Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
- in composizione monocratica –
in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, a seguito dell'udienza del 14.4.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10224 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in TERMINI IMERESE (Palermo), v. MAZZINI n.7 presso lo studio dell'Avv. VITALE VINCENZO che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
CONTRO
, cf;
Controparte_1 C.F._2
– resistente contumace–
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.8.24 ritualmente notificato unita-
mente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo for- Controparte_1
Tribunale di Palermo
la responsabilità contrattuale del convenuto sig. in relazione Controparte_1
ai fatti di causa;
conseguentemente, condannare il convenuto sig. al pa- Controparte_1
gamento della complessiva somma di euro 11.187,52, oltre interessi, o di
quella minore accertata in corso di causa, in favore del ricorrente Parte_1
a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali subiti;
[...]
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 96 c.p.c. in favore del
procuratore antistatario di parte attrice, avv. Vincenzo Vitale”.
All'uopo esponeva che aveva concesso in locazione in data 25.07.2023,
al resistente l'immobile, adibito ad uso commerciale, sito in Palermo, via
Sampolo nn. 212-212/A per la durata di 6 anni (prima scadenza il
23/07/2029.
Il tuttavia, dopo solamente alcuni mesi dall'inizio del rapporto CP_1
locatizio, manifestava al sig. l'intenzione di non voler Parte_1
proseguire nell'attività commerciale intrapresa ed in data 21/12/2023 le parti sottoscrivevano una scrittura transattiva, con risoluzione della loca-
zione.
Le parti stabilivano:
-la risoluzione anticipata del contratto di locazione in data 03.01.2024;
-il diritto del proprietario ad ottenere il pagamento di due mensilità
(per un importo complessivo di € 3.000,00) (il versamento della superiore somma veniva garantito con la contestuale consegna di due effetti cam-
biari dell'importo di € 1.500,00 cadauno, la prima con scadenza
15/01/2024 e la seconda con scadenza 15/02/2024);
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione III Civile -l'obbligo dell'affittuario di corrispondere al proprietario un ulteriore importo di € 1.187,52, a titolo di spese condominiali (il rilasciava CP_1
un'ulteriore cambiale con scadenza 01/03/2024).
Il resistente, però, non onorava alcuno dei suoi obblighi.
VI. In data 21/02/2024 il ricorrente, sig. notificava al Pt_1 CP_1
formale diffida di pagamento per un complessivo importo di € 11.187,52,
per l'integrale risarcimento dei danni subiti, e nello specifico:
- € 9.000,00 (pari a sei mensilità del canone di locazione), a causa del recesso anticipato, in assenza dei presupposti previsti ex lege 392/78;
- € 1.187,52, a titolo di quote condominiali rimaste insolute;
- € 1.000,00, a titolo di risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Il resistente rimaneva contumace.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 14.4.25 ex art. 429 cc, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, veniva decisa.
****
Vi è prova documentale che tra le parti, dopo un contratto di locazione ad uso non abitativo, sia intercorsa una transazione avente ad oggetto anche lo scioglimento del predetto rapporto locatizio e la regolazione dei connessi rapporti patrimoniali.
In detto accordo, sottoscritto nel dicembre del 2023, si legge che, a fronte dello scioglimento anticipato del rapporto, il conduttore avrebbe versato la mensilità di dicembre del 2023 ed altre due mensilità.
Era previsto un termine per il versamento delle ulteriori due mensilità
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione III Civile e la consegna di titoli con cd patto di garanzia, nonché “in caso di manca-
ta riscossione dei detti titoli per assenza di provvista e/o valuta”, la facoltà
del locatore di agire “ai sensi e per gli effetti degli art.27 e ssg Legge
n.392/78, per il risarcimento dei danni”.
Ebbene, nel caso in esame, l'attore ha allegato l'inadempimento del convenuto in relazione al pagamento dei canoni ulteriori ed il convenuto non ha provato di aver adempiuto.
Il quindi, ha diritto ad ottenere il pagamento di euro 4500,00, CP_1
come convenuto nella citata scrittura.
Non sussiste, invece, il diritto a percepire ulteriori importi a titolo di ri-
sarcimento poiché il ricorrente non ha provato di aver posto all'incasso i titoli e “l'assenza di provvista o valuta”, e cioè la condizione legittimante un'azione risarcitoria “ai sensi e per gli effetti degli art.27 e ssg Legge
n.392/78”.
Peraltro il richiamo a detta normativa, in relazione alla pretesa risarci-
toria, è del tutto generico ed incerto, rendendo la previsione negoziale co-
munque nulla (superfluo aggiungere che la scrittura in parola – di cui non è stata chiesta la risoluzione - aveva fatto venir meno il precedente contratto di locazione).
Non provata, infine, la sussistenza delle dedotte spese condominiali, né
ulteriori danni (invero neanche allegati).
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
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- 4 - Sezione III Civile DMG 55/2014, disponendone la distrazione in favore del difensore di-
chiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
[.
di euro 4500,00, oltre interessi dalla notifica del ricorso al soddisfo;
− condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 3000,00, oltre le spese Parte_1
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, dispo-
nendone la distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Vitale.
Così deciso in Palermo in data 14/04/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
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- 5 - Sezione III Civile