Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa ER GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 223 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
AS (CZ) – ora Lamezia Terme - in data 29/04/1962, residente in [...]D. LEONE, 9 88046 LAMEZIA
TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. SO
AN - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso e sig. - CF – nato a [...] – ora Lamezia Terme - Controparte_1 C.F._3 in data 11/12/1961, residente in [...]D. LEONE, n. 9 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. BARTUCCA ANTONELLA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 17.03.2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 12/03/2025 - che i ricorrenti, in data 24/04/1983, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario a Lamezia Terme regolarmente trascritto agli atti del registro dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Atto N. 33 parte 2 serie A - anno 1983 (vedi in allegato), con unione dalla quale erano nati CP_ cinque figli: nato a [...] in data [...]; nato a Lamezia Terme in [...] Per_1
26/12/1985; nato a [...] in data [...]; nata a Lamezia Terme in [...] Per_2 Persona_3
01/10/1993 e ER nata a [...] in data [...], tutti già maggiorenni, autonomi ed autosufficienti.
- da tempo era insorta tra i coniugi una situazione di incomprensione e di incompatibilità caratteriale che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza e di fatto i coniugi vivevano già separati, con separazione tuttora in essere;
- non avevano beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
- i ricorrenti avevano pertanto maturato la decisione di separarsi, stante l'impossibilità di una prosecuzione del matrimonio essendo, oramai da tempo, venuta meno l'affectio coniugalis.
Tanto premesso, gli stessi – come sopra generalizzati, domiciliati rappresentati e difesi – chiedevano che il
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme Volesse fissare l'udienza per la loro comparizione davanti al giudice relatore, disponendo altresì la trasmissione degli atti per acquisire il parere del P.M. affinché, preso atto della volontà di non riconciliarsi, siano emessi i provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e – successivamente - procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.r ; Parte_1
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In rito, gli stessi chiedevano – altresì - di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 223 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – rappresentata e difesa dall'Avv. SO AN - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e difeso C.F._2 Controparte_1 C.F._3 dall'avv. BARTUCCA ANTONELLA - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 13 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 08/04/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
17 marzo 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza. 3
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per la famiglia o contrarie a norme imperative;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 7 aprile 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi – per la natura stessa della controversia - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 223 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] – ora Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
- in data 29/04/1962, residente in [...]D. LEONE, 9 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. SO AN - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF Controparte_1
– nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 11/12/1961, residente in [...]D. C.F._3
LEONE, n. 9 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. BARTUCCA ANTONELLA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede- 4
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] – ora Lamezia Terme - in data 29/04/1962, residente a [...]D. C.F._1
LEONE, 9 88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'Avv. SO AN - CF C.F._2
- e sig. - CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme – in data Controparte_1 C.F._3
11/12/1961, VIA D. LEONE, 9 88046 LAMEZIA TERME ITALIA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
BARTUCCA ANTONELLA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, C.F._4 alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.r ; Parte_1
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 33, parte II, serie A - anno 1983 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)