CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, EL
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2239/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005786819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005786819000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, notificata il 12/9/23, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 9923,56 per una cartella relativa ad IRPEF ed del 2007
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva:
- l' omessa notifica della cartella sottesa indicata nell' atto impugnato;
- prescrizione del credito anche successiva, tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggetto di impugnazione.
- Decadenza
- Violazione dell'obbligo di motivazione er mancata allegazione della cartella richiamata.
- agenzia delle entrate convenuta si costituiva;
eccepiva l'inammissibilità della domanda deducendo che la cartella risultava notificata come da documentazione prodotta ( notifica a mezzo servizio postale del16/3/2011) a amni proprie della ricorrente e contestava l'eccepita prescrizione per l'intervento di atti successivi interruttivi e l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione ( decennale) per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale in conseguenza della epidemia da Covid 19.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza del 6/2/2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'eccepita prescrizione del credito tributario occorre rilevare, che la notifica della cartella di pagamento, costituente atto interruttivo della prescrizione, ne ha determinato il nuovo decorso dei dieci anni, non ancora maturati al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero l'ufficio ha dimostrato l'avvenuta notifica della cartella n 03420110003691372000 in data
16/3/2011
Inoltre per la suddetta cartella trova applicazione la normativa relativa alla sospensione dei termini di cui all'art. 68 del DL per effetto del richiamo dell' articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
(Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) con conseguente proroga della prescrizione al
31.12.2023 e correlativa tempestività della notifica dell'atto di intimazione impugnato ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato .
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore della controparte , liquidate in complessivi € 460.00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc ove richiesto
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria provinciale di Cosenza sez 5
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte resistente costituita
, liquidate in complessivi € 460,00 oltre iva cap e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc, ove richiesto.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, EL
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2239/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005786819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005786819000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, notificata il 12/9/23, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 9923,56 per una cartella relativa ad IRPEF ed del 2007
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva:
- l' omessa notifica della cartella sottesa indicata nell' atto impugnato;
- prescrizione del credito anche successiva, tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggetto di impugnazione.
- Decadenza
- Violazione dell'obbligo di motivazione er mancata allegazione della cartella richiamata.
- agenzia delle entrate convenuta si costituiva;
eccepiva l'inammissibilità della domanda deducendo che la cartella risultava notificata come da documentazione prodotta ( notifica a mezzo servizio postale del16/3/2011) a amni proprie della ricorrente e contestava l'eccepita prescrizione per l'intervento di atti successivi interruttivi e l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione ( decennale) per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale in conseguenza della epidemia da Covid 19.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'udienza del 6/2/2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'eccepita prescrizione del credito tributario occorre rilevare, che la notifica della cartella di pagamento, costituente atto interruttivo della prescrizione, ne ha determinato il nuovo decorso dei dieci anni, non ancora maturati al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero l'ufficio ha dimostrato l'avvenuta notifica della cartella n 03420110003691372000 in data
16/3/2011
Inoltre per la suddetta cartella trova applicazione la normativa relativa alla sospensione dei termini di cui all'art. 68 del DL per effetto del richiamo dell' articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
(Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) con conseguente proroga della prescrizione al
31.12.2023 e correlativa tempestività della notifica dell'atto di intimazione impugnato ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato .
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore della controparte , liquidate in complessivi € 460.00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarre in favore del procuratore costituito ex art 93 cpc ove richiesto
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria provinciale di Cosenza sez 5
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della parte resistente costituita
, liquidate in complessivi € 460,00 oltre iva cap e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc, ove richiesto.