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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13429/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio RT P.IVA_1 dell'avv. LAURA COVI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bianca Passalacqua, in Milano, Via Baldissera, 1, per delega allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DANIELE CATTANEO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via
Restelli, 5, per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentata e difesa _2 P.IVA_2 dall'avv. STEFANO ROSSI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa, 12, per delega allegata alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, NEL MERITO:
-accertata l'esclusiva responsabilità del dott. nella causazione dei Controparte_1 danni patiti ed accertati, con sentenza di primo grado passata in giudicato, dalla signora in occasione dell'intervento chirurgico dalla medesima subito in data Pt_2
22 novembre 2012 presso la struttura sanitaria di , - RT accertato e dichiarato altresì per le ragioni tutte esposte in narrativa il diritto della a vedersi rifondere quanto corrisposto alla signora RT
a titolo di risarcimento, oltre a tutte le spese sostenute in relazione alla difesa Pt_2 nel giudizio di merito promosso dalla signora per l'effetto condannarsi il Pt_2 dott. al pagamento in favore di Controparte_1 RT
della complessiva somma versata in favore della signora (capitale,
[...] Pt_2 spese legali, spese di c.t.u e di c.t.p.) pari ad euro 173.761,82 a titolo di regresso e/o rivalsa per i motivi tutti esposti in narrativa o, comunque, alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1224 c.c. novellato, dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.” CONVENUTO:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA
- in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. ITDMM15A201300002696 sottoscritta dal dott. con la per CP_1 CP_2 tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare detta domanda;
- in linea subordinata, accertare e dichiarare che la polizza n. ITDMM15A201300002696, ai sensi dell'art. 17 c.g.a., opera a secondo rischio rispetto a quella stipulata dalla a garanzia della responsabilità civile terzi;
RT
NEL MERITO
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda della siccome infondata in fatto e in diritto e non provata;
RT
- in subordine, ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., ritenere comunque la tenuta a rispondere dell'obbligazione risarcitoria RT almeno per la quota del 50% (Cass. civ. n. 28987/2019) e, ove rigettate le superiori eccezioni di polizza, condannare con riparto ex art. 1910 c.c. tra le eventuali CP_2 coassicurazioni indirette, a manlevare l'assicurato nei limiti della propria quota d'incidenza causale nella produzione del danno, solamente in relazione al giusto, vero e pagina 2 di 21 rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 2.000.000,00 per sinistro, con esclusione di qualunque responsabilità solidale e delle spese di lite dell'assicurato;
- in ogni caso, escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione;
- in via istruttoria, si chiede sin da ora di ordinare alla ai sensi dell'art. 210 RT
c.p.c., l'esibizione della polizza stipulata a garanzia della responsabilità civile terzi. Con vittoria di spese e compensi.”
TERZA CHIAMATA:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA
- in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. ITDMM15A201300002696 sottoscritta dal dott. con la per CP_1 CP_2 tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare detta domanda;
- in linea subordinata, accertare e dichiarare che la polizza n. ITDMM15A201300002696, ai sensi dell'art. 17 c.g.a., opera a secondo rischio rispetto a quella stipulata dalla a garanzia della responsabilità civile terzi;
RT
NEL MERITO
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda della siccome infondata in fatto e in diritto e non provata;
RT
- in subordine, ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., ritenere comunque la tenuta a rispondere dell'obbligazione risarcitoria RT almeno per la quota del 50% (Cass. civ. n. 28987/2019) e, ove rigettate le superiori eccezioni di polizza, condannare con riparto ex art. 1910 c.c. tra le eventuali CP_2 coassicurazioni indirette, a manlevare l'assicurato nei limiti della propria quota d'incidenza causale nella produzione del danno, solamente in relazione al giusto, vero e rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 2.000.000,00 per sinistro, con esclusione di qualunque responsabilità solidale e delle spese di lite dell'assicurato;
- in ogni caso, escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione;
- in via istruttoria, si chiede sin da ora di ordinare alla ai sensi dell'art. 210 RT
c.p.c., l'esibizione della polizza stipulata a garanzia della responsabilità civile terzi.
Con vittoria di spese e compensi.”
pagina 3 di 21 Ragioni della decisione
1. La ha convenuto in giudizio , RT Controparte_1
chirurgo che eseguì in data 22 novembre 2012, in qualità di libero professionista e collaboratore della stessa struttura sanitaria, un intervento chirurgico di “protesi totale del ginocchio destro” sulla paziente per sentirlo condannare in via di Persona_1
regresso alla rifusione delle somme dalla medesima versate alla paziente a titolo risarcitorio, a seguito della sentenza del 30 ottobre 2020 del tribunale di Milano.
Con tale sentenza, la era stata condannata a risarcire all'attrice tutti i RT Pt_2
danni derivanti da malpractice medica, quantificati nella somma di € 173.761,82, nonché a pagare tutte le spese del giudizio.
2. Il convenuto si è costituito, contestando la fondatezza della domanda proposta dalla
, in quanto contraria alla costante giurisprudenza di legittimità e di merito CP_3
nella parte in cui si parla di esclusiva responsabilità del professionista e si chiede l'integrale regresso o rivalsa.
La domanda dell'attrice viene contestata, anche nello stretto merito, nell'an e nel quantum debeatur, non essendo opponibile al convenuto la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio conclusosi con la sentenza del 30 ottobre 2020, perché il dott. CP_1
non era stato parte di quel giudizio.
Il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda, stante l'assenza di ogni responsabilità in capo al medesimo per i danni subiti dalla signora Pt_2
In via subordinata, il dott. ha chiesto di accertare e dichiarare la CP_1
corresponsabilità paritaria di , ex art. 1218 c.c., tale per RT
giurisprudenza costante, anche per l'errore del medico e per fatto proprio, attesa l'obbligazione assunta di controllare l'operato dei medici, proprio per il vantaggio stesso pagina 4 di 21 di avvalersene, ed attesa l'obbligazione assunta verso il paziente di offrire una prestazione sanitaria immune da deficienze, e, per l'effetto, dichiarare tenuto il medesimo a rimborsare alla attrice le sole somme relative ai danni che CP_3
siano stati provati e accertati per essere stati cagionati direttamente dall'operato del convenuto medesimo, in ogni caso, comunque, in misura sensibilmente inferiore a quanto preteso dall'attrice stessa e solo per danno non patrimoniale, complessivamente inteso, siccome accertato tramite nuova c.t.u., esclusa qualsiasi indebita e non provata personalizzazione ed escluse spese che non possano essere poste in stretto nesso di causalità terapeutica con l'evento dedotto, dedotta la percentuale di corresponsabilità imputabile direttamente all'attrice, pari al 50%.
Preliminarmente, il convenuto ha comunque chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice E_
,
[...]
3. Si è costituita quindi in giudizio la cui la _2 [...]
aveva trasferito, a decorrere dal 31 luglio 2020, il proprio portafoglio CP_4
assicurativo.
In via pregiudiziale, la terza chiamata ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata del terzo ex artt. 163, n. 7 e 164 c.p.c., per mancanza dell'avvertimento previsto dal numero
7 dell'art. 163 c.p.c., e ha chiesto la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione, per poter integrare le proprie difese.
Con la successiva comparsa di costituzione, ha eccepito _2
l'inoperatività della polizza per evento avvenuto anteriormente alla data di retroattività
(art. 1 e 4.2 c.g.a.), posto che l'assicurato aveva scelto di dotare la polizza di un periodo di retroattività pari a 2 anni.
In particolare, l'art. 1 c.g.a. prevedeva: “l'assicurazione è prestata nella forma “Claims made”, ossia a rendere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi pagina 5 di 21 ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di
Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito in Polizza”.
Pertanto, osserva la risultano esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri CP_2
relativi a fatti dannosi accaduti prima dell'inizio del periodo di retroattività stabilito nella scheda di polizza. Poiché l'evento per cui è causa (intervento del 22 novembre
2012) è avvenuto in data precedente alla data di retroattività della polizza (2 anni decorrenti dal 7 ottobre 2015, dunque 7 ottobre 2013), il sinistro non è garantito dalla polizza invocata dall'assicurato.
Non vi sarebbe prova che la polizza invocata prevede una retroattività quinquennale.
Inoltre, richiamando l'art. 17 c.g.a., la terza chiamata ha eccepito l'operatività a secondo rischio della polizza rispetto alla polizza stipulata a garanzia della responsabilità civile terzi dall'attrice , presso cui il medico ha prestato la RT
propria opera professionale.
È stato poi rilevato, quanto al massimale, che l'assicurazione è prestata, per ciascun periodo di assicurazione, fino a concorrenza del massimale di € 2.000.000,00, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
È anche escluso il danno da violazione del consenso informato (art.
4.5 c.g.a.).
È esclusa la responsabilità solidale (art. 8 c.g.a.) e vi è la limitazione al solo danno extracontrattuale (art. 2 c.g.a.).
In ogni caso, ha richiamato il principio secondo il quale la struttura, anche in CP_2
caso di responsabilità esclusiva del medico, è tenuta, in forza dell'art. 1228 c.c., a rispondere, in via solidale col medico, nei confronti del danneggiato. Pertanto, l'attrice risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. – e dunque in termini oggettivi – delle pagina 6 di 21 condotte dolose o colpose dei propri ausiliari e, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario.
La precisa la terza chiamata, non ha neppure allegato che la condotta del RT
dott. possa essere qualificata come “grave, ma anche straordinaria, CP_1
soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”.” Non è stato accertato nella sentenza del 30 ottobre 2020, né è stato delineato nella c.t.u. espletata nel procedimento recante n. R. G. 59095/2016. Del resto, specifica, perché ricorra una ipotesi di colpa grave, occorre che la condotta del medico abbia rappresentato una deviazione ragguardevole dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida (in quanto l'eventuale mera inosservanza delle linee guida non determina in re ipsa sussistenza di colpa grave) e che lo stesso abbia agito con sprezzante trascuratezza dei propri doveri, adottando un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza.
Tutti elementi che non solo non possono essere rinvenuti nel caso di specie, ma non sono neanche stati allegati dalla Neppure sono stati provati ex art. 2043 c.c., RT
gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico.
Infine, non viene accettato il contraddittorio sulle risultanze della c.t.u. medico legale espletata in seno al giudizio recante n. R.G. 59095/2016, che non ha visto la partecipazione del dott. e del suo assicuratore. CP_1
La terza chiamata ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. ITDMM15A201300002696 sottoscritta dal dott.
con la e in via subordinata, di accertare e dichiarare che la CP_1 CP_2
polizza n. ITDMM15A201300002696, ai sensi dell'art. 17 c.g.a., opera a secondo rischio rispetto a quella stipulata dalla a garanzia della responsabilità civile terzi. RT
pagina 7 di 21 Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata e, in subordine, ove accertata la responsabilità del dott. ai sensi CP_1
dell'art. 2043 c.c., ha chiesto di ritenere comunque la tenuta a rispondere RT
dell'obbligazione risarcitoria almeno per la quota del 50% con riparto ex art. 1910 c.c. tra le eventuali coassicurazioni indirette.
4. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati.
L'attrice chiede al convenuto la restituzione degli importi, pari complessivamente a €
173.761,82 dalla medesima versati in favore della signora a seguito della Persona_1
sentenza del tribunale di Milano del 30 ottobre 2020 con la quale è stata riconosciuta l'inadeguatezza dell'intervento eseguito dal dott. il 22 novembre 2012. CP_1
La sentenza è stata prodotta quale doc. 20 e la prova del pagamento è stata fornita con la produzione del relativo bonifico (doc.23).
La valutazione della fondatezza della domanda di regresso presuppone l'accertamento in questa sede dell'obbligazione risarcitoria solidale già accertata a carico di
[...]
con la sentenza del 30 ottobre 2020 per gli eventi di malpractice RT
relativi all'intervento chirurgico del 22 novembre 2012 a danno della paziente
[...]
Per_1
La pretesa azionata, dunque, deve essere inquadrata nell'ambito dell'oggetto e della natura della responsabilità della struttura sanitaria, con particolare riguardo all'atteggiarsi della solidarietà nei rapporti interni tra questa e il professionista sanitario, per come emergenti dall'elaborazione giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017.
pagina 8 di 21 Ciò in quanto l'illecito professionale sulla base del quale la agisce in via di RT
regresso risale al novembre 2012.
Da tale illecito, è derivato il giudizio a carico della struttura sanitaria, instaurato nel
2016 e conclusosi con la sentenza di condanna sopra citata.
L'obbligazione risarcitoria adempiuta da parte attrice nella qualità di condebitrice solidale si radica nell'inadempimento professionale del medico, quale illecito consumatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis.
La domanda di parte attrice deve essere qualificata ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., inquadrandosi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Come è noto, tra l'ente deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera e il paziente, al momento dell'accettazione di questi presso la struttura, viene concluso un contratto atipico “di spedalità”, per il quale la struttura medica è chiamata a un'obbligazione c.d. di assistenza sanitaria, dal contenuto complesso, comprensivo sia della principale prestazione sanitaria sia di una serie di obblighi cd. accessori (assistenza al malato, fornitura di vitto e alloggio ecc., cfr. Cass. Sezioni Unite n. 577/2008 e, tra le molte,
Cass. n. 19541/2015).
Per attuare la prestazione medica nei confronti del paziente, l'ente giuridico, che non può adempiervi direttamente, si avvale di ausiliari esercenti la professione sanitaria, del cui operato risponde. È, dunque, soggetto a responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c. per l'inesatta esecuzione delle prestazioni mediche rese dai professionisti sanitari, che integrano comunque l'oggetto dell'obbligazione assunta direttamente dall'ente (cfr. Cass. n. 12833/2014, n. 6243/2015, n. 18610/2015 e Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che l'eventuale danno sofferto dal paziente per l'inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie cui è preposto l'ausiliario non può che essere direttamente pagina 9 di 21 imputato, per fatto proprio, alla struttura sanitaria a norma dell'art. 1228 c.c. Si comprende, dunque, come la responsabilità dell'ente, che si avvalga della collaborazione dei sanitari nell'adempimento dell'obbligazione di cura verso il paziente, abbia la propria fonte proprio nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento, con conseguente imputazione del rischio per gli eventuali relativi danni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità costante conferma che “In tema di responsabilità medica,
[…] la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.” (Cass. Sent. n. 29001/2021, Cass. Sent. n.
26118/2021).
Peraltro, la responsabilità della struttura si configura anche in assenza di rapporto subordinato, laddove la prestazione del medico sia riconducibile all'organizzazione aziendale dell'ente, senza alcun rilievo dell'eventuale rapporto fiduciario tra il sanitario e il paziente.
Ciò posto, è opportuno anche ricordare che l'azione di rivalsa esercitabile dalla struttura nei confronti del medico, in seguito all'accertamento della responsabilità del professionista verso i terzi danneggiati, non integra gli estremi di un'ordinaria azione di inadempimento del contratto tra la struttura e il medico, atteso che tale profilo contrattuale non risulta assorbente rispetto alle implicazioni della responsabilità medica.
Piuttosto, l'azione deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 1298, 1299 e
2055 c.c., in forza dei quali il condebitore solidale che abbia adempiuto all'intera obbligazione ha diritto a rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri pagina 10 di 21 corresponsabili. Nel caso di fatto dannoso imputabile a più soggetti ex art. 2055 c.c.,
l'unicità dello stesso deve essere riferita unicamente al danneggiato, sicché è sufficiente che le azioni e omissioni dei corresponsabili abbiano concorso in modo efficace a produrre il danno, nonostante le condotte lesive siano tra loro autonome e nonostante diversi siano i titoli di responsabilità. D'altronde, come già osservato, il medico opera nell'ambito dei servizi resi dalla struttura per cui svolge l'attività, sicché la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso organizzativo e operativo della struttura, in un'ottica imprenditoriale di gestione, appunto, di mezzi e rischi.
Ne consegue che la misura del diritto di “manleva” della struttura sanitaria nei confronti del medico non dipende dalla riferibilità dell'inadempimento alla condotta (anche esclusiva) del professionista nella causazione del danno, ma è connessa proprio al rischio d'impresa che la struttura assume all'atto di avvalersi della collaborazione del sanitario (Cass. sent. n. 28987/2019).
Ricostruito il rapporto tra struttura e medico in termini di responsabilità da fatto proprio per assunzione del rischio di impresa “consegue…l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa” (Cass. sent. n. 28987/2019).
Pertanto, una rivalsa integrale può configurarsi esclusivamente in ipotesi di una condotta abnorme del collaboratore, “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, ossia in tutti quei “casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” (Cass. sent. n. 28987/19).
pagina 11 di 21 Al di fuori di queste fattispecie limite e in assenza di prova circa l'eccezionalità e la gravità inescusabile della colpa (a carico della struttura sanitaria), la regola è data dalla presunzione posta dall'art. 2055 terzo comma c.c. di ripartizione paritaria della responsabilità tra debitori solidali (Cass. sent. n. 28987/19, nonché n. 28990 e n. 28994 del 2019).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame si osserva innanzitutto che risultano sostanzialmente pacifici i fatti storici richiamati a fondamento della domanda di rivalsa svolta da parte attrice.
È incontestato che tra la e il dott. sussisteva RT CP_1
un rapporto di collaborazione.
Risulta documentalmente ed è incontestato che il 22 novembre 2012 il dott. CP_1
ha eseguito l'intervento di cui si controverte sulla paziente Persona_1
È stata accertata la responsabilità professionale del convenuto per i danni lamentati da quest'ultima, essendo emerso in esito alla consulenza tecnica in quella sede disposta che: “la indicazione alla protesizzazione era inadeguata in ragione dell'età della paziente, dei risultati delle bioimmagini, del quadro di funzionalità allora presente e addirittura che la presenza di un quadro algodistrofico ne fosse una contrindicazione” e che poteva ritenersi “sostanzialmente condivisibile la contestazione della inadeguatezza della conduzione dell'intervento, per lo meno per quanto attiene al posizionamento della componente tibiale mentre è comprensibile ma non esaustiva la necessità dei non effettuati provvedimenti sulla rotula” (doc. 15 di parte attrice).
Con riguardo agli esiti peritali e alla declaratoria di responsabilità professionale in altro procedimento, occorre precisare che – come è noto, per giurisprudenza di legittimità costante – in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, laddove idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto pagina 12 di 21 critico con le altre risultanze istruttorie. Non si profila alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., in quanto il contraddittorio sui mezzi istruttori viene ad essere instaurato con la formale produzione in giudizio di detta documentazione, così potendo le parti farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale (cfr.
Cass. sent. n. 13229/2015).
Ciò posto, alla luce delle difese ed eccezioni nel merito spiegate dal convenuto e dalla terza chiamata, in relazione all'asserita esistenza di elementi fattuali a discarico dell'operato del dott. è stata disposta nel corso del presente giudizio apposita CP_1
c.t.u., al fine di integrare la precedente valutazione peritale in ordine all'imputabilità dei pregiudizi sofferti dalla paziente all'operato del convenuto, quale profilo di rilievo pregiudiziale rispetto alla domanda di regresso spiegata da parte attrice.
È stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare, tra l'altro, “se la condotta professionale dei sanitari che eseguirono l'intervento e del dott.
in particolare sia nell'indicazione all'intervento, sia nella esecuzione CP_1
dell'intervento sia nella gestione della fase post operatoria […] siano state rese in aderenza alle linee guida internazionali e nazionali vigenti all'epoca dei fatti […] se la attività svolta dal dott. si discosti, ed in caso affermativo, con quale gravità, CP_1
da tali indicazioni […] la natura l'entità delle lesioni subite da in Persona_1
rapporto causale con la condotta professionale del personale sanitario della struttura convenuta e del dott. ”. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare che l'elaborato peritale è stato espletato in modo corretto e fedele al quesito e non presenta vizi logici o di altra natura che ne possano compromettere l'esito. Le parti non hanno contestato profili di nullità della consulenza.
Le argomentazioni svolte dal convenuto attengono al merito, alle soluzioni e conclusioni a cui è addivenuto il perito, che sono differenti da quelle prospettate dalla parte. Le
pagina 13 di 21 osservazioni tecniche mosse dal consulente di parte sono state compiutamente evase dai cc.tt.u., come desumibile dalla lettura dell'elaborato.
Nel merito dell'indagine, i consulenti tecnici d'ufficio hanno sostanzialmente confermato gli esiti della precedente consulenza, evidenziando che “Per la patologia effettivamente riscontrata all'epoca, ossia la condropatia limitata a livello rotuleo
e del condilo femorale mediale, un possibile approccio terapeutico, quantomeno interlocutorio, poteva consistere in un intervento di condroabrasione e micro perforazioni ossee, o in un trapianto di condrociti o in altre tecniche di medicina rigenerativa già almeno in parte fruibili all'epoca, mentre la scelta di ricorrere
d'emblée alla protesizzazione del ginocchio appare oggettivamente non giustificata”
Inoltre, “l'indicazione all'intervento di artroprotesi totale del ginocchio in considerazione del quadro clinico-radiografico presentato all'epoca dalla Sig.ra
nonché della sua giovane età, non può essere ritenuta condivisibile, né Pt_2
corrispondente alle buone pratiche, con riferimento a linee guida internazionali all'epoca vigenti in assenza di specifiche linee guida ministeriali.”
Per quanto attiene invece “alla asserita controindicazione all'intervento di artroprotesi a causa della pregressa condizione di algodistrofia segnalata nel giugno
2011, non si ritiene di ravvisare motivi di censura sul tema in quanto tale condizione patologica risulta essersi manifestata in via transitoria, trattata farmacologicamente e sostanzialmente già risolta all'epoca dell'intervento chirurgico condotto dal Dott.
” (pagg. 17 e 18 della relazione tecnica). CP_1
Relativamente alla corretta esecuzione, i consulenti tecnici hanno ritenuto che la decisione di non procedere a protesizzazione anche della rotula “non è in sé censurabile, anche se non del tutto comprensibile in considerazione del fatto che tutta la precedente storia clinica, alla base della sintomatologia lamentata, era indicativa di problematiche a livello rotuleo e femoro-rotuleo”. Per quanto riguarda pagina 14 di 21 poi la tecnica di impianto delle componenti protesiche, è stata sottolineata la difficoltà di esprimere una valutazione certa in base alla documentazione radiografica disponibile, non consentendo la stessa una corretta visualizzazione. È stato però rilevato che, in occasione del successivo intervento di revisione protesica attuato presso l' , furono riscontrate “una non adeguata inclinazione del Controparte_5
piatto tibiale ed una eccessiva tensione dell'impianto tale da limitare la flessione del ginocchio” che resero necessaria “la sostituzione della componente tibiale previo recupero di un adeguato slope, così come previsto dalla corretta tecnica operatoria”
(pagg. 19 e 20 della relazione).
In concreto, dunque, dalle risultanze dall'elaborato peritale, deve ritenersi evidente che ha subito danni da malpractice medica, per negligenza e imperizia, a causa Persona_1
dell'intervento eseguito dal convenuto.
Conclude infatti il collegio peritale: “emergono profili di responsabilità colposa in capo al chirurgo operatore Dott. per la non condivisibile indicazione terapeutica CP_1
alla protesizzazione del ginocchio, anche in base alle linee guida dell'epoca, nonché per
l'esecuzione dell'intervento non conforme ad adeguata tecnica chirurgica, cui conseguì l'insorgenza di marcata limitazione articolare del ginocchio, precedentemente assente o comunque molto limitata, e la necessità a breve distanza di procedere a nuovo intervento chirurgico di revisione.
Attualmente la Sig.ra è portatrice di protesi totale del ginocchio destro Pt_2
revisionata e di ampi esiti cicatriziali cutanei;
dal punto di vista funzionale è presente deficit flessorio e di estensione completa del ginocchio con ipomiotrofia quadricipitale e lieve lassità articolare, l'accosciamento è impossibile.” (pagg. 19 e
20 della relazione).
La condotta di appare quindi connotata da colpa. Controparte_1
pagina 15 di 21 Quest'ultimo sostiene che erroneamente i consulenti d'ufficio non hanno considerato la circostanza che altre soluzioni alternative all'intervento erano già state tentate senza successo. Tuttavia, le motivazioni addotte dal collegio di esperti per smentire la tesi del convenuto sono congrue e del tutto condivisibili.
In proposito, gli stessi hanno infatti rilevato che proposte terapeutiche diverse e più conservative erano certamente proponibili all'epoca. Non vi era alcuna controindicazione, a ricercare ancora una soluzione nell'ambito di tecniche di medicina rigenerativa, “piuttosto che in un intervento così aggressivo senza ritorno quale una protesi totale di ginocchio in un soggetto giovane di 41 anni, senza neppure evidenti rilevanti alterazioni artrosiche” (pag. 28 della relazione).
Non si riscontra comunque, nel caso in esame, l'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, non essendo stati forniti elementi concreti a tal fine dalla struttura, a ciò onerata.
L'assenza di siffatta prova, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista, importa che la parte convenuta sia chiamata a rispondere secondo la presunzione di pari responsabilità concorrente sopra richiamata e non diversamente superata nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda di regresso di parte attrice non può essere accolta in misura superiore al 50% del danno che la stessa è stata condannata a risarcire alla paziente.
In relazione al quantum della rivalsa, si osserva che l'elaborato peritale ha stimato i pregiudizi sofferti dalla paziente ritenendoli di gravità pari a quanto ritenuto nel pregresso giudizio RG n. 59095/2016.
È stato infatti stimato un periodo di malattia e inabilità temporanea allo svolgimento delle ordinarie occupazioni di giorni 30 in misura totale, di giorni 30 in misura parziale pagina 16 di 21 al 75% e di ulteriori giorni 300 in misura parziale al 50%, come già stimato nella precedente relazione di c.t.u.
Quanto al danno differenziale, mentre la precedente relazione lo indica nella misura del
15-20%, quella svolta in questo giudizio lo quantifica nella misura del 16-18%.
Il convenuto sottolinea che dovrà tenersi conto esclusivamente del danno differenziale e in effetti la sentenza del 30 ottobre 2020 enuncia chiaramente che il “danno differenziale da inabilità permanente deve essere liquidato proporzionalmente alla differenza tra il
30% (pari alla menomazione attualmente a carico dell'attrice) ed il 12% (pari alla menomazione preesistente, stimata equitativamente da questo Giudice nella forbice tra il 10 ed il 15% indicata nella CTU)”.
Pertanto, la valutazione è stata espressa con riferimento al danno differenziale e non si è neppure fatto luogo ad alcuna “personalizzazione” rispetto ai criteri giurisprudenziali medi di liquidazione individuati dalle tabelle di Milano.
Il convenuto lamenta inoltre che le somme richieste per danni non patrimoniali non possono essere oggetto di doppia rivalutazione, poiché i criteri di loro liquidazione considerano somme in moneta attuale, già rivalutate.
In realtà, il giudice che ha condannato al risarcimento del danno la RT
ha tenuto distinti interessi e rivalutazione in maniera chiara, disponendo nel
[...]
dispositivo che la somma liquidata “in moneta attuale a titolo di danno non patrimoniale subito […] va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto […] come poi rivalutatasi anno per anno (ai sensi di Cass.Sez.Un. 17/2/1995 n.1712), in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza;
oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo”.
pagina 17 di 21 Naturalmente tale somma non potrà essere ulteriormente rivalutata in moneta attuale in questa sede, ma potranno essere aggiunti gli interessi dalla domanda (diffida del 30 novembre 2020) al saldo effettivo.
Condiviso nella presente sede, in esito all'indagine tecnica espletata nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di responsabilità del chirurgo, l'obbligo risarcitorio deve ritenersi gravante anche sul dott. in rapporto di solidarietà passiva con la CP_1
struttura sanitaria.
Pertanto, l'azione di regresso può e deve essere esercitata nei confronti del medico condebitore solidale nei limiti di quanto effettivamente pagato e per la quota di spettanza di quest'ultimo, quantificabile in applicazione della presunzione di pari responsabilità concorrente dei danneggianti, per come meglio sopra illustrato.
L'attrice ha allegato e documentato – senza contestazioni sul punto da parte del convenuto – l'integrale pagamento di quanto tenuta in forza del titolo giudiziale per complessivi € 173.761,82
Pertanto, deve porsi a carico del dott. la quota del 50% di quanto CP_1
effettivamente pagato dall'attrice alla paziente danneggiata a titolo di danni alla persona e di rimborso delle spese di lite e, dunque, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 86.880,91, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
6. Quanto alla domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di CP_1
si osserva quanto segue. _2
Le parti hanno stipulato, con effetto dal 7 ottobre 2015 la polizza n. n.
ITDMM15A201300002696, atta a presidiare la responsabilità professionale del convenuto assicurato nell'esercizio dell'attività di chirurgo, con massimale di euro
2.00.000,00 per la responsabilità civile professionale (doc.
2-3 parte convenuta).
pagina 18 di 21 ha eccepito l'operatività solo a secondo rischio della copertura assicurativa sul CP_2
presupposto della asserita sussistenza di altra polizza stipulata dalla struttura sanitaria a copertura della responsabilità professionale dei propri collaboratori. È poi emerso, a seguito dell'ordine di esibizione impartito all'attrice, che la polizza di quest'ultima prevedeva una SIR superiore al risarcimento erogato dalla RT
La questione dirimente nel caso di specie riguarda tuttavia l'eccezione d'inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice per evento avvenuto anteriormente alla data di retroattività (art. 1 e 4.2 delle condizioni generali).
Ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali, “l'assicurazione è prestata nella forma
“Claims made”, ossia a rendere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di
Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito in Polizza”.
Il modulo di adesione sottoscritto prevede un periodo di retroattività pari a 2 anni.
Poiché la polizza è stata stipulata con decorrenza dal 7 ottobre 2015, dovrebbero intendersi coperti gli eventi sino al 7 ottobre 2013.
sostiene di aver convenuto con la società assicuratrice un periodo di Controparte_1
retroattività quinquennale e che, dunque, l'evento rientrerebbe in copertura, ma tale circostanza è contestata dalla terza chiamata e lo stesso convenuto non ha prodotto a sostegno della propria affermazione alcun documento. Anzi, dal contratto prodotto risulta espressamente che il termine di retroattività scelto e al quale è stato commisurato il premio è quello biennale (come è desumibile dal doc.5, pag.16 della terza chiamata).
Non appare fondata l'eccezione di nullità dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione della polizza per difetto di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma c.c.
o per contrarietà a norme imperative, sollevata dalla parte convenuta.
pagina 19 di 21 In particolare, deve evidenziarsi che l'operatività della polizza non appare subordinata anche alla ricezione della richiesta di risarcimento durante il periodo assicurato. Infatti, dal testo della polizza, si evince che la clausola estende la copertura assicurativa anche alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante la vigenza della polizza ma riguardanti fatti risalenti ad epoca anteriore, cioè fino a due anni prima rispetto alla data di stipulazione della polizza
L'evento di cui si controverte non può ritenersi compreso in tale garanzia poiché risale al novembre del 2011.
Per le considerazioni che precedono, non può essere accolta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di CP_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dalla parte convenuta all'attrice e alla compagnia assicuratrice nella misura che si liquida in dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara solidalmente responsabile con Controparte_1 RT
, ai sensi degli artt. 1298, 1299 e 2055 c. 3 c.c., dei danni subiti dalla
[...]
signora in conseguenza dell'intervento eseguito il 20 novembre Persona_1
2012;
pagina 20 di 21 2) per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore di RT
, in via di regresso, la somma di € 86.880,91, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda (30 novembre 2020) al saldo effettivo;
3) respinge la domanda proposta dal convenuto nei confronti di
[...]
_2
4) condanna a rifondere a e alla Controparte_1 RT
terza chiamata le spese di lite, liquidate in € 759 per _2
spese esenti e in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge, quanto alla prima, e in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge, quanto alla terza chiamata;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Milano, 10.6.2025
Il giudice
Anna Bellesi
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