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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1446/2024 R.G. vertente tra
, nella persona del curatore, Rag. Parte_1
con l'Avv. Stefano Taddia Parte_2
attrice e
(quest'ultimo deceduto in data 18.09.2024) Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Livorno in Corso Amedeo n.9, P.Iva P.IVA_1
nella sua qualità di Presidente della Controparte_3 Controparte_2
[...]
convenuti contumaci
in punto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - resposnabilità
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 6.11.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare per le causali
di cui in narrativa:
1) accertata e dichiarata la responsabilità del SI. , nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore della società fallita, , per avere agito in violazione dei limiti Parte_1
agli stessi imposti dalla legge e dallo statuto, nonché contravvenendo agli obblighi di con-
servazione del patrimonio sociale, condannare il SI. al risarcimento di tutti i CP_1
danni subiti dalla società e conseguentemente dalla Curatela a causa della sua condotta,
danni che si quantificano della complessiva somma di euro 115.000,00, corrispondente al-
la differenza tra attivo e passivo, cui aggiungersi euro 7500,00 quale parte del capitale so-
ciale non versato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di produzione
del danno fino al momento del saldo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che
all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia.
2) accertata l'esistenza del credito della Curatela e, conseguentemente a tale accertamento,
dichiarare inefficace nei confronti della , ai sensi Parte_1
dell'art.2901 c.c., l'atto di donazione di immobile descritto al punto n.8 della narrativa in
fatto e, dunque, l'atto del 26.11.2019 (repertorio 64751/25826, proveniente dal Notaio, Dr.
trascritto in data 18.12.2019 presso la Conservatoria dei Registri Immobi- Persona_1
CP_ di Livorno al numero 13972 Registro Particolare ed al numero 20599 Registro Gene-
rale, con il quale il SI. ha donato, in favore della donataria Controparte_1 [...]
, l'immobile ad uso abitativo e la rimessa, sito nel Comune di Livorno, Via del- CP_2
la Valle Benedetta n.72 - rispettivamente distinti al N.C.E.U. del Comune di Livorno al fo-
glio 50, particelle 500 e 503, sub. 602, 603 e 604, Cat. A/2 e C/6, Vani 7 e mq 18.
2 3) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e del Suo Presidente, SI. Controparte_5
per i danni subiti dal Fallimento della società in conseguenza della
[...] Parte_1
vendita di cui al punto n.10 della narrativa in fatto, in favore della SI.ra , Parte_3
della piena proprietà nella misura di ½ della unità ad uso abitazione, sita nel Comune di
Livorno, Via della Valle Benedetta n.72, piano T-1 - distinta al N.C.E.U. del Comune di Li-
vorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub. 602 e 603, Cat. A/2, Vani 7 – nonché del loca-
le rimessa, piano T - distinto al N.C.E.U. del Comune di Livorno al foglio 50, particella
503, sub. 604, Cat. C/6, Classe 8, mq.
8 - con atto di compravendita del 02.02.2022 (reper-
torio 10280/8206) proveniente dal Notaio, Dott. , trascritto in data Persona_2
09.02.2022 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno al numero 1351
Registro Particolare ed al numero 1886 Registro Generale.
4) conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, ed il suo Presidente, SI. al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dal Fallimento della società , che si quantificano in euro Parte_1
77.478,42, corrispondente al prezzo della compravendita, oltre interessi legali e rivaluta-
zione monetaria, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia all'esito
dell'istruttoria.
5) Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento conveniva in giudizio il Parte_4
SI. , in qualità di Amministratore Unico della società fallita, Controparte_1
3 al fine di sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultimo per aver agito in vio-
lazione dei limiti di cui alla legge ed allo Statuto ed in violazione degli obblighi per la conservazione del patrimonio sociale con la conseguente richiesta di con-
danna al risarcimento dei danni quantificati in euro 115 mila;
oltre alla
[...]
ed il SI. per la dichiarazione di ineffica- Controparte_2 Controparte_3
cia dell'atto di donazione e della successiva compravendita dell'immobile, sito a
Livorno in Valle Benedetta n.72, e l'accertamento della responsabilità ex art.2043 c.c. con la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
77.478,42. Nel termine per la costituzione il SI. decedeva e, a segui- CP_1
to della dichiarazione di interruzione del procedimento, parte attrice depositava comparsa di riassunzione che veniva notificata agli eredi del de cuius, colletti-
vamente ed impersonalmente, nel luogo di residenza di quest'ultimo.
All'esito del deposito delle memorie di rito, nella contumacia dei convenuti, il Giu-
dice riteneva la causa matura per la decisione, fissando l'udienza di discussione del
30 ottobre 2025 con concessione del termine fino al 2 ottobre 2025 per il deposito di note difensive.
2. Emerge per tabulas che, con sentenza n. 33 del 20.05.2021, il Tribunale di Livorno
ha dichiarato il fallimento della società Parte_5
alla data del fallimento (cfr. doc. 2) amministratore unico della società era
[...] [...]
, il quale deteneva pure il 95% del capitale sociale, mentre il restante CP_6
5% era nella titolarità di (cfr. ibidem, visura camerale). Controparte_3
L'esame della contabilità effettuato dal Curatore fallimentare al momento dell'apertura della procedura di fallimento, condotto attraverso un'analisi delle scrit-
4 ture contabili obbligatorie, ha evidenziato la totale inattendibilità di quest'ultime.
Ciò in ragione, sia della mancata tenuta di alcuni libri sociali obbligatori, che in re-
lazione alla presenza di poste errate;
in particolare, dall'esame delle scritture conta-
bili, emergevano saldi di conto corrente positivi per € 78.000,00 a fronte di una si-
tuazione di ampia scopertura dei conti stessi e di crediti appostati per oltre €
72.000,00 rilevatisi insussistenti a fronte della successiva ammissione dello stesso amministratore.
In particolare, dall'esame delle scritture contabili è emerso che la società, costituita nel 2017, si esponeva, già nell'esercizio successivo, a perdite tali da azzerare il capi-
tale sociale;
perdite quantificate in € 10.689,00 nel 2018 ed € 134.653,47 nel 2020.
Ciononostante, l'imprenditore ha continuato a svolgere attività di impresa sino alla dichiarazione di fallimento pronunciata nel 2021 (doc. 3-3, 1).
Nel mese di marzo 2020, quando la società aveva già maturato ingenti perdite,
l'amministratore stipulava un contratto denominato “preliminare di cessione mac-
chinari”, con il quale, di fatto, effettuava una cessione d'azienda dietro corrispettivo di € 30.000,00 (doc. 4-4, 1), quest'ultimo mai pagato dagli acquirenti.
Inoltre, il SI. nella sua qualità di socio non ha mai provveduto al paga- CP_1
mento dei decimi ed è pertanto debitore della società per complessivi € 7.500,00.
Il SI. , amministratore della società fallita, era titolare dell'immobile, ubi- CP_1
cato nel Comune di Livorno in Via della Valle Benedetta n. 72; come emerge dalla ispezione effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Livorno (doc. 5), la predetta unità immobiliare, dal valore dichiarato di € 82.768,00, veniva donata dal SI. Pt_6
5 vio con atto stipulato e poi successivamente trascritto dal notaio in data CP_1
18.12.2019.
La donataria era la M.D. Asso Servizi SP, con sede a Livorno.
Da un'ulteriore ispezione effettuata presso la suddetta Agenzia del Territorio, Uffi-
cio Provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare (doc. 6), è risultato altresì che suddetto immobile veniva successivamente in parte alienato (nella misura di ½) dalla donataria – nella persona del suo Presidente, SI. – Controparte_3
dietro corrispettivo complessivo di € 77.487,42, alla acquirente SI.ra Persona_3
[...
.
Dal contratto di compravendita, stipulato tra M.D. Asso Servizi SP (associazione venditrice) e la SI.ra (acquirente), emergono due circostanze (doc. Parte_3
7): la prima riguardante il SI. che oltre a ricoprire la carica di Controparte_3
Presidente e rappresentante della associazione venditrice, ricopriva la carica di socio di minoranza della società fallita (ibidem, doc. 7 e allegato A di cui al medesimo); la seconda riguarda le modalità di corresponsione del prezzo per la compravendita immobiliare, nella misura di un ½ dell'unità, fissato in complessivi € 77.487,42 a fronte di un valore stimato dell'intero complesso immobiliare di circa € 80.000,00
(doc. 5). In esecuzione del contratto, l'acquirente si obbligava a corrispondere la somma concordata di € 77.487,42 frazionandola in € 39.146,97 in favore dell'Agenzia delle Entrate e € 38.340,45 in favore della Controparte_7
tivo Queste somme pagate dall'acquirente erano riferite a Controparte_8
posizioni debitorie gravanti sulla proprietà alienata e garantite da iscrizioni ipoteca-
6 rie, per giunta funzionali a rimuovere in parte i debiti gravanti sull'immobile (doc.
7).
Medio tempore la Banca di Credito Cooperativo di GN CI procedeva alla trascrizione, in data 01.02.2021, della domanda giudiziale di revoca dell'atto di donazione datata 29.01.2021 (doc. 8), citando in giudizio, innanzi al Tribunale di
Livorno, il donante e la donataria.
Il Tribunale procedeva all'accoglimento della domanda revocatoria relativa al pre-
detto contratto di donazione avanzata dalla Banca, la quale, successivamente tra-
scriveva la relativa pronuncia (doc. 9).
Emerge, inoltre, che il SI. risiedeva insieme all'acquirente SI.ra CP_1 Per_3
[...
nell'immobile illo tempore donato e poi successivamente venduto dal donatario a quest'ultima.
3. Azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore CP_1
La curatela agisce per far valere la responsabilità dell'amministratore della società
fallita, SI. , per aver causato il fallimento della società con una Controparte_1
gestione caratterizzata da gravissime irregolarità.
Parte attrice fonda la propria domanda basandosi su delle gravi irregolarità gestorie del SI. , nonché amministratore della società: “Innanzitutto, come Controparte_1
detto, il SI. non ha osservato le regole base della gestione di una azien- CP_1
da omettendo una accurata e precisa tenuta delle scritture contabili che si sono ri-
velate parziali ed inattendibili. In secondo luogo, l'amministratore della fallita a
fronte di perdite di esercizio che già dal 2018 erano ben superiori al capitale socia-
le, non ha provveduto a ricapitalizzare la società proseguendone la gestione aggra-
7 vando così lo stato di dissesto e causandone il fallimento. Peraltro l'esame dei do-
cumenti contabili disponibili evidenziano – soprattutto per l'anno 2019 – uno squi-
librio tra ricavi e costi delle merci del tutto ingiustificabili che fondano una grave
presunzione di condotte gestionali assolutamente illegittime e pregiudizievoli degli
interessi dei creditori. Precisamente nell'anno 2019 a fronte di ricavi da vendite
per 100.536,00 euro i costi per materie prime ammontavano a euro 162.297,00 con
uno sbilanciamento non giustificabile soprattutto in relazione al tipo di attività
svolta dalla società fallita. Ancora, il SI. come detto in premessa ha sti- CP_1
pulato un contratto formalmente nominato cessione di attrezzature, ma riconducibi-
le ad una evidente cessione di ramo di azienda spogliando di fatto la società della
sua seppur minima consistenza patrimoniale e non curando neppure la riscossione
del corrispettivo”.
Sul punto occorre ricordare che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la prova della responsabilità degli amministratori grava sull'attore solamente per quan-
to concerne la dimostrazione della sussistenza delle violazioni ed il nesso causale tra dette violazioni e il danno verificatosi;
grava, invece, sugli amministratori convenu-
ti, il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso.
Appare ampiamente dimostrato dai documenti allegati da parte attrice (doc. 12 e ss.)
la riconducibilità delle condotte di mala gestio alla persona dell'amministratore;
In primo luogo, emerge ictu oculi la discordanza tra le scritture contabili ri-
conducibili al libro giornale obbligatorio e lo stato patrimoniale definito dal bilancio d'esercizio relativo agli anni in cui la società operava sul mercato.
Difatti, dall'esame delle singole voci del libro giornale che, ai sensi dell'art. 8 2216 c.c., deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, si rileverebbe un anomalo equilibrio tra voci attive e passive non rispondenti allo stato patrimoniale definito dal bilancio d'esercizio.
Ancora, le perdite riportate già dal primo esercizio (2017-2018) avrebbero dovuto indurre l'amministratore della società ad operare un intervento sul capitale sociale, data la funzione garantistica che la legge attribuisce a quest'ultimo nei tipi societari capitalistici (i quali, di regola, godendo di au-
tonomia patrimoniale perfetta, rispondono delle obbligazioni della società,
salvo eccezioni, con il solo patrimonio e capitale sociale).
Inoltre, l'amministratore a seguito della stipula del contratto definito come
“cessione di attrezzature” (doc. 4) andava di fatto a privare la società degli strumenti essenziali funzionali all'esercizio dell'attività di impresa di cui all'oggetto sociale, oltretutto non curandosi della riscossione del corrispetti-
vo pattuito tra le parti.
Tali condotte risultano tuttavia ampiamente dimostrate e documentate e conducono a ritenere sussistente il nesso di causalità tra la mala gestio dell'amministratore e il pregiudizio che da essa è derivato alla società.
In particolare, rilevanti sul punto sarebbero le circostanze relative alla omessa tenuta di alcuni libri sociali obbligatori e la presenza di poste del tutto errate. Circostanze,
quest'ultime che emergono ictu oculi dalla relazione ex art. 33 della legge fallimen-
tare e dal programma di liquidazione (doc. 3-3, 1). Sul punto si cita testualmente ciò
che traspare dalla lettura del verbale di liquidazione, redatto durante la pendenza
9 della procedura fallimentare, dal quale si legge che “le scritture contabili reperite
non sono complete in quanto mancano il libro inventari ed il libro beni ammortiz-
zabili [...] Verificata l'inattendibilità delle scritture contabili esibite, il completo az-
zeramento del capitale sociale già dall'esercizio 2018 e l'aggravamento del disse-
sto sociale senza aver preso gli opportuni provvedimenti da parte
dell'amministratore unico, lo scrivente ritiene opportuno promuovere un'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, SI. ”. Controparte_1
Quanto ai parametri definitori per la quantificazione del danno derivante dalla re-
sponsabilità dell'amministratore si applica l'art. 2486 c.c.; in particolare l'ultimo comma del già menzionato articolo prevede che “se è stata aperta una procedura
concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle
stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il
danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dalla
procedura”.
Nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti della procedura di liquidazione giudiziale, il valore del danno arrecato – pari alla differenza tra attivo e passivo ac-
certati nella procedura – è quantificabile in € 115.000,00, ai quali si devono aggiun-
gere € 7.500 a titolo di somma dovuta per il mancato versamento di parte del capita-
le sociale. Sull'ultima posta vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Sulla prima posta, avente carattere risarcitorio, vanno riconosciuti gli interes-
si legali e la rivalutazione monetaria dalla data di produzione del danno fino ad og-
gi, giungendosi ad una somma, ad oggi rivalutata (dies a quo: giorno della dichiara-
10 zione del fallimento) e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate di €
148.719,14.
4. Azione revocatoria – inefficacia dell'atto di donazione
I presupposti sui quali si fonda l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consi-
stono: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito nei confronti del debitore di-
sponente; b) nell'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dallo stesso;
c)
nell'effettività del danno causato da tale atto dispositivo, vale a dire la lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal disponente
(c.d. eventus damni); e, da ultimo, d) nella sussistenza di un certo atteggiamento soggettivo del debitore (c.d. scientia o consilium fraudis) e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (c.d. partecipatio fraudis).
Quanto ai profili fattuali, peraltro già dianzi accennati, emerge per tabulas che il
SI. , amministratore della società fallita, era proprietario dell'immobile, CP_1
sito nel Comune di Livorno in Via della Valle Benedetta n. 72 e che la predetta uni-
tà immobiliare è stata oggetto di un atto di donazione in data 18.12.2019 (doc. 5), in favore della donataria . Controparte_2
Emerge, inoltre, che l'unità immobiliare donata è stata successivamente venduta dalla associazione donataria in data 02.02.2022 (doc. 7).
Alla vendita procedeva il Presidente dell'associazione, SI. tra- Controparte_3
sferendo la titolarità di ½ della proprietà immobiliare all'acquirente, la SI.ra
[...]
. Per_4
L'acquirente si impegnava a corrispondere il corrispettivo pattuito per la vendita di
€ 77.487,42 in favore della di Credito Cooperativo di GN CI CP_7
11 per € 38.340,45, e in favore dell'Agenzia delle Entrate per € 39.146, 97. Il paga-
mento in favore dei due enti risultava funzionale a ripianare posizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile alienato.
Sempre per tabulas emerge che la procedeva a domanda di revoca dell'atto CP_7
di donazione in data 29.01.2021, successivamente trascritta (doc. 8); la predetta domanda giudiziale veniva poi accolta dal Tribunale di Livorno, con conseguente successiva trascrizione della pronuncia di accoglimento. Emerge, inoltre, che le controversie vertenti tra e la Banca venivano risolte in via stragiudiziale CP_1
tra le parti, motivo per cui la Banca non avrebbe intrapreso azioni esecutive sull'immobile in questione.
Tuttavia, appare opportuno ricordare che la pronuncia di accoglimento della do-
manda di revoca non produce effetti a beneficio di tutti i creditori, bensì solamente nei confronti del creditore o dei creditori che hanno agito giudizialmente rendendo l'atto inefficace nei loro confronti.
La curatela agisce in revocatoria per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione effettuato dal debitore-donante, SI. , in favore della CP_1
donataria . Controparte_2
Sul punto è opportuno ricordare che l'art. 2901 c.c. stabilisce che per gli atti a titolo gratuito è possibile chiederne l'inefficacia alla sola condizione che il debitore cono-
scesse il pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, senza che vi sia la necessità di una indagine sullo stato soggettivo del terzo beneficiario.
Appare a tal proposito di tutta evidenza la sussistenza di uno stato soggettivo di ma-
la fede del debitore, il quale, consapevole della situazione di dissesto nella quale si
12 trovava illo tempore la società ha consapevolmente sottratto alla garanzia creditoria il bene immobile donato. Ciò premesso, è da ritenere sussistente il presupposto dell'eventus damni, ovvero del pregiudizio alle ragioni creditorie come conseguenza dell'atto di disposizione del debitore.
Inoltre, trattandosi di una domanda di revoca di un atto a titolo gratuito è del tutto irrilevante l'indagine dello stato soggettivo del donatario, risultando, come premes-
so, sufficienti ai fini della revoca solamente l'eventus damni e la scientia damni.
Consinderato, dunque:
Sussistente il rapporto credito-debito tra curatela attrice e debitore convenu-
to;
Esistente un valido atto di disposizione, nella specie una donazione di bene immobile, compiuto dal debitore in favore della associazione MD Asso Ser-
vizi APS;
Sussistente l'eventus damni, ovvero la effettività del danno causato da tale atto dispositivo, vale a dire la lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal disponente;
va senz'altro accolta la domanda revocatoria relativa alla donazione dell'immobile sito in Livorno, Via della Valle Benedetta n.72, piano T-1 – distinta al N.C.E.U. del
Comune di Livorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub. 602 e 603, Cat. A/2, Va-
ni 7 - nonché del locale rimessa, piano T – distinto al N.C.E.U. del Comune di Li-
vorno al foglio, 50, particella 503, sub. 604, Cat. C/6, Classe 8, mq. 8, con conse-
guente inefficacia dell'atto di donazione stesso in favore della curatela attrice.
13 Va infine ordinata al competente Conservatore l'annotazione di cui all'art. 2655
c.c.
5. Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. derivante dalla compravendita
La curatela agisce nei confronti dell'associazione e del suo Controparte_2
Presidente, SI. per chiedere il risarcimento del danno derivante Controparte_3
dalla vendita del bene immobile illo tempore da quest'ultima ricevuto in forza della donazione oggetto di revoca. Il bene immobile, precedentemente di proprietà del
SI. , veniva donato – con atto di donazione stipulato in data Controparte_1
18.12.2019 - all'associazione . In un secondo momento, in Controparte_2
data 02.02.2022, la donataria, nella persona del suo Presidente, SI. Controparte_5
vendeva la metà del bene immobile in esame alla SI.ra al
[...] Parte_3
prezzo convenuto di € 77.487,42, a fronte di un valore stimato dell'intero complesso immobiliare di circa € 80.000,00 (doc. 5). Il corrispettivo pattuito per la vendita ve-
niva poi corrisposto dall'acquirente, così come convenuto nel contratto di compra-
vendita tra le parti, all'Agenzia delle Entrate per € 39.146,97 e alla Banca di Credito
Cooperativo di GN CI per € 38.340,45; il pagamento in favore dei predetti enti risultava funzionale a ripianare posizioni debitorie gravanti sulla pro-
prietà garantite da iscrizioni ipotecarie (Doc 7, art. 4 del contratto di compravendi-
ta).
La curatela agisce ex art. 2043 c.c. contro l'associazione, in solido con il suo Presi-
dente, SI. per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal fal- Controparte_3
P limento della società che essa quantifica in una somma pari al cor- Parte_1
rispettivo pattuito per la vendita immobiliare, vale a dire € 77. 487,42.
14 Ai fini dell'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. grava su colui che agisce l'onere di provare la sussistenza della condotta dannosa, la colpa o il dolo dell'agente e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Pacifica è la sussistenza della condotta dannosa, dal momento che la vendita dell'immobile ricevuto in donazione impedirebbe al creditore di soddisfare le sue ragioni sul bene ormai venduto a un terzo. Ciò perché, indipendente-
mente dall'esperimento positivo della revocatoria, l'alienazione del bene ad un terzo impedirebbe al creditore di soddisfarsi sullo stesso. Infatti, la revo-
catoria rende inefficace l'atto nei confronti del solo creditore, ma non impe-
disce a colui che abbia ricevuto il bene a titolo gratuito od oneroso di dispor-
re dello stesso nei confronti di terzi. Nel caso in esame, il creditore non po-
trebbe recuperare la disponibilità dell'immobile donato e poi successivamen-
te alienato. Tale condotta, singolarmente considerata, è già di per sé fonte di pregiudizio nei confronti del creditore.
L'attore deve dimostrare, oltre alla sussistenza di una condotta dannosa,
l'esistenza di uno stato di mala fede o di colpa. Va ribadito, al proposito,
quanto dianzi accennato, ovverosia che il oltre ad essere presi- CP_3
dente dell'associazione convenuta, era socio della stessa Parte_4
poi fallita, il che induce a ritenere altamente verosimile che egli fosse perfet-
tamente a conoscenza dello stato in cui versava la società stessa, potendosi dunque altresì ritenere, su base indiziaria, che il fosse partecipe CP_3
dell'accordo che condusse dapprima alla donazione e successivamente
15 all'alienazione (per giunta alla convivente del ) del bene immobile CP_1
de quo.
Inoltre, è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento dannoso. Quest'ultimo parrebbe ampiamente dimo-
strato dal fatto che senza la vendita dell'immobile da parte del donatario la revocatoria del contratto di donazione avrebbe permesso alla curatela di ag-
gredire il bene a copertura del credito. Infatti, è da ritenere che la vendita immobiliare effettuata dall'associazione rappresenti la causa diretta dell'impossibilità per il creditore di recuperare il suo credito.
Quanto sin qui illustrato porta a ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2043
c.c. della convenuta e del convenuto, nonché Presidente Controparte_2
dell'omonima associazione, il SI. Controparte_3
Per quel che concerne il quantum debeatur, secondo giurisprudenza granitica in ma-
teria si ritiene che, in relazione al credito vantato, esso coincida col corrispettivo pattuito per la vendita dell'immobile oppure con il valore commerciale di quest'ultimo; “il danno arrecato al creditore dall'alienazione del bene donato,
compiuta dal donatario prima della dichiarazione di inefficacia della donazione,
consiste nella perdita della garanzia patrimoniale costituita da quel bene, e il rela-
tivo risarcimento è commisurato al valore del bene alienato o al corrispettivo rica-
vato dalla vendita, nei limiti dell'entità del credito rimasto insoddisfatto – Cass.
Civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14557”; “la misura del danno è pari al valore del
bene oggetto di alienazione o, se inferiore, al prezzo conseguito dal donatario con
16 l'alienazione - Cass. Civ., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 18515”; “la vendita del bene
donato prima della revocatoria integra fatto illecito, e il danno al creditore è quan-
tificabile nel valore del bene perduto, che può identificarsi nel prezzo della vendita
percepito – Cass. Civ., sez. II, 16 giugno 1999, n. 5978”.
Tutto ciò premesso, visto il credito vantato da parte attrice e ritenuti sussistenti gli elementi integranti la responsabilità civile, la convenuta , va Controparte_2
condannata, in solido il suo Presidente al pagamento in favore Controparte_3
della curatela attrice di una somma pari ad € 77.478, 42 oltre a rivalutazione ed inte-
ressi legali.
Si giunge quindi ad una somma, ad oggi rivalutata (dies a quo: vendita del bene,
2.2.2022) e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate di € 95.359,57.
6. Le spese seguono il criterio della soccombenza. I convenuti devono pertanto rifon-
dere a parte attrice le spese di lite.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed en-
trato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega,
nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
17 Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore da
52.0001,00 a 260,000,00 euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare che la fase istruttoria avveniva su base meramente documentale.
Le spese si liquidano, quindi, nell'importo unico di € 11.268,00 per compenso di avvocato (utilizzando i valori medi delle fasi introduttiva, di studio e decisoria ed i valori minimi della fase istruttoria e di trattazione), oltre a € 456,00 per anticipazio-
ni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca ex art. 2901 c.c., dichiarandolo inefficace nei confronti della Curatela del CP_9
l'atto di trasferimento del 18 dicembre 2019 (trascritto in data 18 di- Parte_7
cembre 2019) a rogito notaio in Livorno rep. 64751/25826 con cui Persona_1 CP_1
ha donato alla associazione l'immobile ad uso abitativo e
[...] Controparte_2
la relativa rimessa ubicati nel Comune di Livorno, Via della Valle Benedetta n. 72, rispetti-
vamente distinti al N.C.E.U. del Comune di Livorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub.
602, 603 e 604, Cat. A/2 e C/6, Vani 7 e mq. 18;
ordina
al competente Conservatore, con esonero da responsabilità, l'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.
ritenuta
18 la responsabilità del SI. per la violazione degli obblighi incombenti su- Controparte_1
gli amministratori di società;
condanna
gli eredi di a pagare alla Curatela del a tito- Controparte_1 Parte_1
lo di risarcimento dei danni subiti, l'importo, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sul-
le somme via via rivalutate, di € 148.719,14 (oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo),
oltre ad € 7.500,00 a titolo di capitale sociale non versato, oltre ad interessi sull'ultima somma dalla domanda al saldo effettivo;
ritenuta
la responsabilità extracontrattuale dell'associazione , nonché, in so- Controparte_2
lido del suo Presidente, Controparte_3
condanna
l'associazione , nonché in solido, il suo Presidente Controparte_2 Controparte_5
al pagamento alla Curatela a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno, della somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalu-
tate, pari ad € 95.359,57, oltre ad interessi legali da oggi fino al saldo effettivo;
condanna
parti convenute a rifondere a parte attrice le spese Parte_1
del presente giudizio, spese che si liquidano, per l'intero, in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre a € 456,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno il 6.11.2025
Il Giudice (dott. Giulio Scaramuzzino)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1446/2024 R.G. vertente tra
, nella persona del curatore, Rag. Parte_1
con l'Avv. Stefano Taddia Parte_2
attrice e
(quest'ultimo deceduto in data 18.09.2024) Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Livorno in Corso Amedeo n.9, P.Iva P.IVA_1
nella sua qualità di Presidente della Controparte_3 Controparte_2
[...]
convenuti contumaci
in punto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - resposnabilità
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 6.11.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare per le causali
di cui in narrativa:
1) accertata e dichiarata la responsabilità del SI. , nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore della società fallita, , per avere agito in violazione dei limiti Parte_1
agli stessi imposti dalla legge e dallo statuto, nonché contravvenendo agli obblighi di con-
servazione del patrimonio sociale, condannare il SI. al risarcimento di tutti i CP_1
danni subiti dalla società e conseguentemente dalla Curatela a causa della sua condotta,
danni che si quantificano della complessiva somma di euro 115.000,00, corrispondente al-
la differenza tra attivo e passivo, cui aggiungersi euro 7500,00 quale parte del capitale so-
ciale non versato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di produzione
del danno fino al momento del saldo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che
all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia.
2) accertata l'esistenza del credito della Curatela e, conseguentemente a tale accertamento,
dichiarare inefficace nei confronti della , ai sensi Parte_1
dell'art.2901 c.c., l'atto di donazione di immobile descritto al punto n.8 della narrativa in
fatto e, dunque, l'atto del 26.11.2019 (repertorio 64751/25826, proveniente dal Notaio, Dr.
trascritto in data 18.12.2019 presso la Conservatoria dei Registri Immobi- Persona_1
CP_ di Livorno al numero 13972 Registro Particolare ed al numero 20599 Registro Gene-
rale, con il quale il SI. ha donato, in favore della donataria Controparte_1 [...]
, l'immobile ad uso abitativo e la rimessa, sito nel Comune di Livorno, Via del- CP_2
la Valle Benedetta n.72 - rispettivamente distinti al N.C.E.U. del Comune di Livorno al fo-
glio 50, particelle 500 e 503, sub. 602, 603 e 604, Cat. A/2 e C/6, Vani 7 e mq 18.
2 3) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e del Suo Presidente, SI. Controparte_5
per i danni subiti dal Fallimento della società in conseguenza della
[...] Parte_1
vendita di cui al punto n.10 della narrativa in fatto, in favore della SI.ra , Parte_3
della piena proprietà nella misura di ½ della unità ad uso abitazione, sita nel Comune di
Livorno, Via della Valle Benedetta n.72, piano T-1 - distinta al N.C.E.U. del Comune di Li-
vorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub. 602 e 603, Cat. A/2, Vani 7 – nonché del loca-
le rimessa, piano T - distinto al N.C.E.U. del Comune di Livorno al foglio 50, particella
503, sub. 604, Cat. C/6, Classe 8, mq.
8 - con atto di compravendita del 02.02.2022 (reper-
torio 10280/8206) proveniente dal Notaio, Dott. , trascritto in data Persona_2
09.02.2022 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno al numero 1351
Registro Particolare ed al numero 1886 Registro Generale.
4) conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, ed il suo Presidente, SI. al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dal Fallimento della società , che si quantificano in euro Parte_1
77.478,42, corrispondente al prezzo della compravendita, oltre interessi legali e rivaluta-
zione monetaria, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia all'esito
dell'istruttoria.
5) Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento conveniva in giudizio il Parte_4
SI. , in qualità di Amministratore Unico della società fallita, Controparte_1
3 al fine di sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultimo per aver agito in vio-
lazione dei limiti di cui alla legge ed allo Statuto ed in violazione degli obblighi per la conservazione del patrimonio sociale con la conseguente richiesta di con-
danna al risarcimento dei danni quantificati in euro 115 mila;
oltre alla
[...]
ed il SI. per la dichiarazione di ineffica- Controparte_2 Controparte_3
cia dell'atto di donazione e della successiva compravendita dell'immobile, sito a
Livorno in Valle Benedetta n.72, e l'accertamento della responsabilità ex art.2043 c.c. con la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
77.478,42. Nel termine per la costituzione il SI. decedeva e, a segui- CP_1
to della dichiarazione di interruzione del procedimento, parte attrice depositava comparsa di riassunzione che veniva notificata agli eredi del de cuius, colletti-
vamente ed impersonalmente, nel luogo di residenza di quest'ultimo.
All'esito del deposito delle memorie di rito, nella contumacia dei convenuti, il Giu-
dice riteneva la causa matura per la decisione, fissando l'udienza di discussione del
30 ottobre 2025 con concessione del termine fino al 2 ottobre 2025 per il deposito di note difensive.
2. Emerge per tabulas che, con sentenza n. 33 del 20.05.2021, il Tribunale di Livorno
ha dichiarato il fallimento della società Parte_5
alla data del fallimento (cfr. doc. 2) amministratore unico della società era
[...] [...]
, il quale deteneva pure il 95% del capitale sociale, mentre il restante CP_6
5% era nella titolarità di (cfr. ibidem, visura camerale). Controparte_3
L'esame della contabilità effettuato dal Curatore fallimentare al momento dell'apertura della procedura di fallimento, condotto attraverso un'analisi delle scrit-
4 ture contabili obbligatorie, ha evidenziato la totale inattendibilità di quest'ultime.
Ciò in ragione, sia della mancata tenuta di alcuni libri sociali obbligatori, che in re-
lazione alla presenza di poste errate;
in particolare, dall'esame delle scritture conta-
bili, emergevano saldi di conto corrente positivi per € 78.000,00 a fronte di una si-
tuazione di ampia scopertura dei conti stessi e di crediti appostati per oltre €
72.000,00 rilevatisi insussistenti a fronte della successiva ammissione dello stesso amministratore.
In particolare, dall'esame delle scritture contabili è emerso che la società, costituita nel 2017, si esponeva, già nell'esercizio successivo, a perdite tali da azzerare il capi-
tale sociale;
perdite quantificate in € 10.689,00 nel 2018 ed € 134.653,47 nel 2020.
Ciononostante, l'imprenditore ha continuato a svolgere attività di impresa sino alla dichiarazione di fallimento pronunciata nel 2021 (doc. 3-3, 1).
Nel mese di marzo 2020, quando la società aveva già maturato ingenti perdite,
l'amministratore stipulava un contratto denominato “preliminare di cessione mac-
chinari”, con il quale, di fatto, effettuava una cessione d'azienda dietro corrispettivo di € 30.000,00 (doc. 4-4, 1), quest'ultimo mai pagato dagli acquirenti.
Inoltre, il SI. nella sua qualità di socio non ha mai provveduto al paga- CP_1
mento dei decimi ed è pertanto debitore della società per complessivi € 7.500,00.
Il SI. , amministratore della società fallita, era titolare dell'immobile, ubi- CP_1
cato nel Comune di Livorno in Via della Valle Benedetta n. 72; come emerge dalla ispezione effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Livorno (doc. 5), la predetta unità immobiliare, dal valore dichiarato di € 82.768,00, veniva donata dal SI. Pt_6
5 vio con atto stipulato e poi successivamente trascritto dal notaio in data CP_1
18.12.2019.
La donataria era la M.D. Asso Servizi SP, con sede a Livorno.
Da un'ulteriore ispezione effettuata presso la suddetta Agenzia del Territorio, Uffi-
cio Provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare (doc. 6), è risultato altresì che suddetto immobile veniva successivamente in parte alienato (nella misura di ½) dalla donataria – nella persona del suo Presidente, SI. – Controparte_3
dietro corrispettivo complessivo di € 77.487,42, alla acquirente SI.ra Persona_3
[...
.
Dal contratto di compravendita, stipulato tra M.D. Asso Servizi SP (associazione venditrice) e la SI.ra (acquirente), emergono due circostanze (doc. Parte_3
7): la prima riguardante il SI. che oltre a ricoprire la carica di Controparte_3
Presidente e rappresentante della associazione venditrice, ricopriva la carica di socio di minoranza della società fallita (ibidem, doc. 7 e allegato A di cui al medesimo); la seconda riguarda le modalità di corresponsione del prezzo per la compravendita immobiliare, nella misura di un ½ dell'unità, fissato in complessivi € 77.487,42 a fronte di un valore stimato dell'intero complesso immobiliare di circa € 80.000,00
(doc. 5). In esecuzione del contratto, l'acquirente si obbligava a corrispondere la somma concordata di € 77.487,42 frazionandola in € 39.146,97 in favore dell'Agenzia delle Entrate e € 38.340,45 in favore della Controparte_7
tivo Queste somme pagate dall'acquirente erano riferite a Controparte_8
posizioni debitorie gravanti sulla proprietà alienata e garantite da iscrizioni ipoteca-
6 rie, per giunta funzionali a rimuovere in parte i debiti gravanti sull'immobile (doc.
7).
Medio tempore la Banca di Credito Cooperativo di GN CI procedeva alla trascrizione, in data 01.02.2021, della domanda giudiziale di revoca dell'atto di donazione datata 29.01.2021 (doc. 8), citando in giudizio, innanzi al Tribunale di
Livorno, il donante e la donataria.
Il Tribunale procedeva all'accoglimento della domanda revocatoria relativa al pre-
detto contratto di donazione avanzata dalla Banca, la quale, successivamente tra-
scriveva la relativa pronuncia (doc. 9).
Emerge, inoltre, che il SI. risiedeva insieme all'acquirente SI.ra CP_1 Per_3
[...
nell'immobile illo tempore donato e poi successivamente venduto dal donatario a quest'ultima.
3. Azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore CP_1
La curatela agisce per far valere la responsabilità dell'amministratore della società
fallita, SI. , per aver causato il fallimento della società con una Controparte_1
gestione caratterizzata da gravissime irregolarità.
Parte attrice fonda la propria domanda basandosi su delle gravi irregolarità gestorie del SI. , nonché amministratore della società: “Innanzitutto, come Controparte_1
detto, il SI. non ha osservato le regole base della gestione di una azien- CP_1
da omettendo una accurata e precisa tenuta delle scritture contabili che si sono ri-
velate parziali ed inattendibili. In secondo luogo, l'amministratore della fallita a
fronte di perdite di esercizio che già dal 2018 erano ben superiori al capitale socia-
le, non ha provveduto a ricapitalizzare la società proseguendone la gestione aggra-
7 vando così lo stato di dissesto e causandone il fallimento. Peraltro l'esame dei do-
cumenti contabili disponibili evidenziano – soprattutto per l'anno 2019 – uno squi-
librio tra ricavi e costi delle merci del tutto ingiustificabili che fondano una grave
presunzione di condotte gestionali assolutamente illegittime e pregiudizievoli degli
interessi dei creditori. Precisamente nell'anno 2019 a fronte di ricavi da vendite
per 100.536,00 euro i costi per materie prime ammontavano a euro 162.297,00 con
uno sbilanciamento non giustificabile soprattutto in relazione al tipo di attività
svolta dalla società fallita. Ancora, il SI. come detto in premessa ha sti- CP_1
pulato un contratto formalmente nominato cessione di attrezzature, ma riconducibi-
le ad una evidente cessione di ramo di azienda spogliando di fatto la società della
sua seppur minima consistenza patrimoniale e non curando neppure la riscossione
del corrispettivo”.
Sul punto occorre ricordare che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la prova della responsabilità degli amministratori grava sull'attore solamente per quan-
to concerne la dimostrazione della sussistenza delle violazioni ed il nesso causale tra dette violazioni e il danno verificatosi;
grava, invece, sugli amministratori convenu-
ti, il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso.
Appare ampiamente dimostrato dai documenti allegati da parte attrice (doc. 12 e ss.)
la riconducibilità delle condotte di mala gestio alla persona dell'amministratore;
In primo luogo, emerge ictu oculi la discordanza tra le scritture contabili ri-
conducibili al libro giornale obbligatorio e lo stato patrimoniale definito dal bilancio d'esercizio relativo agli anni in cui la società operava sul mercato.
Difatti, dall'esame delle singole voci del libro giornale che, ai sensi dell'art. 8 2216 c.c., deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, si rileverebbe un anomalo equilibrio tra voci attive e passive non rispondenti allo stato patrimoniale definito dal bilancio d'esercizio.
Ancora, le perdite riportate già dal primo esercizio (2017-2018) avrebbero dovuto indurre l'amministratore della società ad operare un intervento sul capitale sociale, data la funzione garantistica che la legge attribuisce a quest'ultimo nei tipi societari capitalistici (i quali, di regola, godendo di au-
tonomia patrimoniale perfetta, rispondono delle obbligazioni della società,
salvo eccezioni, con il solo patrimonio e capitale sociale).
Inoltre, l'amministratore a seguito della stipula del contratto definito come
“cessione di attrezzature” (doc. 4) andava di fatto a privare la società degli strumenti essenziali funzionali all'esercizio dell'attività di impresa di cui all'oggetto sociale, oltretutto non curandosi della riscossione del corrispetti-
vo pattuito tra le parti.
Tali condotte risultano tuttavia ampiamente dimostrate e documentate e conducono a ritenere sussistente il nesso di causalità tra la mala gestio dell'amministratore e il pregiudizio che da essa è derivato alla società.
In particolare, rilevanti sul punto sarebbero le circostanze relative alla omessa tenuta di alcuni libri sociali obbligatori e la presenza di poste del tutto errate. Circostanze,
quest'ultime che emergono ictu oculi dalla relazione ex art. 33 della legge fallimen-
tare e dal programma di liquidazione (doc. 3-3, 1). Sul punto si cita testualmente ciò
che traspare dalla lettura del verbale di liquidazione, redatto durante la pendenza
9 della procedura fallimentare, dal quale si legge che “le scritture contabili reperite
non sono complete in quanto mancano il libro inventari ed il libro beni ammortiz-
zabili [...] Verificata l'inattendibilità delle scritture contabili esibite, il completo az-
zeramento del capitale sociale già dall'esercizio 2018 e l'aggravamento del disse-
sto sociale senza aver preso gli opportuni provvedimenti da parte
dell'amministratore unico, lo scrivente ritiene opportuno promuovere un'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, SI. ”. Controparte_1
Quanto ai parametri definitori per la quantificazione del danno derivante dalla re-
sponsabilità dell'amministratore si applica l'art. 2486 c.c.; in particolare l'ultimo comma del già menzionato articolo prevede che “se è stata aperta una procedura
concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle
stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il
danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dalla
procedura”.
Nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti della procedura di liquidazione giudiziale, il valore del danno arrecato – pari alla differenza tra attivo e passivo ac-
certati nella procedura – è quantificabile in € 115.000,00, ai quali si devono aggiun-
gere € 7.500 a titolo di somma dovuta per il mancato versamento di parte del capita-
le sociale. Sull'ultima posta vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Sulla prima posta, avente carattere risarcitorio, vanno riconosciuti gli interes-
si legali e la rivalutazione monetaria dalla data di produzione del danno fino ad og-
gi, giungendosi ad una somma, ad oggi rivalutata (dies a quo: giorno della dichiara-
10 zione del fallimento) e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate di €
148.719,14.
4. Azione revocatoria – inefficacia dell'atto di donazione
I presupposti sui quali si fonda l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consi-
stono: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito nei confronti del debitore di-
sponente; b) nell'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dallo stesso;
c)
nell'effettività del danno causato da tale atto dispositivo, vale a dire la lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal disponente
(c.d. eventus damni); e, da ultimo, d) nella sussistenza di un certo atteggiamento soggettivo del debitore (c.d. scientia o consilium fraudis) e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (c.d. partecipatio fraudis).
Quanto ai profili fattuali, peraltro già dianzi accennati, emerge per tabulas che il
SI. , amministratore della società fallita, era proprietario dell'immobile, CP_1
sito nel Comune di Livorno in Via della Valle Benedetta n. 72 e che la predetta uni-
tà immobiliare è stata oggetto di un atto di donazione in data 18.12.2019 (doc. 5), in favore della donataria . Controparte_2
Emerge, inoltre, che l'unità immobiliare donata è stata successivamente venduta dalla associazione donataria in data 02.02.2022 (doc. 7).
Alla vendita procedeva il Presidente dell'associazione, SI. tra- Controparte_3
sferendo la titolarità di ½ della proprietà immobiliare all'acquirente, la SI.ra
[...]
. Per_4
L'acquirente si impegnava a corrispondere il corrispettivo pattuito per la vendita di
€ 77.487,42 in favore della di Credito Cooperativo di GN CI CP_7
11 per € 38.340,45, e in favore dell'Agenzia delle Entrate per € 39.146, 97. Il paga-
mento in favore dei due enti risultava funzionale a ripianare posizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile alienato.
Sempre per tabulas emerge che la procedeva a domanda di revoca dell'atto CP_7
di donazione in data 29.01.2021, successivamente trascritta (doc. 8); la predetta domanda giudiziale veniva poi accolta dal Tribunale di Livorno, con conseguente successiva trascrizione della pronuncia di accoglimento. Emerge, inoltre, che le controversie vertenti tra e la Banca venivano risolte in via stragiudiziale CP_1
tra le parti, motivo per cui la Banca non avrebbe intrapreso azioni esecutive sull'immobile in questione.
Tuttavia, appare opportuno ricordare che la pronuncia di accoglimento della do-
manda di revoca non produce effetti a beneficio di tutti i creditori, bensì solamente nei confronti del creditore o dei creditori che hanno agito giudizialmente rendendo l'atto inefficace nei loro confronti.
La curatela agisce in revocatoria per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione effettuato dal debitore-donante, SI. , in favore della CP_1
donataria . Controparte_2
Sul punto è opportuno ricordare che l'art. 2901 c.c. stabilisce che per gli atti a titolo gratuito è possibile chiederne l'inefficacia alla sola condizione che il debitore cono-
scesse il pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, senza che vi sia la necessità di una indagine sullo stato soggettivo del terzo beneficiario.
Appare a tal proposito di tutta evidenza la sussistenza di uno stato soggettivo di ma-
la fede del debitore, il quale, consapevole della situazione di dissesto nella quale si
12 trovava illo tempore la società ha consapevolmente sottratto alla garanzia creditoria il bene immobile donato. Ciò premesso, è da ritenere sussistente il presupposto dell'eventus damni, ovvero del pregiudizio alle ragioni creditorie come conseguenza dell'atto di disposizione del debitore.
Inoltre, trattandosi di una domanda di revoca di un atto a titolo gratuito è del tutto irrilevante l'indagine dello stato soggettivo del donatario, risultando, come premes-
so, sufficienti ai fini della revoca solamente l'eventus damni e la scientia damni.
Consinderato, dunque:
Sussistente il rapporto credito-debito tra curatela attrice e debitore convenu-
to;
Esistente un valido atto di disposizione, nella specie una donazione di bene immobile, compiuto dal debitore in favore della associazione MD Asso Ser-
vizi APS;
Sussistente l'eventus damni, ovvero la effettività del danno causato da tale atto dispositivo, vale a dire la lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal disponente;
va senz'altro accolta la domanda revocatoria relativa alla donazione dell'immobile sito in Livorno, Via della Valle Benedetta n.72, piano T-1 – distinta al N.C.E.U. del
Comune di Livorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub. 602 e 603, Cat. A/2, Va-
ni 7 - nonché del locale rimessa, piano T – distinto al N.C.E.U. del Comune di Li-
vorno al foglio, 50, particella 503, sub. 604, Cat. C/6, Classe 8, mq. 8, con conse-
guente inefficacia dell'atto di donazione stesso in favore della curatela attrice.
13 Va infine ordinata al competente Conservatore l'annotazione di cui all'art. 2655
c.c.
5. Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. derivante dalla compravendita
La curatela agisce nei confronti dell'associazione e del suo Controparte_2
Presidente, SI. per chiedere il risarcimento del danno derivante Controparte_3
dalla vendita del bene immobile illo tempore da quest'ultima ricevuto in forza della donazione oggetto di revoca. Il bene immobile, precedentemente di proprietà del
SI. , veniva donato – con atto di donazione stipulato in data Controparte_1
18.12.2019 - all'associazione . In un secondo momento, in Controparte_2
data 02.02.2022, la donataria, nella persona del suo Presidente, SI. Controparte_5
vendeva la metà del bene immobile in esame alla SI.ra al
[...] Parte_3
prezzo convenuto di € 77.487,42, a fronte di un valore stimato dell'intero complesso immobiliare di circa € 80.000,00 (doc. 5). Il corrispettivo pattuito per la vendita ve-
niva poi corrisposto dall'acquirente, così come convenuto nel contratto di compra-
vendita tra le parti, all'Agenzia delle Entrate per € 39.146,97 e alla Banca di Credito
Cooperativo di GN CI per € 38.340,45; il pagamento in favore dei predetti enti risultava funzionale a ripianare posizioni debitorie gravanti sulla pro-
prietà garantite da iscrizioni ipotecarie (Doc 7, art. 4 del contratto di compravendi-
ta).
La curatela agisce ex art. 2043 c.c. contro l'associazione, in solido con il suo Presi-
dente, SI. per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal fal- Controparte_3
P limento della società che essa quantifica in una somma pari al cor- Parte_1
rispettivo pattuito per la vendita immobiliare, vale a dire € 77. 487,42.
14 Ai fini dell'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. grava su colui che agisce l'onere di provare la sussistenza della condotta dannosa, la colpa o il dolo dell'agente e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Pacifica è la sussistenza della condotta dannosa, dal momento che la vendita dell'immobile ricevuto in donazione impedirebbe al creditore di soddisfare le sue ragioni sul bene ormai venduto a un terzo. Ciò perché, indipendente-
mente dall'esperimento positivo della revocatoria, l'alienazione del bene ad un terzo impedirebbe al creditore di soddisfarsi sullo stesso. Infatti, la revo-
catoria rende inefficace l'atto nei confronti del solo creditore, ma non impe-
disce a colui che abbia ricevuto il bene a titolo gratuito od oneroso di dispor-
re dello stesso nei confronti di terzi. Nel caso in esame, il creditore non po-
trebbe recuperare la disponibilità dell'immobile donato e poi successivamen-
te alienato. Tale condotta, singolarmente considerata, è già di per sé fonte di pregiudizio nei confronti del creditore.
L'attore deve dimostrare, oltre alla sussistenza di una condotta dannosa,
l'esistenza di uno stato di mala fede o di colpa. Va ribadito, al proposito,
quanto dianzi accennato, ovverosia che il oltre ad essere presi- CP_3
dente dell'associazione convenuta, era socio della stessa Parte_4
poi fallita, il che induce a ritenere altamente verosimile che egli fosse perfet-
tamente a conoscenza dello stato in cui versava la società stessa, potendosi dunque altresì ritenere, su base indiziaria, che il fosse partecipe CP_3
dell'accordo che condusse dapprima alla donazione e successivamente
15 all'alienazione (per giunta alla convivente del ) del bene immobile CP_1
de quo.
Inoltre, è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento dannoso. Quest'ultimo parrebbe ampiamente dimo-
strato dal fatto che senza la vendita dell'immobile da parte del donatario la revocatoria del contratto di donazione avrebbe permesso alla curatela di ag-
gredire il bene a copertura del credito. Infatti, è da ritenere che la vendita immobiliare effettuata dall'associazione rappresenti la causa diretta dell'impossibilità per il creditore di recuperare il suo credito.
Quanto sin qui illustrato porta a ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2043
c.c. della convenuta e del convenuto, nonché Presidente Controparte_2
dell'omonima associazione, il SI. Controparte_3
Per quel che concerne il quantum debeatur, secondo giurisprudenza granitica in ma-
teria si ritiene che, in relazione al credito vantato, esso coincida col corrispettivo pattuito per la vendita dell'immobile oppure con il valore commerciale di quest'ultimo; “il danno arrecato al creditore dall'alienazione del bene donato,
compiuta dal donatario prima della dichiarazione di inefficacia della donazione,
consiste nella perdita della garanzia patrimoniale costituita da quel bene, e il rela-
tivo risarcimento è commisurato al valore del bene alienato o al corrispettivo rica-
vato dalla vendita, nei limiti dell'entità del credito rimasto insoddisfatto – Cass.
Civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14557”; “la misura del danno è pari al valore del
bene oggetto di alienazione o, se inferiore, al prezzo conseguito dal donatario con
16 l'alienazione - Cass. Civ., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 18515”; “la vendita del bene
donato prima della revocatoria integra fatto illecito, e il danno al creditore è quan-
tificabile nel valore del bene perduto, che può identificarsi nel prezzo della vendita
percepito – Cass. Civ., sez. II, 16 giugno 1999, n. 5978”.
Tutto ciò premesso, visto il credito vantato da parte attrice e ritenuti sussistenti gli elementi integranti la responsabilità civile, la convenuta , va Controparte_2
condannata, in solido il suo Presidente al pagamento in favore Controparte_3
della curatela attrice di una somma pari ad € 77.478, 42 oltre a rivalutazione ed inte-
ressi legali.
Si giunge quindi ad una somma, ad oggi rivalutata (dies a quo: vendita del bene,
2.2.2022) e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate di € 95.359,57.
6. Le spese seguono il criterio della soccombenza. I convenuti devono pertanto rifon-
dere a parte attrice le spese di lite.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed en-
trato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega,
nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
17 Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore da
52.0001,00 a 260,000,00 euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare che la fase istruttoria avveniva su base meramente documentale.
Le spese si liquidano, quindi, nell'importo unico di € 11.268,00 per compenso di avvocato (utilizzando i valori medi delle fasi introduttiva, di studio e decisoria ed i valori minimi della fase istruttoria e di trattazione), oltre a € 456,00 per anticipazio-
ni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca ex art. 2901 c.c., dichiarandolo inefficace nei confronti della Curatela del CP_9
l'atto di trasferimento del 18 dicembre 2019 (trascritto in data 18 di- Parte_7
cembre 2019) a rogito notaio in Livorno rep. 64751/25826 con cui Persona_1 CP_1
ha donato alla associazione l'immobile ad uso abitativo e
[...] Controparte_2
la relativa rimessa ubicati nel Comune di Livorno, Via della Valle Benedetta n. 72, rispetti-
vamente distinti al N.C.E.U. del Comune di Livorno al foglio 50, particelle 500 e 503, sub.
602, 603 e 604, Cat. A/2 e C/6, Vani 7 e mq. 18;
ordina
al competente Conservatore, con esonero da responsabilità, l'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.
ritenuta
18 la responsabilità del SI. per la violazione degli obblighi incombenti su- Controparte_1
gli amministratori di società;
condanna
gli eredi di a pagare alla Curatela del a tito- Controparte_1 Parte_1
lo di risarcimento dei danni subiti, l'importo, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sul-
le somme via via rivalutate, di € 148.719,14 (oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo),
oltre ad € 7.500,00 a titolo di capitale sociale non versato, oltre ad interessi sull'ultima somma dalla domanda al saldo effettivo;
ritenuta
la responsabilità extracontrattuale dell'associazione , nonché, in so- Controparte_2
lido del suo Presidente, Controparte_3
condanna
l'associazione , nonché in solido, il suo Presidente Controparte_2 Controparte_5
al pagamento alla Curatela a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1
danno, della somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalu-
tate, pari ad € 95.359,57, oltre ad interessi legali da oggi fino al saldo effettivo;
condanna
parti convenute a rifondere a parte attrice le spese Parte_1
del presente giudizio, spese che si liquidano, per l'intero, in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre a € 456,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno il 6.11.2025
Il Giudice (dott. Giulio Scaramuzzino)
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