causare la malattia.
La prova contraria a carico di come detto, non può consistere in mere presunzioni, ma deve CP_1 sostanziarsi in una dimostrazione concreta dell'intervento di uno o più fattori patogeni di natura extraprofessionale, dotati di efficacia causale esclusiva in quanto da soli sufficienti a causare l'evento. non potrà fornire prova contraria della correlazione tra agente patogeno e malattia, perché tale CP_1 nesso è già oggetto di previsione tabellare.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto per anni la lavorazione rischiosa. I testimoni escussi, con deposizioni tra loro precise e concordi e per ciò solo attendibili, hanno riferito delle attività manuali di lavorazione del ferro svolte in maniera costante dal ricorrente, con utilizzo di strumentazione e con frequente sollevamento di pesi da terra;
“stiamo giornate intere sempre con la schiena chinata;
confermo la circostanza;
lavoriamo 8 ore al giorno (io e il ricorrente), con pausa di un'ora, dalle 12 alle 13; capita che stiamo giorni interi chinati;
quando operiamo le legature, preciso che siamo sempre chinati con la schiena e le braccia verso terra” riferisce il teste
; “confermo la circostanza;
nell'arco della giornata, se c'è tanto da legare, stiamo chinati tante ore;
è un lavoro Tes_1 molto di schiena, sempre chinati a legare” concorda il teste Testimone_2
I testimoni, colleghi di lavoro da anni del ricorrente, hanno deposto sulla serie di attività manuali svolte, sulla esposizione ad un rischio idoneo costante nel corso del tempo del tutto compatibile con la patologia alla schiena del ricorrente (ernia lombare, cfr. con doc. n. 6 ric.). non ha fornito prova contraria ed il riferimento al D.V.R. non vale a ritenere sussistente un fattore CP_1 extra-lavorativo in grado da solo di causare la malattia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che la malattia è tabellata. Queste le conclusioni condivise raggiunte dal C.T.U.: “il sig.
[...]
nato a [...] il 19\02\71 e residente a [...], svolge dall'età di 20 Pt_1 anni ossia da oltre 30 anni attività di ferraiolo. Si tratta di attività che impone all'operatore, nell'arco della giornata lavorativa, mansioni di sollevamento e movimentazione manuale di pesanti tondini di ferro e spesso anche il mantenimento di posture incongrue protratte del tronco in flessione per eseguire le legature dei tondini col filo di ferro. Egli è affetto da spondilopatia lombare discale protrusiva ed erniaria, vieppiù sintomatica dall'età di 30 anni ed evoluta in senso peggiorativo nel tempo sotto il profilo clinico ed anatomo-RXgrafico. Le gravose mansioni lavorative di ferraiolo hanno causato ovvero in gran misura concausato, per meccanismo di sollecitazione in carico della colonna lombare, la patologia, da cui è affetto il ricorrente. Si tratta di malattia tabellata (N. 73 – tabella delle malattie professionali dell'industria – D.M. 10 ottobre 2023). Le lavorazioni, correlate in tabella con tale infermità, si identificano con quelle del ricorrente ovvero con quelle che comportano “movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”. La infermità rachidea lombare, da cui è affetto il sig. è dunque malattia professionale ed anzi malattia professionale tabellata produttiva di danno Parte_1 biologico di grado pari al 10 (dieci) per cento (voce 213 della vigente tabella )”. Si tratta di conclusioni analitiche, CP_1 aderenti alle risultanze probatorie in atti (orali e documentali), che non possono che essere condivise.
Pag. 3 di 6 Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, il ricorso deve essere accolto, deve essere accertata la natura professionale della malattia tabellata del ricorrente, con danno biologico nella misura del 10%; deve essere condannato a CP_1 pagare in favore del ricorrente il relativo trattamento economico indennitario (in misura capitale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 38/2000), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA EB.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(cfr. ordinanza datata 25.02.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la natura professionale della malattia tabellata del ricorrente e per l'effetto:
a. accerta che la menomazione dell'integrità psicofisica è della misura percentuale del 10%;
b. condanna resistente a pagare in favore del ricorrente il relativo trattamento CP_1 economico nella misura percentuale accertata dal C.T.U., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
EB dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
Pag. 4 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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