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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 959 /2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IACOVELLI Giuseppe,
ATTORE contro
. rappresentata e difesa dall'avv.to DI RENZO Nicola Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_2 in giudizio l'avv. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a. accertare e dichiarare non dovuto il pagamento eseguito dalla società attrice in favore dell'avv. della complessiva somma di Euro 19.693,00 a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività di Amministratore Unico negli anni 2012 e 2013; b. per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento della somma di Euro Controparte_1
19.693,00, oltre IVA e CAP, ovvero ggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché degli interessi dalla data della messa in mora (05.04.2019) e delle spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della domanda, la società attrice riferiva che il convenuto, avv. , Controparte_1 aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Parte_1 totale partecipazione del , nel periodo intercorrente dall'anno 2012 all'anno Controparte_2
2013, nominato a seguito di delibera di assemblea straordinaria del 15.02.2010 e fissato il compenso lordo nella misura di Euro 50.508,00; la società attrice versava all'avv. , a titolo di emolumenti per l'espletamento della CP_1 suddetta carica amministrativa, l'importo di Euro 50.508,00 per l'anno 2012 e di Euro 42.090,00 per l'anno 2013; tuttavia, il compenso, così come riconosciuto nella delibera, era stato determinato in violazione dell'art. 1, comma 725, della L. n. 296/2006, così come modificato dal comma 12, dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008, come accertato dal Decreto ex art. 55, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 della Corte dei Conti, notificato alla società attrice a mezzo pec il 04.04.2019; ricevuto il decreto, la società istante intimava al convenuto la restituzione delle somme versate in eccesso, per un ammontare complessivo di Euro 19.693,00 (Euro 10.742,00 in relazione all'anno 2012 ed Euro 8.951,00 in relazione all'anno 2013); assumeva la società attrice che il versamento, in favore del convenuto avv. , per CP_1
l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico di società partecipata, di somme superiori ai limiti di legge inderogabili imposti dalla normativa, le darebbe titolo per ottenere la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle somme erogate in eccesso.
- Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 09.02.2021, si costitutiva in giudizio l'avv.
, contestando la domanda ed insistendo per il rigetto: in particolare, Controparte_1 nza dei presupposti per l'azione di indebito atteso che la delibera di assemblea straordinaria del 15.02.2010 non era stata impugnata nel termine ex art. 2377 cc;
eccepiva, altresì, la prescrizione ex art. 2949 c.c. e contestava il quantum perchè richiesto al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali operate al momento della corresponsione del compenso: le somme, secondo la prospettazione difensiva, ove dovute, andavano decurtate degli oneri fiscali, per legge pari al 38 % (redditi compresi tra Euro 28.001,00 e 55.000,00), e degli oneri previdenziali, pari al 18 % (gestione separata , CP_3 come da art. 22 legge n. 183/2011), per un importo effettivamente riscosso pari ad Euro 8.664,92, così determinate: anno 2012 Euro 10.742,00 – 4.08,96 (rit. Fiscale) – 1.933,56 (rit. Prev.); anno 2013 Euro 8.951,00 – 3.401,38 (rit. Fiscale) – 1.616,18 (rit. Prev.).
- Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, istruita solo con produzioni documentali, all'udienza del 4.4.2024 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. L'azione proposta in questa sede è quella ex art. 2033 c.c. di ripetizione dell'indebito sul presupposto della non debenza dell'importo corrisposto all'amministratore . CP_1
Risulta doveroso premettere che il regime giuridico applicabile all'operato della Società risulta quello previsto per i soggetti di diritto privato. Infatti, la questione oggetto di causa verte su profili strettamente legati alla gestione interna tra la società e i suoi dipendenti;
sicché anche la delibera con la quale è stata prevista la corresponsione del compenso è da ritenersi un atto di diritto privato posto in essere nell'esercizio del potere datoriale del socio unico ( nella persona del Sindaco p.t.). Per il rapporto di lavoro, per alcuni Controparte_2 aspetti "analogo" al caso in esame, dispone l'art. 5 co 2 del D.L.vo n. 165 del 2001 (c.d. T.U. sul pubblico impiego, T.U.P.I.) che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9". Questo comporta che la delibera con cui è stato riconosciuto il compenso al convenuto va considerata come atto di diritto privato, di natura negoziale. Ora, come è noto, l'azione ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata). A parere del Collegio sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito indicati: giova in primo luogo osservare che, ai sensi della richiamata disposizione codicistica, «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato». In particolare, la citata disposizione presuppone che sia stata eseguita un'attribuzione patrimoniale in assenza di una giustificata ragione giuridica e riconosce, in tal caso, al solvens il diritto di ripetere quanto versato. L'azione di ripetizione trae, dunque, fondamento nell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta che può derivare dalla mancanza di un'originaria causa giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa) ovvero dal venir meno della causa originariamente esistente (condictio indebiti causam finitam). In particolare, l'azione di ripetizione di indebito può essere proposta sia in caso di mancanza originaria del titolo in forza del quale il pagamento è stato eseguito sia in caso di nullità, annullamento o risoluzione del titolo medesimo ovvero qualora per qualsiasi altra causa sia venuto meno il vincolo originariamente esistente in ragione del quale il pagamento è stato effettuato (cfr. tra le tante, Cass., 1 agosto 2001, n. 10498; Cass., 23 febbraio 2006, n. 3994; Cass., sez. un., 25 giugno 2009, n. 14886). Parimenti, è ammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza di un titolo negoziale inefficace (arg. da Cass., 11 febbraio 2020, n. 3314). L'accoglimento della domanda proposta postula, pertanto, l'accertamento della mancanza originaria o sopravvenuta della causa solvendi e, dunque, l'accertamento che lo spostamento patrimoniale che il solvens chiede di ripetere sia stato effettuato senza che l'accipiens avesse titolo per riceverlo. Nel caso di specie, il pagamento di cui è stata chiesta la ripetizione, è stato effettuato in esecuzione di una delibera di assemblea straordinaria adottata in data 15.2.2010 con cui veniva determinato il compenso dell'amministratore in misura, però, eccedente il limite fissato dalla l. 296/2006 art. 1 c. 725 (già vigente all'epoca della deliberazione) che, quando una società sia interamente posseduta da un unico ente pubblico, prevede “il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione, non può essere superiore, per il presidente, all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione, al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82, D. Lgs. n. 267/00”); superamento del limite pacifico in causa perché non contestato e definitamente accertato dall'organo di controllo contabile (Decreto ex art. 55, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 della Corte dei Conti). L'adozione della delibera in contrasto con la disposizione di legge di contabilità è, a parere del Collegio, illegittimamente intervenuta perché adottata, in parte qua con riferimento alla misura del compenso, in contrasto con le disposizioni della legge di bilancio: occorre ora domandarsi quale sia la conseguenza della illegittimità nella determinazione del compenso e, in particolare, se sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, il preventivo esperimento dell'impugnativa della deliberazione assunta dall'assemblea con cui quel compenso veniva determinato. Ritiene il Tribunale che la deliberazione sia nulla, in parte qua, ed assolutamente inefficace nei confronti della società e che, dunque, non sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima. Invero, deve partirsi dalla considerazione che, nella specie, si tratta di società interamente partecipata dal per cui il rispetto dei limiti di bilancio e controllo della Controparte_2 spesa pubblica appare fondamentale: ossia, il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. La legge finanziaria, strumento attraverso cui lo Stato programma la spesa pubblica ripartendo le somme del bilancio statale per finanziare le diverse voci di spesa, nonché i servizi e gli oneri previsti dalla legislazione vigente, è una normativa tesa a contenere le regolazioni quantitative necessarie a coprire le spese iscritte nel bilancio annuale di esercizio, sempre nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. La legge finanziaria, nella parte in cui prevede e stabilisce dei limiti di spesa nei confronti dei soggetti che operano con erogazioni di denaro pubblico, stabilisce limite inderogabile per le parti ossia non può la società interamente partecipata derogare al limite di spesa, previsto sia la legge istituiva sia nel suo statuto, e disporre, in sede negoziale di quel limite, superandolo. Da tanto consegue che, in quella parte, la legge di bilancio si pone quale limite inderogabile con la conseguenza che l'adozione della delibera in contrasto è, nella parte in cui ha fissato un compenso ultralegale, nulla venendo così meno la causa del pagamento, presupposto utile a fondare l'azione di indebito qui esercitata. Traducendosi la delibera, in parte qua, nell' alterazione delle norme in tema di rispetto dei limiti di spesa di bilancio statale e/o di amministrazione locale, la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria ha proceduto alla determinazione ed alla liquidazione dei compensi spettanti all' A.U. risulta del tutto improduttiva di effetti nei confronti della società. In altre parole, la determinazione adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni (locali, per quanto qui di interesse, e fatte salve le eventuali azioni di responsabilità) in quanto sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità o, in generale, l'annullabilità. In quanto tale, quella deliberazione è atto del tutto inidoneo a vincolare la società nei confronti dell'amministratore destinatario di quella determinazione, con la conseguenza che, riguardo alla società, essa rimane del tutto inefficace. E va da sé che detta inefficacia è certamente opponibile anche al convenuto: questi, infatti, sebbene non abbia formalmente concorso all'adozione di essa, era l'organo gestorio e, come tale, egli non può essere considerato terzo rispetto a tale determinazione. In conclusione, ad avviso di questo Collegio, la deliberazione del 15.2.2010 risulta, in parte qua, nulla ed assolutamente inefficace nei confronti delle società attrice e, in quanto tale, opponibile all'odierno convenuto, senza alcuna necessità del preventivo esperimento di una azione volta alla dichiarazione di nullità o di annullamento della medesima. Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla società attrice. L'eccezione non è fondata, in quanto costituisce dato pacifico in giurisprudenza (Cass., 24 marzo 2014, n. 6857) che i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento (art. 2947 c.c.). Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento risultato indebito (Cass., 12 maggio 2014, n. 10250; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669). Nel caso di specie, il termine decennale ha iniziato a decorrere dalla data dell'esecuzione del pagamento asseritamente indebito e, quindi, dalla data dei singoli pagamenti mensili effettuati dal 1/1:2012 al 31/12/2012 e dal 1/1.2013 al 31/12.2013: deve, dunque, necessariamente concludersi per il rispetto del termine decennale, essendo stato l'atto di citazione introduttivo della presente controversia notificato con pec in data 15.1.2020 e, prima ancora, interrotto il termine con la notifica dell'atto di messa in mora del 5.4.2019 e del 27.6.2019. Alla luce delle precedenti considerazioni, la società ha diritto ad ottenere Parte_1 la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, a titolo di compensi per l'attività gestoria svolta, dall'avv.to . CP_1
Circa il quantum, arsi che gli emolumenti venivano erogati con busta paga (in atti) rilasciate dalla società e nelle quali risultano già trattenute alla fonte (e di conseguenza versate dalla società datrice) sia la quota per Irpef che per contributi previdenziali ed assicurativi, erogando al gli emolumenti al netto degli oneri. Consegue che la CP_1 condanna alla restituzione va limitata alle somme effettivamente percepite dal CP_1 laddove gli oneri fiscali e previdenziali venivano a suo tempo trattenuti in busta paga. A tal proposito, si rammenta il diposto delL'art. 150, comma 1, del decreto CI ("Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto") che ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. Il convenuto ha elaborato un conteggio complessivo delle somme ricevute, indebitamente, al netto degli oneri, conteggio non oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della società attrice. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro Euro 8.664,92. L'art. 2033 c.c. prevede, poi, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede. La società ne ha richiesto il pagamento dalla data di messa in mora ed in tal senso va accolta la domanda. Il convenuto deve essere, dunque, condannato a corrispondere gli interessi, nella misura legale, dalla data del 5.4.2019, data di messa in mora. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore della società attrice, spese che vengono liquidate come in dispositivo, scaglione nei limiti della domanda accolta, valore minimo per la fase istruttoria perché solo documentale.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna alla restituzione, Controparte_1 in favore della società a somma di euro Parte_1
8.664,92, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 5.4.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali Controparte_1 del presente giudizio che liquida in euro 2127,00 per compensi, oltre rimborso C.U., rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 959 /2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IACOVELLI Giuseppe,
ATTORE contro
. rappresentata e difesa dall'avv.to DI RENZO Nicola Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_2 in giudizio l'avv. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a. accertare e dichiarare non dovuto il pagamento eseguito dalla società attrice in favore dell'avv. della complessiva somma di Euro 19.693,00 a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività di Amministratore Unico negli anni 2012 e 2013; b. per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento della somma di Euro Controparte_1
19.693,00, oltre IVA e CAP, ovvero ggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché degli interessi dalla data della messa in mora (05.04.2019) e delle spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della domanda, la società attrice riferiva che il convenuto, avv. , Controparte_1 aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Parte_1 totale partecipazione del , nel periodo intercorrente dall'anno 2012 all'anno Controparte_2
2013, nominato a seguito di delibera di assemblea straordinaria del 15.02.2010 e fissato il compenso lordo nella misura di Euro 50.508,00; la società attrice versava all'avv. , a titolo di emolumenti per l'espletamento della CP_1 suddetta carica amministrativa, l'importo di Euro 50.508,00 per l'anno 2012 e di Euro 42.090,00 per l'anno 2013; tuttavia, il compenso, così come riconosciuto nella delibera, era stato determinato in violazione dell'art. 1, comma 725, della L. n. 296/2006, così come modificato dal comma 12, dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008, come accertato dal Decreto ex art. 55, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 della Corte dei Conti, notificato alla società attrice a mezzo pec il 04.04.2019; ricevuto il decreto, la società istante intimava al convenuto la restituzione delle somme versate in eccesso, per un ammontare complessivo di Euro 19.693,00 (Euro 10.742,00 in relazione all'anno 2012 ed Euro 8.951,00 in relazione all'anno 2013); assumeva la società attrice che il versamento, in favore del convenuto avv. , per CP_1
l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico di società partecipata, di somme superiori ai limiti di legge inderogabili imposti dalla normativa, le darebbe titolo per ottenere la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle somme erogate in eccesso.
- Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 09.02.2021, si costitutiva in giudizio l'avv.
, contestando la domanda ed insistendo per il rigetto: in particolare, Controparte_1 nza dei presupposti per l'azione di indebito atteso che la delibera di assemblea straordinaria del 15.02.2010 non era stata impugnata nel termine ex art. 2377 cc;
eccepiva, altresì, la prescrizione ex art. 2949 c.c. e contestava il quantum perchè richiesto al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali operate al momento della corresponsione del compenso: le somme, secondo la prospettazione difensiva, ove dovute, andavano decurtate degli oneri fiscali, per legge pari al 38 % (redditi compresi tra Euro 28.001,00 e 55.000,00), e degli oneri previdenziali, pari al 18 % (gestione separata , CP_3 come da art. 22 legge n. 183/2011), per un importo effettivamente riscosso pari ad Euro 8.664,92, così determinate: anno 2012 Euro 10.742,00 – 4.08,96 (rit. Fiscale) – 1.933,56 (rit. Prev.); anno 2013 Euro 8.951,00 – 3.401,38 (rit. Fiscale) – 1.616,18 (rit. Prev.).
- Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, istruita solo con produzioni documentali, all'udienza del 4.4.2024 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. L'azione proposta in questa sede è quella ex art. 2033 c.c. di ripetizione dell'indebito sul presupposto della non debenza dell'importo corrisposto all'amministratore . CP_1
Risulta doveroso premettere che il regime giuridico applicabile all'operato della Società risulta quello previsto per i soggetti di diritto privato. Infatti, la questione oggetto di causa verte su profili strettamente legati alla gestione interna tra la società e i suoi dipendenti;
sicché anche la delibera con la quale è stata prevista la corresponsione del compenso è da ritenersi un atto di diritto privato posto in essere nell'esercizio del potere datoriale del socio unico ( nella persona del Sindaco p.t.). Per il rapporto di lavoro, per alcuni Controparte_2 aspetti "analogo" al caso in esame, dispone l'art. 5 co 2 del D.L.vo n. 165 del 2001 (c.d. T.U. sul pubblico impiego, T.U.P.I.) che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9". Questo comporta che la delibera con cui è stato riconosciuto il compenso al convenuto va considerata come atto di diritto privato, di natura negoziale. Ora, come è noto, l'azione ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata). A parere del Collegio sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito indicati: giova in primo luogo osservare che, ai sensi della richiamata disposizione codicistica, «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato». In particolare, la citata disposizione presuppone che sia stata eseguita un'attribuzione patrimoniale in assenza di una giustificata ragione giuridica e riconosce, in tal caso, al solvens il diritto di ripetere quanto versato. L'azione di ripetizione trae, dunque, fondamento nell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta che può derivare dalla mancanza di un'originaria causa giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa) ovvero dal venir meno della causa originariamente esistente (condictio indebiti causam finitam). In particolare, l'azione di ripetizione di indebito può essere proposta sia in caso di mancanza originaria del titolo in forza del quale il pagamento è stato eseguito sia in caso di nullità, annullamento o risoluzione del titolo medesimo ovvero qualora per qualsiasi altra causa sia venuto meno il vincolo originariamente esistente in ragione del quale il pagamento è stato effettuato (cfr. tra le tante, Cass., 1 agosto 2001, n. 10498; Cass., 23 febbraio 2006, n. 3994; Cass., sez. un., 25 giugno 2009, n. 14886). Parimenti, è ammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza di un titolo negoziale inefficace (arg. da Cass., 11 febbraio 2020, n. 3314). L'accoglimento della domanda proposta postula, pertanto, l'accertamento della mancanza originaria o sopravvenuta della causa solvendi e, dunque, l'accertamento che lo spostamento patrimoniale che il solvens chiede di ripetere sia stato effettuato senza che l'accipiens avesse titolo per riceverlo. Nel caso di specie, il pagamento di cui è stata chiesta la ripetizione, è stato effettuato in esecuzione di una delibera di assemblea straordinaria adottata in data 15.2.2010 con cui veniva determinato il compenso dell'amministratore in misura, però, eccedente il limite fissato dalla l. 296/2006 art. 1 c. 725 (già vigente all'epoca della deliberazione) che, quando una società sia interamente posseduta da un unico ente pubblico, prevede “il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione, non può essere superiore, per il presidente, all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione, al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82, D. Lgs. n. 267/00”); superamento del limite pacifico in causa perché non contestato e definitamente accertato dall'organo di controllo contabile (Decreto ex art. 55, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 della Corte dei Conti). L'adozione della delibera in contrasto con la disposizione di legge di contabilità è, a parere del Collegio, illegittimamente intervenuta perché adottata, in parte qua con riferimento alla misura del compenso, in contrasto con le disposizioni della legge di bilancio: occorre ora domandarsi quale sia la conseguenza della illegittimità nella determinazione del compenso e, in particolare, se sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, il preventivo esperimento dell'impugnativa della deliberazione assunta dall'assemblea con cui quel compenso veniva determinato. Ritiene il Tribunale che la deliberazione sia nulla, in parte qua, ed assolutamente inefficace nei confronti della società e che, dunque, non sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima. Invero, deve partirsi dalla considerazione che, nella specie, si tratta di società interamente partecipata dal per cui il rispetto dei limiti di bilancio e controllo della Controparte_2 spesa pubblica appare fondamentale: ossia, il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. La legge finanziaria, strumento attraverso cui lo Stato programma la spesa pubblica ripartendo le somme del bilancio statale per finanziare le diverse voci di spesa, nonché i servizi e gli oneri previsti dalla legislazione vigente, è una normativa tesa a contenere le regolazioni quantitative necessarie a coprire le spese iscritte nel bilancio annuale di esercizio, sempre nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. La legge finanziaria, nella parte in cui prevede e stabilisce dei limiti di spesa nei confronti dei soggetti che operano con erogazioni di denaro pubblico, stabilisce limite inderogabile per le parti ossia non può la società interamente partecipata derogare al limite di spesa, previsto sia la legge istituiva sia nel suo statuto, e disporre, in sede negoziale di quel limite, superandolo. Da tanto consegue che, in quella parte, la legge di bilancio si pone quale limite inderogabile con la conseguenza che l'adozione della delibera in contrasto è, nella parte in cui ha fissato un compenso ultralegale, nulla venendo così meno la causa del pagamento, presupposto utile a fondare l'azione di indebito qui esercitata. Traducendosi la delibera, in parte qua, nell' alterazione delle norme in tema di rispetto dei limiti di spesa di bilancio statale e/o di amministrazione locale, la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria ha proceduto alla determinazione ed alla liquidazione dei compensi spettanti all' A.U. risulta del tutto improduttiva di effetti nei confronti della società. In altre parole, la determinazione adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni (locali, per quanto qui di interesse, e fatte salve le eventuali azioni di responsabilità) in quanto sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità o, in generale, l'annullabilità. In quanto tale, quella deliberazione è atto del tutto inidoneo a vincolare la società nei confronti dell'amministratore destinatario di quella determinazione, con la conseguenza che, riguardo alla società, essa rimane del tutto inefficace. E va da sé che detta inefficacia è certamente opponibile anche al convenuto: questi, infatti, sebbene non abbia formalmente concorso all'adozione di essa, era l'organo gestorio e, come tale, egli non può essere considerato terzo rispetto a tale determinazione. In conclusione, ad avviso di questo Collegio, la deliberazione del 15.2.2010 risulta, in parte qua, nulla ed assolutamente inefficace nei confronti delle società attrice e, in quanto tale, opponibile all'odierno convenuto, senza alcuna necessità del preventivo esperimento di una azione volta alla dichiarazione di nullità o di annullamento della medesima. Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla società attrice. L'eccezione non è fondata, in quanto costituisce dato pacifico in giurisprudenza (Cass., 24 marzo 2014, n. 6857) che i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento (art. 2947 c.c.). Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento risultato indebito (Cass., 12 maggio 2014, n. 10250; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669). Nel caso di specie, il termine decennale ha iniziato a decorrere dalla data dell'esecuzione del pagamento asseritamente indebito e, quindi, dalla data dei singoli pagamenti mensili effettuati dal 1/1:2012 al 31/12/2012 e dal 1/1.2013 al 31/12.2013: deve, dunque, necessariamente concludersi per il rispetto del termine decennale, essendo stato l'atto di citazione introduttivo della presente controversia notificato con pec in data 15.1.2020 e, prima ancora, interrotto il termine con la notifica dell'atto di messa in mora del 5.4.2019 e del 27.6.2019. Alla luce delle precedenti considerazioni, la società ha diritto ad ottenere Parte_1 la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, a titolo di compensi per l'attività gestoria svolta, dall'avv.to . CP_1
Circa il quantum, arsi che gli emolumenti venivano erogati con busta paga (in atti) rilasciate dalla società e nelle quali risultano già trattenute alla fonte (e di conseguenza versate dalla società datrice) sia la quota per Irpef che per contributi previdenziali ed assicurativi, erogando al gli emolumenti al netto degli oneri. Consegue che la CP_1 condanna alla restituzione va limitata alle somme effettivamente percepite dal CP_1 laddove gli oneri fiscali e previdenziali venivano a suo tempo trattenuti in busta paga. A tal proposito, si rammenta il diposto delL'art. 150, comma 1, del decreto CI ("Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto") che ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. Il convenuto ha elaborato un conteggio complessivo delle somme ricevute, indebitamente, al netto degli oneri, conteggio non oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della società attrice. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro Euro 8.664,92. L'art. 2033 c.c. prevede, poi, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede. La società ne ha richiesto il pagamento dalla data di messa in mora ed in tal senso va accolta la domanda. Il convenuto deve essere, dunque, condannato a corrispondere gli interessi, nella misura legale, dalla data del 5.4.2019, data di messa in mora. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore della società attrice, spese che vengono liquidate come in dispositivo, scaglione nei limiti della domanda accolta, valore minimo per la fase istruttoria perché solo documentale.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna alla restituzione, Controparte_1 in favore della società a somma di euro Parte_1
8.664,92, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 5.4.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali Controparte_1 del presente giudizio che liquida in euro 2127,00 per compensi, oltre rimborso C.U., rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana