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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 600/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 600/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Anna Di Novi e Angelo Di Novi;
appellanti
e
Controparte_1
(P.I. , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_1 sig.ri e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_1
Santo Manes;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Paola il 14.02.2018
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “si riportano alle conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, di cui chiedono l'integrale accoglimento con salvezza delle spese di lite di primo e secondo grado”.
Per l'appellato: “voglia l'adita Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, accertare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello per i motivi esposti nel presente atto e confermare integralmente l'ordinanza del
14.02.2018 emessa dal Tribunale civile di Paola, in persona del giudice dott.ssa
Simona Scovotto, nel procedimento iscritto al n. 1913/2015 RG.; - condannare gli appellanti al pagamento delle spese del grado”.
FATTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società Controparte_1
evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Paola
[...]
i sigg.ri e al fine di sentirli condannare alla Parte_1 Parte_2
restituzione in suo favore della somma di €.15.000,00 ciascuno, oltre a quella ulteriore di €. 5.033,60, da parte del solo . Parte_1
A sostegno della domanda esponeva che: tra le parti erano intercorse due scritture private sottoscritte in data 23.11.2011; la prima, avente ad oggetto un preliminare di compravendita immobiliare per l'acquisto di un terreno, di proprietà dei , Parte_1
ricadente nel Comune di Paola, alla località Tenimento (foglio n. 24, p.lle 1167 e
1169), con cui era stato concordato che la stipula dell'atto pubblico definitivo di vendita sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre la data del 30.07.2012 (termine qualificato essenziale) e solo qualora il Comune di Paola, entro la data del
30.06.2012, avesse approvato il Piano attuativo (PAU) dell'opera da realizzare sul terreno oggetto di vendita;
era stato espressamente convenuto, altresì, che, nell'ipotesi di mancato avveramento di tale condizione, i promittenti venditori avrebbero dovuto restituire alla società promittente acquirente, entro il 15.07.2012, le somme versate a titolo di anticipo (complessivi €. 30.000,00); con altra scrittura, sempre stipulata in pari data, la stessa società ricorrente aveva conferito incarico professionale all'ing. per la predisposizione/progettazione del Parte_1
PAU, a fronte di un corrispettivo pari ad €. 11.000,00, con obbligo per il professionista di restituire l'acconto versato dalla società di €. 5.033,60 laddove il non avesse approvato il suddetto piano attuativo entro il termine Controparte_3
2 indicato;
con delibera n. 104 del 26.04.2012 la Giunta Comunale aveva adottato il piano di attuazione dell'iniziativa privata menzionato nelle predette scritture, ma detta delibera stata annullata in autotutela dalla stessa Giunta in data 4.4.2013
(delibera n. 63) in virtù di quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 09.03.2013, con cui erano state tra l'altro annullate le delibere di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico generale (ovvero il P.S.C.) sotteso al suddetto piano attuativo;
il TAR con sentenza n. 472/14 aveva rigettato il ricorso proposto dai sigg.ri avverso le indicate delibere;
le suddette circostanze Parte_1
avevano determinato il mancato avveramento della condizione di efficacia delle menzionate scritture sicchè del tutto legittimamente essa istante aveva rifiutato la stipula del definitivo.
Sulla scorta di tali premesse la società ricorrente chiedeva l'accertamento della intervenuta estinzione ex art. 1256 c.c. delle obbligazioni oggetto delle scritture private del 23.11.2011 (stante la sopravvenuta impossibilità di adempierle per factum principis); l'accertamento ex art. 1353 c.c. della inefficacia e/o della risoluzione delle scritture private (stante il mancato avverarsi della condizione sospensiva ivi prevista nel termine essenziale del 30.06.2012); la condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, alla restituzione delle somme percepite in virtù delle predette scritture, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano i sigg.ri i quali resistevano alla domanda chiedendone il Parte_1
rigetto. In particolare, osservavano che la condizione si era in realtà verificata in data
26.04.2012 (e dunque ben prima dello spirare del termine essenziale del 30.06.2012) con l'emanazione della delibera n. 104 della Giunta Comunale di approvazione del piano attuativo concernente l'opera da realizzare sul terreno oggetto di compravendita;
che quindi a nulla rilevava il successivo annullamento in autotutela della delibera, né la sua conferma da parte del TAR la cui sentenza era peraltro stata impugnata;
che il factum principis invocato dalla ricorrente si era verificato dopo la scadenza del termine essenziale previsto sia per l'avveramento della condizione che per la stipula del definitivo;
che, pertanto, del tutto ingiustificatamente la promissaria acquirente si era rifiutata di stipulare il definitivo, posto che addivenendo a detta stipula avrebbe potuto salvaguardare i propri interessi in virtù di quanto previsto dalla delibera “salva diritti quesiti” del 14.06.2013 n. 89.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 14.02.2018 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiarava la risoluzione ai
3 sensi dell'art. 1353 c.c. di entrambe le scritture del 23.11.2011 e per l'effetto condannava i convenuti alla restituzione delle somme percepite in forza delle stesse, nonché al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che le scritture fossero sottoposte a una condizione risolutiva avendo le parti previsto per il caso di mancata approvazione, da parte del del piano attuativo entro il termine del Controparte_3
30.06.2012, la restituzione delle somme già versate dalla società ricorrente, così subordinando al verificarsi di tale evento la permanenza dell'efficacia degli accordi.
Riteneva, poi, che la predetta condizione non si era avverata in quanto la delibera n.
104 del 26.04.2012 non era stata adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 legge Regione Calabria n. 19/02, non essendovi prova tra l'altro che fossero stati acquisiti i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso previsti dal comma 3 del citato art. 30; né che fossero state presentate eventuali osservazioni e fossero state quindi seguite le procedure di cui al comma 6 della medesima norma;
né ancora che si fosse proceduto alla notifica dei provvedimenti adottati ai proprietari interessati nel rispetto di quanto previsto al comma 8; in altri termini non vi era prova che alla data del 30.06.2012 fosse intervenuta l'approvazione del piano attuativo mediante una delibera legittimamente assunta nel rispetto delle relative disposizioni normative, come peraltro dimostrato dalla raccomandata a/r del 20.07.2012 inviata alla società ricorrente in nome e per conto dei convenuti nella quale, pur dandosi atto dell'avvenuta pubblicazione della delibera n. 104 del 26.04.2012 e della mancata presentazione di osservazioni (circostanza peraltro non provata in giudizio), veniva rappresentato che alla data del 20.07.2012 non erano stati ancora acquisiti i pareri di cui al comma 3 del citato art. 30. In ogni caso il Tribunale rilevava che la delibera n.
104 del 26.04.2012 era stata successivamente annullata in autotutela (con efficacia retroattiva), stante l'intervenuto annullamento in autotutela del P.S.C. sotteso al piano attuativo.
2.Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il
16.03.2018, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2
motivi: 1) Erronea qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio;
il
Tribunale avrebbe errato nel considerare le scritture private sottoposte a condizione
“risolutiva” anziché “sospensiva”, così come giustamente qualificata da entrambe le parti in causa. La tesi del Tribunale secondo cui la condizione doveva considerarsi come risolutiva poiché le scritture avevano prodotto nell'immediatezza della stipula
4 effetti giuridicamente rilevanti rappresentati dai pagamenti effettuati dalla promissaria acquirente non troverebbe riscontro nel sistema normativo dove il caso del preliminare sottoposto alla condizione del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione del piano attuativo è un caso classico di negozio sottoposto a condizione sospensiva. D'altra parte il contratto sottoposto a condizione sospensiva non è completamente inefficace, in quanto la condizione sospensiva impedisce solo gli effetti finali del negozio, ma non anche quelli immediati. 2) Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara illegittima la delibera n. 104 del
26.04.2012 per totale carenza di giurisdizione ed erronea Controparte_3
valutazione; il Tribunale di Paola aveva affermato, senza averne il potere, la illegittimità della deliberazione n. 104/2012 siccome adottata in violazione dell'art. 30 della legge regionale calabra n. 19 del 16.04.2002 poichè non erano stati acquisiti
…” i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso previsti dal comma 3 del citato art.
30, né che siano state presentate eventuali osservazioni e che in conseguenza di esse siano state eseguite le procedure di cui al comma 6 di quella medesima norma, né altresì che si sia proceduto alla notifica dei provvedimenti adottati ai proprietari interessati nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 30…..”.
Invero, il contratto era sospensivamente condizionato all'approvazione del piano attuativo da parte del ciò che era avvenuto con la delibera n. 104/12 CP_3
intervenuta entro il 30.06.2012, mentre il nulla osta paesaggistico ambientale era atto amministrativo la cui mancanza non inficiava la legittimità della delibera di approvazione del PAU da parte della Giunta, potendo intervenire in una fase successiva, c.d. esecutiva, necessaria per rendere produttivo di effetti il PAU. Ad avviso dell'appellante poi nessun rilievo poteva avere la delibera di annullamento n.
63/13 che era stata adottata non in ragione della illegittimità in sé della delibera n.
104, ma per intervenuto annullamento dello strumento urbanistico generale.
Concludevano, quindi, chiedendo che, in riforma dell'ordinanza gravata, venisse dichiarata realizzata la condizione sospensiva relativa alle scritture private del
23.11.2011 e conseguentemente dichiarato l'inadempimento dell'appellata, con rigetto della domanda di restituzione delle somme da questa versate.
Con comparsa depositata in data 09.07.2018 si costituiva la società
[...] la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
5 All'udienza di prima comparizione del 10.07.2018 la Corte rinviava al 24.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmnente deve darsi atto che nessuna delle parti ha provveduto al deposito degli scritti difensivi finali nei termini assegnati con ordinanza del
Consigliere Istruttore del 29.10.2024, essendosi piuttosto le stesse limitate a rilevare la inapplicabilità del novellato art. 352 c.p.c., laddove l'ordinanza del 29.10.2024 aveva diffusamente argomentato sulla applicazione della norma de qua al presente procedimento in forza dell'art. 23 bis della legge n. 53/24.
2. Ciò posto, rileva innanzitutto la Corte che l'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3.Passando all'esame del merito, il primo motivo è inammissibile “in applicazione del principio secondo cui l'interesse ad agire, necessario anche ai fini
6 dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass., Sez. 5, 8 settembre 2003, n. 13091; Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., Sez. 1, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass., Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13373)” (Cass. n. 15353 del 2010, in motivazione), postulando, invece, “la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre)” (Cass. n. 25712 del 2014, in motivazione).
Nella fattispecie, gli appellanti non possono ritrarre alcuna concreta utilità dal far rilevare che la condizione apposta alle scritture private del 23.11.2011 fosse una condizione potestativa piuttosto che risolutiva, come affermato dal giudice di prime cure.
Ed invero, sia che si qualifichi l'evento dedotto nelle scritture private oggetto di giudizio (approvazione del PAU) come evento dal cui verificarsi dipendeva il sorgere dell'efficacia del contratto (condizione sospensiva) sia che lo si qualifichi come evento dal cui verificarsi dipendeva il permanere dell'efficacia del contratto
(condizione risolutiva), in entrambi i casi il suo mancato avveramento nel termine indicato determinerebbe l'inefficacia del preliminare e quindi il venir meno dell'obbligo di stipula del definitivo ed il sorgere dell'obbligo di restituzione delle somme corrisposte in vista del futuro trasferimento, così come il suo avveramento fonderebbe l'inadempimento della promissaria acquirente.
In altri termini, la qualificazione della condizione come sospensiva o risolutiva non muterebbe gli effetti pratici conseguenti al suo avveramento o mancato avveramento.
4.Il secondo motivo di appello è infondato.
Assumono gli appellanti che l'approvazione del PAU con delibera della Giunta
Comunale n. 104 del 26.04.2012 avrebbe determinato l'avveramento della condizione dedotta in contratto;
che il nulla osta paesaggistico-ambientale, la cui mancanza alla data del 30.06.2012 viene indicata dagli stessi sigg.ri nella Parte_1
racc. a.r. del 20.07.2012 a firma del loro legale, così come i pareri e gli altri atti di assenso richiamati dal giudice di prime cure, non sono atti necessari al fine della approvazione da parte della Giunta Comunale, ma successivi e come tali non
7 incidono sulla legittima approvazione del PAU il cui iter si è perfezionato entro il
30.06.2012; che nessun rilievo può avere la delibera n. 63 del 04.04.2013 che ha annullato la delibera di approvazione del PAU, in quanto essa non è stata adottata a cagione di una pretesa illegittimità di tale delibera ma quale atto dovuto a seguito della delibera n. 3 del 09.03.2013 con la quale il aveva annullato lo CP_3
strumento urbanistico generale (c.d. P.S.C.) sotteso al piano attuativo.
I rilievi non possono essere condivisi.
E' noto che la condizione integra un evento dal quale dipende la soddisfazione dell'interesse correlato al contratto. Essa è precisamente una riserva che consente alla parte di stipulare il contratto ma di sottrarsi ai suoi effetti se non si realizzano o vengono meno i presupposti che giustificano il compimento dell'affare.
Nel caso in esame le parti hanno stipulato un contratto preliminare di vendita di un terreno prevedendo che a) l'atto pubblico avrebbe dovuto essere stipulato “entro
e non oltre la data del 30.07.2012, termine essenziale, a semplice richiesta di una delle parti e con preavviso di quindici giorni presso il notaio di gradimento dell'acquirente”; b) “…i venditori si impegnano a restituire all'acquirente le somme versate, senza nessun interesse o rivalutazione, nel caso in cui il Comune non approverà il Piano attuativo che si conviene tra le parti sarà redatto dall'ing.
, all'uopo incaricato da ambo le parti ed a spese Parte_1 dell'acquirente, comprendente l'immobile di proprietà dell'acquirente delle dimensioni in pianta di circa 1200 mq (larghezza massima fronte strada SS 18 di metri 30,00 (trenta) e profondità massima di metri 40,00 (quaranta), da adibire a panificio, pastificio, vendita, oltre spazi di servizi, magazzini, etc. Il parere favorevole del sul Piano attuativo dovrà essere dato entro il 30.06.2012. CP_3
L'acquirente dichiara espressamente di accettare che verranno ad essa restituite le sole somme versate ai venditori senza pretendere interessi e/o rivalutazioni entro il
15.07.2012, nel caso in cui non si abbia il parere favorevole del sul piano CP_3 attuativo entro il 30.06.2012.”
Ora, appare evidente come l'interesse al quale le parti hanno inteso dare rilevanza con l'apposizione della condizione era quello alla edificazione.
Appare altrettanto evidente come la soddisfazione di tale interesse richiedeva l'adozione di un piano attuativo idoneo a produrre i suoi effetti, ciò che nella specie non è avvenuto.
8 Al riguardo è opportuno richiamare l'art. 30 della legge Regione Calabria n. 19 del 16.04.2002 che, nel disciplinare l'iter di formazione ed approvazione dei PAU, prevede che alla delibera di adozione del piano attuativo faccia seguito l'acquisizione de “i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici” (comma 3), la decisione su eventuali osservazioni (comma 6), stabilendo che solo all'esito di detti adempimenti si determina la esecutività dell'atto di approvazione del piano (comma 8: “Non appena gli atti di approvazione dei PAU divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327”).
Dunque, la delibera di adozione del piano da parte della Giunta è condizione necessaria ma non sufficiente al fine di poter ritenere concluso il procedimento di formazione del piano attuativo.
D'altra parte nella stessa racc. a.r del 20.07.2012, inviata in nome e per conto degli odierni appellanti ed a firma del loro legale, si dà atto che a quella data si era in attesa dell'acquisizione dei pareri e che, a breve, il piano attuativo sarebbe divenuto “esecutivo”.
Ed ancora nell'atto di appello si afferma che il nulla osta paesaggistico ambientale
“è atto amministrativo la cui mancanza, costituendo esso un “atto autonomo”, non inficia la legittimità della delibera di approvazione del PAU da parte della Giunta
Comunale, bensì può intervenire in una fase successiva alla suddetta approvazione, fase che si può definire fase esecutiva, ovvero necessaria per rendere operante, ovvero produttivo di effetti il PAU” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello).
In definitiva ed indipendentemente dal successivo annullamento della delibera n.
104 del 26.04.2012, non vi è prova che alla data del 30.06.2012 fossero stati espletati tutti gli adempimenti necessari per conferire efficacia giuridica al PAU. In tale contesto non sembra priva di rilievo la circostanza che la delibera di Giunta del
26.04.2012 fosse atto di adozione del piano e non ancora di approvazione dello stesso.
E allora correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che alla data del
30.06.2012 non si fosse avverato l'evento dedotto in contratto, da identificarsi, per quanto detto, nella approvazione di un piano attuativo esecutivo.
L'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
9 5. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e per sole le fasi di studio e introduttiva.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con citazione notificata il 16.03.2018, nei confronti
[...] Parte_2
di avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Paola emessa il 14.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.738,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 600/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Anna Di Novi e Angelo Di Novi;
appellanti
e
Controparte_1
(P.I. , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_1 sig.ri e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_1
Santo Manes;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Paola il 14.02.2018
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “si riportano alle conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, di cui chiedono l'integrale accoglimento con salvezza delle spese di lite di primo e secondo grado”.
Per l'appellato: “voglia l'adita Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, accertare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello per i motivi esposti nel presente atto e confermare integralmente l'ordinanza del
14.02.2018 emessa dal Tribunale civile di Paola, in persona del giudice dott.ssa
Simona Scovotto, nel procedimento iscritto al n. 1913/2015 RG.; - condannare gli appellanti al pagamento delle spese del grado”.
FATTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società Controparte_1
evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Paola
[...]
i sigg.ri e al fine di sentirli condannare alla Parte_1 Parte_2
restituzione in suo favore della somma di €.15.000,00 ciascuno, oltre a quella ulteriore di €. 5.033,60, da parte del solo . Parte_1
A sostegno della domanda esponeva che: tra le parti erano intercorse due scritture private sottoscritte in data 23.11.2011; la prima, avente ad oggetto un preliminare di compravendita immobiliare per l'acquisto di un terreno, di proprietà dei , Parte_1
ricadente nel Comune di Paola, alla località Tenimento (foglio n. 24, p.lle 1167 e
1169), con cui era stato concordato che la stipula dell'atto pubblico definitivo di vendita sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre la data del 30.07.2012 (termine qualificato essenziale) e solo qualora il Comune di Paola, entro la data del
30.06.2012, avesse approvato il Piano attuativo (PAU) dell'opera da realizzare sul terreno oggetto di vendita;
era stato espressamente convenuto, altresì, che, nell'ipotesi di mancato avveramento di tale condizione, i promittenti venditori avrebbero dovuto restituire alla società promittente acquirente, entro il 15.07.2012, le somme versate a titolo di anticipo (complessivi €. 30.000,00); con altra scrittura, sempre stipulata in pari data, la stessa società ricorrente aveva conferito incarico professionale all'ing. per la predisposizione/progettazione del Parte_1
PAU, a fronte di un corrispettivo pari ad €. 11.000,00, con obbligo per il professionista di restituire l'acconto versato dalla società di €. 5.033,60 laddove il non avesse approvato il suddetto piano attuativo entro il termine Controparte_3
2 indicato;
con delibera n. 104 del 26.04.2012 la Giunta Comunale aveva adottato il piano di attuazione dell'iniziativa privata menzionato nelle predette scritture, ma detta delibera stata annullata in autotutela dalla stessa Giunta in data 4.4.2013
(delibera n. 63) in virtù di quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 09.03.2013, con cui erano state tra l'altro annullate le delibere di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico generale (ovvero il P.S.C.) sotteso al suddetto piano attuativo;
il TAR con sentenza n. 472/14 aveva rigettato il ricorso proposto dai sigg.ri avverso le indicate delibere;
le suddette circostanze Parte_1
avevano determinato il mancato avveramento della condizione di efficacia delle menzionate scritture sicchè del tutto legittimamente essa istante aveva rifiutato la stipula del definitivo.
Sulla scorta di tali premesse la società ricorrente chiedeva l'accertamento della intervenuta estinzione ex art. 1256 c.c. delle obbligazioni oggetto delle scritture private del 23.11.2011 (stante la sopravvenuta impossibilità di adempierle per factum principis); l'accertamento ex art. 1353 c.c. della inefficacia e/o della risoluzione delle scritture private (stante il mancato avverarsi della condizione sospensiva ivi prevista nel termine essenziale del 30.06.2012); la condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, alla restituzione delle somme percepite in virtù delle predette scritture, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano i sigg.ri i quali resistevano alla domanda chiedendone il Parte_1
rigetto. In particolare, osservavano che la condizione si era in realtà verificata in data
26.04.2012 (e dunque ben prima dello spirare del termine essenziale del 30.06.2012) con l'emanazione della delibera n. 104 della Giunta Comunale di approvazione del piano attuativo concernente l'opera da realizzare sul terreno oggetto di compravendita;
che quindi a nulla rilevava il successivo annullamento in autotutela della delibera, né la sua conferma da parte del TAR la cui sentenza era peraltro stata impugnata;
che il factum principis invocato dalla ricorrente si era verificato dopo la scadenza del termine essenziale previsto sia per l'avveramento della condizione che per la stipula del definitivo;
che, pertanto, del tutto ingiustificatamente la promissaria acquirente si era rifiutata di stipulare il definitivo, posto che addivenendo a detta stipula avrebbe potuto salvaguardare i propri interessi in virtù di quanto previsto dalla delibera “salva diritti quesiti” del 14.06.2013 n. 89.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 14.02.2018 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiarava la risoluzione ai
3 sensi dell'art. 1353 c.c. di entrambe le scritture del 23.11.2011 e per l'effetto condannava i convenuti alla restituzione delle somme percepite in forza delle stesse, nonché al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che le scritture fossero sottoposte a una condizione risolutiva avendo le parti previsto per il caso di mancata approvazione, da parte del del piano attuativo entro il termine del Controparte_3
30.06.2012, la restituzione delle somme già versate dalla società ricorrente, così subordinando al verificarsi di tale evento la permanenza dell'efficacia degli accordi.
Riteneva, poi, che la predetta condizione non si era avverata in quanto la delibera n.
104 del 26.04.2012 non era stata adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 legge Regione Calabria n. 19/02, non essendovi prova tra l'altro che fossero stati acquisiti i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso previsti dal comma 3 del citato art. 30; né che fossero state presentate eventuali osservazioni e fossero state quindi seguite le procedure di cui al comma 6 della medesima norma;
né ancora che si fosse proceduto alla notifica dei provvedimenti adottati ai proprietari interessati nel rispetto di quanto previsto al comma 8; in altri termini non vi era prova che alla data del 30.06.2012 fosse intervenuta l'approvazione del piano attuativo mediante una delibera legittimamente assunta nel rispetto delle relative disposizioni normative, come peraltro dimostrato dalla raccomandata a/r del 20.07.2012 inviata alla società ricorrente in nome e per conto dei convenuti nella quale, pur dandosi atto dell'avvenuta pubblicazione della delibera n. 104 del 26.04.2012 e della mancata presentazione di osservazioni (circostanza peraltro non provata in giudizio), veniva rappresentato che alla data del 20.07.2012 non erano stati ancora acquisiti i pareri di cui al comma 3 del citato art. 30. In ogni caso il Tribunale rilevava che la delibera n.
104 del 26.04.2012 era stata successivamente annullata in autotutela (con efficacia retroattiva), stante l'intervenuto annullamento in autotutela del P.S.C. sotteso al piano attuativo.
2.Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il
16.03.2018, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2
motivi: 1) Erronea qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio;
il
Tribunale avrebbe errato nel considerare le scritture private sottoposte a condizione
“risolutiva” anziché “sospensiva”, così come giustamente qualificata da entrambe le parti in causa. La tesi del Tribunale secondo cui la condizione doveva considerarsi come risolutiva poiché le scritture avevano prodotto nell'immediatezza della stipula
4 effetti giuridicamente rilevanti rappresentati dai pagamenti effettuati dalla promissaria acquirente non troverebbe riscontro nel sistema normativo dove il caso del preliminare sottoposto alla condizione del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione del piano attuativo è un caso classico di negozio sottoposto a condizione sospensiva. D'altra parte il contratto sottoposto a condizione sospensiva non è completamente inefficace, in quanto la condizione sospensiva impedisce solo gli effetti finali del negozio, ma non anche quelli immediati. 2) Erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara illegittima la delibera n. 104 del
26.04.2012 per totale carenza di giurisdizione ed erronea Controparte_3
valutazione; il Tribunale di Paola aveva affermato, senza averne il potere, la illegittimità della deliberazione n. 104/2012 siccome adottata in violazione dell'art. 30 della legge regionale calabra n. 19 del 16.04.2002 poichè non erano stati acquisiti
…” i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso previsti dal comma 3 del citato art.
30, né che siano state presentate eventuali osservazioni e che in conseguenza di esse siano state eseguite le procedure di cui al comma 6 di quella medesima norma, né altresì che si sia proceduto alla notifica dei provvedimenti adottati ai proprietari interessati nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 30…..”.
Invero, il contratto era sospensivamente condizionato all'approvazione del piano attuativo da parte del ciò che era avvenuto con la delibera n. 104/12 CP_3
intervenuta entro il 30.06.2012, mentre il nulla osta paesaggistico ambientale era atto amministrativo la cui mancanza non inficiava la legittimità della delibera di approvazione del PAU da parte della Giunta, potendo intervenire in una fase successiva, c.d. esecutiva, necessaria per rendere produttivo di effetti il PAU. Ad avviso dell'appellante poi nessun rilievo poteva avere la delibera di annullamento n.
63/13 che era stata adottata non in ragione della illegittimità in sé della delibera n.
104, ma per intervenuto annullamento dello strumento urbanistico generale.
Concludevano, quindi, chiedendo che, in riforma dell'ordinanza gravata, venisse dichiarata realizzata la condizione sospensiva relativa alle scritture private del
23.11.2011 e conseguentemente dichiarato l'inadempimento dell'appellata, con rigetto della domanda di restituzione delle somme da questa versate.
Con comparsa depositata in data 09.07.2018 si costituiva la società
[...] la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
5 All'udienza di prima comparizione del 10.07.2018 la Corte rinviava al 24.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmnente deve darsi atto che nessuna delle parti ha provveduto al deposito degli scritti difensivi finali nei termini assegnati con ordinanza del
Consigliere Istruttore del 29.10.2024, essendosi piuttosto le stesse limitate a rilevare la inapplicabilità del novellato art. 352 c.p.c., laddove l'ordinanza del 29.10.2024 aveva diffusamente argomentato sulla applicazione della norma de qua al presente procedimento in forza dell'art. 23 bis della legge n. 53/24.
2. Ciò posto, rileva innanzitutto la Corte che l'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
3.Passando all'esame del merito, il primo motivo è inammissibile “in applicazione del principio secondo cui l'interesse ad agire, necessario anche ai fini
6 dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass., Sez. 5, 8 settembre 2003, n. 13091; Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., Sez. 1, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass., Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13373)” (Cass. n. 15353 del 2010, in motivazione), postulando, invece, “la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre)” (Cass. n. 25712 del 2014, in motivazione).
Nella fattispecie, gli appellanti non possono ritrarre alcuna concreta utilità dal far rilevare che la condizione apposta alle scritture private del 23.11.2011 fosse una condizione potestativa piuttosto che risolutiva, come affermato dal giudice di prime cure.
Ed invero, sia che si qualifichi l'evento dedotto nelle scritture private oggetto di giudizio (approvazione del PAU) come evento dal cui verificarsi dipendeva il sorgere dell'efficacia del contratto (condizione sospensiva) sia che lo si qualifichi come evento dal cui verificarsi dipendeva il permanere dell'efficacia del contratto
(condizione risolutiva), in entrambi i casi il suo mancato avveramento nel termine indicato determinerebbe l'inefficacia del preliminare e quindi il venir meno dell'obbligo di stipula del definitivo ed il sorgere dell'obbligo di restituzione delle somme corrisposte in vista del futuro trasferimento, così come il suo avveramento fonderebbe l'inadempimento della promissaria acquirente.
In altri termini, la qualificazione della condizione come sospensiva o risolutiva non muterebbe gli effetti pratici conseguenti al suo avveramento o mancato avveramento.
4.Il secondo motivo di appello è infondato.
Assumono gli appellanti che l'approvazione del PAU con delibera della Giunta
Comunale n. 104 del 26.04.2012 avrebbe determinato l'avveramento della condizione dedotta in contratto;
che il nulla osta paesaggistico-ambientale, la cui mancanza alla data del 30.06.2012 viene indicata dagli stessi sigg.ri nella Parte_1
racc. a.r. del 20.07.2012 a firma del loro legale, così come i pareri e gli altri atti di assenso richiamati dal giudice di prime cure, non sono atti necessari al fine della approvazione da parte della Giunta Comunale, ma successivi e come tali non
7 incidono sulla legittima approvazione del PAU il cui iter si è perfezionato entro il
30.06.2012; che nessun rilievo può avere la delibera n. 63 del 04.04.2013 che ha annullato la delibera di approvazione del PAU, in quanto essa non è stata adottata a cagione di una pretesa illegittimità di tale delibera ma quale atto dovuto a seguito della delibera n. 3 del 09.03.2013 con la quale il aveva annullato lo CP_3
strumento urbanistico generale (c.d. P.S.C.) sotteso al piano attuativo.
I rilievi non possono essere condivisi.
E' noto che la condizione integra un evento dal quale dipende la soddisfazione dell'interesse correlato al contratto. Essa è precisamente una riserva che consente alla parte di stipulare il contratto ma di sottrarsi ai suoi effetti se non si realizzano o vengono meno i presupposti che giustificano il compimento dell'affare.
Nel caso in esame le parti hanno stipulato un contratto preliminare di vendita di un terreno prevedendo che a) l'atto pubblico avrebbe dovuto essere stipulato “entro
e non oltre la data del 30.07.2012, termine essenziale, a semplice richiesta di una delle parti e con preavviso di quindici giorni presso il notaio di gradimento dell'acquirente”; b) “…i venditori si impegnano a restituire all'acquirente le somme versate, senza nessun interesse o rivalutazione, nel caso in cui il Comune non approverà il Piano attuativo che si conviene tra le parti sarà redatto dall'ing.
, all'uopo incaricato da ambo le parti ed a spese Parte_1 dell'acquirente, comprendente l'immobile di proprietà dell'acquirente delle dimensioni in pianta di circa 1200 mq (larghezza massima fronte strada SS 18 di metri 30,00 (trenta) e profondità massima di metri 40,00 (quaranta), da adibire a panificio, pastificio, vendita, oltre spazi di servizi, magazzini, etc. Il parere favorevole del sul Piano attuativo dovrà essere dato entro il 30.06.2012. CP_3
L'acquirente dichiara espressamente di accettare che verranno ad essa restituite le sole somme versate ai venditori senza pretendere interessi e/o rivalutazioni entro il
15.07.2012, nel caso in cui non si abbia il parere favorevole del sul piano CP_3 attuativo entro il 30.06.2012.”
Ora, appare evidente come l'interesse al quale le parti hanno inteso dare rilevanza con l'apposizione della condizione era quello alla edificazione.
Appare altrettanto evidente come la soddisfazione di tale interesse richiedeva l'adozione di un piano attuativo idoneo a produrre i suoi effetti, ciò che nella specie non è avvenuto.
8 Al riguardo è opportuno richiamare l'art. 30 della legge Regione Calabria n. 19 del 16.04.2002 che, nel disciplinare l'iter di formazione ed approvazione dei PAU, prevede che alla delibera di adozione del piano attuativo faccia seguito l'acquisizione de “i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici” (comma 3), la decisione su eventuali osservazioni (comma 6), stabilendo che solo all'esito di detti adempimenti si determina la esecutività dell'atto di approvazione del piano (comma 8: “Non appena gli atti di approvazione dei PAU divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327”).
Dunque, la delibera di adozione del piano da parte della Giunta è condizione necessaria ma non sufficiente al fine di poter ritenere concluso il procedimento di formazione del piano attuativo.
D'altra parte nella stessa racc. a.r del 20.07.2012, inviata in nome e per conto degli odierni appellanti ed a firma del loro legale, si dà atto che a quella data si era in attesa dell'acquisizione dei pareri e che, a breve, il piano attuativo sarebbe divenuto “esecutivo”.
Ed ancora nell'atto di appello si afferma che il nulla osta paesaggistico ambientale
“è atto amministrativo la cui mancanza, costituendo esso un “atto autonomo”, non inficia la legittimità della delibera di approvazione del PAU da parte della Giunta
Comunale, bensì può intervenire in una fase successiva alla suddetta approvazione, fase che si può definire fase esecutiva, ovvero necessaria per rendere operante, ovvero produttivo di effetti il PAU” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello).
In definitiva ed indipendentemente dal successivo annullamento della delibera n.
104 del 26.04.2012, non vi è prova che alla data del 30.06.2012 fossero stati espletati tutti gli adempimenti necessari per conferire efficacia giuridica al PAU. In tale contesto non sembra priva di rilievo la circostanza che la delibera di Giunta del
26.04.2012 fosse atto di adozione del piano e non ancora di approvazione dello stesso.
E allora correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che alla data del
30.06.2012 non si fosse avverato l'evento dedotto in contratto, da identificarsi, per quanto detto, nella approvazione di un piano attuativo esecutivo.
L'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
9 5. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e per sole le fasi di studio e introduttiva.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con citazione notificata il 16.03.2018, nei confronti
[...] Parte_2
di avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Paola emessa il 14.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.738,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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