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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 684/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Concetta SCIUTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Nadia TROVATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti ai figli minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 12/02/2025, e Parte_1 [...]
avendo intrattenuto una relazione sentimentale sfociata in una stabile convivenza, poi Parte_2
cessata, dalla quale sono nati, a Catania, i figli (in data 08/03/2009) e Persona_1 Persona_2
(in data 18/07/2018), riconosciuti da entrambi i genitori, hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti i predetti figli minorenni alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI: i figli minori e vengono affidati Persona_1 Persona_2
in maniera condivisa ad entrambi i genitori con pari esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che dovranno occuparsi paritariamente della cura, dell'istruzione e dell'educazione, anche religiosa degli stessi. Gli istanti assumeranno di comune accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse per i minorenni per ciò che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desideri dei medesimi. Gli istanti convengono che le scelte inerenti eventuali situazioni di emergenza restano demandate, disgiuntamente, a quello dei due genitori che, in quel momento, avrà i figli con sé
restando, comunque, l'obbligo di tempestivo avviso dell'altro genitore. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i minorenni verranno adottate, di concerto, da entrambi i genitori che avranno, rispettivamente, il diritto-dovere di vigilare e di concorrere con ogni possibile mezzo, sulla loro istruzione ed educazione. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice. Ciascun
genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei figli.
Gli istanti si impegnano, altresì, a garantire sereni e significativi rapporti affettivi tra i minori e i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2 2) PERMANENZA DEI MINORENNI CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO: gli istanti concordano che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minorenni e con gli impegni lavorativi, le esigenze e necessità di ciascun genitore, il padre terrà con sé i figli, nel rispetto delle seguenti modalità:
durante il periodo scolastico:
a) il padre provvederà ad andare a prendere i figli a scuola all'uscita e a riaccompagnarli a casa almeno 3 giorni a settimana;
b) un fine settimana alternato con pernotto dalle ore 10.00 del sabato o dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 della domenica;
c) durante le festività natalizie: cinque giorni anche consecutivi con pernotto alternando la festività
del Natale con quella del Capodanno;
d) durante le festività pasquali per due giorni anche non consecutivi alternando il giorno di Pasqua
con quello del Lunedì dell'Angelo;
durante il periodo estivo:
e) due mattine dalle ore 10.00 alle ore 15.00 comprensivo del pranzo (martedì – giovedì secondo accordi);
f) periodo estivo da giugno a settembre: 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31
maggio di ciascun anno, alternando la festività del Ferragosto compresa la vigilia.
Inoltre:
g) i minorenni passeranno con la madre la festa della mamma e il giorno del suo compleanno e con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno, per le altre festività si applicherà il principio dell'alternanza e trascorreranno, ad anni alterni, il loro compleanno con ciascun genitore, salvo accordi differenti;
h) i genitori concordano che, salve diverse organizzazioni da concordarsi di volta in volta e preventivamente fra loro, le modalità di cui sopra per comprovate e indifferibili esigenze dei figli o di ciascuno dei genitori, potranno subire variazioni, previo accordo e congruo avviso fra questi
3 ultimi. Il tutto, in ogni caso, sempre nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione genitoriale nell'interesse precipuo dei minorenni purché tempi e modalità siano idonei in concreto ad assicurare il godimento da parte dei figli della plurigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita degli stessi, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza,
educazione ed istruzione (Cass.8/4/2019, n. 9764) fermo restando che entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere in relazione alle fasi di crescita dei figli, di tenere “in debito conto” le opinioni dagli stessi in concreto palesate, ai sensi e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa
a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;
i) quando i figli si trovano con uno dei genitori l'altro potrà mantenere contatti telefonici garantiti una volta al giorno, utilizzando l'utenza telefonica del genitore con il quale si trovano o quella del figlio se ne è in possesso.
3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO: gli istanti convengono che il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ancora minorenni e Parte_2 Persona_1
, la somma mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente Persona_2
secondo gli indici Istat e contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie previamente concordate (spese mediche non coperte dal SSN;
spese scolastiche;
spese per attività
extrascolastiche ivi comprese le attività sportive, ect). La parti concordano che l'assegno unico e universale (AUU) che, allo stato è pari ad € 398,00, verrà percepito per intero dalla Sig.ra che provvederà a richiederne la corresponsione in maniera autonoma e Parte_2
nell'ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria l'autorizzazione del Sig. , la stessa verrà Pt_1
fornita e ciò a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Le parti convengono che sino a quando verrà erogato al Sig. , lo stesso si impegna e obbliga a trasferirlo per intero alla Pt_1
Sig.ra Parte_2
4) CASA FAMILIARE: la casa familiare sita in Catania, Via Dei Piccioni n. 3 di proprietà
4 esclusiva del Sig. rimane assegnata alla Sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli. Pt_1 Parte_2
Il Sig. , a far data dal deposito del presente ricorso, provvederà ad allontanarsi dalla casa Pt_1
familiare e trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre la data del deposito della sentenza e, comunque non oltre il mese di luglio. Lo stesso provvederà ad asportare esclusivamente i propri effetti personali garantendo ai minorenni l'habitat domestico. La sig.ra si Parte_2
impegna e obbliga ad effettuare la voltura dell'utenza elettrica e idrica e a corrispondere gli oneri condominiali relativi alle spese ordinarie restando a carico del Sig. quelle inerenti le spese Pt_1
straordinarie.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto confermato come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 684/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti ai minori figli nata a Catania in [...]_1
08/03/2009, e , nato a [...] in data [...], alle condizioni integralmente Persona_2
riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse dei predetti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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