Art. 16.
La cancellazione dal ruolo e' pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13:
a) nei casi di incompatibilita';
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7 e al n. 1) dello articolo 8;
c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;
d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non puo' essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore e' sospeso di diritto dall'esercizio della professione.
Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo e' nuovamente iscritto, purche' provi che e' venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.
La cancellazione dal ruolo e' pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 13:
a) nei casi di incompatibilita';
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7 e al n. 1) dello articolo 8;
c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;
d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non puo' essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore e' sospeso di diritto dall'esercizio della professione.
Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo e' nuovamente iscritto, purche' provi che e' venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.