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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5479/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Tabarro
Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio
Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta
Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5479/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppina Grasso (c.f. ), presso il cui studio in Casandrino C.F._2
(NA), via Andrea della Rossa n. 16, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dagli avv.ti Raffaele De Rosa (c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_2
, presso il cui studio in AR (NA), Via Livorno 1^ Trav.sa n. 1, elettivamente C.F._5 domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 11 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022 la ricorrente premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 09.12.2006 con in regime di comunione dei beni;
che CP_1 dall'unione non erano nati figli, essendo entrambi i coniugi già divorziati e con figli avuti rispettivamente dai precedenti matrimoni (tutti coniugati ed economicamente indipendenti); che i coniugi avevano stabilito la residenza in AR (NA) alla via Atellana n. 12 in un immobile facente parte del patrimonio della ditta Italia Ceramiche S.n.c. di cui il resistente era socio;
che la vita coniugale si era svolta per molti anni in armonia e agiatezza economica garantita dalla consolidata posizione finanziaria del marito, noto imprenditore del settore ceramiche;
che a partire dalla primavera del 2020 il rapporto coniugale iniziava a deteriorarsi a causa delle condotte offensive e violente poste in essere dal marito che avevano cagionato alla ricorrente problemi di salute quali depressione e disturbi alimentari;
che la crisi era definitivamente culminata nel dicembre 2021 allorquando il resistente, a seguito di un episodio di violenza che aveva costretto la ricorrente a ricorrere alle cure del pronto soccorso, si era allontanato dalla casa coniugale;
che dal gennaio 2022 il resistente aveva posto in essere un'operazione di spoglio patrimoniale mediante una serie di trasferimenti di quote societarie delle proprie imprese (Italia Ceramiche S.n.c. e e che subito dopo aveva Controparte_2 formalmente comunicato alla moglie la volontà di separarsi consensualmente cessando ogni contributo economico;
che la ricorrente – sessantenne e priva di risorse economiche - aveva beneficiato durante il matrimonio di un tenore di vita elevato e si trovava in una attuale condizione di grave disagio economico e di salute precaria a causa dei disturbi depressivi e alimentari che richiedevano cure specialistiche;
che il resistente era invece imprenditore di successo oltre che proprietario di un notevole patrimonio immobiliare e numerosi veicoli.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'assegnazione a sè della casa coniugale sita in AR alla Via Atellana n. 12; la pagina 2 di 11 corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili a carico del resistente.
Si costituiva in data 30.12.2022 il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda CP_1 di separazione, contestava integralmente le deduzioni avversarie e in particolare esponeva che la crisi coniugale non era imputabile ad alcuna condotta violenta da parte sua bensì al rancore manifestato dalla moglie a partire dall'ottobre 2020 a seguito della sua decisione di ritirarsi dall'attività lavorativa per cedere le proprie quote societarie alla figlia che le accuse di maltrattamento erano CP_3 infondate e che nello specifico, in occasione dell'episodio del 22.12.2021, i sanitari del pronto soccorso non avevano riscontrato sulla alcun segno di violenza fisica, mentre nello stesso giorno era stato Pt_1 egli piuttosto ad essere allontanato dalla casa coniugale;
che la ricorrente non era una casalinga priva di redditi, ma una imprenditrice nel settore dell'abbigliamento sin da prima del matrimonio, continuando di fatto a gestire la sua azienda anche dopo le dimissioni formali dalla "NoiDue s.r.l." avvenute a marzo
2022 immediatamente dopo la proposta di separazione consensuale;
che egli, di contro, era attualmente privo di occupazione avendo ceduto le proprie partecipazioni societarie, e che il suo reddito era significativamente inferiore a quanto rappresentato dalla ricorrente, chiarendo altresì che la stessa casa coniugale era di proprietà della società e da lui condotta in locazione per euro 600,00 mensili. Il resistente infine rappresentava di essere stato vittima di condotte moleste da parte della coniuge
(denuncia-querela per inesistenti maltrattamenti, cambio arbitrario delle serrature dell'immobile di di cui era usufruttuario) per cui aveva a sua volta sporto denuncia-querela per violenza Pt_3 privata presso la Procura di Cassino e proposto ricorso per reintegra nel possesso dell'immobile di presso il Tribunale di Cassino. Pt_3
Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione a suo favore della casa familiare sita in AR alla Via Atellana n. 12 ovvero, in subordine, dell'immobile sito in alla Via San Sebastiano n. 86; la determinazione dell'eventuale Pt_3 contributo per il mantenimento sulla base delle reali capacità reddituali delle parti.
All'udienza presidenziale del 20.01.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il
Presidente procedeva all'audizione delle parti. La ricorrente dichiarava di aver lavorato nell'ambito di un'impresa di confezioni di abiti da donna gestita insieme alla figlia di primo letto;
che il marito in costanza di matrimonio provvedeva a tutte le spese familiari e alle utenze corrispondendole circa euro
2.000,00 mensili;
che durante la pandemia, trasferitisi a , aveva scoperto una relazione Pt_3 extraconiugale del marito, circostanza che aveva determinato la rottura del rapporto;
che ella era sostenuta economicamente dalla figlia la quale viveva nella casa di . Il resistente dichiarava di Pt_3 essere disoccupato dopo aver ceduto le proprie quote societarie alla figlia;
che la casa coniugale in pagina 3 di 11 AR era di proprietà della società di cui era socio e che attualmente viveva con la figlia in Per_1 un appartamento della stessa società nello stesso palazzo in cui si trovava la casa coniugale;
che non aveva redditi e che fino a novembre aveva pagato il mutuo della casa di e continuava a Pt_3 pagare il canone di locazione di euro 600,00 per la casa coniugale occupata dalla moglie, con l'aiuto della figlia che la moglie gestiva di fatto una fabbrica di abbigliamento ora intestata alla Per_1 figlia.
All'udienza del 28.02.2023 il resistente depositava provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli
Nord di archiviazione del procedimento penale a suo carico per maltrattamenti in famiglia.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale;
nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
poneva a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento di euro 550,00 mensili in favore della moglie;
nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale alle udienze del 07.05.2024 e 05.11.2024, il Giudice, con ordinanza del 11.11.2024, rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti, disponeva indagini a mezzo Polizia Tributaria al fine di accertare l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Depositate le relazioni da parte della Guardia di Finanza, all'udienza del 01.04.2025 le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il giudice rinviava all'udienza cartolare del
20.06.2025.
Con note depositate il 19.06.2025 la ricorrente dava atto dell'intervenuta sentenza n. 1956/2025 nel giudizio di revocatoria (R.G. 6736/2022) – che depositava in atti - con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di donazione di quote societarie posti in essere dal resistente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 25.06.2025 il G.I. assegnava la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare pagina 4 di 11 dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal notevole periodo di tempo già trascorso dalla separazione di fatto.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Con riferimento alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale, affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che venga prima accertata - in maniera rigorosa - la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., anche cosciente e volontario, e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito - il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta) - ma anche il nesso causale, ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento.
«Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
«Non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la
pagina 5 di 11 sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità» (Cass. n. 13431/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata non è emerso un quadro probatorio univoco e sufficiente a fondare una pronuncia di addebito a carico del resistente.
In ordine alle allegate violenze l'istruttoria ha restituito un quadro contraddittorio in quanto, a fronte della testimonianza della figlia della ricorrente , la quale all'udienza del 07.05.2024 Parte_4 ha dichiarato di aver visto la madre con dei lividi e di aver assistito ad un'aggressione fisica da parte del sig. in data 22.12.2021, si pone la deposizione - di segno opposto - resa dal fratello della CP_1 ricorrente il quale, escusso all'udienza del 05.11.2024 e pur presente ai medesimi fatti, Parte_5 ha escluso l'aggressione fisica riconducendo la lite a dissidi di natura verbale.
Va peraltro evidenziato come il referto del Pronto Soccorso del 22.12.2021 versato in atti, pur attestando uno stato d'ansia, non riscontrava all'esame obiettivo la presenza di "edemi e/o ematomi"; in secondo luogo, il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia - avviato su querela della - è stato definito con ordinanza di archiviazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli Pt_1
Nord (versata in atti in data 28.02.2023).
Quanto alla dedotta infedeltà coniugale, la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente in data
31.10.2023 si limita a documentare foto del resistente con un'altra donna risalenti al luglio 2022, ovvero ad un periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio e alla separazione di fatto dei coniugi, pacificamente avvenuta nel dicembre 2021; manca, pertanto, la prova che tale situazione sia stata la causa scatenante della crisi e non, piuttosto, una sua conseguenza.
Non risultando provata una specifica condotta del resistente - anteriore alla crisi - quale causa esclusiva della frattura coniugale, la domanda di addebito deve essere pertanto rigettata.
In ordine all'assegnazione della casa familiare sita in AR (NA) alla via Atellana n. 12 - che risulta di proprietà della società “Italia Ceramiche s.n.c. di e concessa in Controparte_4 CP_5 locazione al sig. con contratto del 20.01.2022 registrato in data 02.05.2022 – di cui CP_1 entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione, si osserva che la disposizione di cui all'art. 337 sexies
c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n. 3015/2018; ord. Cass. civ. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, non essendo nati dal matrimonio figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti va confermato quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del
28.02.2023, e dunque nessuna statuizione può essere adottata in ordine all'assegnazione della casa pagina 6 di 11 coniugale. Il godimento dell'immobile resta pertanto soggetto alle regole civilistiche in ordine alla titolarità di diritti reali o personali di godimento ove sussistenti.
Venendo alle domande economiche, occorre preliminarmente ricostruire la situazione economico- patrimoniale delle parti, sulla base delle risultanze documentali e, in particolare, delle relazioni della
Guardia di Finanza (Gruppo Formia, prot. 0012373/2025 del 13.01.2025 e Gruppo Frattamaggiore, prot. 0100173/2025 del 21.02.2025) depositate in atti.
Cominciando con la posizione del resistente , il Collegio rileva una incongruenza tra i CP_1 redditi dichiarati ai fini IRPEF e la sua reale e complessiva capacità economico-patrimoniale come dimostrata da plurimi indicatori di ricchezza emersi dalle indagini fiscali.
Dalle dichiarazioni fiscali, infatti, emerge un reddito da partecipazione di euro 16.324,00 nel 2020 ed euro 18.983,00 nel 2021, reddito crollato a soli 108,00 € per gli anni 2022 e 2023, periodo che coincide temporalmente con la crisi coniugale e con la sua uscita (gennaio 2022) dalle due società di famiglia, la
Italia Ceramiche S.N.C. e la nello specifico dalla relazione emergono gli atti Controparte_2 di donazione - entrambi stipulati in data 19.01.2022 e registrati il successivo 26.01.2022 - con cui il sig. ha trasferito alla figlia le proprie partecipazioni societarie: quota di CP_1 CP_5 partecipazione nella società per un valore nominale di euro 20.000,00 e quota Controparte_2 di partecipazione nella società Italia Ceramiche S.N.C. per un valore nominale di euro 5.460,00.
Le indagini hanno altresì accertato che le predette società hanno generato un cospicuo volume d'affari; in particolare per un volume d'affari pari ad euro 959.605,00 nel 2021, euro Controparte_2
782.834,00 nel 2022 ed euro 698.255,00 nel 2023; volume peraltro confermato dalle ingenti movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti riconducibili all' con flussi di denaro elevati CP_1
(n. 44 rapporti con l'istituto Intesa Sanpaolo).
Si aggiunge a ciò la titolarità di fondi di investimento Eurizon Capital SGR S.p.A. per un controvalore di euro 28.124,00 a fine 2021, liquidati nel corso del 2022; patrimonio del resistente che si completa con la titolarità di diritti su tre immobili situati tra AR e e con un tenore di vita Pt_3 manifestamente elevato, come provato tra l'altro dall'acquisto in pendenza di causa di tre motoveicoli, tra cui una Yamaha T-MAX del valore di euro 14.500,00 nel maggio 2024.
Passando alla posizione della ricorrente, le indagini hanno evidenziato redditi dichiarati Parte_1 percepiti dalla S.R.L.S. di euro 5773,41 nel 2020, euro 19.447,00 nel 2021 ed euro 1.218,38 CP_6 nel 2022, fino ad azzerarsi nel 2023, anno in cui ha percepito il solo Reddito di Cittadinanza per euro
4000,00.
Tuttavia, non può ritenersi che la ricorrente sia del tutto priva di una propria capacità lavorativa in quanto dalla relazione risulta ancora formalmente amministratrice unica della "Noidue S.r.l.s." (dal pagina 7 di 11 17.05.2021) così come l'istruttoria testimoniale ha evidenziato una sua costante presenza presso i locali aziendali.
Il teste , investigatore privato, escusso all'udienza del 07.05.2024, ha dichiarato di averla Testimone_1 vista uscire “dalla fabbrica con il camice da lavoro mostrava degli abiti posizionati sul sedile posteriore del Fiat Doblò e dopo aver scambiato alcune parole una dipendente della fabbrica prese dei tessuti e li portò all'interno della fabbrica”; “il mio appostamento davanti alla fabbrica durava dalle 7 del mattino fino all'uscita dalla fabbrica della sig.ra che poteva essere variabile, in genere Pt_1 andava via intorno alle 17,45- 18,00 ma è capitato anche che una volta era andata via prima”;
“conosco la sig.ra e non ho mai visto portare dei bambini in fabbrica”. Parte_4
Pur tenendo conto della documentazione medica in atti che attesta un disturbo depressivo, non è dunque possibile concludere per una sua totale e permanente incapacità di produrre reddito.
Analizzate le rispettive situazioni economiche, con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico-patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006). pagina 8 di 11 In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dall'analisi comparata delle rispettive situazioni economiche è emersa una ben più solida posizione economica complessiva dell' rispetto a quella della , con conseguente disparità reddituale tra i CP_1 Pt_1 coniugi.
Ai fini della quantificazione, deve inoltre tenersi conto del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, che le testimonianze escusse hanno concordemente descritto come decisamente elevato.
La teste , escussa all'udienza del 07.05.2024, ha dichiarato che i coniugi “godevano Parte_4 di una casa familiare ad AR molto grande poi di una villa al mare a dove andavano tutti Pt_3
i fine settimana e durante l'anno facevano vacanze nei fini settimana ad esempio a Venezia, in crociera, in Spagna. Avevano una collaboratrice domestica che lavorava tutti i giorni dal lunedi al sabato che sostanzialmente lavorava nelle ore mattutine. Avevano di base 2 autovetture che hanno cambiato negli anni, ad esempio una Mercedes e attualmente avevano delle Fiat. Loro hanno sempre condotto una vita molto agiata senza alcun problema, andavano anche a cena fuori, avevano dei bei vestiti.”
Nello stesso senso, la teste escussa all'udienza del 05.11.2024, ha riferito: “nel Testimone_2 periodo compreso tra il 2006 e l'autunno del 2019, il Sig. , stante la sua florida attività CP_1 imprenditoriale, ha sempre garantito alla coniuge una serenità economica, facendole disporre di una casa lussuosa, vetture, vacanze, casa al mare, della governante con servizio giornaliero dal lunedì al sabato e liquidità importante per le spese di famiglia: Si è vero ma la conosco dal 2008, ho avuto modo di frequentare la casa e mi ricordo che avevano una Mercedes che poi si incendiò. Ricordo anche che mi prestarono un Doblò mentre il sig. girava con una Vespa e avevano anche un fuoristrada CP_1
Freemont. La casa era molto rifinita, avevano una governante e gratuitamente nel periodo in cui ho avuto problemi di salute me l'hanno anche inviata a casa per darmi una mano. Ho visto la loro casa a pagina 9 di 11 mare a . Il sig. aveva un negozio di materiale edile in particolare igiene e pavimenti, Pt_3 CP_1 proprio sotto l'abitazione. Il negozio era gestito da dal sig. , c'era anche la figlia ed almeno un CP_1 paio di impiegati. Viaggiavano spesso ad esempio sono andati a Sharm […]”
Come già evidenziato - anche in sede di ordinanza provvisoria - il quadro reddituale dichiarato appare non pienamente attendibile se rapportato al complesso delle spese che il nucleo familiare ha sempre sostenuto;
la sproporzione tra i redditi documentati e il tenore di vita mantenuto per anni costituisce elemento presuntivo che induce il Collegio a ritenere che la reale capacità reddituale del resistente sia superiore a quella dichiarata.
Assume rilievo, a tale ultimo riguardo, quale ulteriore elemento indiziario a conferma del quadro descritto, la sentenza di questo stesso Tribunale n. 1956/2025 pubbl. il 23/05/2025 prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, pronuncia con cui - sebbene non passata in giudicato - è stata accolta l'azione revocatoria promossa dalla dichiarando inefficaci nei suoi confronti gli atti di Pt_1 donazione delle quote. Pur non potendosi ritenere tale circostanza come definitivamente accertata in quanto pendente appello, la decisione del primo giudice costituisce elemento di valutazione che corrobora il convincimento di questo Collegio circa una condotta dell' volta a spogliarsi CP_1 volontariamente del proprio patrimonio in vista della separazione.
Dunque il Tribunale - tenuto conto della significativa disparità economica tra le parti e della durata del matrimonio (quasi ventennale, secondo le risultanze di causa) – pur tenendo conto della capacità reddituale della ricorrente anche alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene equo confermare la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della moglie CP_1 Parte_1 nella misura di euro 550,00 mensili, già fissata in sede provvisoria, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
La natura e l'esito della controversia, il rigetto della domanda di addebito e la necessità dell'intervento del Giudice per la pronuncia della separazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
− rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
− nulla dispone sulla casa coniugale;
pagina 10 di 11 − pone a carico di la corresponsione di un assegno di euro 550,00 mensili a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento di oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT;
− ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 104, Parte I, sez. XX, Anno 2006);
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Tabarro
Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio
Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta
Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5479/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppina Grasso (c.f. ), presso il cui studio in Casandrino C.F._2
(NA), via Andrea della Rossa n. 16, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dagli avv.ti Raffaele De Rosa (c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_2
, presso il cui studio in AR (NA), Via Livorno 1^ Trav.sa n. 1, elettivamente C.F._5 domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 11 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022 la ricorrente premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 09.12.2006 con in regime di comunione dei beni;
che CP_1 dall'unione non erano nati figli, essendo entrambi i coniugi già divorziati e con figli avuti rispettivamente dai precedenti matrimoni (tutti coniugati ed economicamente indipendenti); che i coniugi avevano stabilito la residenza in AR (NA) alla via Atellana n. 12 in un immobile facente parte del patrimonio della ditta Italia Ceramiche S.n.c. di cui il resistente era socio;
che la vita coniugale si era svolta per molti anni in armonia e agiatezza economica garantita dalla consolidata posizione finanziaria del marito, noto imprenditore del settore ceramiche;
che a partire dalla primavera del 2020 il rapporto coniugale iniziava a deteriorarsi a causa delle condotte offensive e violente poste in essere dal marito che avevano cagionato alla ricorrente problemi di salute quali depressione e disturbi alimentari;
che la crisi era definitivamente culminata nel dicembre 2021 allorquando il resistente, a seguito di un episodio di violenza che aveva costretto la ricorrente a ricorrere alle cure del pronto soccorso, si era allontanato dalla casa coniugale;
che dal gennaio 2022 il resistente aveva posto in essere un'operazione di spoglio patrimoniale mediante una serie di trasferimenti di quote societarie delle proprie imprese (Italia Ceramiche S.n.c. e e che subito dopo aveva Controparte_2 formalmente comunicato alla moglie la volontà di separarsi consensualmente cessando ogni contributo economico;
che la ricorrente – sessantenne e priva di risorse economiche - aveva beneficiato durante il matrimonio di un tenore di vita elevato e si trovava in una attuale condizione di grave disagio economico e di salute precaria a causa dei disturbi depressivi e alimentari che richiedevano cure specialistiche;
che il resistente era invece imprenditore di successo oltre che proprietario di un notevole patrimonio immobiliare e numerosi veicoli.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
l'assegnazione a sè della casa coniugale sita in AR alla Via Atellana n. 12; la pagina 2 di 11 corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili a carico del resistente.
Si costituiva in data 30.12.2022 il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda CP_1 di separazione, contestava integralmente le deduzioni avversarie e in particolare esponeva che la crisi coniugale non era imputabile ad alcuna condotta violenta da parte sua bensì al rancore manifestato dalla moglie a partire dall'ottobre 2020 a seguito della sua decisione di ritirarsi dall'attività lavorativa per cedere le proprie quote societarie alla figlia che le accuse di maltrattamento erano CP_3 infondate e che nello specifico, in occasione dell'episodio del 22.12.2021, i sanitari del pronto soccorso non avevano riscontrato sulla alcun segno di violenza fisica, mentre nello stesso giorno era stato Pt_1 egli piuttosto ad essere allontanato dalla casa coniugale;
che la ricorrente non era una casalinga priva di redditi, ma una imprenditrice nel settore dell'abbigliamento sin da prima del matrimonio, continuando di fatto a gestire la sua azienda anche dopo le dimissioni formali dalla "NoiDue s.r.l." avvenute a marzo
2022 immediatamente dopo la proposta di separazione consensuale;
che egli, di contro, era attualmente privo di occupazione avendo ceduto le proprie partecipazioni societarie, e che il suo reddito era significativamente inferiore a quanto rappresentato dalla ricorrente, chiarendo altresì che la stessa casa coniugale era di proprietà della società e da lui condotta in locazione per euro 600,00 mensili. Il resistente infine rappresentava di essere stato vittima di condotte moleste da parte della coniuge
(denuncia-querela per inesistenti maltrattamenti, cambio arbitrario delle serrature dell'immobile di di cui era usufruttuario) per cui aveva a sua volta sporto denuncia-querela per violenza Pt_3 privata presso la Procura di Cassino e proposto ricorso per reintegra nel possesso dell'immobile di presso il Tribunale di Cassino. Pt_3
Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione a suo favore della casa familiare sita in AR alla Via Atellana n. 12 ovvero, in subordine, dell'immobile sito in alla Via San Sebastiano n. 86; la determinazione dell'eventuale Pt_3 contributo per il mantenimento sulla base delle reali capacità reddituali delle parti.
All'udienza presidenziale del 20.01.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il
Presidente procedeva all'audizione delle parti. La ricorrente dichiarava di aver lavorato nell'ambito di un'impresa di confezioni di abiti da donna gestita insieme alla figlia di primo letto;
che il marito in costanza di matrimonio provvedeva a tutte le spese familiari e alle utenze corrispondendole circa euro
2.000,00 mensili;
che durante la pandemia, trasferitisi a , aveva scoperto una relazione Pt_3 extraconiugale del marito, circostanza che aveva determinato la rottura del rapporto;
che ella era sostenuta economicamente dalla figlia la quale viveva nella casa di . Il resistente dichiarava di Pt_3 essere disoccupato dopo aver ceduto le proprie quote societarie alla figlia;
che la casa coniugale in pagina 3 di 11 AR era di proprietà della società di cui era socio e che attualmente viveva con la figlia in Per_1 un appartamento della stessa società nello stesso palazzo in cui si trovava la casa coniugale;
che non aveva redditi e che fino a novembre aveva pagato il mutuo della casa di e continuava a Pt_3 pagare il canone di locazione di euro 600,00 per la casa coniugale occupata dalla moglie, con l'aiuto della figlia che la moglie gestiva di fatto una fabbrica di abbigliamento ora intestata alla Per_1 figlia.
All'udienza del 28.02.2023 il resistente depositava provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli
Nord di archiviazione del procedimento penale a suo carico per maltrattamenti in famiglia.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato rendeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale;
nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
poneva a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento di euro 550,00 mensili in favore della moglie;
nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale alle udienze del 07.05.2024 e 05.11.2024, il Giudice, con ordinanza del 11.11.2024, rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti, disponeva indagini a mezzo Polizia Tributaria al fine di accertare l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Depositate le relazioni da parte della Guardia di Finanza, all'udienza del 01.04.2025 le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il giudice rinviava all'udienza cartolare del
20.06.2025.
Con note depositate il 19.06.2025 la ricorrente dava atto dell'intervenuta sentenza n. 1956/2025 nel giudizio di revocatoria (R.G. 6736/2022) – che depositava in atti - con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di donazione di quote societarie posti in essere dal resistente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 25.06.2025 il G.I. assegnava la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare pagina 4 di 11 dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal notevole periodo di tempo già trascorso dalla separazione di fatto.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Con riferimento alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale, affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che venga prima accertata - in maniera rigorosa - la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., anche cosciente e volontario, e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito - il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta) - ma anche il nesso causale, ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento.
«Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
«Non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la
pagina 5 di 11 sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità» (Cass. n. 13431/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata non è emerso un quadro probatorio univoco e sufficiente a fondare una pronuncia di addebito a carico del resistente.
In ordine alle allegate violenze l'istruttoria ha restituito un quadro contraddittorio in quanto, a fronte della testimonianza della figlia della ricorrente , la quale all'udienza del 07.05.2024 Parte_4 ha dichiarato di aver visto la madre con dei lividi e di aver assistito ad un'aggressione fisica da parte del sig. in data 22.12.2021, si pone la deposizione - di segno opposto - resa dal fratello della CP_1 ricorrente il quale, escusso all'udienza del 05.11.2024 e pur presente ai medesimi fatti, Parte_5 ha escluso l'aggressione fisica riconducendo la lite a dissidi di natura verbale.
Va peraltro evidenziato come il referto del Pronto Soccorso del 22.12.2021 versato in atti, pur attestando uno stato d'ansia, non riscontrava all'esame obiettivo la presenza di "edemi e/o ematomi"; in secondo luogo, il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia - avviato su querela della - è stato definito con ordinanza di archiviazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli Pt_1
Nord (versata in atti in data 28.02.2023).
Quanto alla dedotta infedeltà coniugale, la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente in data
31.10.2023 si limita a documentare foto del resistente con un'altra donna risalenti al luglio 2022, ovvero ad un periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio e alla separazione di fatto dei coniugi, pacificamente avvenuta nel dicembre 2021; manca, pertanto, la prova che tale situazione sia stata la causa scatenante della crisi e non, piuttosto, una sua conseguenza.
Non risultando provata una specifica condotta del resistente - anteriore alla crisi - quale causa esclusiva della frattura coniugale, la domanda di addebito deve essere pertanto rigettata.
In ordine all'assegnazione della casa familiare sita in AR (NA) alla via Atellana n. 12 - che risulta di proprietà della società “Italia Ceramiche s.n.c. di e concessa in Controparte_4 CP_5 locazione al sig. con contratto del 20.01.2022 registrato in data 02.05.2022 – di cui CP_1 entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione, si osserva che la disposizione di cui all'art. 337 sexies
c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n. 3015/2018; ord. Cass. civ. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, non essendo nati dal matrimonio figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti va confermato quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del
28.02.2023, e dunque nessuna statuizione può essere adottata in ordine all'assegnazione della casa pagina 6 di 11 coniugale. Il godimento dell'immobile resta pertanto soggetto alle regole civilistiche in ordine alla titolarità di diritti reali o personali di godimento ove sussistenti.
Venendo alle domande economiche, occorre preliminarmente ricostruire la situazione economico- patrimoniale delle parti, sulla base delle risultanze documentali e, in particolare, delle relazioni della
Guardia di Finanza (Gruppo Formia, prot. 0012373/2025 del 13.01.2025 e Gruppo Frattamaggiore, prot. 0100173/2025 del 21.02.2025) depositate in atti.
Cominciando con la posizione del resistente , il Collegio rileva una incongruenza tra i CP_1 redditi dichiarati ai fini IRPEF e la sua reale e complessiva capacità economico-patrimoniale come dimostrata da plurimi indicatori di ricchezza emersi dalle indagini fiscali.
Dalle dichiarazioni fiscali, infatti, emerge un reddito da partecipazione di euro 16.324,00 nel 2020 ed euro 18.983,00 nel 2021, reddito crollato a soli 108,00 € per gli anni 2022 e 2023, periodo che coincide temporalmente con la crisi coniugale e con la sua uscita (gennaio 2022) dalle due società di famiglia, la
Italia Ceramiche S.N.C. e la nello specifico dalla relazione emergono gli atti Controparte_2 di donazione - entrambi stipulati in data 19.01.2022 e registrati il successivo 26.01.2022 - con cui il sig. ha trasferito alla figlia le proprie partecipazioni societarie: quota di CP_1 CP_5 partecipazione nella società per un valore nominale di euro 20.000,00 e quota Controparte_2 di partecipazione nella società Italia Ceramiche S.N.C. per un valore nominale di euro 5.460,00.
Le indagini hanno altresì accertato che le predette società hanno generato un cospicuo volume d'affari; in particolare per un volume d'affari pari ad euro 959.605,00 nel 2021, euro Controparte_2
782.834,00 nel 2022 ed euro 698.255,00 nel 2023; volume peraltro confermato dalle ingenti movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti riconducibili all' con flussi di denaro elevati CP_1
(n. 44 rapporti con l'istituto Intesa Sanpaolo).
Si aggiunge a ciò la titolarità di fondi di investimento Eurizon Capital SGR S.p.A. per un controvalore di euro 28.124,00 a fine 2021, liquidati nel corso del 2022; patrimonio del resistente che si completa con la titolarità di diritti su tre immobili situati tra AR e e con un tenore di vita Pt_3 manifestamente elevato, come provato tra l'altro dall'acquisto in pendenza di causa di tre motoveicoli, tra cui una Yamaha T-MAX del valore di euro 14.500,00 nel maggio 2024.
Passando alla posizione della ricorrente, le indagini hanno evidenziato redditi dichiarati Parte_1 percepiti dalla S.R.L.S. di euro 5773,41 nel 2020, euro 19.447,00 nel 2021 ed euro 1.218,38 CP_6 nel 2022, fino ad azzerarsi nel 2023, anno in cui ha percepito il solo Reddito di Cittadinanza per euro
4000,00.
Tuttavia, non può ritenersi che la ricorrente sia del tutto priva di una propria capacità lavorativa in quanto dalla relazione risulta ancora formalmente amministratrice unica della "Noidue S.r.l.s." (dal pagina 7 di 11 17.05.2021) così come l'istruttoria testimoniale ha evidenziato una sua costante presenza presso i locali aziendali.
Il teste , investigatore privato, escusso all'udienza del 07.05.2024, ha dichiarato di averla Testimone_1 vista uscire “dalla fabbrica con il camice da lavoro mostrava degli abiti posizionati sul sedile posteriore del Fiat Doblò e dopo aver scambiato alcune parole una dipendente della fabbrica prese dei tessuti e li portò all'interno della fabbrica”; “il mio appostamento davanti alla fabbrica durava dalle 7 del mattino fino all'uscita dalla fabbrica della sig.ra che poteva essere variabile, in genere Pt_1 andava via intorno alle 17,45- 18,00 ma è capitato anche che una volta era andata via prima”;
“conosco la sig.ra e non ho mai visto portare dei bambini in fabbrica”. Parte_4
Pur tenendo conto della documentazione medica in atti che attesta un disturbo depressivo, non è dunque possibile concludere per una sua totale e permanente incapacità di produrre reddito.
Analizzate le rispettive situazioni economiche, con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico-patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006). pagina 8 di 11 In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dall'analisi comparata delle rispettive situazioni economiche è emersa una ben più solida posizione economica complessiva dell' rispetto a quella della , con conseguente disparità reddituale tra i CP_1 Pt_1 coniugi.
Ai fini della quantificazione, deve inoltre tenersi conto del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, che le testimonianze escusse hanno concordemente descritto come decisamente elevato.
La teste , escussa all'udienza del 07.05.2024, ha dichiarato che i coniugi “godevano Parte_4 di una casa familiare ad AR molto grande poi di una villa al mare a dove andavano tutti Pt_3
i fine settimana e durante l'anno facevano vacanze nei fini settimana ad esempio a Venezia, in crociera, in Spagna. Avevano una collaboratrice domestica che lavorava tutti i giorni dal lunedi al sabato che sostanzialmente lavorava nelle ore mattutine. Avevano di base 2 autovetture che hanno cambiato negli anni, ad esempio una Mercedes e attualmente avevano delle Fiat. Loro hanno sempre condotto una vita molto agiata senza alcun problema, andavano anche a cena fuori, avevano dei bei vestiti.”
Nello stesso senso, la teste escussa all'udienza del 05.11.2024, ha riferito: “nel Testimone_2 periodo compreso tra il 2006 e l'autunno del 2019, il Sig. , stante la sua florida attività CP_1 imprenditoriale, ha sempre garantito alla coniuge una serenità economica, facendole disporre di una casa lussuosa, vetture, vacanze, casa al mare, della governante con servizio giornaliero dal lunedì al sabato e liquidità importante per le spese di famiglia: Si è vero ma la conosco dal 2008, ho avuto modo di frequentare la casa e mi ricordo che avevano una Mercedes che poi si incendiò. Ricordo anche che mi prestarono un Doblò mentre il sig. girava con una Vespa e avevano anche un fuoristrada CP_1
Freemont. La casa era molto rifinita, avevano una governante e gratuitamente nel periodo in cui ho avuto problemi di salute me l'hanno anche inviata a casa per darmi una mano. Ho visto la loro casa a pagina 9 di 11 mare a . Il sig. aveva un negozio di materiale edile in particolare igiene e pavimenti, Pt_3 CP_1 proprio sotto l'abitazione. Il negozio era gestito da dal sig. , c'era anche la figlia ed almeno un CP_1 paio di impiegati. Viaggiavano spesso ad esempio sono andati a Sharm […]”
Come già evidenziato - anche in sede di ordinanza provvisoria - il quadro reddituale dichiarato appare non pienamente attendibile se rapportato al complesso delle spese che il nucleo familiare ha sempre sostenuto;
la sproporzione tra i redditi documentati e il tenore di vita mantenuto per anni costituisce elemento presuntivo che induce il Collegio a ritenere che la reale capacità reddituale del resistente sia superiore a quella dichiarata.
Assume rilievo, a tale ultimo riguardo, quale ulteriore elemento indiziario a conferma del quadro descritto, la sentenza di questo stesso Tribunale n. 1956/2025 pubbl. il 23/05/2025 prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, pronuncia con cui - sebbene non passata in giudicato - è stata accolta l'azione revocatoria promossa dalla dichiarando inefficaci nei suoi confronti gli atti di Pt_1 donazione delle quote. Pur non potendosi ritenere tale circostanza come definitivamente accertata in quanto pendente appello, la decisione del primo giudice costituisce elemento di valutazione che corrobora il convincimento di questo Collegio circa una condotta dell' volta a spogliarsi CP_1 volontariamente del proprio patrimonio in vista della separazione.
Dunque il Tribunale - tenuto conto della significativa disparità economica tra le parti e della durata del matrimonio (quasi ventennale, secondo le risultanze di causa) – pur tenendo conto della capacità reddituale della ricorrente anche alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene equo confermare la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della moglie CP_1 Parte_1 nella misura di euro 550,00 mensili, già fissata in sede provvisoria, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
La natura e l'esito della controversia, il rigetto della domanda di addebito e la necessità dell'intervento del Giudice per la pronuncia della separazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
− rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
− nulla dispone sulla casa coniugale;
pagina 10 di 11 − pone a carico di la corresponsione di un assegno di euro 550,00 mensili a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento di oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
ISTAT;
− ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 104, Parte I, sez. XX, Anno 2006);
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
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