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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7522 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 4658/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 11:45
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti SANTORELLI GENNARO;
Avv. Cati, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ;
CP_3
Avv./Avv.ti INGINO FRANCESCA;
Avv. Santopietro, in sostituzione
CP_4
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 4658/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1468/24 il Tribunale di Latina, in accoglimento della domanda proposta da in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2
genitoriale sulle minori ha accertato l'esclusiva responsabilità Per_1 Parte_1
di nella verificazione del sinistro in cui è deceduto, quale terzo CP_4
trasportato, e ha condannato il convenuto, in solido con la Persona_2 [...]
, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_5
madre e dalle sorelle e alla rifusione delle spese di lite;
ha respinto l'analoga pretesa risarcitoria avanzata da intervenuta nel giudizio nella qualità di nonna CP_3
materna del giovane deceduto, e ha posto a carico della predetta le spese sostenute dalla compagnia di assicurazione.
Avverso la citata sentenza la quale successore della già Controparte_1
ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti Controparte_6
conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare, in sede di prima udienza o di quella (anticipata) che verrà fissata ai sensi dell'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per le ragioni esposte con il presente atto e nei limiti sopra indicati;
2) in accoglimento del presente gravame, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminare in diminuzione, e comunque secondo giustizia, gli importi delle condanne a carico di Controparte_5
(oggi ), nei confronti delle appellate , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , nel senso di limitare e ridurre il quantum delle somme risarcitorie in Parte_1
conformità ai princìpi esposti con presente atto di appello, vale a dire sottraendo gli importi versati in esecuzione della provvisionale, e trattenuti in acconto dalle attrici, dall'ammontare dei risarcimenti calcolati con riferimento al momento del sinistro, e quindi disponendo la rivalutazione della sola differenza residua;
3) per l'effetto, limitare e contenere la condanna di : nei confronti di , nei CP_5 Controparte_2
limiti dell'importo di € 161.028,65; nei confronti di nei limiti Parte_2
dell'importo di € 59.307,20; nei confronti di , nei limiti dell'importo di Parte_1
€ 59.307,2065; ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di € 204.835,39 eseguito da in favore di Controparte_1
a mezzo bonifico del 16.7.24 è da ritenersi pienamente satisfattivo di Controparte_2
tutto quanto dovuto dalla Compagnia, in favore di essa in esecuzione della CP_2
gravata sentenza. 5) con vittoria di spese e competenze del grado”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha concluso come CP_3
segue: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertati i fatti così come in narrativa descritti, in riforma della sentenza n. 1468/24, pubblicata il 04.07.24, del Tribunale di Latina: nel merito: - in accoglimento del gravame incidentale, accogliere la domanda proposta da , nonna materna del sig. , sulla base dell'accertata CP_3 Persona_2
responsabilità di nella produzione del sinistro occorso in data CP_4
16.07.2018 in Borgo Sabotino (LT) Via Litoranea Km. 5,000, condannare il predetto in solido con la compagnia (già ) al Controparte_1 Controparte_5 risarcimento dei danni da perdita parentale subiti dalla stessa, nella misura indicata in premessa o in quella diversa ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. Con ogni conseguenziale decisione sulle spese di lite, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle Controparte_2
minori e , nonostante la regolarità della notifica, Per_1 Parte_1 CP_4
sono rimasti contumaci.
Con sentenza parziale n. 1717/25 la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente all'appello principale proposto dalla
[...]
in relazione al capo della pronuncia che aveva accolto la pretesa risarcitoria CP_1
avanzata da in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale Controparte_2
sulle minori stante l'intervenuta rinuncia al gravame, che era Per_1 Parte_1
stato proposto limitatamente al quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale in favore della madre e delle sorelle del deceduto.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'esame dell'appello incidentale proposto da e rinviata per la discussione orale CP_3
all'udienza indicata in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Va premesso che è passato in giudicato il capo della sentenza che ha accertato l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro in cui è CP_4
deceduto, quale terzo trasportato, . Persona_2
Nella presente sede viene esaminato l'appello incidentale proposto da CP_3
che, quale nonna materna del giovane, si duole del rigetto della pretesa
[...]
risarcitoria avanzata in primo grado e assume che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
La censura è infondata. Invero, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza
(che pure può assumere valore indiziario). (Cass. 21988/25).
Il profilo della convivenza rappresenta, quindi, solo un elemento di valutazione
“utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità” del rapporto tra nonni e nipoti che “per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante” deve essere ancorato “alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. 17208/25)
Nel caso in esame, a fronte delle risultanze anagrafiche attestanti che Per_2
risiedeva altrove, l'unico elemento di prova a sostegno della tesi secondo cui il
[...]
giovane sarebbe vissuto con per circa sei anni è rappresentato dalla CP_3
deposizione della teste che aveva conosciuto il nel 2013 e aveva Tes_1 Per_2
intrattenuto una relazione sentimentale con il predetto dal maggio 2016 al febbraio
2017; la teste ha genericamente affermato che il ragazzo viveva con la nonna, pur non essendo in grado di riferire da quanto tempo, e - con riguardo alle abitudini di vita - si è limitata a dichiarare che il BI durante l'estate si recava a Terracina a casa della nonna e la accompagnava al supermercato.
Si tratta con ogni evidenza di elementi probatori limitati ad un arco temporale molto ridotto - soprattutto con riferimento alla frequentazione effettiva intercorsa tra i due giovani per la durata di pochi mesi - e insufficienti ad offrire riscontri concreti e circostanziati in merito all'intensità del rapporto affettivo che legava l'appellante al BI.
Alla stregua delle risultanze acquisite, la decisione merita, quindi, conferma, atteso che la gravata dal relativo onere della prova, non ha dimostrato che il CP_3
rapporto con il nipote era connotato dall'abitualità della frequentazione e dalla costante condivisione delle esperienze di vita, ossia da quegli elementi che costituiscono la base essenziale per lo sviluppo di un solido rapporto affettivo basato sulla solidarietà familiare.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari - in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia - e con esclusione della voce trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in relazione all'appello incidentale proposto da ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: CP_3
1.- rigetta l'appello incidentale;
2.- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3.- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 4658/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 11:45
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti SANTORELLI GENNARO;
Avv. Cati, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ;
CP_3
Avv./Avv.ti INGINO FRANCESCA;
Avv. Santopietro, in sostituzione
CP_4
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 4658/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1468/24 il Tribunale di Latina, in accoglimento della domanda proposta da in proprio e nella qualità di esercente la potestà Controparte_2
genitoriale sulle minori ha accertato l'esclusiva responsabilità Per_1 Parte_1
di nella verificazione del sinistro in cui è deceduto, quale terzo CP_4
trasportato, e ha condannato il convenuto, in solido con la Persona_2 [...]
, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_5
madre e dalle sorelle e alla rifusione delle spese di lite;
ha respinto l'analoga pretesa risarcitoria avanzata da intervenuta nel giudizio nella qualità di nonna CP_3
materna del giovane deceduto, e ha posto a carico della predetta le spese sostenute dalla compagnia di assicurazione.
Avverso la citata sentenza la quale successore della già Controparte_1
ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti Controparte_6
conclusioni: “1) in via assolutamente preliminare, in sede di prima udienza o di quella (anticipata) che verrà fissata ai sensi dell'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per le ragioni esposte con il presente atto e nei limiti sopra indicati;
2) in accoglimento del presente gravame, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminare in diminuzione, e comunque secondo giustizia, gli importi delle condanne a carico di Controparte_5
(oggi ), nei confronti delle appellate , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , nel senso di limitare e ridurre il quantum delle somme risarcitorie in Parte_1
conformità ai princìpi esposti con presente atto di appello, vale a dire sottraendo gli importi versati in esecuzione della provvisionale, e trattenuti in acconto dalle attrici, dall'ammontare dei risarcimenti calcolati con riferimento al momento del sinistro, e quindi disponendo la rivalutazione della sola differenza residua;
3) per l'effetto, limitare e contenere la condanna di : nei confronti di , nei CP_5 Controparte_2
limiti dell'importo di € 161.028,65; nei confronti di nei limiti Parte_2
dell'importo di € 59.307,20; nei confronti di , nei limiti dell'importo di Parte_1
€ 59.307,2065; ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di € 204.835,39 eseguito da in favore di Controparte_1
a mezzo bonifico del 16.7.24 è da ritenersi pienamente satisfattivo di Controparte_2
tutto quanto dovuto dalla Compagnia, in favore di essa in esecuzione della CP_2
gravata sentenza. 5) con vittoria di spese e competenze del grado”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha concluso come CP_3
segue: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertati i fatti così come in narrativa descritti, in riforma della sentenza n. 1468/24, pubblicata il 04.07.24, del Tribunale di Latina: nel merito: - in accoglimento del gravame incidentale, accogliere la domanda proposta da , nonna materna del sig. , sulla base dell'accertata CP_3 Persona_2
responsabilità di nella produzione del sinistro occorso in data CP_4
16.07.2018 in Borgo Sabotino (LT) Via Litoranea Km. 5,000, condannare il predetto in solido con la compagnia (già ) al Controparte_1 Controparte_5 risarcimento dei danni da perdita parentale subiti dalla stessa, nella misura indicata in premessa o in quella diversa ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. Con ogni conseguenziale decisione sulle spese di lite, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle Controparte_2
minori e , nonostante la regolarità della notifica, Per_1 Parte_1 CP_4
sono rimasti contumaci.
Con sentenza parziale n. 1717/25 la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente all'appello principale proposto dalla
[...]
in relazione al capo della pronuncia che aveva accolto la pretesa risarcitoria CP_1
avanzata da in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale Controparte_2
sulle minori stante l'intervenuta rinuncia al gravame, che era Per_1 Parte_1
stato proposto limitatamente al quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale in favore della madre e delle sorelle del deceduto.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'esame dell'appello incidentale proposto da e rinviata per la discussione orale CP_3
all'udienza indicata in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Va premesso che è passato in giudicato il capo della sentenza che ha accertato l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro in cui è CP_4
deceduto, quale terzo trasportato, . Persona_2
Nella presente sede viene esaminato l'appello incidentale proposto da CP_3
che, quale nonna materna del giovane, si duole del rigetto della pretesa
[...]
risarcitoria avanzata in primo grado e assume che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
La censura è infondata. Invero, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza
(che pure può assumere valore indiziario). (Cass. 21988/25).
Il profilo della convivenza rappresenta, quindi, solo un elemento di valutazione
“utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità” del rapporto tra nonni e nipoti che “per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante” deve essere ancorato “alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. 17208/25)
Nel caso in esame, a fronte delle risultanze anagrafiche attestanti che Per_2
risiedeva altrove, l'unico elemento di prova a sostegno della tesi secondo cui il
[...]
giovane sarebbe vissuto con per circa sei anni è rappresentato dalla CP_3
deposizione della teste che aveva conosciuto il nel 2013 e aveva Tes_1 Per_2
intrattenuto una relazione sentimentale con il predetto dal maggio 2016 al febbraio
2017; la teste ha genericamente affermato che il ragazzo viveva con la nonna, pur non essendo in grado di riferire da quanto tempo, e - con riguardo alle abitudini di vita - si è limitata a dichiarare che il BI durante l'estate si recava a Terracina a casa della nonna e la accompagnava al supermercato.
Si tratta con ogni evidenza di elementi probatori limitati ad un arco temporale molto ridotto - soprattutto con riferimento alla frequentazione effettiva intercorsa tra i due giovani per la durata di pochi mesi - e insufficienti ad offrire riscontri concreti e circostanziati in merito all'intensità del rapporto affettivo che legava l'appellante al BI.
Alla stregua delle risultanze acquisite, la decisione merita, quindi, conferma, atteso che la gravata dal relativo onere della prova, non ha dimostrato che il CP_3
rapporto con il nipote era connotato dall'abitualità della frequentazione e dalla costante condivisione delle esperienze di vita, ossia da quegli elementi che costituiscono la base essenziale per lo sviluppo di un solido rapporto affettivo basato sulla solidarietà familiare.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari - in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia - e con esclusione della voce trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in relazione all'appello incidentale proposto da ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: CP_3
1.- rigetta l'appello incidentale;
2.- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3.- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin