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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9574/2020 R.G. promosso da:
con sede a Catania, viale XX Settembre 47/E, partita iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dagli Parte_2 avvocati Marzio Salvi e Vincenzo Palumbo, come da procure in atti attrice contro con sede a Catania, SS 114 – Strada Primosole Km 107,730, zona Controparte_1 industriale, codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Parisi, giusta procura CP_2 in atti convenuta
All'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 1.9.2020, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e, premesso di avere stipulato il 7.8.2017 un contratto di appalto di servizi di assistenza clienti, vigilanza armata e portierato, relativo ad alcuni punti vendita della , ha dedotto che la CP_1 convenuta avrebbe illegittimamente esercitato il recesso dal contratto, disdettando senza preavviso i servizi relativi ad alcuni punti vendita nel corso del rapporto. L'attrice ha affermato,
1 altresì, la violazione delle regole stabilite dall'art. 2 e ss. del CCNL “Vigilanza Armata e Servizi
Fiduciari” in relazione all'inosservanza delle procedure per il cambio di appalto nonché il danno all'immagine. Ha chiesto, pertanto:
- Accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 avendo, illegittimamente, immotivatamente e, comunque, in violazione dell'art. 3 del Contratto di Servizi stipulato con in data 07/08/2017, effettuato un recesso anticipato da ben 9 Parte_1
p.v. senza concedere il dovuto termine di preavviso di mesi tre;
- Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di in ordine Controparte_1 al mancato corretto esperimento della procedura di cambio d'appalto prevista dall'art. 2 e ss.
CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, Sezione Servizi Fiduciari;
- Accertare, ritenere e dichiarare che, a causa dell'inadempimento contrattuale di cui sopra, nonché della violazione dell'art. 2 e ss. del CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, Sezione
Servizi Fiduciari, arrecato un pregiudizio economico all'attrice, per complessivi €. 182.400,00 di cui €. 112.000,00 per perdita di fatturato, €. 20.000,00 per danni d'immagine ed €. 50.400,00 per spese di contributo accesso NASPI sostenute per colpa esclusiva della convenuta;
- Conseguentemente, condannare la p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, SS 114, Km. 107,730 a risarcire ogni qualsivoglia tipologia di danno economico subito e subendo dalla e, quindi, al Parte_1 pagamento della complessiva somma pari ad €.182.400,00, o a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del Giudizio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Con comparsa di risposta depositata il 19.11.2020 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande attoree. La convenuta, muovendo da una diversa interpretazione del contratto, ha escluso l'illegittimità del recesso, affermando la necessità di mantenere distinto l'appalto integralmente considerato dallo svolgimento dei singoli servizi prestato in uno o più punti vendita e deducendo che fosse prassi condivisa quella di individuare con cadenza mensile i servizi che sarebbero stati prestati nei punti vendita da parte di CP_1
La stessa ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria relativa alla violazione
[...] delle regole sul c.d. “cambio di appalto” ed al danno all'immagine, chiedendo l'integrale rigetto delle domande, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 28.4.2022, sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti. Indi, 2 all'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, le domande attoree non sono fondate, per quanto di seguito indicato.
2.1 Sull' illegittimità del recesso e sul correlativo danno
Con la prima domanda, la società attrice ha chiesto di accertare l'illegittimità del recesso operato dalla convenuta, per l'inosservanza del termine di preavviso stabilito nel contratto di appalto.
Giova premettere che, con il contratto di appalto del 7.8.2017 (doc. 1 fascicolo parte attrice), ha affidato ad lo svolgimento del servizio di assistenza clienti e Controparte_1 Parte_1 prevenzione generale da espletare nei punti vendita indicati nell'allegato n. 1 - Elenco Punti
Vendita.
Le parti hanno previsto che il contratto avesse durata a tempo indeterminato, con la possibilità per entrambe di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicare a mezzo raccomandata a.r. o pec (art. 3).
È pacifico, pertanto, che, per effetto della suindicata previsione pattizia, ciascuna parte contrattuale potesse recedere liberamente dal contratto, all'unica condizione che il recesso fosse comunicato all'altra parte con un preavviso di tre mesi prima.
Orbene, la convenuta non ha contestato (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) di avere disdettato con effetto immediato – e, dunque, senza preavviso – i servizi presso i seguenti punti vendita
(elencati al paragrafo 5 dell'atto di citazione):
- punto vendita di nel mese di Novembre 2017; Controparte_3
- punto vendita di , , nel mese di Novembre 2017; CP_3 Persona_1
- punto vendita di Campobello di Mazara, nel mese di Dicembre 2017;
- punto vendita di Catania, Via L. Sturzo nel mese di Settembre 2018;
- punto vendita di San Gregorio di Catania nel mese di Settembre 2018;
- punto vendita di San Giovanni La Punta nel Novembre 2018;
- punto vendita di Catania – Corso Indipendenza nel mese di Novembre 2018;
- punto vendita di Giarre, nel mese di Novembre 2018.
Né risulta contestato che i servizi presso il punto vendita di sia stato riaffidato Controparte_3 alla nel mese di febbraio 2018 per poi essere nuovamente disdettato nel mese di aprile Parte_1
2018 (paragrafo 6, atto di citazione).
Risulta, altresì, pacifico che la società abbia comunicato formalmente il recesso Controparte_1 dal contratto, ai sensi dell'art. 3, con pec del 17.12.2019 (doc. 3 fascicolo convenuta), e che, al 3 fine di evitare contestazioni con la committente, con nota del 5.3.2020 abbia prorogato il solo servizio di portierato di altri tre mesi comunicando contestualmente il recesso anche da tale servizio (doc. 4 fascicolo convenuta).
Tanto premesso, l'accertamento della legittimità (o meno) del recesso impone una preliminare attività di interpretazione del contratto, essendo controverso tra le parti se l'esercizio del diritto di recesso nel termine di tre mesi riguardasse lo svolgimento dei servizi presso ciascuno dei punti vendita ovvero l'appalto integralmente inteso.
Secondo la difesa di , infatti, occorrerebbe distinguere i servizi prestati Controparte_1 presso i singoli punti vendita dal complesso dei servizi oggetto dell'appalto genericamente inteso. L'eccezione difensiva fa leva sul contenuto dell'art. 2 del contratto, nella parte in cui le parti hanno stabilito lo svolgimento dei servizi di assistenza clienti e prevenzione generale presso i punti vendita indicati nell'Elenco Punti Vendita (allegato 1) “nonché negli ulteriori o diversi
Punti Vendita che saranno indicati dalla Committente con un preavviso di sette giorni”.
La clausola contrattuale, ad avviso della convenuta, abiliterebbe la committente a confermare di volta in volta i singoli servizi presso un singolo punto vendita incluso nell'elenco e di inserire un servizio presso un altro punto vendita (previa comunicazione da effettuare sette giorni prima). E ciò in un contesto nel quale era prassi tra le parti che i servizi da svolgere venissero individuati
“su base mensile”.
Ritiene il decidente che l'interpretazione del contratto, alla stregua dei criteri ermeneutici desumibili dagli artt. 1362 e ss. c.c., non contenta di accedere alla tesi sostenuta dalla convenuta.
Sul piano strettamente letterale (art. 1362 c.c.) né l'art. 2 del contratto né le altre clausole negoziali prevedono che la committente fosse tenuta a comunicare “con cadenza mensile” ad i servizi da espletare all'interno di ciascun punto vendita. Sempre rimanendo sul Controparte_1 piano delle espressioni usate dai contraenti, le parti hanno previsto che prestasse i Parte_1 servizi presso i punti vendita indicati nell'elenco allegato al contratto nonché negli “ulteriori” o
“diversi” punti vendita comunicati dalla committente sette giorni prima. Il riferimento, con tutta evidenza, attiene all'individuazione di altri punti vendita (diversi da quelli indicati nell'elenco), ma ciò non comporta l'attribuzione di un diritto potestativo, in capo alla committente, di determinare con cadenza mensile (termine non previsto in contratto) i servizi e le ore da espletare.
Diversamente opinando, aderendo alla linea interpretativa proposta dalla convenuta, la committente avrebbe potuto mensilmente decidere di non affidare ad lo svolgimento dei Parte_1
4 servizi di vigilanza e portierato in alcuno dei punti vendita indicati nell'elenco allegato senza dare preavviso e senza alcun obbligo di riaffidare detti servizi, così operando un recesso “di fatto” dal contratto in violazione della prescrizione che impone il rispetto del termine di preavviso di tre mesi.
L'opzione ermeneutica sostenuta dalla convenuta, oltre a contrastare con la lettera e con l'intenzione dei contraenti, non ha trovato riscontro nella fase istruttoria, atteso che le dichiarazioni rese dai testi e sono contrastanti. Ed infatti, a fronte della Tes_1 Tes_2 deposizione del teste (dipendente e responsabile dell'ufficio Testimone_3 Controparte_1 che gestiva i rapporti con , che ha confermato la prassi di affidare con cadenza mensile Parte_1
i servizi ad in relazione alle specifiche esigenze che si ponevano, il teste Parte_1 Testimone_4 ha confermato che la prassi di comunicare mensilmente gli incarichi era stata contestata da
[...]
e che, nello specifico, non rappresentava una prassi consolidata giacché in precedenza vi era Pt_1 un responsabile diverso da tale che rispettava il termine di preavviso di tre Tes_1 Per_2 mesi laddove doveva procedere a comunicare la cessazione di un servizio.
In sostanza, l'istruttoria espletata ha smentito l'assunto di parte convenuta secondo cui fosse una prassi consolidata quella per cui con cadenza mensile venivano comunicati ad i servizi Parte_1 da espletare.
Peraltro, per espressa previsione contrattuale (art. 11), la tolleranza manifestata da ciascuno dei contraenti rispetto a comportamenti che costituiscono violazioni contrattuali non implica rinuncia a fare valere i propri diritti.
Accertato l'inadempimento di rispetto alle modalità di esercizio del diritto Controparte_1 di recesso dai singoli punti vendita, non è stata raggiunta la prova del danno.
La società attrice, al riguardo, ha lamentato un pregiudizio economico, in termini di lucro cessante, di euro 112.000, calcolato sulla base della media delle fatture mensili. Nello specifico, la ha dedotto che, fatturando mensilmente circa 4.000 euro e moltiplicando detto Parte_1 importo per tre mesi, si otterrebbe un danno in relazione ad ognuno dei punti vendita in cui sarebbe stato violato il termine del recesso di euro 12.000. Moltiplicando tale importo per nove punti vendita si otterrebbe quindi la somma di euro 108.000, a cui andrebbe aggiunta l'ulteriore somma di euro 4.000 per la dismissione anticipata del punto vendita di Castelvetrano.
La tesi difensiva non ha trovato riscontro probatorio.
5 La società attrice non ha prodotto le fatture degli anni 2017 e 2018 relative a ciascuno dei nove punti vendita in cui è stata comunicato il recesso senza preavviso e da cui si sarebbe potuto stimare un fatturato medio mensile per ogni punto vendita.
La stessa si è limitata ad affermare di non essere in possesso di tali fatture perché la società sarebbe stata sottoposta ad un controllo amministrativo presso l'INPS e, in relazione a tale circostanza, ha chiesto una prova per testi ed un ordine di esibizione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Rileva il decidente di condividere il provvedimento istruttorio reso con ordinanza del 28.4.2022 di rigetto delle citate richieste istruttorie.
Non è verosimile che la società attrice non fosse in possesso nemmeno di copia delle fatture dalla stessa emesse negli anni 2017 e 2018, dovendo queste essere conservate in uno alle scritture contabili. Né è stato dimostrato documentalmente che la società si sia trovata nell'impossibilità di produrle a causa di un controllo amministrativo dell'INPS, controllo di cui non ha fornito alcuna prova documentale, dovendosi precisare che anche laddove il teste avesse confermato che la società fosse sottoposta a controllo, tale dichiarazione non avrebbe provato nulla in ordine all'impossibilità di depositare in giudizio la copia delle fatture. Ne consegue l'inammissibilità sia della prova per testi sia dell'ordine di esibizione, peraltro non preceduto da alcun tentativo della parte di richiedere (all'INPS o alla convenuta) la consegna di copia delle fatture relative al periodo 2017-2018.
In tale contesto, la produzione documentale operata dall'attrice, avente ad oggetto le fatture relative agli anni 2019 e 2020 non è dirimente. Si tratta, a ben vedere, di fatture che riguardano lo svolgimento di servizi presso altri punti vendita rispetto a quelli per i quali è stato esercitato illegittimamente il recesso ed in un periodo successivo. Dalle fatture in questione si ricava che il numero di ore di lavoro e di servizi espletati fosse diverso per ciascun punto vendita, sicché non
è possibile desumere il danno da lucro cessante in relazione a servizi diversi per luoghi e per numero di ore.
La stima media dei fatturati di 4.000 euro al mese appare, dunque, arbitraria ed inidonea a fornire la prova, incombente sull'attrice, del danno subito, sicché la domanda risarcitoria va rigettata.
2.2 Sulla violazione delle procedure in materia di c.d. “cambio appalto”
Con la seconda domanda, ha lamentato l'inosservanza della procedura prevista dal Parte_1
CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari da parte di affermando che, a causa Controparte_1 della mancata comunicazione delle imprese subentranti a seguito del recesso, avrebbe impedito 6 alla committente di attivare la procedura di salvaguardia dei livelli occupazionali denominata
“cambio appalto”. Il pregiudizio economico lamentato dalla committente è stato quantificato in euro 50.400, importo determinato dalla sommatoria dei contributi NASPI, di versati all'INPS di euro 1200 per n. 42 dipendenti.
La domanda non è fondata.
Premessa l'applicabilità del CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, la società attrice non ha dato prova di avere avviato la procedura di cambio appalto nel termine previsto dal CCNL, ovvero di trenta giorni dalla scadenza del contratto.
Ed invero, la ha depositato la nota del 13.5.2020 in cui si sollecita l'indicazione della Parte_1 società subentrante da parte del (doc. 4 fascicolo parte attrice). CP_4
La convenuta, dal canto suo, ha depositato documentazione attestante l'avvio della procedura con le società subentranti a cui è rimasta estranea (doc. 5 e 6), nonché il verbale Controparte_1 della seduta del 17.6.2020 rinviato per la mancata partecipazione di (doc. 7). Parte_1
Dal verbale della seduta del 8.7.2020 si ricava, inoltre, che l'esito negativo della procedura di cambio appalto sia dipeso non soltanto dall'inosservanza dei termini ma anche dalla mancanza dei presupposti per l'avvio della procedura, come rilevato dalle società subentranti
[...]
(doc. 8), ovvero per la mancanza di dati comunicazione di dati annui e Parte_3 per l'impossibilità di qualificare quello in esame un affidamento disciplinato dalla convenzione.
Pertanto, non è stato provato che il mancato riconoscimento del cambio appalto sia dipeso dal comportamento di e dal rifiuto della stessa di comunicare i dati delle società Controparte_1 subentranti.
Sotto altro profilo, la società attrice non ha provato il danno lamentato, non avendo dimostrato di avere versato le indennità NASPI per alcun lavoratore. E tale profilo appare, ancora una volta, dirimente, non essendo stata fornita la prova del danno lamentato.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di condanna al risarcimento del danno, commisurato agli importi asseritamente versati a titolo di indennità NASPI, va rigettata.
2.3 Sul danno all'immagine
Con la terza domanda la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, quantificato equitativamente in euro 20.000, per essere stata improvvisamente allontanata dalle postazioni di lavoro presso cui prestava servizio, ingenerando nella clientela il sospetto che ciò fosse dipeso da colpe dell'appaltatrice che appariva ingiustamente inaffidabile agli occhi dei terzi. 7 La domanda non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il danno all'immagine, inteso quale pregiudizio non patrimoniale, può essere riconosciuto anche alla persona giuridica. Esso, quale danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima
(cfr., tra le tante, Cass. 19551/2023).
Nel caso in esame, la società attrice ha lamentato un pregiudizio fondato su sospetti e privo di alcuna specifica e concreta allegazione (ancora prima che prova) in ordine al pregiudizio non patrimoniale subito dalla stessa. Ne consegue che la domanda si presenta del tutto generica e sguarnita di qualsivoglia supporto probatorio.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9574/2020 R.G.
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9574/2020 R.G. promosso da:
con sede a Catania, viale XX Settembre 47/E, partita iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dagli Parte_2 avvocati Marzio Salvi e Vincenzo Palumbo, come da procure in atti attrice contro con sede a Catania, SS 114 – Strada Primosole Km 107,730, zona Controparte_1 industriale, codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Parisi, giusta procura CP_2 in atti convenuta
All'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 1.9.2020, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e, premesso di avere stipulato il 7.8.2017 un contratto di appalto di servizi di assistenza clienti, vigilanza armata e portierato, relativo ad alcuni punti vendita della , ha dedotto che la CP_1 convenuta avrebbe illegittimamente esercitato il recesso dal contratto, disdettando senza preavviso i servizi relativi ad alcuni punti vendita nel corso del rapporto. L'attrice ha affermato,
1 altresì, la violazione delle regole stabilite dall'art. 2 e ss. del CCNL “Vigilanza Armata e Servizi
Fiduciari” in relazione all'inosservanza delle procedure per il cambio di appalto nonché il danno all'immagine. Ha chiesto, pertanto:
- Accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 avendo, illegittimamente, immotivatamente e, comunque, in violazione dell'art. 3 del Contratto di Servizi stipulato con in data 07/08/2017, effettuato un recesso anticipato da ben 9 Parte_1
p.v. senza concedere il dovuto termine di preavviso di mesi tre;
- Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di in ordine Controparte_1 al mancato corretto esperimento della procedura di cambio d'appalto prevista dall'art. 2 e ss.
CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, Sezione Servizi Fiduciari;
- Accertare, ritenere e dichiarare che, a causa dell'inadempimento contrattuale di cui sopra, nonché della violazione dell'art. 2 e ss. del CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, Sezione
Servizi Fiduciari, arrecato un pregiudizio economico all'attrice, per complessivi €. 182.400,00 di cui €. 112.000,00 per perdita di fatturato, €. 20.000,00 per danni d'immagine ed €. 50.400,00 per spese di contributo accesso NASPI sostenute per colpa esclusiva della convenuta;
- Conseguentemente, condannare la p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, SS 114, Km. 107,730 a risarcire ogni qualsivoglia tipologia di danno economico subito e subendo dalla e, quindi, al Parte_1 pagamento della complessiva somma pari ad €.182.400,00, o a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del Giudizio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Con comparsa di risposta depositata il 19.11.2020 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande attoree. La convenuta, muovendo da una diversa interpretazione del contratto, ha escluso l'illegittimità del recesso, affermando la necessità di mantenere distinto l'appalto integralmente considerato dallo svolgimento dei singoli servizi prestato in uno o più punti vendita e deducendo che fosse prassi condivisa quella di individuare con cadenza mensile i servizi che sarebbero stati prestati nei punti vendita da parte di CP_1
La stessa ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria relativa alla violazione
[...] delle regole sul c.d. “cambio di appalto” ed al danno all'immagine, chiedendo l'integrale rigetto delle domande, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 28.4.2022, sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti. Indi, 2 all'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190
c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, le domande attoree non sono fondate, per quanto di seguito indicato.
2.1 Sull' illegittimità del recesso e sul correlativo danno
Con la prima domanda, la società attrice ha chiesto di accertare l'illegittimità del recesso operato dalla convenuta, per l'inosservanza del termine di preavviso stabilito nel contratto di appalto.
Giova premettere che, con il contratto di appalto del 7.8.2017 (doc. 1 fascicolo parte attrice), ha affidato ad lo svolgimento del servizio di assistenza clienti e Controparte_1 Parte_1 prevenzione generale da espletare nei punti vendita indicati nell'allegato n. 1 - Elenco Punti
Vendita.
Le parti hanno previsto che il contratto avesse durata a tempo indeterminato, con la possibilità per entrambe di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicare a mezzo raccomandata a.r. o pec (art. 3).
È pacifico, pertanto, che, per effetto della suindicata previsione pattizia, ciascuna parte contrattuale potesse recedere liberamente dal contratto, all'unica condizione che il recesso fosse comunicato all'altra parte con un preavviso di tre mesi prima.
Orbene, la convenuta non ha contestato (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) di avere disdettato con effetto immediato – e, dunque, senza preavviso – i servizi presso i seguenti punti vendita
(elencati al paragrafo 5 dell'atto di citazione):
- punto vendita di nel mese di Novembre 2017; Controparte_3
- punto vendita di , , nel mese di Novembre 2017; CP_3 Persona_1
- punto vendita di Campobello di Mazara, nel mese di Dicembre 2017;
- punto vendita di Catania, Via L. Sturzo nel mese di Settembre 2018;
- punto vendita di San Gregorio di Catania nel mese di Settembre 2018;
- punto vendita di San Giovanni La Punta nel Novembre 2018;
- punto vendita di Catania – Corso Indipendenza nel mese di Novembre 2018;
- punto vendita di Giarre, nel mese di Novembre 2018.
Né risulta contestato che i servizi presso il punto vendita di sia stato riaffidato Controparte_3 alla nel mese di febbraio 2018 per poi essere nuovamente disdettato nel mese di aprile Parte_1
2018 (paragrafo 6, atto di citazione).
Risulta, altresì, pacifico che la società abbia comunicato formalmente il recesso Controparte_1 dal contratto, ai sensi dell'art. 3, con pec del 17.12.2019 (doc. 3 fascicolo convenuta), e che, al 3 fine di evitare contestazioni con la committente, con nota del 5.3.2020 abbia prorogato il solo servizio di portierato di altri tre mesi comunicando contestualmente il recesso anche da tale servizio (doc. 4 fascicolo convenuta).
Tanto premesso, l'accertamento della legittimità (o meno) del recesso impone una preliminare attività di interpretazione del contratto, essendo controverso tra le parti se l'esercizio del diritto di recesso nel termine di tre mesi riguardasse lo svolgimento dei servizi presso ciascuno dei punti vendita ovvero l'appalto integralmente inteso.
Secondo la difesa di , infatti, occorrerebbe distinguere i servizi prestati Controparte_1 presso i singoli punti vendita dal complesso dei servizi oggetto dell'appalto genericamente inteso. L'eccezione difensiva fa leva sul contenuto dell'art. 2 del contratto, nella parte in cui le parti hanno stabilito lo svolgimento dei servizi di assistenza clienti e prevenzione generale presso i punti vendita indicati nell'Elenco Punti Vendita (allegato 1) “nonché negli ulteriori o diversi
Punti Vendita che saranno indicati dalla Committente con un preavviso di sette giorni”.
La clausola contrattuale, ad avviso della convenuta, abiliterebbe la committente a confermare di volta in volta i singoli servizi presso un singolo punto vendita incluso nell'elenco e di inserire un servizio presso un altro punto vendita (previa comunicazione da effettuare sette giorni prima). E ciò in un contesto nel quale era prassi tra le parti che i servizi da svolgere venissero individuati
“su base mensile”.
Ritiene il decidente che l'interpretazione del contratto, alla stregua dei criteri ermeneutici desumibili dagli artt. 1362 e ss. c.c., non contenta di accedere alla tesi sostenuta dalla convenuta.
Sul piano strettamente letterale (art. 1362 c.c.) né l'art. 2 del contratto né le altre clausole negoziali prevedono che la committente fosse tenuta a comunicare “con cadenza mensile” ad i servizi da espletare all'interno di ciascun punto vendita. Sempre rimanendo sul Controparte_1 piano delle espressioni usate dai contraenti, le parti hanno previsto che prestasse i Parte_1 servizi presso i punti vendita indicati nell'elenco allegato al contratto nonché negli “ulteriori” o
“diversi” punti vendita comunicati dalla committente sette giorni prima. Il riferimento, con tutta evidenza, attiene all'individuazione di altri punti vendita (diversi da quelli indicati nell'elenco), ma ciò non comporta l'attribuzione di un diritto potestativo, in capo alla committente, di determinare con cadenza mensile (termine non previsto in contratto) i servizi e le ore da espletare.
Diversamente opinando, aderendo alla linea interpretativa proposta dalla convenuta, la committente avrebbe potuto mensilmente decidere di non affidare ad lo svolgimento dei Parte_1
4 servizi di vigilanza e portierato in alcuno dei punti vendita indicati nell'elenco allegato senza dare preavviso e senza alcun obbligo di riaffidare detti servizi, così operando un recesso “di fatto” dal contratto in violazione della prescrizione che impone il rispetto del termine di preavviso di tre mesi.
L'opzione ermeneutica sostenuta dalla convenuta, oltre a contrastare con la lettera e con l'intenzione dei contraenti, non ha trovato riscontro nella fase istruttoria, atteso che le dichiarazioni rese dai testi e sono contrastanti. Ed infatti, a fronte della Tes_1 Tes_2 deposizione del teste (dipendente e responsabile dell'ufficio Testimone_3 Controparte_1 che gestiva i rapporti con , che ha confermato la prassi di affidare con cadenza mensile Parte_1
i servizi ad in relazione alle specifiche esigenze che si ponevano, il teste Parte_1 Testimone_4 ha confermato che la prassi di comunicare mensilmente gli incarichi era stata contestata da
[...]
e che, nello specifico, non rappresentava una prassi consolidata giacché in precedenza vi era Pt_1 un responsabile diverso da tale che rispettava il termine di preavviso di tre Tes_1 Per_2 mesi laddove doveva procedere a comunicare la cessazione di un servizio.
In sostanza, l'istruttoria espletata ha smentito l'assunto di parte convenuta secondo cui fosse una prassi consolidata quella per cui con cadenza mensile venivano comunicati ad i servizi Parte_1 da espletare.
Peraltro, per espressa previsione contrattuale (art. 11), la tolleranza manifestata da ciascuno dei contraenti rispetto a comportamenti che costituiscono violazioni contrattuali non implica rinuncia a fare valere i propri diritti.
Accertato l'inadempimento di rispetto alle modalità di esercizio del diritto Controparte_1 di recesso dai singoli punti vendita, non è stata raggiunta la prova del danno.
La società attrice, al riguardo, ha lamentato un pregiudizio economico, in termini di lucro cessante, di euro 112.000, calcolato sulla base della media delle fatture mensili. Nello specifico, la ha dedotto che, fatturando mensilmente circa 4.000 euro e moltiplicando detto Parte_1 importo per tre mesi, si otterrebbe un danno in relazione ad ognuno dei punti vendita in cui sarebbe stato violato il termine del recesso di euro 12.000. Moltiplicando tale importo per nove punti vendita si otterrebbe quindi la somma di euro 108.000, a cui andrebbe aggiunta l'ulteriore somma di euro 4.000 per la dismissione anticipata del punto vendita di Castelvetrano.
La tesi difensiva non ha trovato riscontro probatorio.
5 La società attrice non ha prodotto le fatture degli anni 2017 e 2018 relative a ciascuno dei nove punti vendita in cui è stata comunicato il recesso senza preavviso e da cui si sarebbe potuto stimare un fatturato medio mensile per ogni punto vendita.
La stessa si è limitata ad affermare di non essere in possesso di tali fatture perché la società sarebbe stata sottoposta ad un controllo amministrativo presso l'INPS e, in relazione a tale circostanza, ha chiesto una prova per testi ed un ordine di esibizione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Rileva il decidente di condividere il provvedimento istruttorio reso con ordinanza del 28.4.2022 di rigetto delle citate richieste istruttorie.
Non è verosimile che la società attrice non fosse in possesso nemmeno di copia delle fatture dalla stessa emesse negli anni 2017 e 2018, dovendo queste essere conservate in uno alle scritture contabili. Né è stato dimostrato documentalmente che la società si sia trovata nell'impossibilità di produrle a causa di un controllo amministrativo dell'INPS, controllo di cui non ha fornito alcuna prova documentale, dovendosi precisare che anche laddove il teste avesse confermato che la società fosse sottoposta a controllo, tale dichiarazione non avrebbe provato nulla in ordine all'impossibilità di depositare in giudizio la copia delle fatture. Ne consegue l'inammissibilità sia della prova per testi sia dell'ordine di esibizione, peraltro non preceduto da alcun tentativo della parte di richiedere (all'INPS o alla convenuta) la consegna di copia delle fatture relative al periodo 2017-2018.
In tale contesto, la produzione documentale operata dall'attrice, avente ad oggetto le fatture relative agli anni 2019 e 2020 non è dirimente. Si tratta, a ben vedere, di fatture che riguardano lo svolgimento di servizi presso altri punti vendita rispetto a quelli per i quali è stato esercitato illegittimamente il recesso ed in un periodo successivo. Dalle fatture in questione si ricava che il numero di ore di lavoro e di servizi espletati fosse diverso per ciascun punto vendita, sicché non
è possibile desumere il danno da lucro cessante in relazione a servizi diversi per luoghi e per numero di ore.
La stima media dei fatturati di 4.000 euro al mese appare, dunque, arbitraria ed inidonea a fornire la prova, incombente sull'attrice, del danno subito, sicché la domanda risarcitoria va rigettata.
2.2 Sulla violazione delle procedure in materia di c.d. “cambio appalto”
Con la seconda domanda, ha lamentato l'inosservanza della procedura prevista dal Parte_1
CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari da parte di affermando che, a causa Controparte_1 della mancata comunicazione delle imprese subentranti a seguito del recesso, avrebbe impedito 6 alla committente di attivare la procedura di salvaguardia dei livelli occupazionali denominata
“cambio appalto”. Il pregiudizio economico lamentato dalla committente è stato quantificato in euro 50.400, importo determinato dalla sommatoria dei contributi NASPI, di versati all'INPS di euro 1200 per n. 42 dipendenti.
La domanda non è fondata.
Premessa l'applicabilità del CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, la società attrice non ha dato prova di avere avviato la procedura di cambio appalto nel termine previsto dal CCNL, ovvero di trenta giorni dalla scadenza del contratto.
Ed invero, la ha depositato la nota del 13.5.2020 in cui si sollecita l'indicazione della Parte_1 società subentrante da parte del (doc. 4 fascicolo parte attrice). CP_4
La convenuta, dal canto suo, ha depositato documentazione attestante l'avvio della procedura con le società subentranti a cui è rimasta estranea (doc. 5 e 6), nonché il verbale Controparte_1 della seduta del 17.6.2020 rinviato per la mancata partecipazione di (doc. 7). Parte_1
Dal verbale della seduta del 8.7.2020 si ricava, inoltre, che l'esito negativo della procedura di cambio appalto sia dipeso non soltanto dall'inosservanza dei termini ma anche dalla mancanza dei presupposti per l'avvio della procedura, come rilevato dalle società subentranti
[...]
(doc. 8), ovvero per la mancanza di dati comunicazione di dati annui e Parte_3 per l'impossibilità di qualificare quello in esame un affidamento disciplinato dalla convenzione.
Pertanto, non è stato provato che il mancato riconoscimento del cambio appalto sia dipeso dal comportamento di e dal rifiuto della stessa di comunicare i dati delle società Controparte_1 subentranti.
Sotto altro profilo, la società attrice non ha provato il danno lamentato, non avendo dimostrato di avere versato le indennità NASPI per alcun lavoratore. E tale profilo appare, ancora una volta, dirimente, non essendo stata fornita la prova del danno lamentato.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di condanna al risarcimento del danno, commisurato agli importi asseritamente versati a titolo di indennità NASPI, va rigettata.
2.3 Sul danno all'immagine
Con la terza domanda la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, quantificato equitativamente in euro 20.000, per essere stata improvvisamente allontanata dalle postazioni di lavoro presso cui prestava servizio, ingenerando nella clientela il sospetto che ciò fosse dipeso da colpe dell'appaltatrice che appariva ingiustamente inaffidabile agli occhi dei terzi. 7 La domanda non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il danno all'immagine, inteso quale pregiudizio non patrimoniale, può essere riconosciuto anche alla persona giuridica. Esso, quale danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima
(cfr., tra le tante, Cass. 19551/2023).
Nel caso in esame, la società attrice ha lamentato un pregiudizio fondato su sospetti e privo di alcuna specifica e concreta allegazione (ancora prima che prova) in ordine al pregiudizio non patrimoniale subito dalla stessa. Ne consegue che la domanda si presenta del tutto generica e sguarnita di qualsivoglia supporto probatorio.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9574/2020 R.G.
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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