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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 596/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
IN PERSONA DEL DIRETTORE CP_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 febbraio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
pagina 1 di 12 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero
della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Personalmente l'avv.to GIACOMINI ANTONIO con il Parte_1
dott. Marco Zingales per la pratica forense
Per Controparte_3
, la dott.ssa RICCI LEILA
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni pagina 2 di 12 Parte ricorrente precisa e conclude come da ricorso introduttivo
Parte resistente precisa e conclude come da note conclusive
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 17.50 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 17.50 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMINI ANTONIO e dell'avv. GIACOMINI WALTER, elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 46 a FORLI' presso il difensore avv. GIACOMINI ANTONIO
ricorrente contro
Controparte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
della dott.ssa RICCI LEILA, elettivamente domiciliato presso CP_1
l'ufficio in PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO N. 26 a BOLOGNA
resistente
CONCLUSIONI pagina 4 di 12 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
Parte ricorrente come da ricorso introduttivo:
“CHIEDE al Tribunale di Forlì di fissare l'udienza di discussione della causa ed
accogliere le seguenti conclusioni: A) Annullare/dichiarare la nullità/Inefficacia del
Decreto-ingiunzione opposta e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente
atto o per quelli ritenuti di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze, in favore dei
procuratori anticipanti.”
Parte resistente come da note autorizzate depositate in PCT: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito riconoscere la piena validità e vigenza dell'ordinanza ingiunzione n. 763925 del
22/4/2022 di Euro 3.520,00, atteso che l'illecito è stato compiuto in data 11/4/2018 e
nel breve lasso di tempo 23-28/7/2018 quando, nei confronti del Gestore Money
Transfer, è avvenuto il trasferimento di denaro per contanti per importi complessivi
superiori alla soglia di Euro 999,00 in violazione dell'art. 49, commi 1 e 2 e dell'art. 1,
comma 2, lett. v) in materia di operazioni frazionate, del D.lgs 231/2007 (Euro 1.937,00
il 11/4/2018 e Euro 1.991,00 nel breve lasso di tempo 23-28/7/2018). La condotta è
confermata per stessa ammissione del ricorrente, sin dal momento della notifica della
contestazione avvenuta tempestivamente e nel rispetto della prescrizione di cui all'art.
14 della legge 689/1981. respingere le richieste del ricorso e le assunzioni delle note
successivamente presentate, ritenute prive di fondamento, sia in fatto che in diritto,
compresa l'istanza di riduzione della sanzione già determinata nella misura prossima al
minimo di legge e tenuto conto, peraltro, dell'applicazione dell'art. 8 della Legge n.
pagina 5 di 12 689/1981(sanzione minima edittale Euro 3000 per ogni violazione;
le violazioni
compiute sono n. 2 ed è stata applicata la sanzione di Euro 3500,00). in base all'art. 65
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90,
condannare il ricorrente alle spese e onorari di causa a favore dell'Amministrazione
dello Stato come da nota allegata (ALL. A), secondo quanto previsto nelle Tabelle
Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e
succ.mod., tenuto conto che ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. alle “pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo
417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con
la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla recente riformulazione del codice di rito
Trattasi dell'opposizione al decreto-ingiunzione n. Pos. n. 763925/A/BO del 22 aprile
2022 emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bologna.
All'atto di trasferimento di somme all'estero, il ricorrente è stato sanzionato per aver superato la soglia massima consentita. ha dedotto la propria Parte_1
buona fede nell'operazione per non essere a conoscenza dell'esistenza di una soglia massima (cosa peraltro attestata a verbale degli accertatori del 3 luglio 2019) e quindi ha pagina 6 di 12 chiesto l'annullamento dell'ingiunzione per difetto di responsabilità soggettiva, in subordine la rideterminazione al ribasso della sanzione e la sua rateizzazione.
Si è costituito il che ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
All'udienza del 7 luglio 2023, sulla scorta dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il Giudice ha così deciso: “Dato atto Ritenuto non sussistano i requisiti per
concedere il cautelare richiesto Ritenuto che la prova per testi sia formulata in termini
negativi e perciò è inammissibile Ritenuto che la causa sia matura per essere decisa
PQM
Rigetta le istanze di parte ricorrente SS per la discussione l'udienza dell'1
febbraio 2024 ad ore 10.00 – stessa modalità da remoto e stesso link - concedendo
termine di giorni dieci prima per il deposito di note conclusive”.
La causa è stata rimessa in istruttoria per sentire il ricorrente su istanza della propria difesa, che all'udienza chiamata per l'audizione, vi ha rinunciato.
La causa è stata oggi chiamata per la discussione e spetta ora decidere.
Sul fatto che l'amministrazione contesta vige l'art. 49 del Decreto legislativo 231/2007,
commi 1 e 2, che qui riportiamo:
“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia
la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori
pagina 7 di 12 alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_5
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli
intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto
dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce
gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del
creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero
6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”
Appare sufficientemente provato che l'illecito amministrativo sia stato compiuto per aver il ricorrente dichiarato e confermato di essersi recata presso il transfer ed aver disposto il trasferimento di denaro per due transazioni che nel loro complessivo ammontare, seppure inferiori ciascuna a 1.000,00, superavano la soglia quasi del doppio.
Ciò si evince dalle allegazioni al verbale di accertamento dove sicuramente risulta che ciascuna singola transazione è inferiore a 1.000,00 euro, in quanto la somma complessiva appena citata comprende spese e commissioni. Ragione per cui, se presa pagina 8 di 12 singolarmente, ciascuna transazione è al di sotto della soglia minima e non assurge ad illecito. I verbalizzanti, però, contestano la violazione per il complessivo ammontare delle due transazioni e per aver il trasferente frazionato gli importi, con l'evidente fine di registrare transazioni al di sotto della soglia minima. Il fatto è documentalmente provato e le diverse circostanze apportate dalla parte ricorrente, sono inammissibili ed irrituali.
I rilievi documentali degli agenti accertatori vanno al di là di ogni discussione dirimente responsabilità oggettive o soggettive.
Peraltro, non è dimostrato dalla ricorrente – cui incombe l'onere probatorio - l'errore scusabile che legittimerebbe una scriminante.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa”.
La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in
ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto,
pagina 9 di 12 assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare,
nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere
egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun
rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995,
n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Prova in questo senso il ricorrente non ha dato e di tal guisa l'opposizione non può
essere accolta.
pagina 10 di 12 Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del
D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2,
3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000
euro…” e si è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge.
Sulle spese di lite esse seguono la soccombenza e viene applicato il DM 55/14 nella formulazione della tariffa vigente al momento dell'espletamento delle fasi. Si tiene pure conto del fatto per cui la PA non ha depositato conclusionali e che stando in causa con un proprio funzionario deduce il 20% sugli importi da liquidarsi a difensore qualificato iscritto all'albo degli avvocati. Peraltro, si tiene conto dell'attività espletata e quindi si applica la massima riduzione di scaglione. Valore della causa quello della sanzione, fasi di studio ed introduttiva le sole espletate, riportando la discussione finale stessi argomenti della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 596/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA il decreto-ingiunzione n. Pos. n. 763925/A/BO del 22 aprile 2022 emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che pagina 11 di 12 si liquidano in € 330,00 per compensi, comprensivi di tutti gli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 596/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
IN PERSONA DEL DIRETTORE CP_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 febbraio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
pagina 1 di 12 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero
della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Personalmente l'avv.to GIACOMINI ANTONIO con il Parte_1
dott. Marco Zingales per la pratica forense
Per Controparte_3
, la dott.ssa RICCI LEILA
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni pagina 2 di 12 Parte ricorrente precisa e conclude come da ricorso introduttivo
Parte resistente precisa e conclude come da note conclusive
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 17.50 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 17.50 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMINI ANTONIO e dell'avv. GIACOMINI WALTER, elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 46 a FORLI' presso il difensore avv. GIACOMINI ANTONIO
ricorrente contro
Controparte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
della dott.ssa RICCI LEILA, elettivamente domiciliato presso CP_1
l'ufficio in PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO N. 26 a BOLOGNA
resistente
CONCLUSIONI pagina 4 di 12 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
Parte ricorrente come da ricorso introduttivo:
“CHIEDE al Tribunale di Forlì di fissare l'udienza di discussione della causa ed
accogliere le seguenti conclusioni: A) Annullare/dichiarare la nullità/Inefficacia del
Decreto-ingiunzione opposta e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente
atto o per quelli ritenuti di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze, in favore dei
procuratori anticipanti.”
Parte resistente come da note autorizzate depositate in PCT: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito riconoscere la piena validità e vigenza dell'ordinanza ingiunzione n. 763925 del
22/4/2022 di Euro 3.520,00, atteso che l'illecito è stato compiuto in data 11/4/2018 e
nel breve lasso di tempo 23-28/7/2018 quando, nei confronti del Gestore Money
Transfer, è avvenuto il trasferimento di denaro per contanti per importi complessivi
superiori alla soglia di Euro 999,00 in violazione dell'art. 49, commi 1 e 2 e dell'art. 1,
comma 2, lett. v) in materia di operazioni frazionate, del D.lgs 231/2007 (Euro 1.937,00
il 11/4/2018 e Euro 1.991,00 nel breve lasso di tempo 23-28/7/2018). La condotta è
confermata per stessa ammissione del ricorrente, sin dal momento della notifica della
contestazione avvenuta tempestivamente e nel rispetto della prescrizione di cui all'art.
14 della legge 689/1981. respingere le richieste del ricorso e le assunzioni delle note
successivamente presentate, ritenute prive di fondamento, sia in fatto che in diritto,
compresa l'istanza di riduzione della sanzione già determinata nella misura prossima al
minimo di legge e tenuto conto, peraltro, dell'applicazione dell'art. 8 della Legge n.
pagina 5 di 12 689/1981(sanzione minima edittale Euro 3000 per ogni violazione;
le violazioni
compiute sono n. 2 ed è stata applicata la sanzione di Euro 3500,00). in base all'art. 65
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90,
condannare il ricorrente alle spese e onorari di causa a favore dell'Amministrazione
dello Stato come da nota allegata (ALL. A), secondo quanto previsto nelle Tabelle
Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e
succ.mod., tenuto conto che ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. alle “pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo
417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con
la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla recente riformulazione del codice di rito
Trattasi dell'opposizione al decreto-ingiunzione n. Pos. n. 763925/A/BO del 22 aprile
2022 emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bologna.
All'atto di trasferimento di somme all'estero, il ricorrente è stato sanzionato per aver superato la soglia massima consentita. ha dedotto la propria Parte_1
buona fede nell'operazione per non essere a conoscenza dell'esistenza di una soglia massima (cosa peraltro attestata a verbale degli accertatori del 3 luglio 2019) e quindi ha pagina 6 di 12 chiesto l'annullamento dell'ingiunzione per difetto di responsabilità soggettiva, in subordine la rideterminazione al ribasso della sanzione e la sua rateizzazione.
Si è costituito il che ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
All'udienza del 7 luglio 2023, sulla scorta dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il Giudice ha così deciso: “Dato atto Ritenuto non sussistano i requisiti per
concedere il cautelare richiesto Ritenuto che la prova per testi sia formulata in termini
negativi e perciò è inammissibile Ritenuto che la causa sia matura per essere decisa
PQM
Rigetta le istanze di parte ricorrente SS per la discussione l'udienza dell'1
febbraio 2024 ad ore 10.00 – stessa modalità da remoto e stesso link - concedendo
termine di giorni dieci prima per il deposito di note conclusive”.
La causa è stata rimessa in istruttoria per sentire il ricorrente su istanza della propria difesa, che all'udienza chiamata per l'audizione, vi ha rinunciato.
La causa è stata oggi chiamata per la discussione e spetta ora decidere.
Sul fatto che l'amministrazione contesta vige l'art. 49 del Decreto legislativo 231/2007,
commi 1 e 2, che qui riportiamo:
“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia
la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori
pagina 7 di 12 alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_5
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli
intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto
dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce
gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del
creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero
6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”
Appare sufficientemente provato che l'illecito amministrativo sia stato compiuto per aver il ricorrente dichiarato e confermato di essersi recata presso il transfer ed aver disposto il trasferimento di denaro per due transazioni che nel loro complessivo ammontare, seppure inferiori ciascuna a 1.000,00, superavano la soglia quasi del doppio.
Ciò si evince dalle allegazioni al verbale di accertamento dove sicuramente risulta che ciascuna singola transazione è inferiore a 1.000,00 euro, in quanto la somma complessiva appena citata comprende spese e commissioni. Ragione per cui, se presa pagina 8 di 12 singolarmente, ciascuna transazione è al di sotto della soglia minima e non assurge ad illecito. I verbalizzanti, però, contestano la violazione per il complessivo ammontare delle due transazioni e per aver il trasferente frazionato gli importi, con l'evidente fine di registrare transazioni al di sotto della soglia minima. Il fatto è documentalmente provato e le diverse circostanze apportate dalla parte ricorrente, sono inammissibili ed irrituali.
I rilievi documentali degli agenti accertatori vanno al di là di ogni discussione dirimente responsabilità oggettive o soggettive.
Peraltro, non è dimostrato dalla ricorrente – cui incombe l'onere probatorio - l'errore scusabile che legittimerebbe una scriminante.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa”.
La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in
ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto,
pagina 9 di 12 assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare,
nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere
egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun
rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995,
n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Prova in questo senso il ricorrente non ha dato e di tal guisa l'opposizione non può
essere accolta.
pagina 10 di 12 Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del
D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2,
3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000
euro…” e si è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge.
Sulle spese di lite esse seguono la soccombenza e viene applicato il DM 55/14 nella formulazione della tariffa vigente al momento dell'espletamento delle fasi. Si tiene pure conto del fatto per cui la PA non ha depositato conclusionali e che stando in causa con un proprio funzionario deduce il 20% sugli importi da liquidarsi a difensore qualificato iscritto all'albo degli avvocati. Peraltro, si tiene conto dell'attività espletata e quindi si applica la massima riduzione di scaglione. Valore della causa quello della sanzione, fasi di studio ed introduttiva le sole espletate, riportando la discussione finale stessi argomenti della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 596/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA il decreto-ingiunzione n. Pos. n. 763925/A/BO del 22 aprile 2022 emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che pagina 11 di 12 si liquidano in € 330,00 per compensi, comprensivi di tutti gli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
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