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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1928\2023 R.G.A.C. promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Bianchi e Ranieri Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Del Medico in Massa, Via
Cairoli, 24; attore opponente
nei confronti di
(CF rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Cristina Babboni e dall'avv. Erica Palladino ed elettivamente domiciliato in
Carrara, presso lo studio dell'avv. Babboni, in Piazza Matteotti n. 10; convenuto opposto
Oggetto: crediti discendente dall'esercizio della tutela.
Conclusioni: per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria richiesta respinta: a) in via preliminare, acquisire i fascicoli completi della tutela di Persona_1
(R.G. n. 1243/1996) e della fase del reclamo davanti al Collegio della volontaria giurisdizione (R.G.
n. 868/2021); b) in via principale, privare di ogni effetto e revocare integralmente il decreto ingiuntivo
n. 439/2023 del Tribunale di Massa per i motivi espositi in narrativa;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la compensazione legale del credito di Euro 10.041,10 e accessori, vantato da
pagina 1 di 10 in qualità di erede di con parte dei crediti certi, liquidi ed esigibili di Controparte_1 Persona_1
verso l'eredità di come esposto in narrativa e nel caso di contestazioni Parte_1 Persona_1
rispetto all'an o al quantum di tale credito, voglia accertarlo in via riconvenzionale, con condanna dell'eredità beneficiata di al suo pagamento e con compensazione ex art. 1243, co. 2 Persona_1
c.c. con il credito di cui al decreto ingiuntivo;
d) in ogni caso, in via riconvenzionale, respinte tutte le eccezioni del convenuto: - accertare il credito di per le spese vive documentate sostenute Parte_1
per nel periodo dall'8.1.2003 al 25.12.2019 e condannare l'eredità di quest'ultimo al Persona_1
rimborso di tali spese secondo l'importo che risulterà dovuto in causa, eventualmente anche a titolo di arricchimento senza causa;
- accertare l'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione da parte di su incarico della tutrice nell'interesse della medesima e del Parte_1 Parte_2
tutelato nel periodo da aprile 1998 a dicembre 2002 e il debito conseguente Persona_1
riconosciuto con dichiarazioni unilaterali da e, in quanto necessario, determinare il Parte_2
compenso e le spese per questa attività e condannare l'eredità di direttamente al Persona_1
pagamento in solido di tale somma oppure nella misura del 25%, in proporzione alla quota dell'eredità di ricevuta per testamento;
- accertare il credito per l'equa indennità della tutrice Parte_2 [...]
pari a Euro 34,534,65 e condannare l'eredità del tutelato al pagamento di Pt_2 Persona_1
tale somma a nella misura del 25%, in proporzione alla quota dell'eredità di Parte_1 [...]
ricevuta da quest'ultimo per testamento;
- condannare erede beneficiato di Pt_2 Controparte_1
a rimborsare a la somma di Euro 350,00 per le spese anticipate, Persona_1 Parte_1
come esposto in narrativa. Si chiede, in ogni caso, se ritenuto utile, di rigettare la richiesta del convenuto di trasmettere il fascicolo della tutela di alla Procura della Repubblica e, a tal fine, si Persona_1
chiede che venga disposta idonea CTU volta a verificare l'infondatezza della richiesta del convenuto. Si insiste, infine, per l'ammissione delle prove per testi e interrogatorio sui capitoli indicati in atto di citazione da p. 17 a p. 21 (lettera A) e per l'espletamento della CTU tecnico contabile indicata in atto di citazione a p. 18 (lettera B). Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su nuove domande introdotte dal convenuto. Con vittoria di spese e competenze”; per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa e rigettata ogni contraria istanza: In via preliminare, in rito: accertare e dichiarare la nullità della citazione per difetto dei
pagina 2 di 10 requisiti di cui agli artt. 163 n. 3 e n. 4 e 164 c.p.c. in ogni caso, in via preliminare: acquisiti, ove ritenuti opportuni, i fascicoli della tutela (RGC VG n. 200029/1996) e della Persona_1
successiva fase di reclamo avverso i provvedimenti di rigetto dell'equa indennità ex art. 379 c.c. e mancata approvazione del rendiconto finale (RGC 898/21), confermare il decreto ingiuntivo n.
439/2023 del 04.08.2023 rgc n. 1189/2023 dott. rigettare le domande avversarie perché il Pt_3
rendiconto finale del tutore non approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati ai sensi dell'art. 386 c.c., comma 3, rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto;
in ogni caso, nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 439/2023 del 04.08.2023 rgc n. 1189/2023 dott. anche ai sensi dell'art. Pt_3
2033 c.c. ovvero ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte da controparte sia nella forma dell'eccezione di compensazione, che di domanda riconvenzionale, anche a titolo di arricchimento senza causa, perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria con riguardo ai crediti per
l'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione su incarico della sig.ra e Parte_2
della domanda di riconoscimento dei crediti per l'equa indennità della tutrice rigettare Parte_2
ogni domanda di cui alla lett. c) avversaria perché infondata in fatto e diritto;
in ogni caso: rigettare la domanda di rimborso di euro 350,00 perché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna di controparte alle spese e competenze di lite e per tutte le causali esposte anche con condanna di cui all'art.
96 c.p.c. Si chiede, altresì, che alla luce della ricostruzione offerta – ove ravvisati i presupposti e ritenuto opportuno, come già precedentemente richiesto – il Tribunale trasmetta il fascicolo della tutela alla Procura competente per le opportune valutazioni. In via istruttoria: si insiste nelle Persona_1
richieste già formulate in atti e ci si oppone ad ogni richiesta istruttoria avversaria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha origine dal ricorso monitorio proposto da
[...]
, in qualità di erede di , nei confronti di , ex CP_1 Persona_1 Parte_1
tutore del de cuis, volto a conseguire la di lui condanna al pagamento di importi indebitamente trattenuti, a dispetto dell'errore da parte dell' Parte_4
che, non avvedendosi della sua cessazione dall'esercizio delle funzioni di tutore,
[...]
pagina 3 di 10 ha continuato ad adempiere in suo favore alla transazione a suo tempo intervenuta con il sig. . Nel proporre opposizione, ha richiesto la revoca Persona_1 Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 439\2023, a fronte dell'infondatezza della domanda o, comunque, in via subordinata della compensazione con il credito dallo stesso vantato nei confronti del de cuis. In via riconvenzionale, infine, l'opponente ha domandato al
Tribunale di voler “accertare il credito di per le spese vive documentate sostenute per Parte_1
nel periodo dall'8.1.2003 al 25.12.2019 e condannare l'eredità di quest'ultimo al Persona_1
rimborso di tali spese secondo l'importo che risulterà dovuto in causa, eventualmente anche a titolo di arricchimento senza causa;
- accertare l'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione da parte di su incarico della tutrice nell'interesse della medesima e del Parte_1 Parte_2
tutelato nel periodo da aprile 1998 a dicembre 2002, determinare il compenso e le Persona_1
spese per questa attività e condannare l'eredità di direttamente al pagamento in solido Persona_1
di tale somma oppure nella misura del 25%, in proporzione alla quota dell'eredità di Parte_2
ricevuta per testamento;
- accertare il credito per l'equa indennità della tutrice pari a Parte_2
Euro 34,534,65 e condannare l'eredità del tutelato al pagamento di tale somma a Persona_1
nella misura del 25%, in proporzione alla quota dell'eredità di Parte_1 Parte_2
ricevuta da quest'ultimo per testamento;
- condannare erede beneficiato di Controparte_1 [...]
a rimborsare a la somma di Euro 350,00 per le spese anticipate, come Per_1 Parte_1
esposto in narrativa. Con vittoria di spese e competenze. Di tali domande l'opposto ha richiesto,
a sua volta, il rigetto, a fronte della definitività degli accertamenti operati dal Tribunale di Massa nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.c..
2. All'esito della prima udienza di comparizione il G.I. ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, fissato davanti a sé l'udienza di rimessione in decisione, ed ha quindi assegnato alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
3. Con ordinanza del 31.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Infondata appare la domanda azionata in via monitoria da . Parte_1
Tanto nel ricorso monitorio, quanto nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., si è limitato a richiedere a Parte_1 CP_1
pagina 4 di 10 “la restituzione di una somma (€ 10.041.11) che sarebbe stata indebitamente trattenuta Per_1
dall'ex tutore perché riferibile a rimborsi sanitari riconosciuti da al tutelato” (v. difese della Pt_5
parte opposta), senza però citare alcuna previsione normativa, né qualificare espressamente la domanda.
Solo nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.5.2024 la causa petendi è stata espressamente individuata nell'indebito oggettivo o nell'ingiustificato arricchimento. E tale qualificazione è stata tenuta ferma in sede di precisazione delle conclusioni, ove si chiede al Tribunale di “confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 439/2023 del
04.08.2023 rgc n. 1189/2023 dott. anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero ex art. 2041 Pt_3
c.c.”
5. Ciò posto, è opinione del magistrato che le eventuali domande dell'erede del sig.
avrebbero dovuto essere avanzate proponendo formale opposizione al Per_1
rendimento del conto finale previsto per la tutale degli incapaci, ex art. 386, comma 3,
c.c., essendo quella la sede per il beneficiario e\o i suoi eredi di dolersi della erronea gestione da parte del tutore e di avanzare le relative pretese restitutorie.
Sennonché, anche ad ammettere – in ipotesi – la facoltà per costoro di agire giudizialmente al di fuori di tale procedura, onde ottenere la condanna del tutore al pagamento di somme indebitamente trattenute nell'esercizio delle funzioni, non appaiono comunque sussistere i presupposti di cui all'art. 2033 c.c.. Tale previsione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (cfr. Cass. civ. n. 18266/2018). La struttura stessa della norma – nella sua incisiva enunciazione del presupposto che, per esservi diritto a ripetizione di ciò che è stato pagato, deve esservi un pagamento non dovuto – esclude la necessità di un errore nel pagamento da parte del solvens
(espressamente richiesto nel caso dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c.) risultando pertanto sufficiente che lo stesso sia non dovuto. Inoltre, sempre secondo la
Suprema Corte, nella ripetizione di indebito opera il normale riparto dell'onere della prova, che impone a chi agisce per la ripetizione di dimostrare tanto l'avvenuto pagina 5 di 10 pagamento, quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa) prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. 30713\2018; Cass. civ.
17146/2003).
6. Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale in rilievo, nella specie non è dato ravvisarsi un indebito pagamento da parte di , di cui l'erede possa Persona_1
pretendere la restituzione.
Ciò risulta chiaro ripercorrendo il dato allegativo del ricorso monitorio, ove si legge che: 1) in data 25 dicembre 2019 è deceduto il sig. , nato a [...], Persona_1
il 14.04.1960, con ultima residenza e domicilio in Carrara (MS), via Provinciale Avenza
Sarzana n. 26; 2) il defunto era stato dichiarato interdetto dal Tribunale di Massa con sentenza n. 140/2000 del 24 Luglio 2000, R.G. V.G. n. 200029/96, ricoverato per l'assistenza sanitaria presso la , sita in Svizzera, con oneri a carico della Controparte_2
parte e dell' 3) con riferimento al periodo di Parte_4
interesse, l'ufficio tutelare è stato svolto dal fratello del sig. , Persona_1 [...]
; 4) il defunto, non coniugato e non unito civilmente, ha lasciato come unico Pt_1
erede legittimo il figlio sig. , il quale ha accettato l'eredità relitta del Controparte_1
padre con beneficio di inventario;
5) tra il sig. e l'ex tutore del padre Controparte_1
sono insorte contestazioni in ordine alla rendicontazione della tutela, concluse con la mancata approvazione del rendiconto finale e il rigetto della richiesta di indennità ex art. 379 c.c. avanzata dal sig. (cfr. Trib. Massa n. 200029/96 V.G. – Parte_1
fase reclamo Collegio n. 868/22 V.G.); 6) nelle more dei richiamati giudizi, nonché durante i tentativi di trattative stragiudiziali, il sig. ha richiesto Controparte_1
chiarimenti circa la rendicontazione dei rimborsi ricevuti da per le spese Parte_4
medico-sanitarie del tutelato;
7) è emerso che a seguito di conciliazione giudiziale raggiunta con l' quest'ultima ha Controparte_3
provveduto al rimborso di quota parte delle spese sostenute per l'assistenza del tutelato, rimettendo la somma riconosciuta direttamente sulle coordinate iban del tutore;
8)
pagina 6 di 10 successivamente, l'ex tutore si è preoccupato di stornare la cifra sul conto corrente del beneficiario, mediante bonifico, come si può evincere incrociando i dati del conto corrente di e il riepilogo somme rimesse, fornito dall' ; 9) Persona_1 Parte_4
tale prassi è stata adottata per tutta la durata dell'ufficio tutelare;
10) dopo il decesso del sig. (25.12.2019) l'ex tutore ha ricevuto sul proprio Persona_1 Parte_1
conto il rimborso dell'ultima fattura pagata alla clinica (cfr. doc. 5 – fattura n. CP_2
1166/2019 per l'importo di CHF 15.567,25); 11) la fattura n. 1166/2019 è stata pagata con provvista del conto Fideuram, di esclusiva titolarità del sig. , in data Persona_1
07-08.01.2020 (cfr. doc. 3 pag. 564); 12) l' ha, quindi, parzialmente Parte_4
rimborsato le spese corrispondendo sulle coordinate dell'ex tutore, secondo la modalità sopra descritta, la somma di € 10.041,11, come da mandato di pagamento trasmesso dall'ente (cfr. doc. 6 – contabile 28.02.2020 ); 13) tuttavia, l'ex tutore non Parte_4
ha provveduto alla relativa ed obbligatoria restituzione degli importi, come si può riscontrare dall'estratto conto del sig. relativo al periodo successivo al Persona_1
decesso e sino alla chiusura del conto;
14) non è stata ancora effettuata la restituzione della somma alle ragioni della massa ereditaria.
E' evidente, dunque, che non sussista alcun indebito pagamento suscettibile di ripetizione da parte di chi lo ha posto in essere.
7. Vale poi ulteriormente evidenziare come, successivamente all'udienza di comparizione, le difese dell'opposta tendano a sovrapporre la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. con quella di cui all'art. 2041 c.c.. Emblematica a tal riguardo è la portata della memorie conclusionali di replica ove si legge che: “il decreto ingiuntivo su ricorso del sig. al Tribunale di Massa veniva regolarmente emesso, senza la richiesta di alcun Controparte_1
chiarimento da parte del giudice assegnatario, evidente che il destinatario giuridico del pagamento eseguito da ASL dovesse individuarsi nel sig. e, per l'effetto, dopo il decesso del padre, Persona_1
solo poteva essere legittimato a richiedere la ripetizione della somma trattenuta senza Controparte_1
titolo dall'ex tutore, esperendo il rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi tra le sfere patrimoniali dei due soggetti. Altresì evidente, e ben descritto già in fase
pagina 7 di 10 monitoria, l'arricchimento del sig. e la relativa diminuzione patrimoniale dell'altra Parte_1
parte, idonea a legittimare la domanda di restituzione delle somme”. Vengono richiamati, in sostanza, taluni degli elementi fondanti della fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. (evidentemente non sovrapponibili a quelli concernenti la ripetizione dell'indebito oggettivo) che si sostanziano: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042
c.c.) nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.
E tuttavia, questo magistrato non ritiene di poter riqualificare la domanda in tali termini, non avendo parte opposta dedotto – nel rispetto delle preclusioni allegative – la sussistenza dei predetti elementi costitutivi, ivi incluso quello della sussidiarietà in astratto dell'azione (cfr. Cass. civ. S.U. n. 5222\2023) che – come si è detto – nella vicenda processuale che ne occupa appare oltretutto mancare, dal momento che le pretese di che trattasi avrebbero dovuto essere azionate promuovendo un giudizio ex art. 386, comma 3, c.c..
Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere revocato.
8. Proseguendo nello scrutinio, risultano inammissibili le domande avanzate in via riconvenzionale da parte attrice opponente.
Vale evidenziare che il procedimento di tutela nei confronti del de cuis si è chiuso con 2 provvedimenti: a) quello di mancata approvazione del rendiconto finale di tutela depositato dal tutore (cfr. doc. 5 opposta – provvedimento del Parte_1
05.04.2021); b) quello di rigetto dell'istanza ex art. 379 c.c. del 15.06.2020, dal medesimo proposta, avente ad oggetto il pagamento della liquidazione del tutore ed il rimborso di spese asseritamente sostenute per conto del tutelato (cfr. doc. 6 opposta – provvedimento del 05.04.2021). Tale ultimo provvedimento è stato impugnato in sede pagina 8 di 10 di reclamo, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 868\22 V.G., i cui esiti si sono rivelati sfavorevoli all'ex tutore.
Ciò posto, l'ex tutore – nell'agire in via riconvenzionale nel presente procedimento – si
è limitato a domandare l'accertamento di crediti sorti nell'esercizio di tali funzioni
(anche a titolo di indebito arricchimento) e la condanna di controparte al relativo pagamento.
Il che appare inammissibile, anche in questo caso, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione (Cass. 1 luglio 2008, n. 17956). (…) L'art. 386 c.c., difatti, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, "consta sostanzialmente di due parti di natura diversa riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del rendiconto e, la seconda, regolata dal comma 3, l'ipotesi di mancata approvazione o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto dall'art. 45 comma 3 disp. att. c.c., da verificare "nel contraddittorio degli interessati" (Cass. 19 luglio 2000, n. 9470)” (cfr. Cass. civ. 4029\2022).
9. Risulta quindi quella del contenzioso ex art. 386, comma 3, c.c. (non potendosi considerare tale l'iniziativa processuale assunta dal sig. nell'ambito del Parte_1
presente procedimento, che non ha direttamente ad oggetto il provvedimento del giudice tutelare) la sede per scrutinare la titolarità di crediti nei confronti del beneficiario e\o dei suoi eredi, non sussistendo senz'altro il requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. necessario a giustificare la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento.
10. A fronte della soccombenza reciproca le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1928\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
n. 439\2023 e ne dispone la revoca;
2) dichiara inammissibili le domande avanzate in via riconvenzionale da
[...]
; CP_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 31.1.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 10 di 10