Articolo 12 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 settembre 1990
Art. 12. 1. I contributi di cui all'articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unita' di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo e' elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unita' di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, che abbiano globalmente pagato nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 corrispettivi per l'utilizzazione di servizi ferroviari del tipo indicato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 per un ammontare non inferiore a 8 miliardi di lire, e' concesso un contributo erogabile nel triennio 1990-1992 in rate annuali proporzionali all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. Il contributo e' commisurato al 10 per cento dell'ammontare totale dei corrispettivi pagati per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, da societa' appartenenti all'UIRR o dalla societa' Intercontainer di Basilea. La concessione e' subordinata alla presentazione di un programma pluriennale di rinnovo o potenziamento del parco di unita' di carico idonee al trasporto combinato posseduto dai soggetti beneficiari, in misura non inferiore al 20 per cento della consistenza numerica di tale parco alla data di presentazione della domanda. Le unita' di carico incluse in tale programma di rinnovo o potenziamento non potranno essere conteggiate agli effetti della determinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le imprese beneficiarie, all'atto dell'erogazione delle rate, dovranno dimostrare di aver dato progressiva attuazione al programma di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 2 settembre 1990
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