Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1486 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). vertente tra
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ) nata in [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
( ), nato il [...] a [...] tutti nella qualità di
[...] CodiceFiscale_3
fideiussori della società P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società estinta in data 5.10.2017, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avvocati Luigi Giacomo Messina e Antonio Bonanno,
attori
Nei confronti di con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower Controparte_2
A, capitale sociale pari ad € 21.220.169.840,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e OD , banca iscritta all'Albo delle P.IVA_2
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, CP_2
Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Persona_1
Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e OD in data 26 novembre 2018, prot.
Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 Persona_2
aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza del 17.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha
“precisato le conclusioni come formulate nella memoria n. 1”; parte convenuta ha concluso
“riporta(ndosi) al foglio di conclusioni già depositate telematicamente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha chiesto “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario relativo al conto 10326060 per difetto di forma scritta e/o mancata pattuizione delle relative CP_2
condizioni economiche;
2. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 10326060 Unicredit, anche per facta concludentia;
3. accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per difetto di forma scritta e/o mancata pattuizione delle relative condizioni economiche;
conseguentemente, 4. accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
5. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo, per quanto sopra esposto;
6. ritenere e dichiarare che, per i periodi meglio indicati nell'allegato 1 della relazione del CTP, vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari quantificati parzialmente in €
8.558,33ola maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
7. A fronte delle superiori nullità afferenti ai contratti, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati parzialmente dal CTP in € 10.008,43, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
8. A fronte delle superiori nullità afferenti ai contratti, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati parzialmente dal CTP in euro 4.694,22, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
9. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: (a) rideterminare il saldo dei conti in esame, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; conseguentemente, (b) accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificata parzialmente in€ 23.260,98o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio. Per quanto attiene il mutuo, 10. Accertare e dichiarare che il contratto di mutu per cui è causa prevede un regime di capitalizzazione degli interessi che non risulta pattuito;
11. Accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi genera incertezza nel mutuatario il quale non è in grado di sincerarsi quale sia il costo effettivo del mutuo essendovi diverse tipologie di capitalizzazione degli interessi che portano a diverse conclusioni circa il costo del finanziamento;
12. Per
l'effetto, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del mutuo per cui è causa, in particolare in relazione alla clausola interessi, non essendo specificato il regime di capitalizzazione degli stessi, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale e/o tasso sostituto B.o.t. in assenza di capitalizzazione o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
13. Attesa l'esistenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione degli interessi, accertare e dichiarare la mancata pattuizione del T.A.E.; 14.
Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ex art. 119, comma IV, TUB e, per l'effetto, applicare la sanzione prevista dal comma VII della medesima norma;
15. ritenere e dichiarare che il
TAEG –ISC debba essere calcolato tenendo conto dei costi dell'assicurazione e di ogni altra spese ed onere collegato al finanziamento, incluse spese istruttoria, invio rata, imposta sostitutiva e polizze assicurative;
16. accertare e dichiarare che il reale TAEG –ISC, che tenga conto di tutti i costi collegati al finanziamento, inclusi gli ultimi summenzionati, è divergente e superiore rispetto a quello indicato nello stesso contratto di mutuo;
17. Accertata tale divergenza in peius tra TAEG reale e contrattuale, dichiarare la nullità della relativa clausola prevista in contratto e, per l'effetto, rideterminare il TAEG –ISC al tasso più basso dei BOT registrati nei 12 mesi la stipulazione del contratto, conformemente a quanto indicato nella relazione del CTP;
18. all'esito dei superiori ricalcoli, ed in relazione a quanto pagato dall'odierna attrice, accertare e dichiarare la complessiva somma ancora dovuta, ovvero se il mutuo risulta estinto per adempimento e/o se parti attrice vanti un credito”
Premetteva a dette domande che “la società estinta era titolare del Conto corrente ordinario con apertura di credito n. 10326060 e che “Inoltre, la società aveva stipulato in data CP_2
30.01.2008 mutuo chirografario n. 1389337”.
Allegava con riferimento al conto corrente che esso fosse affetto da “Usura exL. 108/1996 ed art. 644 c.p.” che erano stati applicati “Interessi ultralegali” “in base a criteri privi di sufficiente determinatezza” che era stata applicata la “Commissioni e spese indebite” “senza specifica pattuizione” che avrebbero determinato per il correntista maggiori oneri pari complessivi € 23.260,98 di cui
“competenze usurarie …. euro 8.558,33, … interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie
…. euro 10.008,43, … commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie … euro
4.694,22”.
Con riferimento al mutuo chirografario eccepiva “la indeterminatezza del tasso di interesse – mancata pattuizione del regime di capitalizzazione interessi e mancata indicazione del TAE”; la
“Indicazione di un TAEG –ISC diverso a quello effettivamente applicato”
Incardinava pertanto il presente giudizio rassegnando le suddette conclusioni.
Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli attori.
Evidenziava in via preliminare che il rapporto di conto corrente n. 10326060, era stato
“acceso in data 1.10.2004 e successivamente estinto in data 2 febbraio 2012” e che il “contratto di mutuo chirografario n. 1389337, (era stato) stipulato in data 30.01.2008 e successivamente estinto in data 30 giugno 2012”; eccepiva “In via pregiudiziale: l'incompetenza del Tribunale di Marsala” per essere previsto nei contratti che pure produceva che “il foro competente per le azioni promosse dal fideiussore è esclusivamente quello della sede legale della e cioè Bologna”; ancora in via preliminare eccepiva la CP_3
“Carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire dei fideiussori” ed ancora “l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie”; nel merito eccepiva il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante su “colui che agisce in giudizio per la ripetizione di lamentati indebiti”; contestava la fondatezza delle eccezioni inerenti forma e contenuto del conto corrente producendo copia del contratto e dell'affidamento del 30.01.2008, la legittimità dell'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto, la mancata pattuizione e/o applicazione durante la durata del rapporto di interessi usurari;
che il tasso di interessi era stato legittimamente previsto in contratto.
Con riferimento al mutuo eccepiva che il contratto espressamente “prevede il tasso fissato nella misura del 6,40%”; che è stato applicato un piano di ammortamento alla francese che non prevede alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, rilevava che “la dedotta divergenza tra
TAEG/ISC indicato e TAEG/ISC effettivo oltre a non essere esplicitata non è minimamente provata” né avrebbe potuto comunque avere le conseguenze dedotte dagli attori.
Eccepiva inoltre la inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte.
Concludeva pertanto chiedendo “In via pregiudiziale: 1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Marsala, per essere competente il Tribunale di Bologna o in subordine il Tribunale di Milano. In via preliminare: 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire dei fideiussori;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese avversarie per le ragioni già esposte in narrativa;
Nel merito: 4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto”.
Instaurato il contraddittorio e preso atto della documentazione depositata dalla convenuta, gli attori con memoria depositata il 5.9.2023 ai sensi dell'art 183 comma VI n. 1 cpc precisavano le conclusioni chiedendo “Rigettata ogni contraria domanda, 1) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo; 2) ritenere e dichiarare che, in conformità all'art. 1815 II comma cc, in ogni singolo trimestre ove viene riscontrato l'usura, lo stesso trimestre dovrà essere depurato da tutti gli interessi, spese e commissioni applicati;
per l'effetto, 3) ritenere e dichiarare che la convenuta ha applicato, sul conto CP_3
corrente per cui per cui è causa, interessi usurari nei singoli trimestri per un importo pari ad euro8.558,33, così come meglio indicati nella relazione e relativi allegati del CTP;
4) Accertare e dichiarare che il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 10326060Unicredit dell'11/10/2004è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS ivi prevista risulta indeterminata poiché viene indicata la sola aliquota ma non viene indicata né la base di calcolo né la modalità di calcolo;
inoltre la clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori risulta illegittima, ovvero nulla, atteso che, inbase a quanto previsto dall'Ordinanza Cassazione n. 4321 del 10 febbraio 2022, il TAN (Tasso Annuo
Nominale) ed il TAE (Tasso Annuo Effettivo) del tasso degli interessi creditori coincidono, ovvero presentano lo stesso valore;
5) Accertare e dichiarare che il Contratto di aumento di apertura di credito(da euro 20.000,00 concessa in data 12/10/2004 ad euro 30.000,00) inerente il conto corrente ordinario n.
10326060Unicreditdel 30/01/2008è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS prevista nell'ambito dello stesso contratto risulta indeterminata poiché viene indicata la sola aliquota ma non viene indicata né la base di calcolo né la modalità di calcolo;
6) Accertare e dichiarare che, dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalarie prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare da quanto riportato nel contratto di apertura di credito del 30/01/2008,dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale a partire dal1° trimestre
2007e fino al 2° trimestre 2009 della “commissione per concessione/rinnovo fido” e dall'addebito dal
3°trimestre2009 e fino al 1° trimestre 2012 della “commissione disponibilità immediata fondi”) si evince l'esistenza di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 12/10/2004 e fino al1° trimestre 2012; Per l'effetto, 7) Accertare e dichiarare la pattuizione, anche per facta concludentia, del contratto di apertura di credito a far data dal 12.10.2004 con conseguente nullità del relativo contratto per difetto di forma scritta e con conseguente ricalcolo ex art. 117 T.U.B.; 8) A fronte delle superiori nullità afferenti ai contratti, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati parzialmente dal CTP in € 10.008,43, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
9) A fronte delle superiori nullità afferenti ai contratti, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati parzialmente dal CTP in euro 4.694,22, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
10) per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: a) rideterminare il saldo dei conti in esame, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; conseguentemente, 11) accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificata parzialmente in € 23.260,98 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio. Per quanto attiene il mutuo, 12) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi;
13) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti;
14) per l'effetto ricalcolare il piano di ammortamento in assenza di capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
15) Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo, stante anche l'applicazione di interessi capitalizzati;
16) Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto;
17) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime;
18) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la relativa mancata pattuizione del T.A.E. determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo;
per l'effetto, 19) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
20) ritenere e dichiarare che il TAEG –ISC debba essere calcolato tenendo conto di tutti i costi e di ogni spesa ed onere collegato al finanziamento;
21) accertare e dichiarare l'indicazione in contratto di un TAEG/ISC non corrispondente, ovvero superiore, a quello effettivamente applicato all'operazione contrattuale, così come accertato dal CTP;
22) per l'effetto, previa dichiarazione di nullità della clausola relativa al TAEG, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali e applicare al contratto in questione gli interessi al tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la stipula dello stesso contratto, con conseguente conformazione del piano di ammortamento a quello ricalcolato dal CTP;
23) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
24) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza”.
Il Giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Nel merito si osserva quanto segue.
La domanda volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto, la restituzione di somme indebitamente versate alla banca sulla base di tale rapporto, è qualificabile come ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Ne deriva che tanto il pagamento delle somme, quanto l'assenza di un titolo giustificativo idoneo, quali elementi costitutivi della fattispecie de qua, devono essere provati dall'attore, e ciò in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, co. 1, c.c.
(cfr. tra le monte sul punto, Cass. 14 maggio 2012 n. 7501; Cass. 13 novembre 2003 n. 17146 e Cass.
21 luglio 2000, n. 9604). Nel caso di specie la controversia può essere definita in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Ed invero se pure va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale -come già dedotto nell'ordinanza resa nell'udienza del 14.3.2024- in quanto nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_3
settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_4
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. Cass.
742/2020), circostanza quest'ultima nel caso di specie non allegata;
va invece accolta l'eccezione inerente “la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire dei fideiussori”.
È pacifico che gli attori abbiano agito quali fideiussori della Controparte_1 [...]
CP_5
Nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla validità ed efficacia delle rilasciate fideiussioni essendosi gli attori limitati ad eccepire la nullità dei contratti di conto corrente con apertura di credito e del contratto mutuo chirografario e/o di alcune delle clausole dei detti contratti, sottoscritti dalla debitrice principale.
Risulta agli atti del fascicolo – circostanza allegata dalla convenuta e non contestata dagli attori- che “il rapporto di conto corrente si è estinto in data 2 febbraio 2012 ed il contratto di mutuo in data
30 giugno 2012.”
Nessuna allegazione in citazione o nella memoria di cui all'art 183 comma VI n. 1 cpc ratione temporis vigente, è stata effettuata con riferimento allo stato del contratto di conto corrente al momento della chiusura né del contratto di mutuo.
Nemmeno è stato allegato che la creditrice convenuta abbia costituito in mora essi fideiussori per eventuali saldi debitori del debitore principale o che abbia intraprese nei di loro confronti, azioni esecutive per l'eventuale recupero del dovuto. Ciononostante con le conclusioni come precisate nella su indicata memoria del 5.9.2023 gli attori hanno chiesto previo l'accertamento della nullità e/o di alcune delle condizioni generali dei suddetti rapporti negoziali, con riferimento al contratto di conto corrente “…11) accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificata parzialmente in €
23.260,98 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”; con riferimento al mutuo
“24) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza”.
Nessun collegamento funzionale tra dette domande e la posizione di essi attori è stata effettuata né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella successiva richiamata memoria di precisazione delle domande.
Tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio e della ripartizione dell'onere della prova come più su richiamato, si rileva che gli attori non hanno provato ma più a monte neppure allegato di avere essi provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo (eventualmente) debitore dei rapporti negoziali de quibus, a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della
Banca, ragione per cui non può ritenersi che essi attori vantino un autonomo titolo alla restituzione né che essi siano legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Ritiene su punto la giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi che “l'art. 1945 cod. civ., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939
e 1945 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12225 del 20/08/2003, Rv. 566042 - 01).
Più di recente la stessa Corte di Cassazione ha precisato sul punto che “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (cfr. Cass., Sez. III, 30/08/2018, n. 21381; Cass., Sez. I, 1/10/2012, n. 16669;
20/08/2003, n. 12225 e più d recente Cass. Sez.
1 -Ord. n. 31653 del 04/12/2019 Rv. 656278 - 01).
Da quanto fin qui rilevato, deriva quindi la dichiarazione di mancanza di legittimazione attiva in capo agli attori e per l'effetto, la mancanza di interesse ad agire da parte degli stessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della causa come dichiarato in citazione (euro 23.260,98.), tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014 come successivamente integrati e modificati, in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della rilevanza della stessa rispetto alla posizione processuale della parte assistita della natura e della qualità delle questioni giuridiche affrontate, in complessivi Euro 5.077,00 (di cui per la fase di studio € 919 ; per la fase introduttiva € 777; per la fase istruttoria € 1.680, per la fase decisoria € 1.701), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1486/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva e quindi l'insussistenza dell'interessa ad agire, in capo a
, , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
- condanna , , al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente Controparte_2
giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, il 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo