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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14460/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DE' MARCHI N. 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
ANGELUCCI MAURIZIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TITI EROS, Controparte_1 P.IVA_2
LOBALSAMO NICOLA e CARDONA MARCO, elettivamente domiciliata in VIA DE' POETI 8 40124
BOLOGNA presso i difensori avv.ti TITI EROS LOBALSAMO NICOLA e CARDONA MARCO,
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“in via preliminare
- ricorrendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n. 10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023; nel merito, in principalità,
- previo ogni più ampio accertamento / declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n.
10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio pagina 1 di 5 esposte in narrativa, dichiarando, quindi, che nulla deve a con Parte_1 Controparte_1 rigetto delle domande, tutte, da questi proposte;
nel merito, in via gradata, salvo gravame,
- previo ogni più ampio accertamento / declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n.
10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023, dichiarando che è Parte_1 debitrice nei confronti della della minore somma ritenuta di giustizia. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”. L'opposta così conclude:
“in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Trib. Bologna n. 3597/2023 emesso in data 5.9.2023, non sussistendone i presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'opposizione svolta da siccome infondata in fatto e in diritto e, per Parte_1 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Bologna n. 3597/2023 emesso in data 5.9.2023, ovvero comunque condannare al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 ingiunta di € 14.435,84 o di quella diversa somma, maggior o minore, che risulterà equa e dovuta all'esito del procedimento, il tutto oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di emissione delle fatture azionate al saldo ovvero in subordine ex art. 1284, comma IV°, c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo. Con vittoria di compensi e spese liquidati nel decreto ingiuntivo, delle spese successive occorse e occorrende e dei compensi e spese del presente giudizio di opposizione (incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 3597/23 emesso in data 4/09/23 nei confronti di (d'ora in Parte_1 poi solo per l'importo di € 14.435,84=, per servizi di consulenza, in forza delle fatture nn. Parte_1
3787, 5658, 6194 e 6872 dell'anno 2021 e n. 459/V dell'anno 2022 (docc.
3-7 fascicolo monitorio) e di mail 10/07/23 contenente riconoscimento di debito (doc. 10 fascicolo monitorio). proponeva opposizione avverso il suddetto decreto con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 23/10/23.
L'opponente preliminarmente formulava istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta atteso che, con riferimento al primo contratto inter partes del 7/05/21 (doc. 1 fascicolo monitorio), aveva già corrisposto Parte_1 l'importo di € 3.000,00,
a fronte della somma pattuita di € 2.440,00, residuando un credito di € 560,00 a suo favore;
con riferimento al secondo contratto inter partes in data 20/07/21 (doc. 2 fascicolo monitorio), eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposta per non avere eseguito alcuna prestazione a favore dell'opponente. Contestava infine la pretesa di cui alla fattura n. 459/V dell'anno 2022 di €
9.603,84 perché emessa successivamente alla comunicazione di sospensione del contratto 20/07/21di cui alla PEC del CP_1
10/03/22 (doc. 2 parte opponente), cosicchè, tenuto conto del controcredito per € 560,00 vantato da in relazione al Parte_1 primo contratto, poteva eventualmente vedersi riconosciuto un credito pari a € 3.832,00. CP_1
L'opponente concludeva chiedendo che venisse rigettata la domanda di pagamento proposta da con CP_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta rilevava, in merito all'asserito integrale pagamento del debito afferente il primo contratto, che aveva effettuato un unico pagamento di € 2.000,00 con bonifico bancario in data 20/07/21 Parte_1 con causale “saldo analisi pianificazione 18 Nano” (1 pagina del doc. 1 di parte opponente) che non era da considerarsi a saldo, residuando per l'ultima fattura n. 3787/21 l'importo di € 440,00; con riguardo all'asserito inadempimento delle prestazioni afferenti al secondo contratto, richiamava il riconoscimento di debito 10/07/23 e produceva documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza pattuite (docc. 16-26). Innova, in ordine alla eccepita non debenza della fattura n. 459/V/22 dell'importo di € 7.872,00 oltre iva, esponeva che questa era stata emessa dall'opposta a titolo di corrispettivo premio pari al 10% del contributo in conto capitale dell'importo di € 78.720,00 ricevuto da pagina 3 di 5 per il programma “Brevetti” (doc. 26); si trattava di importo dovuto dal momento che si Parte_1 riferiva ad attività iniziata con la presentazione della domanda di accesso al bando “Brevetti” in data
28/09/21 (docc. 19 e 19 bis).
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., all'udienza del 23/04/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione, per le ragioni che si vanno ad esporre, è infondata e va pertanto rigettata.
Deve rilevarsi che l'opponente, dopo la pronuncia dell'ordinanza 16/01/24 di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., non ha più svolto alcuna ulteriore attività difensiva. Infatti non è entrata nel Parte_1 merito della vertenza, né con le note scritte per l'udienza del 15/01/24, né con la memoria ex art. 171 ter,
n. 1, c.p.c., ma si è limitata a richiamare le precedenti difese senza prendere in tal modo posizione sulle deduzioni avversarie.
Così facendo, non ha ottemperato all'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo Parte_1 sulla stessa gravante.
dal canto suo, non ha soltanto fornito la prova dell'esistenza della fonte negoziale del suo diritto CP_1
(docc. 1 e 2), ma ha dimostrato altresì l'effettiva esecuzione delle prestazioni di consulenza ed assistenza a favore di nella presentazione di domande volte alla partecipazione a bandi ed Parte_1 all'ottenimento di contributi e/o finanziamenti (docc. 16-26).
In considerazione anche del riconoscimento di debito effettuato prima dell'introduzione della causa dal legale rappresentante di con la comunicazione mail in data 10/07/23, con Parte_2 la quale richiedeva “del tempo fino a fine anno per poter immettere sul mercato e vendere del terreno per il fotovoltaico, solo così riuscirò a sanare la situazione del bando vinta da ” (doc. 10 di CP_2 parte opposta), oltre che del perdurare della grave situazione finanziaria di che ha preferito Parte_1 subire l'esecuzione mobiliare presso terzi anziché provvedere al pagamento della somma precettata di €
17.448,40 (docc. 27-31 parte opposta), sussistono i presupposti per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori medi di cui allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 4, c. 8, stante la manifesta fondatezza della difesa di parte opposta vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3597/2023;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.770,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 Bologna, 5/01/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14460/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DE' MARCHI N. 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
ANGELUCCI MAURIZIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TITI EROS, Controparte_1 P.IVA_2
LOBALSAMO NICOLA e CARDONA MARCO, elettivamente domiciliata in VIA DE' POETI 8 40124
BOLOGNA presso i difensori avv.ti TITI EROS LOBALSAMO NICOLA e CARDONA MARCO,
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“in via preliminare
- ricorrendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n. 10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023; nel merito, in principalità,
- previo ogni più ampio accertamento / declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n.
10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio pagina 1 di 5 esposte in narrativa, dichiarando, quindi, che nulla deve a con Parte_1 Controparte_1 rigetto delle domande, tutte, da questi proposte;
nel merito, in via gradata, salvo gravame,
- previo ogni più ampio accertamento / declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 3597/2023 – n.
10910/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna il 05/09/2023, dichiarando che è Parte_1 debitrice nei confronti della della minore somma ritenuta di giustizia. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”. L'opposta così conclude:
“in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Trib. Bologna n. 3597/2023 emesso in data 5.9.2023, non sussistendone i presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'opposizione svolta da siccome infondata in fatto e in diritto e, per Parte_1 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Bologna n. 3597/2023 emesso in data 5.9.2023, ovvero comunque condannare al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 ingiunta di € 14.435,84 o di quella diversa somma, maggior o minore, che risulterà equa e dovuta all'esito del procedimento, il tutto oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di emissione delle fatture azionate al saldo ovvero in subordine ex art. 1284, comma IV°, c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo. Con vittoria di compensi e spese liquidati nel decreto ingiuntivo, delle spese successive occorse e occorrende e dei compensi e spese del presente giudizio di opposizione (incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 3597/23 emesso in data 4/09/23 nei confronti di (d'ora in Parte_1 poi solo per l'importo di € 14.435,84=, per servizi di consulenza, in forza delle fatture nn. Parte_1
3787, 5658, 6194 e 6872 dell'anno 2021 e n. 459/V dell'anno 2022 (docc.
3-7 fascicolo monitorio) e di mail 10/07/23 contenente riconoscimento di debito (doc. 10 fascicolo monitorio). proponeva opposizione avverso il suddetto decreto con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 23/10/23.
L'opponente preliminarmente formulava istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta atteso che, con riferimento al primo contratto inter partes del 7/05/21 (doc. 1 fascicolo monitorio), aveva già corrisposto Parte_1 l'importo di € 3.000,00,
a fronte della somma pattuita di € 2.440,00, residuando un credito di € 560,00 a suo favore;
con riferimento al secondo contratto inter partes in data 20/07/21 (doc. 2 fascicolo monitorio), eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposta per non avere eseguito alcuna prestazione a favore dell'opponente. Contestava infine la pretesa di cui alla fattura n. 459/V dell'anno 2022 di €
9.603,84 perché emessa successivamente alla comunicazione di sospensione del contratto 20/07/21di cui alla PEC del CP_1
10/03/22 (doc. 2 parte opponente), cosicchè, tenuto conto del controcredito per € 560,00 vantato da in relazione al Parte_1 primo contratto, poteva eventualmente vedersi riconosciuto un credito pari a € 3.832,00. CP_1
L'opponente concludeva chiedendo che venisse rigettata la domanda di pagamento proposta da con CP_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta rilevava, in merito all'asserito integrale pagamento del debito afferente il primo contratto, che aveva effettuato un unico pagamento di € 2.000,00 con bonifico bancario in data 20/07/21 Parte_1 con causale “saldo analisi pianificazione 18 Nano” (1 pagina del doc. 1 di parte opponente) che non era da considerarsi a saldo, residuando per l'ultima fattura n. 3787/21 l'importo di € 440,00; con riguardo all'asserito inadempimento delle prestazioni afferenti al secondo contratto, richiamava il riconoscimento di debito 10/07/23 e produceva documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza pattuite (docc. 16-26). Innova, in ordine alla eccepita non debenza della fattura n. 459/V/22 dell'importo di € 7.872,00 oltre iva, esponeva che questa era stata emessa dall'opposta a titolo di corrispettivo premio pari al 10% del contributo in conto capitale dell'importo di € 78.720,00 ricevuto da pagina 3 di 5 per il programma “Brevetti” (doc. 26); si trattava di importo dovuto dal momento che si Parte_1 riferiva ad attività iniziata con la presentazione della domanda di accesso al bando “Brevetti” in data
28/09/21 (docc. 19 e 19 bis).
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., all'udienza del 23/04/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione, per le ragioni che si vanno ad esporre, è infondata e va pertanto rigettata.
Deve rilevarsi che l'opponente, dopo la pronuncia dell'ordinanza 16/01/24 di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., non ha più svolto alcuna ulteriore attività difensiva. Infatti non è entrata nel Parte_1 merito della vertenza, né con le note scritte per l'udienza del 15/01/24, né con la memoria ex art. 171 ter,
n. 1, c.p.c., ma si è limitata a richiamare le precedenti difese senza prendere in tal modo posizione sulle deduzioni avversarie.
Così facendo, non ha ottemperato all'onere della prova del fatto estintivo del suo obbligo Parte_1 sulla stessa gravante.
dal canto suo, non ha soltanto fornito la prova dell'esistenza della fonte negoziale del suo diritto CP_1
(docc. 1 e 2), ma ha dimostrato altresì l'effettiva esecuzione delle prestazioni di consulenza ed assistenza a favore di nella presentazione di domande volte alla partecipazione a bandi ed Parte_1 all'ottenimento di contributi e/o finanziamenti (docc. 16-26).
In considerazione anche del riconoscimento di debito effettuato prima dell'introduzione della causa dal legale rappresentante di con la comunicazione mail in data 10/07/23, con Parte_2 la quale richiedeva “del tempo fino a fine anno per poter immettere sul mercato e vendere del terreno per il fotovoltaico, solo così riuscirò a sanare la situazione del bando vinta da ” (doc. 10 di CP_2 parte opposta), oltre che del perdurare della grave situazione finanziaria di che ha preferito Parte_1 subire l'esecuzione mobiliare presso terzi anziché provvedere al pagamento della somma precettata di €
17.448,40 (docc. 27-31 parte opposta), sussistono i presupposti per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori medi di cui allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 4, c. 8, stante la manifesta fondatezza della difesa di parte opposta vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3597/2023;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.770,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 4 di 5 Bologna, 5/01/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5