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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 173/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO CIRMA GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 173/2025 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Roma Controparte_1 C.F._1 alla Via Arturo Danusso n. 7, Scala B4, Interno 13 e , (C.F. ) Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente a [...], Scala B4, Interno
13 assistiti dall' advisor Dott. Pietro Nasti (C.F. ); C.F._3
- Ricorrenti;
Avvocato Daniela Russo, con Studio in Napoli alla Via Armando Diaz n. 8, Codice Controparte_3
Fiscale: , PEC: C.F._4 Email_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, i sig.ri e Controparte_1 CP_2
, nel rappresentare la propria situazione di sovra-indebitamento, hanno domandato al Tribunale
[...] di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
In allegato al ricorso, la relazione particolareggiata redatta dall'OCC, Avv. Daniela Russo.
Competenza territoriale.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che, benchè entrambi residenti in [...], i proponenti hanno nel circondario
1 di questo Tribunale il centro dei propri interessi, vale a dire il cd. x art. 29 CCII che radica la CP_4 competenza ai fini della presente procedura, atteso che vivono entrambi stabilmente in Villaricca, come attestato dal gestore della crisi.
Presupposti soggettivi ed oggettivi.
Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) Codice della crisi, prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.
Con riferimento al presente procedimento, i proponenti assumono la qualifica di consumatore.
Come si evince dalla relazione effettuata dal gestore, infatti, avora come magazziniere Controparte_1 presso l'azienda Iris Mobili S.r.l. nella sede operativa di Marcianise (CE); mentre lavora Controparte_2 presso Jysk S.r.l. nella sede operativa di Afragola (NA). Entrambi hanno contratti a tempo indeterminato, ma con orari ridotti: il sig. ha un contratto part-time di 24 ore settimanali, mentre la sig.ra CP_1
ha un contratto di 20 ore settimanali. CP_2
La debitoria complessiva dei due proponenti, e , ammonta ad euro Controparte_1 Controparte_2
198.141,75, di cui euro 113.484,75 riconducibili ad ed euro 105.906,51, riconducibili Controparte_1 ad . La debitoria maturata attiene principalmente a contratti di finanziamento (un mutuo Controparte_2 ipotecario, per l'acquisto di un immobile in Roma;
diversi finanziamenti, contratti nell'ambito di operazioni di credito al consumo), oneri condominiali, in piccola parte debiti erariali e tributari e debiti per utenze e forniture.
Questa situazione evidenzia un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse prontamente disponibili per farvi fronte.
Cause dell'indebitamento.
pag. 2 di 4 Le cause dell'indebitamento dei coniugi e sono riconducibili Controparte_1 Controparte_2 all'acquisto dell'immobile in Roma e ad una serie di vicende occorse successivamente all'acquisto che hanno reso l'operazione finanziaria non più sostenibile nel tempo.
Nel 2016, i coniugi decisero di acquistare un appartamento a Roma, dove entrambi lavoravano stabilmente. Per finanziare l'acquisto, stipularono un mutuo ipotecario con per un importo di CP_5 euro 125.000,00, da rimborsare in 360 rate mensili di euro 650,00. Successivamente, contrassero un ulteriore finanziamento con di euro 26.832,75 per ristrutturare e arredare l'immobile, con Parte_1 rate mensili di € 439,00. Questi impegni finanziari, inizialmente sostenibili grazie ai redditi stabili dei coniugi, divennero gravosi a causa di eventi successivi.
Tra il 2017 e il 2019, infatti, l' perse il lavoro a seguito del licenziamento da parte della società CP_1
Durante questo periodo, la famiglia si sostenne con l'indennità NASPI e la retribuzione Pt_2 percepita dalla . Tuttavia, nel 2019 anche la sig.ra venne licenziata, aggravando CP_2 CP_2 ulteriormente la situazione economica del nucleo familiare. Entrambi i coniugi trovarono nuovi impieghi solo dopo lunghi periodi di precarietà, con contratti a tempo determinato e part-time, che non garantivano entrate stabili.
Nel 2019, a causa delle difficoltà economiche e della gestione familiare, i coniugi decisero di trasferirsi in
Campania, riducendo le spese per il sostentamento del nucleo familiare. Rinegoziarono il mutuo con abbassando la rata mensile da € 650,00 a € 550,00, e affittarono l'immobile di Roma per € CP_5
550,00 mensili. Tuttavia, nel 2024 l'inquilino restituì la casa, privando i coniugi di questa entrata e rendendo, quindi, non più sostenibili le ulteriori obbligazioni assunte nelle more.
Nonostante i tentativi dei coniugi di rinegoziare i debiti e trovare soluzioni per migliorare la loro situazione economica, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili ha determinato il loro stato di sovraindebitamento.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Roma Controparte_1 C.F._1 alla Via Arturo Danusso n. 7, Scala B4, Interno 13 e , (C.F. ) Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente a [...], Scala B4, Interno
13;
NOMINA
pag. 3 di 4 Quale Giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e quale Liquidatore l'Avv. Daniela Russo;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord, a cura del liquidatore.
Aversa, 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Luciano Ferrara
Il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 173/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO CIRMA GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 173/2025 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Roma Controparte_1 C.F._1 alla Via Arturo Danusso n. 7, Scala B4, Interno 13 e , (C.F. ) Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente a [...], Scala B4, Interno
13 assistiti dall' advisor Dott. Pietro Nasti (C.F. ); C.F._3
- Ricorrenti;
Avvocato Daniela Russo, con Studio in Napoli alla Via Armando Diaz n. 8, Codice Controparte_3
Fiscale: , PEC: C.F._4 Email_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, i sig.ri e Controparte_1 CP_2
, nel rappresentare la propria situazione di sovra-indebitamento, hanno domandato al Tribunale
[...] di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
In allegato al ricorso, la relazione particolareggiata redatta dall'OCC, Avv. Daniela Russo.
Competenza territoriale.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che, benchè entrambi residenti in [...], i proponenti hanno nel circondario
1 di questo Tribunale il centro dei propri interessi, vale a dire il cd. x art. 29 CCII che radica la CP_4 competenza ai fini della presente procedura, atteso che vivono entrambi stabilmente in Villaricca, come attestato dal gestore della crisi.
Presupposti soggettivi ed oggettivi.
Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) Codice della crisi, prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.
Con riferimento al presente procedimento, i proponenti assumono la qualifica di consumatore.
Come si evince dalla relazione effettuata dal gestore, infatti, avora come magazziniere Controparte_1 presso l'azienda Iris Mobili S.r.l. nella sede operativa di Marcianise (CE); mentre lavora Controparte_2 presso Jysk S.r.l. nella sede operativa di Afragola (NA). Entrambi hanno contratti a tempo indeterminato, ma con orari ridotti: il sig. ha un contratto part-time di 24 ore settimanali, mentre la sig.ra CP_1
ha un contratto di 20 ore settimanali. CP_2
La debitoria complessiva dei due proponenti, e , ammonta ad euro Controparte_1 Controparte_2
198.141,75, di cui euro 113.484,75 riconducibili ad ed euro 105.906,51, riconducibili Controparte_1 ad . La debitoria maturata attiene principalmente a contratti di finanziamento (un mutuo Controparte_2 ipotecario, per l'acquisto di un immobile in Roma;
diversi finanziamenti, contratti nell'ambito di operazioni di credito al consumo), oneri condominiali, in piccola parte debiti erariali e tributari e debiti per utenze e forniture.
Questa situazione evidenzia un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse prontamente disponibili per farvi fronte.
Cause dell'indebitamento.
pag. 2 di 4 Le cause dell'indebitamento dei coniugi e sono riconducibili Controparte_1 Controparte_2 all'acquisto dell'immobile in Roma e ad una serie di vicende occorse successivamente all'acquisto che hanno reso l'operazione finanziaria non più sostenibile nel tempo.
Nel 2016, i coniugi decisero di acquistare un appartamento a Roma, dove entrambi lavoravano stabilmente. Per finanziare l'acquisto, stipularono un mutuo ipotecario con per un importo di CP_5 euro 125.000,00, da rimborsare in 360 rate mensili di euro 650,00. Successivamente, contrassero un ulteriore finanziamento con di euro 26.832,75 per ristrutturare e arredare l'immobile, con Parte_1 rate mensili di € 439,00. Questi impegni finanziari, inizialmente sostenibili grazie ai redditi stabili dei coniugi, divennero gravosi a causa di eventi successivi.
Tra il 2017 e il 2019, infatti, l' perse il lavoro a seguito del licenziamento da parte della società CP_1
Durante questo periodo, la famiglia si sostenne con l'indennità NASPI e la retribuzione Pt_2 percepita dalla . Tuttavia, nel 2019 anche la sig.ra venne licenziata, aggravando CP_2 CP_2 ulteriormente la situazione economica del nucleo familiare. Entrambi i coniugi trovarono nuovi impieghi solo dopo lunghi periodi di precarietà, con contratti a tempo determinato e part-time, che non garantivano entrate stabili.
Nel 2019, a causa delle difficoltà economiche e della gestione familiare, i coniugi decisero di trasferirsi in
Campania, riducendo le spese per il sostentamento del nucleo familiare. Rinegoziarono il mutuo con abbassando la rata mensile da € 650,00 a € 550,00, e affittarono l'immobile di Roma per € CP_5
550,00 mensili. Tuttavia, nel 2024 l'inquilino restituì la casa, privando i coniugi di questa entrata e rendendo, quindi, non più sostenibili le ulteriori obbligazioni assunte nelle more.
Nonostante i tentativi dei coniugi di rinegoziare i debiti e trovare soluzioni per migliorare la loro situazione economica, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili ha determinato il loro stato di sovraindebitamento.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Roma Controparte_1 C.F._1 alla Via Arturo Danusso n. 7, Scala B4, Interno 13 e , (C.F. ) Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente a [...], Scala B4, Interno
13;
NOMINA
pag. 3 di 4 Quale Giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e quale Liquidatore l'Avv. Daniela Russo;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord, a cura del liquidatore.
Aversa, 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Luciano Ferrara
Il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio
pag. 4 di 4