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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1491 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- rappresentata e difesa dall'Avv. UC TO TI in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso L. Fera n. 32;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Bua in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano Calabro, Via De Pugliesi;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'LO adita, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la soccombenza della
[...]
in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento CP_1 delle spese di lite del procedimento monitorio n. 5347/2016 R.G. Tribunale di Cosenza, del procedimento di mediazione n. 133/2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 585/2018 n. 2421/2018 R.G. Tribunale di Catanzaro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore concludente. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'LO di Catanzaro dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riferimento alle prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio la Sig.ra dinanzi all'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Cosenza adito, in accoglimento della domanda proposta con il presente atto, così provvedere: a) dichiarare nulle e inammissibili le domande formulate con decreto ingiuntivo n.
585/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13-4-2018 e notificato a mezzo pec in data 13-4-2018; b) revocare il decreto ingiuntivo n. 585/2018 e di conseguenza condannare la Sig.ra al pagamento delle spese processuali da distrarre Parte_1
a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”.
L'opponente deduceva che la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo n.
585/2018 risultava in parte depositata agli atti della procedura esecutiva immobiliare n.
111/13 e in parte nella procedura monitoria n. 1323/2012 R.G. Tribunale di Cosenza, e quindi già a disposizione dell'odierna opposta;
che in particolare le copie conformi all'originale delle polizze assicurative obbligatorie e facoltative stipulate dal mutuatario in relazione al contratto di mutuo erano già a disposizione dell'odierna opposta, per come risulta da lettera del 25-3-2013.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, prodotto, eccepito, deducendo che ai sensi dell'art. 119 TUB, c. 4, “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieni anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”.
Risulta che la sig.ra abbia richiesto la documentazione sopra elencata a Parte_1 [...]
ora incorporata in a mezzo di missiva a forma dell'Avv. CP_2 Controparte_1
UC TO TI inviata a mezzo pec in data 14 luglio 2016. Poiché la richiesta della documentazione rimaneva priva di riscontro, l'odierna opposta, Sig.ra Parte_1 otteneva la concessione del decreto ingiuntivo n. 585/2018. Nello spiegare opposizione avverso il predetto decreto, deduce che la Controparte_1 documentazione richiesta sarebbe già a disposizione dell'opposta in quanto allegata in parte agli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 111/13 e in parte agli atti del procedimento monitorio n. 1323/2012 R.G…..”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente consegnata la documentazione oggetto di causa, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti a rinviare il giudizio per la precisazione delle conclusioni in considerazione della ritenuta non necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio, all'esito la causa veniva decisa con sentenza depositata il 10-6-2019 n.1228, con la quale il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava la cessazione della materia del contendere e al contempo revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la compensazione tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'LO , mediante atto di citazione notificato il 2-7-2019, deducendo Parte_1
l'erroneità delle statuizioni con essa adottate in punto di disposta compensazione tra le parti delle spese processuali, poiché assunte in violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., nonché del principio di soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c..
Sosteneva più nello specifico parte appellante a sostegno del proposto gravame, infatti, di contro alle argomentazioni addotte nella decisione di primo grado a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite, secondo le quali l'istituto di credito ingiunto aveva ottemperato all'obbligo di consegna della documentazione contabile richiesta come da comunicazione a mezzo Pec del 28-5-2018 ovvero in data anteriore all'udienza fissata per la decisione in ordine alla invocata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del 5-11-2018, come in realtà fosse emerso dagli atti di causa che la consegna della documentazione in questione fosse avvenuta solo in data 5-3-2019 e, dunque, in epoca successiva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e a seguito di precetto intimato dall'opposta sulla base di esso, laddove peraltro dall'esame del fascicolo del procedimento di primo grado non risultava neppure la presenza di alcuna comunicazione datata 26-5-2018.
In ragione di siffatta errata valutazione dei documenti prodotti da parte opponente, quindi, era conseguita anche quella in ordine alla sussistenza del presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale nel caso di pagamento (ovvero, con riferimento al caso di specie, di consegna dei documenti oggetto della emessa ingiunzione) effettuato dal debitore in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può qualificarsi come soccombente ai fini delle spese processuali, poiché la sorte della spesa deve essere definita sempre secondo il criterio di globalità ossia con condanna di parte opponente alle spese processuali sia per la fase monitoria, che per il successivo giudizio di opposizione.
Sotto altro profilo, inoltre, a mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva censurata nella parte in cui era stata fondata sul presupposto in realtà inesistente della richiesta concorde delle parti in causa di declaratoria della cessazione della materia del contendere, valutazione erronea da cui era poi scaturita anche quella di superfluità della richiesta di acquisizione dei fascicoli n. 1323/2012 R.G. Tribunale di Cosenza e n.
111/2013 R.G.E., così come formulata dall'allora parte opposta e odierna appellante sin dalla propria comparsa di costituzione e nuovamente ribadita all'udienza del 3-6-2019 allo scopo di fare emergere il carattere dilatorio dell'opposizione, e quale diversamente avrebbe meritato di essere accolta.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 25-11-2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate da parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello proposto è da reputarsi infondato e, come tale, deve essere rigettato.
A mezzo del gravame oggetto del presente vaglio la decisione di primo grado è stata impugnata limitatamente alle statuizioni con essa adottate in punto di disposta compensazione integrale tra le parti in causa delle spese di lite, sull'addotto contrario rilievo che le stesse non avrebbero potuto rinvenire alcuna valida ragione giustificativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c. nella circostanza evidenziata dall'organo giudicante dell'avvenuta consegna nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sin dal 26-5-2018 della documentazione contabile, costituente nella specie oggetto del provvedimento monitorio richiesto ed ottenuto dalla nei Parte_1 confronti della banca.
Secondo la prospettazione sostenuta in tema da parte appellante la suindicata evenienza sarebbe inidonea ad incidere sul criterio di regolamentazione delle spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, in relazione al quale la fase di monitoria e la fase di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, da applicarsi globalmente sulla base dell'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, e tanto anche esemplificativamente nella ipotesi di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica di detto decreto, con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda riconosciuto conclusivamente il proprio credito, seppure si trovi a subire legittimamente la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.
Alla luce del principio interpretativo appena richiamato, dunque, dal quale il primo giudice a detta di parte appellante si era illegittimamente discostato, la consegna della documentazione oggetto della emessa ingiunzione sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, quand'anche fosse stata da ritenere effettivamente dimostrata agli atti di causa, non avrebbe potuto in ogni caso configurare alcuna valida ragione giustificativa per derogare al principio ordinario di regolamentazione delle spese processuali della soccombenza, dalla cui corretta applicazione alla concreta fattispecie in disamina sarebbe dovuta invece discendere a carico della banca opposta la condanna al pagamento delle spese processuali relative sia alla fase monitoria, che al successivo giudizio di opposizione.
Ora, a parere del Collegio giudicante, il complesso dei rilievi sopra richiamati è privo di fondamento.
Ed invero, occorre innanzi tutto evidenziare come l'avvenuta produzione perfezionata solo nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad opera di parte opponente relativamente ai documenti oggetto della ingiunzione di consegna emessa a suo carico e in favore dell'allora opposta e attuale appellante , quale a Parte_1 dire di quest'ultima non avrebbe per l'appunto potuto in alcun modo condurre ad escludere la soccombenza di controparte quanto meno ai fini delle statuizioni da adottarsi in punto di regolamentazione delle spese di lite, avesse avuto unicamente riguardo agli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente inter partes n. 20436, per il pagamento del saldo debitorio del quale l'istituto di credito aveva richiesto e ottenuto l'emissione di provvedimento monitorio a carico della correntista nell'ambito del procedimento n.
1323/2012 R.G.A.C. Tribunale di Cosenza.
Per converso, si evince dagli atti di causa come parte della documentazione oggetto della richiesta di consegna in sede monitoria e segnatamente quella relativa al rapporto di mutuo costituita dal contratto di mutuo fondiario concesso alla da Parte_1 [...]
dalle norme generali del contratto e dal documento di sintesi contenente CP_2 le caratteristiche e le condizioni economiche ad esso relative si trovasse nella originaria disponibilità della medesima in quanto depositata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata nei suoi confronti dalla banca dinanzi al Tribunale di Cosenza e iscritta al n. 111/2013 R.G.E..
La circostanza relativa alla messa a disposizione dell'appellante dei documenti da ultimo indicati, infatti, risulta non solo pacificamente ammessa da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche dimostrata per tabulas attraverso gli atti relativi alla citata procedura di espropriazione immobiliare n. 111/2013 R.G.E. dalla stessa esibiti a corredo del suddetto scritto difensivo.
Ne consegue, pertanto, che se, per un verso, in effetti la produzione dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in corso di giudizio di opposizione da parte dell'istituto di credito opponente, esaustiva o meno che fosse stata rispetto a quella in esso indicata, giammai avrebbe potuto incidere sfavorevolmente sulla posizione dell'opposta ai fini delle determinazioni da adottarsi nei suoi confronti in ordine alla regolamentazione del carico processuale, ciò nondimeno occorre rilevare in via risolutiva, per l'altro, come nel caso di specie avesse ricevuto altrettanta conferma in atti la prospettazione addotta a sostegno della proposta opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla messa a disposizione in favore della medesima di una parte dei documenti suddetti già da epoca ben anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, laddove prodotti nell'ambito di procedura esecutiva promossa nei suoi confronti sin dall'anno
2013 e peraltro ancora pendente alla data del 14-7-2016 di notifica della richiesta di consegna di atti ex art. 119 TUB dalla medesima inoltrata, della quale nel ricorso predetto veniva per l'appunto lamentata la mancata evasione ad opera della banca.
Orbene, tutto quanto testè evidenziato corrobora una valutazione di parziale infondatezza ab origine della pretesa azionata dalla in sede monitoria, Parte_1 poiché avente ad oggetto la richiesta di ingiungere alla banca la consegna in suo favore anche di documentazione che in quel momento e per come dalla stessa ricorrente neppure contestato si trovava già in suo possesso, finendo pertanto per configurarsi in capo alla stessa una posizione, sia pure dal punto di vista virtuale a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza di primo grado, di soccombenza parziale in esito al giudizio e, come tale, senz'altro idonea a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali nei termini disposti con la pronuncia gravata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse assorbito l'esame di ogni altra questione e deduzione, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza,
l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'LO di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 2-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, depositata il 10-6-2019 n. 1228, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1491 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- rappresentata e difesa dall'Avv. UC TO TI in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso L. Fera n. 32;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Bua in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Corigliano Calabro, Via De Pugliesi;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'LO adita, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la soccombenza della
[...]
in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento CP_1 delle spese di lite del procedimento monitorio n. 5347/2016 R.G. Tribunale di Cosenza, del procedimento di mediazione n. 133/2019 dinanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 585/2018 n. 2421/2018 R.G. Tribunale di Catanzaro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore concludente. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'LO di Catanzaro dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riferimento alle prospettazioni delle parti in causa, sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio la Sig.ra dinanzi all'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Cosenza adito, in accoglimento della domanda proposta con il presente atto, così provvedere: a) dichiarare nulle e inammissibili le domande formulate con decreto ingiuntivo n.
585/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13-4-2018 e notificato a mezzo pec in data 13-4-2018; b) revocare il decreto ingiuntivo n. 585/2018 e di conseguenza condannare la Sig.ra al pagamento delle spese processuali da distrarre Parte_1
a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”.
L'opponente deduceva che la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo n.
585/2018 risultava in parte depositata agli atti della procedura esecutiva immobiliare n.
111/13 e in parte nella procedura monitoria n. 1323/2012 R.G. Tribunale di Cosenza, e quindi già a disposizione dell'odierna opposta;
che in particolare le copie conformi all'originale delle polizze assicurative obbligatorie e facoltative stipulate dal mutuatario in relazione al contratto di mutuo erano già a disposizione dell'odierna opposta, per come risulta da lettera del 25-3-2013.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, prodotto, eccepito, deducendo che ai sensi dell'art. 119 TUB, c. 4, “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieni anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”.
Risulta che la sig.ra abbia richiesto la documentazione sopra elencata a Parte_1 [...]
ora incorporata in a mezzo di missiva a forma dell'Avv. CP_2 Controparte_1
UC TO TI inviata a mezzo pec in data 14 luglio 2016. Poiché la richiesta della documentazione rimaneva priva di riscontro, l'odierna opposta, Sig.ra Parte_1 otteneva la concessione del decreto ingiuntivo n. 585/2018. Nello spiegare opposizione avverso il predetto decreto, deduce che la Controparte_1 documentazione richiesta sarebbe già a disposizione dell'opposta in quanto allegata in parte agli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 111/13 e in parte agli atti del procedimento monitorio n. 1323/2012 R.G…..”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente consegnata la documentazione oggetto di causa, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti a rinviare il giudizio per la precisazione delle conclusioni in considerazione della ritenuta non necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio, all'esito la causa veniva decisa con sentenza depositata il 10-6-2019 n.1228, con la quale il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava la cessazione della materia del contendere e al contempo revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la compensazione tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'LO , mediante atto di citazione notificato il 2-7-2019, deducendo Parte_1
l'erroneità delle statuizioni con essa adottate in punto di disposta compensazione tra le parti delle spese processuali, poiché assunte in violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., nonché del principio di soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c..
Sosteneva più nello specifico parte appellante a sostegno del proposto gravame, infatti, di contro alle argomentazioni addotte nella decisione di primo grado a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite, secondo le quali l'istituto di credito ingiunto aveva ottemperato all'obbligo di consegna della documentazione contabile richiesta come da comunicazione a mezzo Pec del 28-5-2018 ovvero in data anteriore all'udienza fissata per la decisione in ordine alla invocata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del 5-11-2018, come in realtà fosse emerso dagli atti di causa che la consegna della documentazione in questione fosse avvenuta solo in data 5-3-2019 e, dunque, in epoca successiva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e a seguito di precetto intimato dall'opposta sulla base di esso, laddove peraltro dall'esame del fascicolo del procedimento di primo grado non risultava neppure la presenza di alcuna comunicazione datata 26-5-2018.
In ragione di siffatta errata valutazione dei documenti prodotti da parte opponente, quindi, era conseguita anche quella in ordine alla sussistenza del presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale nel caso di pagamento (ovvero, con riferimento al caso di specie, di consegna dei documenti oggetto della emessa ingiunzione) effettuato dal debitore in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può qualificarsi come soccombente ai fini delle spese processuali, poiché la sorte della spesa deve essere definita sempre secondo il criterio di globalità ossia con condanna di parte opponente alle spese processuali sia per la fase monitoria, che per il successivo giudizio di opposizione.
Sotto altro profilo, inoltre, a mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva censurata nella parte in cui era stata fondata sul presupposto in realtà inesistente della richiesta concorde delle parti in causa di declaratoria della cessazione della materia del contendere, valutazione erronea da cui era poi scaturita anche quella di superfluità della richiesta di acquisizione dei fascicoli n. 1323/2012 R.G. Tribunale di Cosenza e n.
111/2013 R.G.E., così come formulata dall'allora parte opposta e odierna appellante sin dalla propria comparsa di costituzione e nuovamente ribadita all'udienza del 3-6-2019 allo scopo di fare emergere il carattere dilatorio dell'opposizione, e quale diversamente avrebbe meritato di essere accolta.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 25-11-2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per resistere all'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate da parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello proposto è da reputarsi infondato e, come tale, deve essere rigettato.
A mezzo del gravame oggetto del presente vaglio la decisione di primo grado è stata impugnata limitatamente alle statuizioni con essa adottate in punto di disposta compensazione integrale tra le parti in causa delle spese di lite, sull'addotto contrario rilievo che le stesse non avrebbero potuto rinvenire alcuna valida ragione giustificativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c. nella circostanza evidenziata dall'organo giudicante dell'avvenuta consegna nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sin dal 26-5-2018 della documentazione contabile, costituente nella specie oggetto del provvedimento monitorio richiesto ed ottenuto dalla nei Parte_1 confronti della banca.
Secondo la prospettazione sostenuta in tema da parte appellante la suindicata evenienza sarebbe inidonea ad incidere sul criterio di regolamentazione delle spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, in relazione al quale la fase di monitoria e la fase di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, da applicarsi globalmente sulla base dell'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, e tanto anche esemplificativamente nella ipotesi di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica di detto decreto, con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda riconosciuto conclusivamente il proprio credito, seppure si trovi a subire legittimamente la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.
Alla luce del principio interpretativo appena richiamato, dunque, dal quale il primo giudice a detta di parte appellante si era illegittimamente discostato, la consegna della documentazione oggetto della emessa ingiunzione sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, quand'anche fosse stata da ritenere effettivamente dimostrata agli atti di causa, non avrebbe potuto in ogni caso configurare alcuna valida ragione giustificativa per derogare al principio ordinario di regolamentazione delle spese processuali della soccombenza, dalla cui corretta applicazione alla concreta fattispecie in disamina sarebbe dovuta invece discendere a carico della banca opposta la condanna al pagamento delle spese processuali relative sia alla fase monitoria, che al successivo giudizio di opposizione.
Ora, a parere del Collegio giudicante, il complesso dei rilievi sopra richiamati è privo di fondamento.
Ed invero, occorre innanzi tutto evidenziare come l'avvenuta produzione perfezionata solo nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad opera di parte opponente relativamente ai documenti oggetto della ingiunzione di consegna emessa a suo carico e in favore dell'allora opposta e attuale appellante , quale a Parte_1 dire di quest'ultima non avrebbe per l'appunto potuto in alcun modo condurre ad escludere la soccombenza di controparte quanto meno ai fini delle statuizioni da adottarsi in punto di regolamentazione delle spese di lite, avesse avuto unicamente riguardo agli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente inter partes n. 20436, per il pagamento del saldo debitorio del quale l'istituto di credito aveva richiesto e ottenuto l'emissione di provvedimento monitorio a carico della correntista nell'ambito del procedimento n.
1323/2012 R.G.A.C. Tribunale di Cosenza.
Per converso, si evince dagli atti di causa come parte della documentazione oggetto della richiesta di consegna in sede monitoria e segnatamente quella relativa al rapporto di mutuo costituita dal contratto di mutuo fondiario concesso alla da Parte_1 [...]
dalle norme generali del contratto e dal documento di sintesi contenente CP_2 le caratteristiche e le condizioni economiche ad esso relative si trovasse nella originaria disponibilità della medesima in quanto depositata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata nei suoi confronti dalla banca dinanzi al Tribunale di Cosenza e iscritta al n. 111/2013 R.G.E..
La circostanza relativa alla messa a disposizione dell'appellante dei documenti da ultimo indicati, infatti, risulta non solo pacificamente ammessa da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche dimostrata per tabulas attraverso gli atti relativi alla citata procedura di espropriazione immobiliare n. 111/2013 R.G.E. dalla stessa esibiti a corredo del suddetto scritto difensivo.
Ne consegue, pertanto, che se, per un verso, in effetti la produzione dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in corso di giudizio di opposizione da parte dell'istituto di credito opponente, esaustiva o meno che fosse stata rispetto a quella in esso indicata, giammai avrebbe potuto incidere sfavorevolmente sulla posizione dell'opposta ai fini delle determinazioni da adottarsi nei suoi confronti in ordine alla regolamentazione del carico processuale, ciò nondimeno occorre rilevare in via risolutiva, per l'altro, come nel caso di specie avesse ricevuto altrettanta conferma in atti la prospettazione addotta a sostegno della proposta opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla messa a disposizione in favore della medesima di una parte dei documenti suddetti già da epoca ben anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, laddove prodotti nell'ambito di procedura esecutiva promossa nei suoi confronti sin dall'anno
2013 e peraltro ancora pendente alla data del 14-7-2016 di notifica della richiesta di consegna di atti ex art. 119 TUB dalla medesima inoltrata, della quale nel ricorso predetto veniva per l'appunto lamentata la mancata evasione ad opera della banca.
Orbene, tutto quanto testè evidenziato corrobora una valutazione di parziale infondatezza ab origine della pretesa azionata dalla in sede monitoria, Parte_1 poiché avente ad oggetto la richiesta di ingiungere alla banca la consegna in suo favore anche di documentazione che in quel momento e per come dalla stessa ricorrente neppure contestato si trovava già in suo possesso, finendo pertanto per configurarsi in capo alla stessa una posizione, sia pure dal punto di vista virtuale a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza di primo grado, di soccombenza parziale in esito al giudizio e, come tale, senz'altro idonea a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali nei termini disposti con la pronuncia gravata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse assorbito l'esame di ogni altra questione e deduzione, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza,
l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'LO di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 2-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, depositata il 10-6-2019 n. 1228, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)