Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3441/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3441 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via C.F._1
D'Annunzio n. 58, presso lo studio dell'Avv. Fabio Coppola, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate alla via Santa C.F._2
Maria la Carità n. 469, presso lo studio dell'Avv. Sara D'Antuono, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2
, nata a [...] il [...] – C.F. , Persona_1 C.F._3 con studio in Torre del Greco alla via Roma n. 30, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato giusta delibera n. 2022/2493/GP del 20.09.2022 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata;
E
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
In particolare, all'udienza del 13.11.2024, gli Avv. Coppola e (quest'ultima per CP_3 delega dell'Avv. hanno chiesto la revoca della responsabilità genitoriale CP_2 dell' , disponendo un percorso personale per la minore per aiutarla ad elaborare CP_1 la mancanza della figura genitoriale paterna con invio ai Servizi Sociali competenti.
Il P.M., in data 10.1.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 731/2020 dell'11.05.2020, la separazione dei coniugi Parte_1
e , in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in
[...] Controparte_1 ordine alle restanti domande delle parti e, in particolare, in relazione alle statuizioni accessorie, con riferimento alla richiesta della di dichiarare l' decaduto Parte_1 CP_1 dalla responsabilità genitoriale, nonché per ciò che concerne il regime di affidamento e di ER visite della figlia minore e della corresponsione di un assegno per il suo mantenimento.
Con ricorso depositato in data 30.05.2016, infatti, chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 23.03.2015 in Sant'Antonio Abate, e che Controparte_1 ER dal rapporto con il resistente era nata in [...] una figlia, , in data il
03.10.2014.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dell'asserito disinteresse del marito per la moglie e per la figlia, lamentando, in particolare, l'allontanamento dell' dalla casa coniugale e, sotto il profilo CP_1 economico, la mancata contribuzione dello stesso ai bisogni della famiglia. La ricorrente, inoltre, chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore con disciplina delle visite in forma protetta, per totale disinteresse morale e materiale del padre, nonché per episodi di violenza in suo danno dovuti anche all'abuso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento fissato in complessivi euro 800,00, di cui euro 300,00 in suo favore ed euro 500,00 per la figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , il quale contestava tutto quanto eccepito da Controparte_1 controparte e chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla moglie, addebitandole la responsabilità della fine della loro unione, in virtù di comportamenti prevaricatori ed impositivi contrari ai doveri coniugali, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento in suo favore ed affidando congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore.
All'udienza di comparizione del 22.09.2016 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, assegnando la casa alla moglie e ponendo, a carico del padre, un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
Il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva nella controversia civile con sentenza n. 731/2020 dell'11.05.2020, dichiarava la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche richieste di addebito ed altresì la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di un assegno di mantenimento a suo favore. Con separata ordinanza, il Collegio, dovendosi la causa proseguire in ordine alle questioni accessorie, disponeva deposito da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti di una relazione aggiornata e dettagliata circa le condizioni di vita della minore e sulla persona di . Persona_1 Controparte_1
Invitava, altresì, entrambi i Servizi Sociali (del Comune di Pompei e di Sant'Antonio
Abate), in rete tra loro, ad assumere le iniziative più opportune a tutela del diritto della minore alla bigenitorialità e rinviava in prosieguo.
All'udienza cartolare del 20.01.2021, la parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, in particolare chiedendo la revoca della potestà genitoriale dell' . Il CP_1
G.I, lette altresì le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, rinviava la causa all'udienza del 17.03.2021 per la comparizione dei coniugi.
Il G.I, sciogliendo la riserva dell'udienza del 17.03.2021, disponeva l'avvio degli ER incontri monitorati tra l' e la minore , almeno una volta alla settimana, presso CP_1 la propria struttura, al fine di favorire l'istaurazione di un rapporto tra il padre e la figlia;
disponeva altresì deposito di una relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pompei sul rapporto della minore con il padre, chiarendo, altresì, le possibili modalità con le quali il diritto di visita da parte del padre potesse esercitarsi.
All'udienza del 22.12.2021, tenutasi mediante trattazione scritta, il G.I riservava la causa in decisione al collegio e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 14.02.2022, chiedeva l'accoglimento del ricorso, con disposizione a carico di parte resistente di un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 (di cui euro 300,00 in favore del figlio minore ed euro 200,00 in favore di parte ricorrente). Con ordinanza del 08.07.2022, rilevato che la aveva avanzato domanda Parte_1 ex art. 330 c.c. per ottenere la decadenza di dalla responsabilità Controparte_4 genitoriale, atteso il totale disinteresse, morale e materiale, dallo stesso dimostrato in ER relazione alla figlia minore , e rilevato che, tale richiesta, era stata già avanzata innanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli che all'udienza del 21.05.2018, stante la pendenza del giudizio di separazione, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunzia, il Tribunale di Torre Annunziata, ritenutane la necessità, rimetteva la causa sul ruolo, nominando curatore speciale della minore Persona_1
l'Avvocato , del Foro di Torre Annunziata. Evidenziato, altresì, che Controparte_2 gli incontri protetti ed il monitoraggio previsto per il graduale riavvicinamento della minore con il padre, disposti con provvedimenti del 23.04.2020 e 11.06.2021, non erano stati attivati dai Servizi Sociali per motivi di carattere organizzativo, e ritenuto, pertanto, indispensabile verificare l'opportunità di adottare ulteriori misure, il Tribunale rinviava all'udienza del 12.10.2022 innanzi al G.I. per la comparizione dei genitori e del curatore speciale.
Nominato il curatore speciale, all'udienza su citata il G.I., preso atto della mancata attivazione dei percorsi prescritti e dell'inerzia dei Servizi Sociali competenti, stante le richieste delle parti, si riservava.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su citata, il G.I. disponeva che i Servizi
Sociali del Comune di Sant'Antonio Abate provvedessero con la massima urgenza ad avviare un percorso presso l' erritorialmente competente o presso altra struttura CP_5 pubblica competente, al fine di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali di e, solo in caso di esito positivo di detto percorso, prevedessero anche Controparte_1 ER l'osservazione della relazione esistente con la minore , attraverso incontri protetti alla presenza di uno psicologo;
disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali del Comune di Pompei depositassero relazione dettagliata sul rapporto della minore con il padre, chiarendo, altresì, le possibili modalità con le quali il diritto di visita da parte del padre potesse esercitarsi, anche in altra sede, rinviando all'udienza del 28.06.2023, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le dichiarazioni rese personalmente da , esaminata la Controparte_1 relazione depositata dai Servizi Sociali competenti e viste le richieste del curatore speciale ER della minore (ovvero disporre per la prossima udienza la comparizione personale delle parti al fine di contestare ad entrambi i comportamenti tenuti al fine di approfondire la reale volontà di entrambe le parti a collaborare nell'interesse preminente dei figli e a garantire la ripresa degli incontri padre-figlia), il G.I., ritenutane l'opportunità, mandava ai Servizi Sociali del Comune di S. Antonio Abate (ove risiede il resistente) affinché provvedessero con la massima urgenza a riattivare il percorso presso l'UOMI territorialmente competente interrotto per i problemi di salute dell' , al fine CP_1 di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali dello stesso e in caso di esito positivo, dessero immediato avvio ad incontri protetti alla presenza di uno psicologo tra la minore ed il padre, almeno una volta ogni quindici giorni, di concerto con i Servizi
Sociale del Comune di Pompei ove la minore risiede con la madre. Il G.I. rinviava, dunque, la causa all'udienza del 22.11.2023 per la comparizione delle parti, poi rinviata d'ufficio al 13.03.2024.
All'udienza su citata, considerato che nonostante il nucleo familiare fosse stato sottoposto ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, il resistente non aveva mai presenziato agli incontri monitorati disposti, né si era recato presso i Servizi Sociali del Comune di Sant'Antonio Abate, ove risiede, per seguire i prescritti percorsi di sostegno alla genitorialità, il G.I. disponeva, ritenutane l'indispensabilità ai fini della pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale, quanto già disposto con ordinanza resa all'esito dello scambio di note scritte per l'udienza del 28.06.2023, mandando, inoltre, ai Carabinieri di Sant'Antonio Abate per l'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di e Controparte_1 rinviando all'udienza 16.10.2024, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali, la comparizione delle parti e del curatore speciale della minore.
All'udienza su citata, il Giudice, lette le note di trattazione scritte depositate dalle parti, visto il decreto n. 311\24 del Presidente del Tribunale, trattandosi di materia a quest'ultima non delegabile, trasmetteva gli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di competenza. Il Presidente di Sezione riassegnava, dunque, il presente fascicolo, fissando la comparizione delle parti all'udienza del 28.10.2024, poi differita al
13.11.2024.
All'udienza su citata, comparsi solamente parte ricorrente ed il curatore speciale della minore, il G.I. assegnava la causa in decisione al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni ed assegnando alle parti termine di venti giorni per il deposito della memoria conclusionale e venti giorni per le note di replica.
Il P.M., in data 10.1.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi (ed essendo state rigettate le domande di addebito, nonché quella di previsione di un assegno per il mantenimento della ricorrente), in questa sede, è chiamato a emettere gli ulteriori provvedimenti accessori, e dunque riguardo la revoca, chiesta da parte ricorrente e dal curatore speciale della minore, della potestà genitoriale dell' , nonché riguardo le statuizioni relative al regime di affidamento e di visite CP_1 ER della minore e della conseguente assegnazione della casa coniugale, con valutazione sul quantum dell'assegno per il suo mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Il Collegio osserva che la richiesta di decadenza formulata dalla ricorrente merita di essere accolta, essendo emerso con evidenza che il padre ha assunto un atteggiamento di ER totale disinteresse nei confronti della figlia minore , da un punto di vista sia morale sia materiale.
In particolare, occorre osservare che a fronte delle deduzioni della ricorrente (ha dichiarato che l' , dalla data dell'udienza presidenziale del 10.11.2016, non ha mai CP_1 fatto visita alla minore, né provveduto al suo mantenimento, disinteressandosi completamente delle sue necessità), della elevata conflittualità tra i genitori (sfociata a dire della ricorrente anche in condotte aggressive del resistente in suo danno) e del passato del resistente (che ha ricevuto sanzioni penali per detenzione di sostanza stupefacenti), il giudice istruttore ha disposto l'attivazione, da un lato, di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali e, dall'altro, incontri padre-figlia presso i Servizi
Sociali con l'ausilio di uno psicologo infantile (in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto con la minore, come rappresentato anche dall' che ha dichiarato di aver CP_1 incontrato la figlia per l'ultima volta quando quest'ultima aveva 10 mesi).
Si osserva che, inizialmente, nella prima relazione dei Servizi Sociali di Sant'Antonio
Abate depositata in data 03.12.2020 (nonché dalla successiva relazione depositata in data 27.06.2023), è emersa la disponibilità dell' - il quale attualmente dimora CP_1 unitamente alla nuova compagna e i due figli di quest'ultima - di poter rivedere la figlia minore anche in regime protetto e di seguire i percorsi prescritti, apparendo sofferente ER dalla mancanza di rapporti con la piccola .
In realtà, quello che è emerso nel corso del giudizio, ed in particolare con la relazione dei Servizi Sociali di Sant'Antonio Abate depositata in data 06.10.2023, è stato il completo disinteresse dell' nei confronti dei percorsi ed, in generale, del recupero CP_1 dei rapporti con la minore;
si legge, infatti “che la scrivente (assistente sociale dott.ssa
), ha più volte provato a contattare il Sig. , che solo dopo vari Persona_2 CP_1 tentativi, è riuscita ad interloquire con lo stesso. Egli telefonicamente non è apparso molto propenso a percorsi di sostegno genitoriale e conseguentemente ad un riavvicinamento nei confronti della minore. Il Sig. riferisce di non voler intaccare il suo attuale equilibrio CP_1 Per familiare, mettendo pertanto in secondo piano i sentimenti e le emozioni della piccola ”.
Tant'è che nella su citata relazione, già il Servizio riteneva che “vi siano tutti gli elementi per la revoca della potestà genitoriale”. Anche da quanto relazionato dalla dott.ssa
, psicologa dell' UOMI del Distretto Sanitario n. 58 (ASL NA 3), “l'utente in Tes_1 oggetto è stato incontrato in data 29.03.2023; adducendo svariate motivazioni non si è più presentato presso il servizio per la prosecuzione dei colloqui. […] Il comportamento manifestato appare indicativo del totale disinvestimento sulla relazione genitoriale e, purtroppo, compromette nei riguardi della figlia minore che in più occasioni ha manifestato il desiderio di incontrare il padre biologico”.
A fronte di ciò, il G.I. ha disposto all'udienza del 13.03.2024 nuovamente l'avvio di un percorso presso l erritorialmente competente e l' , pur avendo dichiarato CP_5 CP_1 di essere interessato a seguire i percorsi fino a quel momento disattesi, ha continuato ad assumere la medesima condotta non presentandosi ad alcun incontro fissato dai Servizi
Sociali, come emerge dalla relazione depositata in data 10.09.2024 dai Servizi Sociali del
Comune di Sant'Antonio Abate, che riportavano, inoltre, che l' non si era CP_1 presentato, nuovamente, neanche agli incontri fissati dalla psicologa dell' In CP_5 particolare, contattato più volte telefonicamente dagli operatori incaricati, al fine di concordare un calendario di incontri compatibile anche con le sue esigenze lavorative, il
è risultato irreperibile. Difatti, dall'ultima relazione della dott.ssa Pt_2 Persona_2
(psicologa si legge che l' “è stato nuovamente incontrato presso il servizio in CP_5 CP_1 data 03.06.2024; al colloquio riferisce di provare un grande malessere in riferimento alle Per vicende che riguardano la figlia , e di non sentirsi pronto ed adeguato ad assumere la funzione genitoriale nei confronti della figlia. Gli viene proposto un colloquio successivo in presenza anche dell'attuale compagna […]. Di fatto, alla fata fissata per il 10.06.2024, non si presentano né al colloquio né tantomeno viene data comunicazione sulla motivazione della mancata presenza;
il comportamento del Sig. conferma ulteriormente la CP_1 Per mancanza di un impegno affettivo nei confronti della figlia . Alla luce di quanto emerso, la scrivente non ha ritenuto opportuno tentare ulteriori contatti con il Sig. oltretutto CP_1 poco rispettoso dell'impegno professionale profuso.”.
Ciò evidenziato, indubbiamente, la conflittualità con la ha inciso, Parte_1 quantomeno inizialmente, in termini pregiudizievoli sul rapporto padre-figlia; tale conflittualità è emersa in modo tangibile anche nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali, alla quale la ricorrente ha dichiarato che il matrimonio con l' è sempre stato CP_1 caratterizzato da alti e bassi, e che la vita coniugale sarebbe stata connotata dalle condotte del resistente che non dimostrava di voler lavorare ed occuparsi di una famiglia.
Al contempo, però, nel corso del procedimento, la si è mostrata collaborativa Parte_1 come risulta dalle relazioni in atti e si è sottoposta ai percorsi disposti;
in particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pompei depositata in data 15.12.2020 è emerso che “il contesto nel quale è inserita la minore è apparso molto tutelante e sereno.
La madre, come il resto della famiglia, è apparsa molto attenta ai bisogni non solo materiali della minore” e che la stessa, pur essendo preoccupata della possibilità che la Parte_1
ER piccola potesse rincontrare il padre, ha “dato in questi anni al Sig. numerose CP_1 Per occasioni di poter vedere , ma lo stesso non ne ha mai usufruito”. A fronte di ciò, l' - reiteratamente invitato ad osservare il calendario di visita e CP_1
i percorsi attivati - non ha inteso osservare alcuna delle prescrizioni disposte dal
Tribunale al fine di potenziare il suo ruolo genitoriale e preservare la relazione affettiva con la figlia;
inoltre, quest'ultimo non ha mai pagato il mantenimento per la figlia minore previsto dall'udienza presidenziale e per detto fatto è stato condannato penalmente con sentenza n. 1801925 del 19.06.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di mesi
4 di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti della pari ad euro 4.000,00. Parte_1
Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti della figlia minore: l'assoluto disinteresse dimostrato è espressione dell'inadeguatezza dell' a CP_1 rispondere ai bisogni della minore, fermo restando che il provvedimento ablativo potrà essere revocato ai sensi dell'art. 332 c.c. in caso di pieno e dimostrato recupero delle competenze del ruolo.
Dunque, va dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sulla figlia minore, che andrà affidata alla madre con collocazione presso la stessa.
Accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente, va da ER sé che la minore resta affidata in via esclusiva alla quale unico genitore Parte_1 allo stato esercente la responsabilità genitoriale e presso la quale la minore deve essere collocata. La ha, comunque, mostrato una piena capacità di relazione Parte_1 affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto” nonché idoneità a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive”
(così definisce Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902 la responsabilità genitoriale) per la minore, occupandosi in via esclusiva e diretta dell'accudimento primario, sia morale che materiale della minore, e preservandola dal rischio di grave pregiudizio derivante dalla figura genitoriale paterna.
Per questi motivi
deve, altresì, confermarsi il collocamento della minore presso la madre
Quanto al diritto di visita del padre, in ragione del comportamento totalmente disinteressato dell'Auletta e di tutto quanto sopra menzionato, il Collegio allo stato non ritiene di dover stabilire alcun calendario.
Al fine di dare un sostegno psicologico alla minore per elaborare la sofferenza legata alla vicenda familiare, e in specie al disinteresse del padre, deve essere disposta una prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Pompei che avranno cura di avviare un percorso di sostegno psicologico per la minore, relazionando ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi.
Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa familiare la quale, non essendo più abitata da lungo tempo dalla minore - vivendo la stessa a casa dei nonni materni, per come dichiarato dalla stessa ricorrente e come relazionato dai Servizi Sociali – ha ormai perso tale peculiare connotazione, la sola che ne giustifica l'assegnazione in favore del genitore collocatario.
In definitiva, l'espressione "casa familiare", prevista dall'articolo 155, quarto comma,
c.c., deve intendersi come complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l'esistenza domestica della comunità familiare;
di modo che l'assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare con riguardo principalmente alla necessità di non far gravare sui figli l'ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza (Cfr. Cass. n.
5793/1993; n. 12083/1995; n. 8667/1992).
L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, ex art. 155, quarto comma, c.c., presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione, di una "casa coniugale": ne consegue che non si può ricorrere all'assegnazione della casa ai sensi dell'articolo 155, 4° comma, c.c. allorquando, per un qualsiasi motivo, al momento della separazione la "casa familiare" nel senso indicato non esista più, ed i figli si siano già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Per quanto concerne, infine, i provvedimenti di natura economica per la prole, stante il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico, all'istruzione e all'educazione della prole, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze della prole con la capacità reddituale del genitore obbligato, nella totale assenza di documentazione idonea a valutare la situazione reddituale dell (per il quale è CP_1 emerso, dai colloqui con i Servizi Sociali, che quest'ultimo lavora come dipendente di una pescheria, percependo una remunerazione economica pari ad euro 780,00 mensili) questo Tribunale ritiene congruo porre a carico dell' , genitore non convivente, a CP_1 ER titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di euro 300,00 mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal
01.1.2026.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 731/2020 così provvede:
• dichiara , nato a [...] il [...], Controparte_1 ER decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a
Castellammare di Stabia il 03.10.2014; ER
• affida la minore in via esclusiva alla madre;
Parte_1
• dispone il collocamento della minore presso la madre;
• nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre e la figlia minore ER ;
• dispone che i Servizi Sociali del Comune di Pompei relazionino ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi, al GT presso questo Tribunale in ordine al percorso psicologico intrapreso dalla minore;
• nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale.
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 ER
, per il mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile di euro
[...]
300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.1.2026;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia ER
, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• dispone la trasmissione degli atti al GT per l'apertura di un fascicolo di vigilanza;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano