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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 695/2021
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RA CI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO:
Mutuo
Cod.: 140038 nella causa civile n. 695/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25 giugno
2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025
d a
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Stocchiero del foro di Bergamo (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado e depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
c o n l ' i n t e r v e n t o d i
(già in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_2 [...]
in persona quest'ultima della Procuratrice Speciale dott.ssa giusta Controparte_3 Controparte_4 procura rogito notaio di Treviso rep. 44416, racc. 16819 con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MA ES del foro di Milano (PEC giusta mandato alle Email_2 liti depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16 novembre 2022 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo 1797/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in ordine alla pretesa
Pt_1 di e comunque l'insussistenza di alcun debito della prima nei confronti della CP_1 CP_1 seconda, in quanto la sig.ra non stipulava affatto (in nome e per conto proprio) con la dante
Pt_1 causa di alcun contratto di finanziamento, di cui è stato chiesto il rimborso con il Controparte_1 decreto opposto;
né comunque alcun finanziamento veniva erogato in favore della sig.ra ; né
Pt_1 comunque la sig.ra ordinava (in nome e per conto proprio) alcun veicolo per il cui acquisto
Pt_1 venisse erogato alcun finanziamento;
né comunque la sig.ra acquistava e diveniva proprietaria
Pt_1 di alcun veicolo per il cui acquisto venisse erogato alcun finanziamento;
né comunque la sig.ra
Pt_1 rimborsava (nemmeno parzialmente) alcun finanziamento in favore di Santander Consumer Bank
S.p.a. (dante causa di . Controparte_1
In ogni caso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4300/17 Ing. (n. 9403/17 R.G.) emesso dal Tribunale di Bergamo e disporne pertanto e comunque la revoca, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite con DISTRAZIONE in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che ha agito ingiunzionalmente con Controparte_1 mala fede o colpa grave e condannarla pertanto non solo al pagamento delle spese legali (con distrazione in favore del difensore antistatario) ma anche al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellante, in misura comunque superiore a € 20.000,00 ed inferiore a
€ 26.000,00) ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata (sempre in favore dell'appellante) ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
(in misura comunque superiore a € 20.000,00 ed inferiore a € 26.000,00). In via istruttoria:
- ammettere prova per interrogatorio formale e per testimoni su tutte le circostanze di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., indicando quali testimoni anche a confronto ed a controprova i sigg.: , Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2; , Testimone_1 Controparte_5
ST (BG), via Fra Moscheni n. 1; , Bergamo, via Paglia n. 17; - ordinare al Controparte_6 curatore del (dott. ) ed a (filiale di Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
Sarnico) la produzione in giudizio di tutti gli estratti del conto corrente n. 000101873212 (intestato ad ed acceso presso filiale di Sarnico) dall'1.4.2012 al 31.10.2013, Parte_3 Controparte_7 al fine di verificare ed accertare che il rimborso delle rate di finanziamento di cui alla presente causa
è sempre stato effettuato solamente da parte di attraverso il predetto conto Parte_3 corrente.”
Della Terza Intervenuta
“In via pregiudiziale:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Brescia dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis
c.p.c. per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito:
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'adita Corte d'Appello di
Brescia rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1797/2020 resa dal Tribunale di Bergamo.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Nella denegata e non creduta ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, conclusioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/17 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.467,95 oltre interessi e spese in favore della CP_1 hiedendo che fosse accertata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa
[...] azionata in via monitoria dall'opposta e perché, comunque, fosse accertata l'insussistenza di qualsiasi debito dell'opponente nei confronti della società opposta a) non avendo essa sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la società opposta e non avendo quest'ultima accreditatole alcun importo;
b) non avendo essa acquistato il bene in relazione al quale era stato stipulato il contratto di finanziamento e c) non avendo ella rimborsato parzialmente tale finanziamento. Sulla base di tali premesse l'opponente ha chiesto che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto e ne fosse, conseguentemente, disposta la revoca. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna della società opposta al risarcimento dei danni (in misura superiore ad €
20.000,00 ed inferiore ad € 26.000,00) ex art. 96 primo e secondo comma c.p.c. nonché l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. per avere la società opposta agito in mala fede o colpa grave. A sostegno delle pretese azionate l'opponente ha allegato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento con l'istituto Santander Consumer Bank non in nome proprio bensì quale legale rappresentante della società che il bene in relazione al quale era stato erogato il Parte_3 finanziamento era stato intestato alla società che le rate del finanziamento erano Parte_3 state rimborsate dalla società Parte_3
Si è costituita la società quale cessionaria pro soluto, dell'istituto Santander Controparte_1
Consumer Bank, che ha contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale evidenziando come nel contratto di finanziamento l'opponente avesse apposto numerose sottoscrizioni senza mai spendere il nome della società Parte_3
Su richiesta di parte opposta, con ordinanza in data 20 luglio 2018, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Con sentenza n. 1797/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020 il Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione e le ulteriori domande azionate dall'opponente che ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Bergamo ha, in particolare, argomentato:
- che non risultava in discussione e, comunque, risultava provato per documenti (doc. 2 di parte appellata – fascicolo monitorio) che l'opponente avesse sottoscritto con l'istituto Santander
Consumer Bank S.p.A. il contratto di finanziamento n. 13010928 per l'importo complessivo di €
10.300,00 da restituirsi in trentasei rate dell'importo di € 324,00 cadauna;
- che il credito dell'istituto Santander Consumer Bank S.p.A. era stato ceduto pro soluto alla società opposta;
- che il credito azionato in via monitoria dalla banca opposta corrispondeva ai ratei non pagati;
- che dalla lettura del contratto di finanziamento non emergeva in alcun modo la spendita del nome della società Parte_3
- che la circostanza, di fatto, che la vettura per la quale era stato stipulato il finanziamento fosse stata intestata ed utilizzata dalla società rimaneva irrilevante;
Parte_3
- che, pacificamente, la maggior parte delle rate del finanziamento era stata pagata dall'opponente e non dalla società che, invece, aveva rimborsato solo alcune rate mensili;
Parte_3
- che l'opposizione doveva, pertanto, essere respinta;
- che dalla reiezione dell'opposizione discendeva l'infondatezza e, quindi, la reiezione delle domande ex art. 96 c.p.c.;
- che doveva trovare applicazione la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Avverso detta decisione ha interposto appello la sig.ra sulla base di due motivi di Parte_1 gravame: a) la tardività della costituzione di parte opposta in primo grado e la conseguente decadenza della stessa dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; b) la propria carenza di legittimazione passiva.
L'appellata , pur ritualmente notificata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
E' intervenuta quale conferitaria del ramo di azienda comprensivo del credito per Controparte_2 cui era causa, divenuta a seguito di modificazione della denominazione Controparte_2 sociale.
Con ordinanza in data 27 ottobre 2021 è stata superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. ed è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver considerato la tardività della costituzione in primo grado del creditore ingiungente e la conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio: il motivo – pur formalmente fondato in quanto il Giudice di primo grado nel ricostruire lo svolgimento del processo definisce la costituzione della società opposta
“rituale” – non risulta idoneo a modificare la decisione impugnata: invero seppure deve convenirsi sulla tardività della costituzione della società opposta in primo grado, deve anche evidenziarsi che nella comparsa di costituzione non sono state sollevate eccezioni di rito o di merito non rilevabili d'ufficio; a ben vedere la comparsa di costituzione in primo grado è esclusivamente finalizzata a contestare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'odierna appellante in primo grado. Si osserva, ancora, che nessuna conseguenza negativa può trarsi dalla tardività della costituzione della società opposta in primo grado neppure sotto il profilo dell'utilizzabilità dei documenti prodotti atteso che il Supremo Collegio ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo.
(Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).” (cfr. Cass. 20584/19 ed in precedenza in senso conforme seppure riferite all'art. 184 c.p.c. precedentemente vigente cfr. Cass.
SS.UU. 14475/15 e Cass. 8693/17) oltre al rilievo che il termine ultimo per le produzioni ed allegazioni istruttorie è costituito dalla scadenza di quello della memoria ex art. 183 sesto comma n.
2 c.p.c. (cfr. Cass. 16800/18).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ribadisce la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva e censura la sentenza nella parte in cui, invece, l'ha riconosciuta. La doglianza deve essere riferita al difetto di titolarità passiva del credito azionato in via monitoria dall'odierna società appellata e non propriamente alla legittimazione passiva che individua l'errore nell'individuazione del soggetto che l'attore (ingiungente – opposto) intendeva chiamare in causa sulla base della prospettazione dell'azione (cfr. per tutte Cass. 3284/23 e Cass. 7776/17). Il motivo deve essere disatteso: il contratto, pacificamente sottoscritto dall'odierna appellante con l'istituto
Santander Consumer Bank S.p.A. (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio di parte appellata), non contiene alcun riferimento alla società come soggetto mutuatario in quanto l'anagrafica del Parte_3 cliente ha riguardo alla sola persona fisica dell'odierna appellante che dichiara e sottoscrive di essere lavoratore autonomo (socio/imprenditore) e di agire quale professionista ma non quale legale rappresentante della società che è persona giuridica, soggetto di diritto diverso e Parte_3 distinto rispetto alla persona fisica dell'appellante; le numerose e ripetute sottoscrizioni apposte dall'odierna appellante, inoltre, non sono accompagnate dall'apposizione del timbro della società con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che vi sia stata, da parte Parte_3 dell'appellante, la spendita del nome della società (come già ben evidenziato dal Parte_3
Giudice di primo grado). In senso contrario non vale far leva sull'argomento che la transazione commerciale relativa al veicolo in relazione al quale l'appellante ha contratto il finanziamento per cui era intercorsa fra il venditore e la società alla quale il bene è stato di fatto intestato: Parte_3 la circostanza risulta del tutto irrilevante atteso che il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto a titolo personale dall'appellante che ha sottoscritto a titolo personale con la coobbligazione personale del sig. come emerge chiaramente dall'anagrafica del cliente e del coobbligato Persona_1 contenuta nel contratto di finanziamento sottoscritto sia dall'appellante a titolo personale quale professionista che dal coobbligato a titolo personale.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 1797/2020 del Tribunale di Bergamo integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado in relazione alle quali, nei rapporti fra l'appellante e l'appellata, non vi è luogo a provvedere alla luce della mancata costituzione di parte appellata. Nei rapporti fra l'appellante e la terza intervenuta le spese di lite, secondo la regola generale
(art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore dichiarato della causa (€ 5.200,01 - € 26.000,00), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 1.134,00 per la fase di studio (valore medio), € 921,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 922,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte terza intervenuta con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1797/2020 pubblicata in data
15 dicembre 2020;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della società terza intervenuta liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RA CI PE NO
R. Gen. N. 695/2021
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RA CI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO:
Mutuo
Cod.: 140038 nella causa civile n. 695/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25 giugno
2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025
d a
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Stocchiero del foro di Bergamo (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado e depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
c o n l ' i n t e r v e n t o d i
(già in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_2 [...]
in persona quest'ultima della Procuratrice Speciale dott.ssa giusta Controparte_3 Controparte_4 procura rogito notaio di Treviso rep. 44416, racc. 16819 con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MA ES del foro di Milano (PEC giusta mandato alle Email_2 liti depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16 novembre 2022 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo 1797/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in ordine alla pretesa
Pt_1 di e comunque l'insussistenza di alcun debito della prima nei confronti della CP_1 CP_1 seconda, in quanto la sig.ra non stipulava affatto (in nome e per conto proprio) con la dante
Pt_1 causa di alcun contratto di finanziamento, di cui è stato chiesto il rimborso con il Controparte_1 decreto opposto;
né comunque alcun finanziamento veniva erogato in favore della sig.ra ; né
Pt_1 comunque la sig.ra ordinava (in nome e per conto proprio) alcun veicolo per il cui acquisto
Pt_1 venisse erogato alcun finanziamento;
né comunque la sig.ra acquistava e diveniva proprietaria
Pt_1 di alcun veicolo per il cui acquisto venisse erogato alcun finanziamento;
né comunque la sig.ra
Pt_1 rimborsava (nemmeno parzialmente) alcun finanziamento in favore di Santander Consumer Bank
S.p.a. (dante causa di . Controparte_1
In ogni caso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4300/17 Ing. (n. 9403/17 R.G.) emesso dal Tribunale di Bergamo e disporne pertanto e comunque la revoca, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite con DISTRAZIONE in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che ha agito ingiunzionalmente con Controparte_1 mala fede o colpa grave e condannarla pertanto non solo al pagamento delle spese legali (con distrazione in favore del difensore antistatario) ma anche al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via equitativa in favore dell'appellante, in misura comunque superiore a € 20.000,00 ed inferiore a
€ 26.000,00) ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata (sempre in favore dell'appellante) ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
(in misura comunque superiore a € 20.000,00 ed inferiore a € 26.000,00). In via istruttoria:
- ammettere prova per interrogatorio formale e per testimoni su tutte le circostanze di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., indicando quali testimoni anche a confronto ed a controprova i sigg.: , Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2; , Testimone_1 Controparte_5
ST (BG), via Fra Moscheni n. 1; , Bergamo, via Paglia n. 17; - ordinare al Controparte_6 curatore del (dott. ) ed a (filiale di Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
Sarnico) la produzione in giudizio di tutti gli estratti del conto corrente n. 000101873212 (intestato ad ed acceso presso filiale di Sarnico) dall'1.4.2012 al 31.10.2013, Parte_3 Controparte_7 al fine di verificare ed accertare che il rimborso delle rate di finanziamento di cui alla presente causa
è sempre stato effettuato solamente da parte di attraverso il predetto conto Parte_3 corrente.”
Della Terza Intervenuta
“In via pregiudiziale:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Brescia dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis
c.p.c. per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito:
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'adita Corte d'Appello di
Brescia rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1797/2020 resa dal Tribunale di Bergamo.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Nella denegata e non creduta ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, conclusioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4300/17 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.467,95 oltre interessi e spese in favore della CP_1 hiedendo che fosse accertata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa
[...] azionata in via monitoria dall'opposta e perché, comunque, fosse accertata l'insussistenza di qualsiasi debito dell'opponente nei confronti della società opposta a) non avendo essa sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la società opposta e non avendo quest'ultima accreditatole alcun importo;
b) non avendo essa acquistato il bene in relazione al quale era stato stipulato il contratto di finanziamento e c) non avendo ella rimborsato parzialmente tale finanziamento. Sulla base di tali premesse l'opponente ha chiesto che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto e ne fosse, conseguentemente, disposta la revoca. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna della società opposta al risarcimento dei danni (in misura superiore ad €
20.000,00 ed inferiore ad € 26.000,00) ex art. 96 primo e secondo comma c.p.c. nonché l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. per avere la società opposta agito in mala fede o colpa grave. A sostegno delle pretese azionate l'opponente ha allegato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento con l'istituto Santander Consumer Bank non in nome proprio bensì quale legale rappresentante della società che il bene in relazione al quale era stato erogato il Parte_3 finanziamento era stato intestato alla società che le rate del finanziamento erano Parte_3 state rimborsate dalla società Parte_3
Si è costituita la società quale cessionaria pro soluto, dell'istituto Santander Controparte_1
Consumer Bank, che ha contestato la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale evidenziando come nel contratto di finanziamento l'opponente avesse apposto numerose sottoscrizioni senza mai spendere il nome della società Parte_3
Su richiesta di parte opposta, con ordinanza in data 20 luglio 2018, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Con sentenza n. 1797/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020 il Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione e le ulteriori domande azionate dall'opponente che ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Bergamo ha, in particolare, argomentato:
- che non risultava in discussione e, comunque, risultava provato per documenti (doc. 2 di parte appellata – fascicolo monitorio) che l'opponente avesse sottoscritto con l'istituto Santander
Consumer Bank S.p.A. il contratto di finanziamento n. 13010928 per l'importo complessivo di €
10.300,00 da restituirsi in trentasei rate dell'importo di € 324,00 cadauna;
- che il credito dell'istituto Santander Consumer Bank S.p.A. era stato ceduto pro soluto alla società opposta;
- che il credito azionato in via monitoria dalla banca opposta corrispondeva ai ratei non pagati;
- che dalla lettura del contratto di finanziamento non emergeva in alcun modo la spendita del nome della società Parte_3
- che la circostanza, di fatto, che la vettura per la quale era stato stipulato il finanziamento fosse stata intestata ed utilizzata dalla società rimaneva irrilevante;
Parte_3
- che, pacificamente, la maggior parte delle rate del finanziamento era stata pagata dall'opponente e non dalla società che, invece, aveva rimborsato solo alcune rate mensili;
Parte_3
- che l'opposizione doveva, pertanto, essere respinta;
- che dalla reiezione dell'opposizione discendeva l'infondatezza e, quindi, la reiezione delle domande ex art. 96 c.p.c.;
- che doveva trovare applicazione la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Avverso detta decisione ha interposto appello la sig.ra sulla base di due motivi di Parte_1 gravame: a) la tardività della costituzione di parte opposta in primo grado e la conseguente decadenza della stessa dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; b) la propria carenza di legittimazione passiva.
L'appellata , pur ritualmente notificata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
E' intervenuta quale conferitaria del ramo di azienda comprensivo del credito per Controparte_2 cui era causa, divenuta a seguito di modificazione della denominazione Controparte_2 sociale.
Con ordinanza in data 27 ottobre 2021 è stata superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. ed è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
Senza svolgimento di attività istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver considerato la tardività della costituzione in primo grado del creditore ingiungente e la conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio: il motivo – pur formalmente fondato in quanto il Giudice di primo grado nel ricostruire lo svolgimento del processo definisce la costituzione della società opposta
“rituale” – non risulta idoneo a modificare la decisione impugnata: invero seppure deve convenirsi sulla tardività della costituzione della società opposta in primo grado, deve anche evidenziarsi che nella comparsa di costituzione non sono state sollevate eccezioni di rito o di merito non rilevabili d'ufficio; a ben vedere la comparsa di costituzione in primo grado è esclusivamente finalizzata a contestare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'odierna appellante in primo grado. Si osserva, ancora, che nessuna conseguenza negativa può trarsi dalla tardività della costituzione della società opposta in primo grado neppure sotto il profilo dell'utilizzabilità dei documenti prodotti atteso che il Supremo Collegio ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo.
(Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).” (cfr. Cass. 20584/19 ed in precedenza in senso conforme seppure riferite all'art. 184 c.p.c. precedentemente vigente cfr. Cass.
SS.UU. 14475/15 e Cass. 8693/17) oltre al rilievo che il termine ultimo per le produzioni ed allegazioni istruttorie è costituito dalla scadenza di quello della memoria ex art. 183 sesto comma n.
2 c.p.c. (cfr. Cass. 16800/18).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ribadisce la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva e censura la sentenza nella parte in cui, invece, l'ha riconosciuta. La doglianza deve essere riferita al difetto di titolarità passiva del credito azionato in via monitoria dall'odierna società appellata e non propriamente alla legittimazione passiva che individua l'errore nell'individuazione del soggetto che l'attore (ingiungente – opposto) intendeva chiamare in causa sulla base della prospettazione dell'azione (cfr. per tutte Cass. 3284/23 e Cass. 7776/17). Il motivo deve essere disatteso: il contratto, pacificamente sottoscritto dall'odierna appellante con l'istituto
Santander Consumer Bank S.p.A. (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio di parte appellata), non contiene alcun riferimento alla società come soggetto mutuatario in quanto l'anagrafica del Parte_3 cliente ha riguardo alla sola persona fisica dell'odierna appellante che dichiara e sottoscrive di essere lavoratore autonomo (socio/imprenditore) e di agire quale professionista ma non quale legale rappresentante della società che è persona giuridica, soggetto di diritto diverso e Parte_3 distinto rispetto alla persona fisica dell'appellante; le numerose e ripetute sottoscrizioni apposte dall'odierna appellante, inoltre, non sono accompagnate dall'apposizione del timbro della società con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che vi sia stata, da parte Parte_3 dell'appellante, la spendita del nome della società (come già ben evidenziato dal Parte_3
Giudice di primo grado). In senso contrario non vale far leva sull'argomento che la transazione commerciale relativa al veicolo in relazione al quale l'appellante ha contratto il finanziamento per cui era intercorsa fra il venditore e la società alla quale il bene è stato di fatto intestato: Parte_3 la circostanza risulta del tutto irrilevante atteso che il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto a titolo personale dall'appellante che ha sottoscritto a titolo personale con la coobbligazione personale del sig. come emerge chiaramente dall'anagrafica del cliente e del coobbligato Persona_1 contenuta nel contratto di finanziamento sottoscritto sia dall'appellante a titolo personale quale professionista che dal coobbligato a titolo personale.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 1797/2020 del Tribunale di Bergamo integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado in relazione alle quali, nei rapporti fra l'appellante e l'appellata, non vi è luogo a provvedere alla luce della mancata costituzione di parte appellata. Nei rapporti fra l'appellante e la terza intervenuta le spese di lite, secondo la regola generale
(art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore dichiarato della causa (€ 5.200,01 - € 26.000,00), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 1.134,00 per la fase di studio (valore medio), € 921,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 922,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte terza intervenuta con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1797/2020 pubblicata in data
15 dicembre 2020;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della società terza intervenuta liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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