Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Casale Laura - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.649/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 29.01.2024 n.237 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova Salita San Parte_1
Matteo 23/12 nello studio dell'Avv.Luisa Cervi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via Malta 4/1 nello Controparte_1 studio dell'Avv.Giovanna Comandè, che la rappresenta e difende per mandato in atti insieme con l'Avv.Caterina Tropeano
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a) stabilire che il sig ha diritto a vedere suo figlio non meno di 13 se Pt_1 non 15
giorni al mese SULLA BASE DELL'AL LEGATO PIANO GENITORIALE all . b)
stabilire il rilascio della casa coniugale a favore dei nonni aventi diritto, con tutte le eventuali onseguenze in punto contribuzione al mantenimento , esaminati anche i redditi di ggiornati delle parti;
CP_2
b. IN VIA SUBORDINATA: Dichiarare la nullita' della sentenza per violazione di legge in punto mediazione familiare, per mancanza di motivazione, per erronea m otivazione in punto CTU, per violazione art 112 nella parte in cui ha assegnato la casa coniugale senza che ne fosse fatta richiesta e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, disporre CTU per stabilire quanto tempo il padre possa tenere con se' vedere il proprio figlio, fermo il rilascio della casa a favore dei nonni aventi diritto e la eventuale modifica della contribuzione sulla base dei redditi aggiornati di
ENTRAMBE. c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione del rito
Si dichiara che il procedimento e' soggetto a contributo unificato di iscrizione pari a euro 147 e che ai sensi del dpr 115\2022 e succ mod il valore della causa e' indeterminabile
PER L'APPELLATA: ““Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe declaratorie del caso, per tutte le motivazioni esposte, dichiarare infondato e pertanto respingere
l'appello proposto da controparte e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite”
FATTO
Il Tribunale di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 20.02.2014 tra e . Disponeva l'affidamento del figlio Parte_1 Controparte_1 minore , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa già coniugale sita in Genova, che era alla medesima assegnata. Disponeva che il padre potesse vederlo per almeno dieci giorni al mese, secondo l'accordo raggiunto da genitori nella separazione con l'ausilio del mediatore familiare. Disponeva altresì l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
300,00 per il mantenimento del figlio.
Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Si duole del Pt_1 fatto che il Tribunale abbia stabilito in soli dieci giorni al mese la frequentazione del minore col padre, adeguandosi agli accordi raggiunti dai genitori nella mediazione. Ha sostenuto – nella sostanza – il Tribunale che non vi fossero ragioni per discostarsi dal regime in atto, che era il frutto di un accordo al quale il minore si era abituato. L'appellante nega che vi sia mai stato un accordo tra le parti nel senso indicato dal Tribunale. Al contrario, la mediazione aveva avuto esito negativo perché era stata abbandonata dalla moglie. Chiede la collocazione paritaria del minore, quindi per tredici o quindici giorni al mese, considerato che aveva più tempo libero, da dedicare al minore, rispetto alla data della separazione. Con altro motivo di appello denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. ovvero il fatto che il fatto il Tribunale sia andato ultra petita, per avere assegnato alla ex moglie la casa coniugale, in assenza di richiesta al riguardo. Infatti, le parti in sede di separazione si erano accordate nel senso che la madre si sarebbe trasferita ed avrebbe rilasciato la casa di via del Commercio di proprietà dei nonni. In conseguenza del rilascio il padre avrebbe corrisposto un contributo per il mantenimento del figlio. L'ordinanza presidenziale del giudizio divorzile - non reclamata – aveva recepito l'accordo delle parti per il quale la madre avrebbe dovuto rilasciare l'immobile entro due anni, tempo ritenuto congruo per reperire altra idonea abitazione. Eppure, il Tribunale non ne ha tenuto conto nella decisione della causa.
L'appello è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che il regime attuale di frequentazione del padre sia adeguato all'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e rispetti il diritto alla bigenitorialità. D'altra parte, ha specificamente previsto che qualora dovessero insorgere contrasti tra le parti “il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica Per_1 sera prima di cena;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna anche due giorni infrasettimanali con pernottamento e nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna un giornoinfrasettimanale con pernottamento”. Onde le disposizioni date dal
Tribunale appaiono idonee a soddisfare gli interessi del genitore e del figlio minore.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale l'art.337 ter co.2 C.C. stabilisce che tutti i provvedimenti relativi ai figli minori, compresa l'assegnazione alla madre della casa coniugale, debbano essere adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse dei figli medesimi. Nella fattispecie, il provvedimento è stato motivato dall'interesse esclusivo del figlio a conservare il rapporto abitativo con la casa dove viveva prima della separazione dei genitori ed a mantenere l'habitat sociale preesistente alla crisi della famiglia.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – ravvisa valide ragioni nella materia del contendere per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
nella causa d'appello n.649/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 29.01.2024 n.237 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
APPELLATA Controparte_1
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 28 novembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE