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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4024/2024 R.G.; promossa da:
, C.F. , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Sartori del Foro di Verona;
-parte attrice-
contro
:
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 4.12.2025 richiamando quelle di cui all'atto di citazione ed alla memoria autorizzata, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
Il Giudice ha trattenuto in decisione la causa riservando il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ,notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 31.05-20.06.2024 e depositato il 24.06.2024, con cui gli originari attori e : Persona_1 Parte_1
- hanno esposto di essere comproprietari, in forza di successione a Persona_2
(rispettivamente coniuge e padre), ciascuno per un quarto e complessivamente per un mezzo, del compendio immobiliare sito in Bovolone (Vr), via Campagne n. 15, censito al foglio 41 del
N.C.E.U., MN 74, subalterni 1 (abitazione), 2 (laboratorio e magazzino), ente urbano di mq
2256, risultando la restante quota di un mezzo intestata alla convenuta (o CP_1
, già coniuge del de cuius con matrimonio contratto in Francia il 27.04.1963 a cui CP_1
hanno fatto seguito sentenza di separazione personale emessa il 29.03.1982 dal Tribunale di
Verona, sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Aix en Provence il 15.12.1982, sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Verona il 24.11.1994, senza alcun provvedimento in ordine alla casa coniugale;
- hanno rappresentato che i fabbricati sopra descritti, acquistati da e Persona_2 CP_1 in comunione ordinaria ed in regime di separazione dei beni, a seguito dell'allontanamento di quest'ultima che già nel 1982 è stata dichiarata irreperibile, sono stati posseduti in via esclusiva e senza soluzione di continuità da sino al 2009 (data del suo decesso), il quale ha Persona_2
effettuato opere di ristrutturazione ed interventi di regolarizzazione edilizia, oltre ad avere sostenuto per l'intero tasse, imposte, utenze e tributi, dopo di che i beni dal 2009 ad oggi sono stati goduti uti domini dagli attori suoi eredi;
- hanno allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale sul complesso di cui sopra, anche per effetto della successione nel possesso al proprio dante causa;
- hanno dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva sui predetti cespiti;
- hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'usucapione, in proprio favore, della
2 complessiva quota di un mezzo degli immobili per cui è causa, per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per la convenuta a fronte di CP_1
rituale notifica ex art. 143 c.p.c., essendone stata dichiarata la contumacia con decreto emesso il
25.09.2024 in sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa – nelle cui more l'attrice è deceduta e l'attore Persona_1
ha depositato quale suo erede comparsa di intervento volontario, notificata alla Parte_1
convenuta contumace (cfr. il verbale d'udienza del 27.05.2025) – è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del
16.10.2025, dopo di che è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 4.12.2025;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda dell'attore meritevole di integrale Parte_1
accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti dell'intestataria catastale dei fabbricati;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno all'atto di citazione (consistente in particolare in planimetrie catastali, visure, dettagliata relazione tecnica con relativi allegati), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come gli immobili per cui è causa sono stati posseduti ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dall'attore (anche quale erede di Parte_1
, che li ha sempre abitati provvedendo alla loro cura e manutenzione, il tutto Persona_1
3 senza l'opposizione di alcuno (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e;
Testimone_1 Tes_2
§.V. Ritenuto, da ultimo, di non fare luogo ad alcuna pronuncia in punto spese processuali stante la mancata opposizione della convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
4024/2024 R.G., ogni contraria istanza e difesa disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (in proprio e Parte_1
quale erede di , della proprietà esclusiva sui beni immobili siti nel Comune Persona_1
di Bovolone (Vr), via Campagne n. 15, catastalmente censiti al foglio 41 del N.C.E.U.,
MN 74, subalterno 1 (abitazione),
MN 74, subalterno 2 (laboratorio e magazzino)
MN 74, ente urbano di mq 2256;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 10.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4024/2024 R.G.; promossa da:
, C.F. , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Sartori del Foro di Verona;
-parte attrice-
contro
:
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 4.12.2025 richiamando quelle di cui all'atto di citazione ed alla memoria autorizzata, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
Il Giudice ha trattenuto in decisione la causa riservando il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ,notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 31.05-20.06.2024 e depositato il 24.06.2024, con cui gli originari attori e : Persona_1 Parte_1
- hanno esposto di essere comproprietari, in forza di successione a Persona_2
(rispettivamente coniuge e padre), ciascuno per un quarto e complessivamente per un mezzo, del compendio immobiliare sito in Bovolone (Vr), via Campagne n. 15, censito al foglio 41 del
N.C.E.U., MN 74, subalterni 1 (abitazione), 2 (laboratorio e magazzino), ente urbano di mq
2256, risultando la restante quota di un mezzo intestata alla convenuta (o CP_1
, già coniuge del de cuius con matrimonio contratto in Francia il 27.04.1963 a cui CP_1
hanno fatto seguito sentenza di separazione personale emessa il 29.03.1982 dal Tribunale di
Verona, sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Aix en Provence il 15.12.1982, sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Verona il 24.11.1994, senza alcun provvedimento in ordine alla casa coniugale;
- hanno rappresentato che i fabbricati sopra descritti, acquistati da e Persona_2 CP_1 in comunione ordinaria ed in regime di separazione dei beni, a seguito dell'allontanamento di quest'ultima che già nel 1982 è stata dichiarata irreperibile, sono stati posseduti in via esclusiva e senza soluzione di continuità da sino al 2009 (data del suo decesso), il quale ha Persona_2
effettuato opere di ristrutturazione ed interventi di regolarizzazione edilizia, oltre ad avere sostenuto per l'intero tasse, imposte, utenze e tributi, dopo di che i beni dal 2009 ad oggi sono stati goduti uti domini dagli attori suoi eredi;
- hanno allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale sul complesso di cui sopra, anche per effetto della successione nel possesso al proprio dante causa;
- hanno dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva sui predetti cespiti;
- hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'usucapione, in proprio favore, della
2 complessiva quota di un mezzo degli immobili per cui è causa, per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per la convenuta a fronte di CP_1
rituale notifica ex art. 143 c.p.c., essendone stata dichiarata la contumacia con decreto emesso il
25.09.2024 in sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa – nelle cui more l'attrice è deceduta e l'attore Persona_1
ha depositato quale suo erede comparsa di intervento volontario, notificata alla Parte_1
convenuta contumace (cfr. il verbale d'udienza del 27.05.2025) – è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del
16.10.2025, dopo di che è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 4.12.2025;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda dell'attore meritevole di integrale Parte_1
accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti dell'intestataria catastale dei fabbricati;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno all'atto di citazione (consistente in particolare in planimetrie catastali, visure, dettagliata relazione tecnica con relativi allegati), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come gli immobili per cui è causa sono stati posseduti ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dall'attore (anche quale erede di Parte_1
, che li ha sempre abitati provvedendo alla loro cura e manutenzione, il tutto Persona_1
3 senza l'opposizione di alcuno (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e;
Testimone_1 Tes_2
§.V. Ritenuto, da ultimo, di non fare luogo ad alcuna pronuncia in punto spese processuali stante la mancata opposizione della convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
4024/2024 R.G., ogni contraria istanza e difesa disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (in proprio e Parte_1
quale erede di , della proprietà esclusiva sui beni immobili siti nel Comune Persona_1
di Bovolone (Vr), via Campagne n. 15, catastalmente censiti al foglio 41 del N.C.E.U.,
MN 74, subalterno 1 (abitazione),
MN 74, subalterno 2 (laboratorio e magazzino)
MN 74, ente urbano di mq 2256;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 10.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
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