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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 429/2021 avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura COarte_1 Pt_2 in calce al ricorso, dagli avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa, presso il cui studio in Corato, al viale Friuli n. 44/C, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in COarte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare le note di trattazione scritta all'udienza del 01.10.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 22.01.2021, parte ricorrente ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019009517/DDL del 18.10.2019, redatto dagli Ispettori della sede provinciale di Bari, dell'importo complessivo di € 46.048,60 a CP_2 titolo di contributi evasi/omessi dalla predetta società, con relative sanzioni e/o somme aggiuntive, per la posizione di dodici lavoratori lavoratori considerati assunti ed alle dipendenze della medesima ricorrente, in virtù dell'annullamento del contratto di appalto del
30.1.2018 intervenuto tra la società cooperativa ricorrente e la società
, nonché i successivi inviti a COarte_3 regolarizzare del 5.11.2019 e del 23.11.2020.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che in data
04.06.2019, gli ispettori della sede di Bari effettuavano accesso CP_2 ispettivo presso la , conclusosi con verbale unico COarte_1 Pt_2 di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del 18.10.2019, con il quale era contestata l'illegittimità del contratto di appalto di servizi stipulato in data 30.1.18 tra la medesima cooperativa e la
[...]
con conseguente imputazione alla società COarte_3
Contro ricorrente dei rapporti di lavoro stipulati dalla con n. 12 lavoratori indicati a verbale e obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali, addebitandole pertanto la complessiva somma di € 46.048,60 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive in relazione ai predetti lavoratori;
che in data 07.11.2019, presentava ricorso amministrativo avverso il summenzionato verbale sia agli organi istituzionali dell' (Comitato Amministratore del Fondo CP_2
Pensioni Lavoratori Dipendenti e Comitato Esecutivo ) sia al CP_2
Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l'Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Napoli, respinto con successivo provvedimento del
2 20.10.2020 da parte dell' ; che dall'ispezione è scaturito, altresì, CP_2 ulteriore verbale ispettivo emesso dalla ITL di Bari che è stato oggetto di distinto ricorso amministrativo (rimasto tuttora privo di riscontro); che l'impugnato verbale ispettivo ed il suo ammontare hanno creato ingenti danni economici e all'immagine commerciale della società ricorrente ragion per cui il ricorso giudiziario per l'accertamento negativo della fondatezza di tutti i crediti rivendicati dall' nel CP_2 verbale impugnato costituisce, l'unico strumento volto a dimostrare la correttezza dell'operato nonché per cercare di garantire la prosecuzione della propria attività e la salvaguardia dei relativi posti di lavoro.
Ciò posto sul piano fattuale, dal punto di vista giuridico ha dedotto: in via preliminare, la nullità del verbale ispettivo per violazione di legge evidenziando che, poiché il contratto di appalto oggetto di ispezione era stato certificato dalla Commissione di Certificazione istituita presso
l'ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma in data 16.04.2018, gli ispettori non avrebbero potuto limitarsi a ritenere invalida la certificazione ma avrebbero dovuto esperire i rimedi previsti dall'art.
80 del d.lgs. 276/2003 per rimuoverne gli effetti;
sempre in via preliminare, l'incompetenza territoriale della sede di Bari, CP_2 considerato che la società ricorrente ha sede legale in Trani (BT), territorio di competenza della sede di Andria. Nel merito CP_2
l'infondatezza della pretesa per errata valutazione da parte degli ispettori circa l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e di controllo sui lavoratori da parte della Cooperativa evidenziando.
Ancora, ha dedotto che in virtù dell'errato presupposto dell'illegittimità dell'intercorso contratto di appalto, gli ispettori hanno proceduto ad imputare alla società ricorrente i rapporti di lavoro dei dipendenti della Contro coinvolti nell'appalto, richiedendo, altresì, alla medesima società il versamento della somma corrispondente ai contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dei medesimi per tutto il periodo di appalto, determinando, in questo modo, una duplicazione delle pretese.
Infine, ha contestato la quantificazione dei contributi omessi e delle sanzioni e la sproporzione delle sanzioni applicate.
3 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del 18.10.2019 per il pagamento dell'importo complessivo di € 46.048,60 e che, in subordine riduca l'importo dei contributi omessi, delle sanzioni irrogate e di ogni ulteriore eventuale credito vantato dall' nella misura di legge;
con CP_2 vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo stato proposto ricorso avverso verbale ispettivo non autonomamente impugnabile ed in subordine, il difetto di giurisdizione, sostenendo che, qualora il verbale fosse ritenuto autonomamente impugnabile, dovrebbe essere impugnato innanzi al TAR in quanto atto del procedimento amministrativo.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso evidenziando, tra
l'altro, che trattandosi di azione di accertamento negativo, l'onere probatorio grava interamente sull'attore secondo le regole generali dell'art. 2697 cod. civ. Infine, ha dedotto che vi è sussistita anche una evasione contributiva in quanto vi è stata una infedele denuncia all'Istituto della retribuzione imponibile erogata, diversa da quella dovuta con la conseguenza che le sanzioni applicate sono legittime.
In conseguenza di ciò ha concluso perché il Tribunale dichiari inammissibile il ricorso o il difetto di giurisdizione;
rigetti nel merito e, in via gradata, ha chiesto la condanna al pagamento delle diverse somme accertate in corso di causa;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono stati escussi numerosi testimoni.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In primo luogo va osservato che il ricorso è ammissibile, dovendosi ritenere sussistete l'interesse della parte ricorrente ad agire in giudizio in seguito alla notifica del verbale di accertamento e notificazione impugnabile.
4 Più specificamente deve osservarsi che se è vero che tendenzialmente il verbale di accertamento e notificazione non è suscettibile di autonoma impugnazione - cfr. Cass., ord. n. 32886/2018 secondo cui
“In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” -, è altrettanto vero che nel caso di specie l'azione giudiziale promossa non ha come oggetto solo l'annullamento dei verbali di accertamento impugnati, bensì anche l'accertamento negativo del presunto credito dell' (cfr. pag. 1 e conclusioni del CP_2 ricorso in cui si formula espressa richiesta di dichiarare
“l'illegittimità di ogni pretesa avanzata dall' ” e che “nulla è CP_2 dovuto da parte di entrambi i soggetti”).
Così qualificata, ossia come azione di accertamento negativo del presunto credito da omissioni e irregolarità contributive e conseguenti sanzioni e accessori, l'azione risulta certamente legittima sul piano dell'ammissibilità in generale e dell'interesse ad agire in particolare, perché proposta in conseguenza proprio della notifica del verbale di accertamento e notificazione che ha determinato l'insorgenza in concreto dell'interesse dei ricorrenti ad agire ai fini dell'accertamento negativo del credito vantato . CP_4 CP_2
In altri termini, l'interesse ad agire con l'azione di accertamento l ha COarte_5 CP_2 notificato verbale di accertamento e notificazione, oltre a successivi e consequenziali inviti alla regolarizzazione contributiva, contestando una serie di presunte irregolarità sul piano contributivo, il che si traduce in una vera e propria pretesa creditoria dell' , avverso CP_2
5 la quale è quindi legittima perché sorretta da un interesse concreto e attuale l'iniziativa processuale delle odierne ricorrenti.
A ciò si aggiunga che la società ricorrente ha dedotto di avere necessità, per poter esercitare normalmente la propria attività, del rilascio del DURC, rispetto al quale può essere ostativa la pendenza del verbale di accertamento di evasione contributiva alla base del presente giudizio, il che rende, anche sotto questo profilo, la domanda ammissibile.
2. Quanto appena evidenziato in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente, da ritenere sussistente considerando la domanda proposta come una vera e propria azione di accertamento negativo del credito, implica anche il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Istituto perché il verbale andrebbe impugnato innanzi al giudice amministrativo. Nel caso di specie, infatti, alla luce di quanto osservato, la notifica del verbale e la sua impugnazione costituisce, a ben vedere l'occasione per la proposizione dell'azione di accertamento negativo, di contenuto più ampio, con la conseguenza che, come per l'altro richiesto espressamente nelle conclusioni, del verbale di accertamento si chiede la disapplicazione e non già la caducazione in senso stretto.
Il merito
3.1 Ciò posto sul piano dell'ammissibilità della domanda proposta, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi, parte ricorrente ha proposto ricorso a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del 18/10/2019, redatto dagli ispettori della sede provinciale di Bari, dell'importo complessivo di € 46.048,60 CP_2
a titolo di contributi evasi/omessi dalla predetta società, con relative sanzioni e/o somme aggiuntive, per 12 lavoratori considerati assunti ed alle dipendenze della predetta società cooperativa, nel presupposto dell'annullamento del contratto di appalto del 30.1.2018 intervenuto tra la società cooperativa ricorrente e la società
[...]
[...
[...] , nonché i successivi inviti a regolarizzare del COarte_6
5.11.2019 e del 23.11.2020.
Ciò posto, va osservato che, così qualificata l'azione proposta, cioè come azione di accertamento negativo, ciò comporta che, sul piano dell'onere probatorio, grava sull' , convenuto in senso formale, ma CP_2 attore, in quanto creditore, in senso sostanziale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito contestato dalla parte ricorrente, sia globalmente, che analiticamente che, in via subordinata, parzialmente.
Così, Corte di Cassazione, sentenza n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di CP_2 verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_2 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”.
Ancora, in termini analoghi e con specifico riferimento all'efficacia probatoria del verbale ispettivo, Corte di Cassazione, sentenza n.
14965/2012: “Nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' CP_2
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che
l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
3.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l non abbia assolto l'onere probatorio che incombeva su di essa, COarte_5 CP_2 non potendosi, in particolare, ritenere fornita la prova della sussistenza di elementi certi e univoci tali da ricondurre alla
7 cooperativa ricorrente la titolarità dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione;
ciò nel presupposto della presunta illegittimità del contratto di appalto stipulato con la COarte_3
con conseguente suo annullamento sulla base del presupposto
[...]
Contr secondo cui la avrebbe esercitato, in costanza di appalto, il Pt_2 potere direttivo, organizzativo e di controllo nei confronti dei lavoratori coinvolti nell'appalto.
In primo luogo, deve osservarsi che tale onere probatorio non può ritenersi assolto semplicemente mediante l'accertamento compiuto con il verbale di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del
18.10.2019, redatto dagli Ispettori della sede provinciale di Bari, CP_2
a seguito dell'accesso ispettivo del 04.06.2019.
Aldilà di ogni valutazione sull'accertamento compiuto con il suddetto verbale, per quel che concerne la relativa vincolatività nel caso di specie deve osservarsi che, secondo principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rapporto del personale ispettivo ha un'efficacia probatoria privilegiata limitata ad alcuni aspetti;
come affermato dalla giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. n. 15702/04 (orientamento conforme a
Cass. SS.UU. n. 916/96). Con l'ulteriore corollario, affermato sempre dalla medesima sentenza, che: “Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il
8 valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
In altri termini, secondo i principi richiamati, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali degli ispettori del lavoro è limitata a ciò che è oggetto di percezione diretta da parte del personale ispettivo
(provenienza, dichiarazioni ricevute, fatti da essi compiuti).
Ciò posto sul piano generale, deve osservarsi che nel caso di specie la ricostruzione della titolarità dei rapporti non è stata basata su una ricognizione diretta effettuata in sede ispettiva, ma, essenzialmente, sulla base di dichiarazioni acquisite in occasione dell'accesso.
Sul punto, deve ulteriormente osservarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito che questo giudice ritiene di condividere
(cfr., tra le altre, Trib. Foggia, 1.02.2022 e Trib. Bari, 24.10.2023 allegate alle note conclusionali di parte ricorrente), sono da privilegiare, sul piano dell'attendibilità e dell'efficacia probatoria, le dichiarazioni che sono acquisite all'interno del giudizio, in sede istruttoria, in quanto formatesi nel pieno rispetto del principio del contraddittorio innanzi all'autorità giudiziaria, ragion per cui si darà prevalenza a quanto emerso in sede istruttoria nel presente giudizio.
Quanto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, aldilà del fatto che si tratta di dichiarazioni non formatesi nel contraddittorio giudiziale,
e quindi già solo per questo da ritenere meno preferibili rispetto a quelle acquisite in giudizio, esse in ogni caso non consentono di dimostrare quanto prospettato dall' , tenuto conto anche del CP_2 fatto che esse, come si evidenzierà nel prosieguo, non hanno trovato adeguato riscontro nel presente giudizio e nell'istruttoria svolta.
E ciò anche in considerazione del fatto che, la parte ricorrente, sulla quale, per le ragioni innanzi illustrate, non incombeva l'onere probatorio di dimostrare l'insussistenza della pretesa creditoria
– ossia nel caso di specie l'imputabilità diretta dei rapporti CP_7 CP_2 di lavoro ad essa e non alla società con COarte_8 la quale era stato stipulato l'appalto di servizi – ha dimostrato in
9 giudizio una serie di circostanze rilevanti nel senso di indurre a ritenere valido ed efficace il suddetto appalto.
3.3 Più specificamente, dall'istruttoria svolta sono emersi elementi sufficienti per poter ritenere che i dipendenti coinvolti nel contratto di appalto il cui rapporto è stato contestato abbiano operato all'esclusiva e diretta dipendenza della . COarte_8
E così più specificamente, il teste già legale Testimone_1 rappresentante della ricorrente dal 2013 al 2020 ha CP_1 confermato, con le sue dichiarazioni, la sostanziale estraneità della cooperativa alla gestione del rapporto di lavoro, affermando, tra Contro l'altro, che “i dipendenti della non davano conto al sottoscritto della loro attività lavorativa”, che “… in caso di inadempimenti da Contro parte di qualche dipendente della quest'ultima irrogava sanzioni disciplinari. È accaduto che io stesso ho segnalato al sig. qualche Pt_3
Contro problematica nei comportamenti di qualche dipendente ed provvedeva poi all'irrogazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti”.
Quanto alle discrasie con le dichiarazioni rese in sede ispettiva, il teste ha dichiarato: “In riferimento alla circostanza sub 18 confermo di essere stato sentito dagli ispettori in merito all'appalto CP_9 di essere stato convocato presso lo studio del mio commercialista. Io non sapevo di cosa si trattasse, ero molto agitato e intimorito e non ho capito niente. Il mio commercialista non ebbe modo di spiegarmi perché loro erano già presenti ed in totale erano 6 ispettori tra e ITL CP_2
Bari”. CO Il teste ha poi sostanzialmente confermato che i contatti con la avvenivano attraverso dichiarando sul punto: Persona_1
“Confermo la circostanza sub 4 del ricorso precisando che avevo Contro rapporti telefonici anche con la signora di Roma della Tes_2
Con ci sentivamo per questioni operative, con per Per_1 Tes_2 questioni amministrative”. Il teste ha anche confermato che il rapporto CO con i dipendenti era gestito direttamente dalla procedeva direttamente anche al relativo pagamento.
10 Tali circostanze hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese da altri testi.
E così, in particolare, la teste , che ha riferito Testimone_3 di lavorare per la ricorrente da circa cinquw anni e prima ancora per la M&G, ha dichiarato: “Conosco il sig. , detto Testimone_1 Per_2 da parecchio tempo, ma non era lui a darmi indicazioni sul posto di Contro lavoro e non c'entrava nulla con la ; la teste ha anche dichiarato di conoscere della M&G solo il sig. , di cui ha riferito di non Pt_4 conoscere il cognome, che presumibilmente è proprio il sig.
[...] cui ha fatto riferimento il teste La teste ha anche Per_1 Tes_1 riferito che nel periodo in cui ha lavorato con la M&G le divise, le attrezzature, i prodotti per la pulizia e i dispositivi di sicurezza erano forniti da quest'ultima.
Anche la teste , dipendente della cooperativa Testimone_4 ricorrente, sul punto ha riferito: “non è vera la circostanza sub f) di cui mi viene data lettura, in quanto abbiamo sempre ricevuto direttive in ordine all'attività lavorativa da svolgere da un tale sig. che si Pt_4 qualificava come un referente della M&G Co”, dichiarando altresì che
“… io personalmente comunicavo le mie assenze dal lavoro alla M&G
Co. e alcune volte al nominato sig. ”. Pt_4
In termini analoghi anche le dichiarazioni rese dalla teste Tes_5
CO
, che ha riferito di aver lavorato per la e per la Cooperativa
[...]
Lu Smile ma di non lavorare più per quest'ultima, che sul punto ha dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato per la M&G Co. le direttive e
i compiti mi venivano impartiti dai referenti della M&G Co. Tali signori
e ”, confermando di ricevere la retribuzione Persona_1 Per_3 dalla La teste ha anche precisato che le attrezzature di lavoro CP_3
CO le erano sempre fornite dalla
Anche la teste , che ha riferito di aver lavorato per la Testimone_6 cooperativa ricorrente dal 2017 al 2022, ha confermato che i rapporti CO in contestazione erano gestiti dalla dichiarando: “In merito alla circostanza sub 4), la confermo;
conosco il sig. in Persona_1 quanto capitava che mi interfacciassi con lui per risolvere eventuali
11 problematiche riscontrate nei condomini in cui facevamo le pulizie.
Confermo la circostanza n. 5); tanto so in quanto le direttive e gli ordini erano impartiti direttamente da personale M&G”. La teste ha anche dichiarato che le era stato riferito da dell'irrogazione Testimone_7 di sanzioni disciplinari nei confronti del personale M&G impegnato nell'appalto in contestazione.
Ancora, la teste , che ha riferito di aver lavorato Testimone_8
CO sia per la cooperativa ricorrente che per la ha dichiarato: “Sulla circostanza sub g) posso riferire che ero io la responsabile delle altre Contro dipendenti quindi le ragazze facevano riferimento a me e io a mia volta facevo riferimento alla signora (…) le divise di lavoro ce Tes_2
Contro le forniva la ma erano pochissime ed eravamo costretti a procurarceli noi stessi”.
Anche il teste , che ha dichiarato di aver Testimone_9 lavorato nel 2018 per la cooperativa ricorrente e anche in periodo non precisato per la M&G, ha dichiarato: “con riferimento alla circostanza sub f) posso riferire che non era il sig. a darmi Testimone_1 direttive, sapevo solo che erail presidente della coop. . Non ho CP_9 ricevuto direttive neanche dalla signora . In riferimento Testimone_6 alla circostanza sub g) ricordo che durante il rapporto lavorativo con Contro per le esigenze relative al rapporto di lavoro facevo riferimento ad un signore che se mal non ricordo si chiamava e che presumo Pt_5
Contro lavorasse per .
Quanto alle dichiarazioni rese da , queste non Testimone_10 possono considerarsi intrinsecamente attendibili, perché la teste ha sin dall'inizio della deposizione riferito di una presunta condotta discriminatoria posta in essere dalla cooperativa odierna ricorrente e in particolare del mostrando, con ciò mostrando una Tes_1 posizione non del tutto equidistante dalle parti, che inficia la attendibilità delle dichiarazioni rese.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , ispettore che Testimone_11 si è occupato dell'accertamento ispettivo, esse risultano sostanzialmente irrilevanti in considerazione del fatto che lo stesso
12 teste ha dichiarato di aver operato l'accertamento essenzialmente sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede ispettivo.
Un altro aspetto significativo nel senso di escludere la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente è rappresentato dal fatto che i testimoni hanno riferito in più occasioni che la referente Contr della cooperativa si recava saltuariamente per i vari Pt_2 cantieri, limitandosi, sostanzialmente, a operare un controllo teso a verificare la correttezza dell'esecuzione del servizio appaltato, senza quindi, in realtà, operare alcun controllo sull'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti di CP_3
In questo senso le dichiarazioni rese da (“Confermo la Testimone_6 circostanza sub 8) per i motivi innanzi detti”, da Testimone_1
(“con riferimento alla circostanza 8), confermo che , che Testimone_6 era una socia dipendente della Coop. Lusmile, saltuariamente si recava presso i condomini oggetto di appalto per verificare solo se i lavori erano stati eseguiti”), da (“con riferimento alla Testimone_9 circostanza sub H) non è vera in quanto era sempre il sig. a Pt_5 fornirci vestiario e attrezzature necessarie per l'attività lavorativa”), da Contro
(“Le divise di lavoro ce le forniva ma erano Testimone_8 pochissime ed eravamo costretti a procurarcele noi stessi”).
Depone, ancora, nel senso della insussistenza dei rapporti di lavoro in capo alla odierna ricorrente la circostanza, confermata da numerosi testimoni come innanzi riportato, dell'esercizio del potere CO disciplinare da parte della che trova riscontro nei provvedimenti disciplinari allegati alla produzione di parte ricorrente.
In questo senso, tra l'altro, le dichiarazioni della teste Tes_5
, che sul punto dichiarato: “Confermo la circostanza sub 13 del
[...] ricorso in quanto io stessa ho ricevuto una contestazione disciplinare.
Confermo la circostanza sub 14 e riconosco come mia la firma sul documento che mi viene mostrato”.
Anche la teste ha dichiarato: “Sulla circostanza n. 13 Testimone_6 posso solo riferire che mi è stato detto dal sig. dell'irrogazione di Pt_3
13 Contro sanzioni disciplinari nei confronti del personale nell'appalto con
. CP_9
In sintesi, quindi, dall'istruttoria svolta, pur con alcune discordanze non decisive nella valutazione complessiva dell'istruttoria espletata, è emersa la prova che alcuni poteri datoriali tipici, come quello CO disciplinare, erano esercitati dalla così come che era quest'ultima a fornire le diviste e gli strumenti di lavoro e a retribuire i dipendenti, tutti elementi, quindi, sintomatici dell'esistenza del CO rapporto di lavoro subordinato con la e non con la odierna ricorrente, come invece ritenuto, come del resto risulta compatibile con la avvenuta stipula del contratto di appalto tra le dette società, che deve, quindi, ritenersi valido.
Alla luce di ciò, previa disapplicazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del 18.10.2018, notificato in pari data, va accertata e dichiarata l'insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' con il suddetto verbale e CP_2 con i provvedimenti consequenziali indicati in ricorso e la legittimità dell'intercorso contratto di appalto tra la e la COarte_1 Pt_2
CP_3 CP_1
In questo senso, peraltro, si è già espressa questa Sezione in fattispecie analoga alla presente con la sentenza n. 2163/2024 del
18.11.2024 allegata alle note conclusive di parte ricorrente.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
52.000), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa che ne hanno fatto richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 429/2021 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009517/DDL del
18.10.2018, notificato in pari data, accerta e dichiara l'insussistenza del credito contributivo rivendicato dall' con il suddetto verbale e CP_2 con i provvedimenti consequenziali indicati in ricorso e la legittimità dell'intercorso contratto di appalto tra la e la COarte_1 Pt_2
; CP_3 CP_1
2. condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_2 delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €
43,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa
Trani, 29.10.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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