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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
PO ZI FR, AT
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1283/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava all'avviso di accertamento asserendo di non dover pagare le imposte in Italia poiché aveva la residenza effettiva in Svizzera. In subordine chiedeva l'applicabilità della convenzione sulle doppie imposizioni per i redditi prodotti in Svizzera.
L'Agenzia delle Entrate asseriva invece che il contribuente non aveva provato di essere effettivamente residente in [...]e quindi era assoggettato all'imposizione in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente nel 2013 si trasferiva in Svizzera, prendendo la residenza in un Comune della Confederazione
Elvetica. In data 06.12.2023 gli veniva consegnato un PVC, con riferimento agli anni 2014 – 2017, con il quale veniva recuperato a tassazione il reddito conseguito e non dichiarato in Italia. Ciò perché
l'amministrazione finanziaria riteneva applicabile la presunzione di residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2bis DPR 917/86 e stimava che il ricorrente non avesse fornito la prova contraria dell'effettiva residenza in Svizzera, paese che nel 2017 era ancora inserito nelle cd. Black List. Venivano notificati gli avvisi di accertamento per ogni anno di imposta dal 2014 al 2017 . In questo ultimo avviso oggi impugnato l'Agenzia rilevava che il ricorrente aveva ancora il suo principale centro di interesse in Italia, in particolare nella provincia di Milano dove avevano sede legale e attività la maggior parte delle società partecipate dal ricorrente. Nell'avviso vi erano elencate anche diverse operazioni con carte di credito per spese fatte nel territorio italiano che provavano la presenza congiunta in Italia del ricorrente e del coniuge. Infine venivano indicati contatti familiari con una figlia residente in Italia, spese mediche fatte in Italia nonchè proprietà di terreni e di una imbarcazione sempre in Italia. Tutti gli elementi a dimostrazione che il ricorrente nel 2017 aveva ancora il centro di interesse in Italia venivano specificamente indicati da pagina 8 a pagina 25 dell'avviso. In quest'ultima pagina venivano indicati, in relazione all'anno 2017, le società nelle quali il ricorrente aveva la partecipazione, come rappresentante legale, amministratore delegato e consigliere.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo il difetto di motivazione. Nel merito asseriva che sulla base degli elementi indicati anche nella fase del contraddittorio preventivo doveva ritenersi che il ricorrente aveva la effettiva residenza in Svizzera.
In subordine chiedeva l'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione fra Italia e Svizzera, avendo il ricorrente una doppia residenza fiscale. La Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non aveva superato la presunzione di residenza in Italia di cui all'art. 2 comma
2bis PDR 917/86. Veniva rigettata anche la domanda subordinata sulla non imponibilità in Italia dei redditi prodotti in Svizzera di cui all'art. 4 comma 2 della convenzione sopra richiamata.
Il ricorrente appellava la sentenza proponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni spese in primo grado (difetto di motivazione,abitazione in Svizzera, radicamento sul territorio, rapporti bancari, attività professionale svolta in Svizzera, collegamento da remoto per la gestione delle imprese italiane, separazione dalla moglie residente in Italia, ecc.). Insisteva, in subordine, per la dichiarazione di non imponibilità in Italia, ai sensi dell'art. 14 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera, del reddito di lavoro autonomo professionale prodotto in Svizzera pari al controvalore di € 384.550,00 per il quale erano state interamente pagate le imposte in Svizzera. L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo il fatto che il ricorrente non aveva superato la presunzione di cui all'art. 2 comma 2bis DPR 917/86 e che l'avviso era congruamente motivato, tenendo conto anche del fatto che vi era stato un precedente contraddittorio con la parte nel quale l'Ufficio aveva indicato le ragioni per cui non riteneva superata la presunzione di residenza in Italia.
L'appello è parzialmente fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è congruamente motivato come già ritenuto nella sentenza di primo grado. In effetti vengono indicati tutti i rapporti familiari ed economici per affermare che il ricorrente ha ancora solidi legami con l'Italia sia sul piano familiare che economico (vd. pagg. da 5 a 48 dell'avviso).
L'amministrazione, in effetti, ha posto il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva attraverso una chiara indicazione degli elementi sui quali si fonda la presunzione di residenza in
Italia. Peraltro il ricorrente si è potuto adeguadamente difendere con ben 30 pagine di ricorso e 25 pagine dell'atto di appello. Inoltre non appare integrare di per sè un difetto di motivazione il fatto che nell' avviso di accertamento non sono state indicate le ragioni per le quali non è stato tenuto conto delle osservazioni del ricorrente. Quest'ultimo non specifica concretamente quali fatti o eccezioni non valutati dall'amministrazione avrebbero presumibilmente portato ad un risultato diverso nel procedimento impositivo (vd. Cass. Sez. Un.
N. 21271/25).
Deve condividersi la sentenza di primo grado anche sul fatto che il ricorrente non ha offerto la prova contraria di aver effettivamente trasferito nel territorio svizzero i suoi centri di interesse. Nei punti 4 e 5 della sentenza appellata sono state analiticamente indicate le ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere le tesi del ricorrente, anche per l'anno 2017. In questa sede si richiamano le suddette argomentazioni che appaiono del tutto logiche e fondate sulla base degli elementi di fatto raccolti dagli agenti accertatori.
Deve ritenersi invece fondato il motivo subordinato di cui al punto 5 dell'atto di appello con il quale si richiede di dichiarare non imponibile in Italia il reddito di lavoro autonomo professionale prodotto in Svizzera.
Nel punto 3 della sentenza si rileva che sicuramente l'odierno ricorrente ha la residenza fiscale in Svizzera, ivi essendo assoggettato ad imposta. Ciò si evince anche dall'attestazione di residenza fiscale datata
27.06.2019 dell'ufficio circondariale di tassazione di Lugano. Inoltre nella sentenza si dà atto che sulla base dei documenti prodotti risulta che per il 2017 il reddito accertato in Svizzera è stato pari a CHF. 450.000 su cui sono state pagate le imposte federali, cantonali e comunali (Vd. punto 3 della sentenza).
Stando così le cose in base alla documentazione versata in atti, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato
Italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale” (Vd. Cass. n. 28801/2024) Più specificamente “in tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle convenzioni internazionali, come la convenzione Italia-Svizzera del 09.03.1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165 comma 8, del DPR n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117 comma 1 Cost., 75 DPR n. 600 del 1973 e 169 DPR n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali partizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente” (Vd. Cass. n. 16699/2025)
Ai fini della prova offerta dal contribuente sulla residenza fiscale in Svizzera e sul pagamento dell'imposta si richiama sempre l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di doppia imposizione internazionale, il certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29 comma 2 della convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva in Italia con la L. n. 943 del 1978 dando atto della residenza in Svizzera del contribuente e dell'assoggettamento del suo reddito e del suo patrimonio alla tassazione dello Stato predetto” (Vd. Cass. n. 30779/2023)
Pertanto per l'applicabilità della convenzione sulle doppie imposizioni di cui alla convenzione Italia-Svizzera del 09.03.1976, si prescinde sia dalla residenza effettiva in svizzera sia dalla nazionalità del contribuente che dal tipo di reddito prodotto e si considerazione il solo fatto che il reddito è stato conseguito in Svizzera
e che in questo Stato sono state pagate le imposte.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, dichiarando non imponibile il reddito professionale percepito in Svizzera, respinge nel resto, spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
PO ZI FR, AT
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1283/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200768-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava all'avviso di accertamento asserendo di non dover pagare le imposte in Italia poiché aveva la residenza effettiva in Svizzera. In subordine chiedeva l'applicabilità della convenzione sulle doppie imposizioni per i redditi prodotti in Svizzera.
L'Agenzia delle Entrate asseriva invece che il contribuente non aveva provato di essere effettivamente residente in [...]e quindi era assoggettato all'imposizione in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente nel 2013 si trasferiva in Svizzera, prendendo la residenza in un Comune della Confederazione
Elvetica. In data 06.12.2023 gli veniva consegnato un PVC, con riferimento agli anni 2014 – 2017, con il quale veniva recuperato a tassazione il reddito conseguito e non dichiarato in Italia. Ciò perché
l'amministrazione finanziaria riteneva applicabile la presunzione di residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2bis DPR 917/86 e stimava che il ricorrente non avesse fornito la prova contraria dell'effettiva residenza in Svizzera, paese che nel 2017 era ancora inserito nelle cd. Black List. Venivano notificati gli avvisi di accertamento per ogni anno di imposta dal 2014 al 2017 . In questo ultimo avviso oggi impugnato l'Agenzia rilevava che il ricorrente aveva ancora il suo principale centro di interesse in Italia, in particolare nella provincia di Milano dove avevano sede legale e attività la maggior parte delle società partecipate dal ricorrente. Nell'avviso vi erano elencate anche diverse operazioni con carte di credito per spese fatte nel territorio italiano che provavano la presenza congiunta in Italia del ricorrente e del coniuge. Infine venivano indicati contatti familiari con una figlia residente in Italia, spese mediche fatte in Italia nonchè proprietà di terreni e di una imbarcazione sempre in Italia. Tutti gli elementi a dimostrazione che il ricorrente nel 2017 aveva ancora il centro di interesse in Italia venivano specificamente indicati da pagina 8 a pagina 25 dell'avviso. In quest'ultima pagina venivano indicati, in relazione all'anno 2017, le società nelle quali il ricorrente aveva la partecipazione, come rappresentante legale, amministratore delegato e consigliere.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo il difetto di motivazione. Nel merito asseriva che sulla base degli elementi indicati anche nella fase del contraddittorio preventivo doveva ritenersi che il ricorrente aveva la effettiva residenza in Svizzera.
In subordine chiedeva l'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione fra Italia e Svizzera, avendo il ricorrente una doppia residenza fiscale. La Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non aveva superato la presunzione di residenza in Italia di cui all'art. 2 comma
2bis PDR 917/86. Veniva rigettata anche la domanda subordinata sulla non imponibilità in Italia dei redditi prodotti in Svizzera di cui all'art. 4 comma 2 della convenzione sopra richiamata.
Il ricorrente appellava la sentenza proponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni spese in primo grado (difetto di motivazione,abitazione in Svizzera, radicamento sul territorio, rapporti bancari, attività professionale svolta in Svizzera, collegamento da remoto per la gestione delle imprese italiane, separazione dalla moglie residente in Italia, ecc.). Insisteva, in subordine, per la dichiarazione di non imponibilità in Italia, ai sensi dell'art. 14 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera, del reddito di lavoro autonomo professionale prodotto in Svizzera pari al controvalore di € 384.550,00 per il quale erano state interamente pagate le imposte in Svizzera. L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo il fatto che il ricorrente non aveva superato la presunzione di cui all'art. 2 comma 2bis DPR 917/86 e che l'avviso era congruamente motivato, tenendo conto anche del fatto che vi era stato un precedente contraddittorio con la parte nel quale l'Ufficio aveva indicato le ragioni per cui non riteneva superata la presunzione di residenza in Italia.
L'appello è parzialmente fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è congruamente motivato come già ritenuto nella sentenza di primo grado. In effetti vengono indicati tutti i rapporti familiari ed economici per affermare che il ricorrente ha ancora solidi legami con l'Italia sia sul piano familiare che economico (vd. pagg. da 5 a 48 dell'avviso).
L'amministrazione, in effetti, ha posto il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva attraverso una chiara indicazione degli elementi sui quali si fonda la presunzione di residenza in
Italia. Peraltro il ricorrente si è potuto adeguadamente difendere con ben 30 pagine di ricorso e 25 pagine dell'atto di appello. Inoltre non appare integrare di per sè un difetto di motivazione il fatto che nell' avviso di accertamento non sono state indicate le ragioni per le quali non è stato tenuto conto delle osservazioni del ricorrente. Quest'ultimo non specifica concretamente quali fatti o eccezioni non valutati dall'amministrazione avrebbero presumibilmente portato ad un risultato diverso nel procedimento impositivo (vd. Cass. Sez. Un.
N. 21271/25).
Deve condividersi la sentenza di primo grado anche sul fatto che il ricorrente non ha offerto la prova contraria di aver effettivamente trasferito nel territorio svizzero i suoi centri di interesse. Nei punti 4 e 5 della sentenza appellata sono state analiticamente indicate le ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere le tesi del ricorrente, anche per l'anno 2017. In questa sede si richiamano le suddette argomentazioni che appaiono del tutto logiche e fondate sulla base degli elementi di fatto raccolti dagli agenti accertatori.
Deve ritenersi invece fondato il motivo subordinato di cui al punto 5 dell'atto di appello con il quale si richiede di dichiarare non imponibile in Italia il reddito di lavoro autonomo professionale prodotto in Svizzera.
Nel punto 3 della sentenza si rileva che sicuramente l'odierno ricorrente ha la residenza fiscale in Svizzera, ivi essendo assoggettato ad imposta. Ciò si evince anche dall'attestazione di residenza fiscale datata
27.06.2019 dell'ufficio circondariale di tassazione di Lugano. Inoltre nella sentenza si dà atto che sulla base dei documenti prodotti risulta che per il 2017 il reddito accertato in Svizzera è stato pari a CHF. 450.000 su cui sono state pagate le imposte federali, cantonali e comunali (Vd. punto 3 della sentenza).
Stando così le cose in base alla documentazione versata in atti, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato
Italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale” (Vd. Cass. n. 28801/2024) Più specificamente “in tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle convenzioni internazionali, come la convenzione Italia-Svizzera del 09.03.1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165 comma 8, del DPR n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117 comma 1 Cost., 75 DPR n. 600 del 1973 e 169 DPR n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali partizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente” (Vd. Cass. n. 16699/2025)
Ai fini della prova offerta dal contribuente sulla residenza fiscale in Svizzera e sul pagamento dell'imposta si richiama sempre l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di doppia imposizione internazionale, il certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29 comma 2 della convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva in Italia con la L. n. 943 del 1978 dando atto della residenza in Svizzera del contribuente e dell'assoggettamento del suo reddito e del suo patrimonio alla tassazione dello Stato predetto” (Vd. Cass. n. 30779/2023)
Pertanto per l'applicabilità della convenzione sulle doppie imposizioni di cui alla convenzione Italia-Svizzera del 09.03.1976, si prescinde sia dalla residenza effettiva in svizzera sia dalla nazionalità del contribuente che dal tipo di reddito prodotto e si considerazione il solo fatto che il reddito è stato conseguito in Svizzera
e che in questo Stato sono state pagate le imposte.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, dichiarando non imponibile il reddito professionale percepito in Svizzera, respinge nel resto, spese compensate.