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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1555/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1555 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.1.2023 e vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Torge ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Gramsci
7, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Loreta Massaro ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Luco dei Marsi, via Manzoni
10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Avezzano preso atto dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi riconoscere e dichiarare che La signora ha diritto a Parte_1
percepire da una somma pari alla metà del valore dell'abitazione della casa familiare Controparte_1
sita in Avezzano via Delle Cave n. 6 pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria, somma corrisposta dalla signora per la realizzazione del predetto immobile e per Pt_1
l'effetto condannare a corrispondere a la predetta somma oltre Controparte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Tribunale di Avezzano adito, in VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato al sig. per l'omesso avvertimento ex art 38 c.p.c., con ogni provvedimento di legge;
CP_1
in subordine RIGETTARE tutte le richieste avanzate dalla parte attrice nel proprio atto di citazione nei confronti del sig. e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 100.000,00 Controparte_1
a favore della sig.ra ma quella minore di € 10.427,29, cosi come risulta da tutta la Pt_1
documentazione allegata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha adito il tribunale per ivi sentir condannare il convenuto alla restituzione della metà del valore dell'immobile sito in
Avezzano, via delle Cave 6 o della somma da lei corrisposta per la realizzazione dello stesso, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che tra le parti del giudizio era stato contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, nel 1993 ed era stata, poi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
1206/2016; che la casa coniugale, costruita su un terreno di proprietà del era CP_1
stata realizzata mediante l'apporto economico di entrambi i coniugi;
ha insistito, quindi, per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la metà del valore dell'immobile di proprietà del convenuto o, in ogni caso, dell'importo di euro 100.000,00 pari alle somme
2 versate in costanza di matrimonio per la contribuzione alla realizzazione della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio il quale, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per omesso avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa attorea domandando, in via principale, il rigetto della domanda e in subordine, la condanna al pagamento della minor somma di euro 10.427,29.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di testi ed interpello del convenuto e all'esito è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.1.2023.
2. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omesso avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. non può trovare accoglimento posto che, come noto, l'art. 164 c.p.c. espressamente attribuisce, alla costituzione del convenuto, un effetto sanante ex tunc in ordine agli eventuali vizi dell'atto introduttivo del giudizio afferenti alla vocatio in ius.
3. Quanto al merito, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata, seppur in misura inferiore rispetto al quantum richiesto.
Anzitutto, appare pacifico e incontestato che l'immobile adibito a casa coniugale sia stato edificato su terreno di proprietà esclusiva del in quanto ricevuto per CP_1
donazione dai genitori.
In applicazione del principio dell'accessione ex art. 934 c.c., l'immobile, seppur realizzato nel corso dell'unione matrimoniale in regime di comunione legale dei beni, deve quindi ritenersi di proprietà esclusiva del solo coniuge proprietario del terreno;
allorché, per effetto del principio enunciato dall'art. 934 c.c., il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la
3 giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che “la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali
e della manodopera impiegati nella costruzione (ex multis, Cass. n. 5843 del 9/03/2018; Cass. n.
8662 del 3/04/2008; Cass. n. 4076 del 22/04/1998), previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico nella realizzazione dell'abitazione adibita a casa coniugale.
Tanto premesso, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando, in effetti, di aver contribuito alla realizzazione della costruzione sul suolo di proprietà esclusiva del convenuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto oggetto di domanda.
Dall'istruttoria espletata è, infatti, emerso che ella ha certamente partecipato alle spese sostenute attraverso la corresponsione della somma di lire 30.000.000,00 donatale dai genitori con il precipuo scopo di edificare la casa coniugale, mentre nulla ha provato in ordine alle ulteriori somme indicate nel proprio libello introduttivo e, in particolare, di aver contratto il prestito di lire 25.000.000,00 con la BCC di Roma (o Finabruzzo s.r.l.) per far fronte alle spese necessarie alla costruzione del predetto edificio, nonché di aver estinto i debiti contratti per la realizzazione della casa coniugale mediante la somma di lire
17.000.000,00, percepita a titolo di indennità di fine rapporto con la , Controparte_2
ove ella prestava la propria attività lavorativa.
Lo stesso convenuto, escusso in sede di interpello, ha confermato che le somme di lire
25.000.000,00 e 5.000.000,00 sono state, in effetti, elargite al dal suocero “allo CP_1
scopo di ricevere un aiuto in quanto eravamo indebitati a causa dei prestiti” e che tali prestiti “erano stati contratti per completare l'immobile anche se poi alcune somme le utilizzavo per ripianare i precedenti debiti” (cfr. verbale udienza del 27.1.2020) e tale circostanza, al pari, è stata confermata dal teste , fratello dell'attrice, il quale ha dichiarato di essere stato informato Testimone_1
dai propri genitori della “loro volontà di voler dare l'importo di 25 milioni di vecchie lire a mia sorella che si stava sposando” (cfr. verbale udienza del 1.2.2021), appunto presumibilmente al fine di contribuire alla realizzazione dell'appartamento adibito a casa coniugale del costituendo nucleo familiare.
4 Dall'istruttoria espletata non è, tuttavia, emersa altra forma di contribuzione certa e diretta da parte della sig.ra per la realizzazione della casa coniugale e, dunque, il diritto Pt_1
alla restituzione di una maggior somma rispetto a quella ad ella donata dai suoi genitori e investita per ripianare i debiti contratti per la costruzione dell'abitazione di via delle Cave
5.
Quanto al prestito di lire 25.000.000,00, asseritamente contratto dall'attrice, non vi è alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, tale somma sia stata impiegata a titolo di contribuzione per la realizzazione della casa coniugale posto che il teste , Testimone_1
in risposta al capitolo “Vero che contraeva prestito bancario del valore di Parte_1
25.000.000 di vecchie lire presso la Finabruzzo s.r.l. per contribuire alle spese della realizzazione dell'immobile sito in Avezzano via Delle Cave n. 5, che si obbligava a restituire mediante la corresponsione di una parte del suo stipendio” ha confermato che la sorella aveva contratto un prestito pur non potendo riferire “ciò che è stato fatto con i soldi che sono stati erogati”.
Al pari, risulta incerta anche la destinazione del TFR percepito dall'attrice al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la , dell'importo di lire Controparte_2
17.000.000,00 in quanto non vi è alcun elemento, neppure indiziario, da cui desumere l'effettivo impiego della somma per le esigenze della famiglia e che sia tale da contrastare quanto affermato dal convenuto, secondo cui “la liquidazione venne utilizzata per estinguere un prestito contratto per l'acquisto di un'auto di proprietà di mia moglie”.
Da ultimo, appare genericamente formulata e, dunque, non suscettibile di accoglimento, anche la domanda di restituzione del valore dei mobili acquistati dai coniugi con denaro comune, nel corso della vita matrimoniale, a titolo di arredamento della casa coniugale.
Non vi è, infatti, contezza né dei complementi di arredo acquistati in comune dai coniugi, né dei mobili che sono, effettivamente, rimasti nella disponibilità del convenuto, il quale, sebbene non neghi la partecipazione dell'attrice in detta spesa, ha dichiarato che la moglie, al momento della separazione, aveva già portato con sé “due tavoli, dodici sedie, tutti i quadri, la tv e un porta televisore, oltre all'oro di famiglia”.
Né la domanda di parte attrice può ritenersi completata dalle allegazioni prodotte e, in particolare dalla CTU resa in altro giudizio pendente tra le parti;
dalla lettura di tale perizia
è, infatti, evincibile la sola ricostruzione del patrimonio mobiliare e immobiliare dei coniugi
5 al momento della separazione personale, senza che vi sia riferimento alcuno ai complementi di arredo presenti al momento dell'espletamento dell'incarico da parte del tecnico.
Conseguentemente, deve trovare accoglimento la domanda di rimborso della somma di lire 30.000.000,00 che, presumibilmente versata nel 1993, risulta, al cambio attuale pari ad euro 15.494,00. Trattandosi, alla luce della giurisprudenza sopra citata, di debito di valore
(risultando oggetto della domanda non la restituzione del tantundem della somma versata, quanto piuttosto il rimborso del valore del contributo fornito per la costruzione dell'abitazione coniugale), la stessa risulta soggetta a rivalutazione.
Si rammenta, infine, che ai fini del calcolo degli interessi, pure richiesti dall'attrice, le
SS.UU. con la sentenza n. 1712/1995, hanno precisato che gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.
4. La domanda articolata, in via subordinata, dal convenuto di restituzione della somma di euro 11.946,91 da portare in compensazione con il credito asseritamente vantato dall'attrice e accertato in giudizio non può trovare accoglimento in quanto non vi è prova del pagamento, in misura integrale, da parte del dei prestiti contratti da CP_1
entrambi i coniugi in costanza di matrimonio;
peraltro, occorre precisare che, quanto al finanziamento contratto con nel 2006, non vi è alcuna documentazione da cui CP_3
desumere che tale prestito fosse stato contratto da entrambi i coniugi e che, quindi, fosse debitrice dell'istituto finanziario anche l'attrice.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “decisum” e tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P. Q. M.
Ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
6 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione dell'importo di euro 15.494,00, oltre rivalutazione a decorrere dall'anno 1993
e interessi al tasso legale sino al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Avezzano, 14.1.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1555 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.1.2023 e vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Torge ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Gramsci
7, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Loreta Massaro ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Luco dei Marsi, via Manzoni
10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: restituzione somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Avezzano preso atto dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi riconoscere e dichiarare che La signora ha diritto a Parte_1
percepire da una somma pari alla metà del valore dell'abitazione della casa familiare Controparte_1
sita in Avezzano via Delle Cave n. 6 pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria, somma corrisposta dalla signora per la realizzazione del predetto immobile e per Pt_1
l'effetto condannare a corrispondere a la predetta somma oltre Controparte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Tribunale di Avezzano adito, in VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato al sig. per l'omesso avvertimento ex art 38 c.p.c., con ogni provvedimento di legge;
CP_1
in subordine RIGETTARE tutte le richieste avanzate dalla parte attrice nel proprio atto di citazione nei confronti del sig. e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 100.000,00 Controparte_1
a favore della sig.ra ma quella minore di € 10.427,29, cosi come risulta da tutta la Pt_1
documentazione allegata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha adito il tribunale per ivi sentir condannare il convenuto alla restituzione della metà del valore dell'immobile sito in
Avezzano, via delle Cave 6 o della somma da lei corrisposta per la realizzazione dello stesso, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che tra le parti del giudizio era stato contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, nel 1993 ed era stata, poi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
1206/2016; che la casa coniugale, costruita su un terreno di proprietà del era CP_1
stata realizzata mediante l'apporto economico di entrambi i coniugi;
ha insistito, quindi, per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la metà del valore dell'immobile di proprietà del convenuto o, in ogni caso, dell'importo di euro 100.000,00 pari alle somme
2 versate in costanza di matrimonio per la contribuzione alla realizzazione della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio il quale, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per omesso avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa attorea domandando, in via principale, il rigetto della domanda e in subordine, la condanna al pagamento della minor somma di euro 10.427,29.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di testi ed interpello del convenuto e all'esito è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 2.1.2023.
2. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omesso avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. non può trovare accoglimento posto che, come noto, l'art. 164 c.p.c. espressamente attribuisce, alla costituzione del convenuto, un effetto sanante ex tunc in ordine agli eventuali vizi dell'atto introduttivo del giudizio afferenti alla vocatio in ius.
3. Quanto al merito, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata, seppur in misura inferiore rispetto al quantum richiesto.
Anzitutto, appare pacifico e incontestato che l'immobile adibito a casa coniugale sia stato edificato su terreno di proprietà esclusiva del in quanto ricevuto per CP_1
donazione dai genitori.
In applicazione del principio dell'accessione ex art. 934 c.c., l'immobile, seppur realizzato nel corso dell'unione matrimoniale in regime di comunione legale dei beni, deve quindi ritenersi di proprietà esclusiva del solo coniuge proprietario del terreno;
allorché, per effetto del principio enunciato dall'art. 934 c.c., il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la
3 giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che “la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali
e della manodopera impiegati nella costruzione (ex multis, Cass. n. 5843 del 9/03/2018; Cass. n.
8662 del 3/04/2008; Cass. n. 4076 del 22/04/1998), previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico nella realizzazione dell'abitazione adibita a casa coniugale.
Tanto premesso, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando, in effetti, di aver contribuito alla realizzazione della costruzione sul suolo di proprietà esclusiva del convenuto, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto oggetto di domanda.
Dall'istruttoria espletata è, infatti, emerso che ella ha certamente partecipato alle spese sostenute attraverso la corresponsione della somma di lire 30.000.000,00 donatale dai genitori con il precipuo scopo di edificare la casa coniugale, mentre nulla ha provato in ordine alle ulteriori somme indicate nel proprio libello introduttivo e, in particolare, di aver contratto il prestito di lire 25.000.000,00 con la BCC di Roma (o Finabruzzo s.r.l.) per far fronte alle spese necessarie alla costruzione del predetto edificio, nonché di aver estinto i debiti contratti per la realizzazione della casa coniugale mediante la somma di lire
17.000.000,00, percepita a titolo di indennità di fine rapporto con la , Controparte_2
ove ella prestava la propria attività lavorativa.
Lo stesso convenuto, escusso in sede di interpello, ha confermato che le somme di lire
25.000.000,00 e 5.000.000,00 sono state, in effetti, elargite al dal suocero “allo CP_1
scopo di ricevere un aiuto in quanto eravamo indebitati a causa dei prestiti” e che tali prestiti “erano stati contratti per completare l'immobile anche se poi alcune somme le utilizzavo per ripianare i precedenti debiti” (cfr. verbale udienza del 27.1.2020) e tale circostanza, al pari, è stata confermata dal teste , fratello dell'attrice, il quale ha dichiarato di essere stato informato Testimone_1
dai propri genitori della “loro volontà di voler dare l'importo di 25 milioni di vecchie lire a mia sorella che si stava sposando” (cfr. verbale udienza del 1.2.2021), appunto presumibilmente al fine di contribuire alla realizzazione dell'appartamento adibito a casa coniugale del costituendo nucleo familiare.
4 Dall'istruttoria espletata non è, tuttavia, emersa altra forma di contribuzione certa e diretta da parte della sig.ra per la realizzazione della casa coniugale e, dunque, il diritto Pt_1
alla restituzione di una maggior somma rispetto a quella ad ella donata dai suoi genitori e investita per ripianare i debiti contratti per la costruzione dell'abitazione di via delle Cave
5.
Quanto al prestito di lire 25.000.000,00, asseritamente contratto dall'attrice, non vi è alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, tale somma sia stata impiegata a titolo di contribuzione per la realizzazione della casa coniugale posto che il teste , Testimone_1
in risposta al capitolo “Vero che contraeva prestito bancario del valore di Parte_1
25.000.000 di vecchie lire presso la Finabruzzo s.r.l. per contribuire alle spese della realizzazione dell'immobile sito in Avezzano via Delle Cave n. 5, che si obbligava a restituire mediante la corresponsione di una parte del suo stipendio” ha confermato che la sorella aveva contratto un prestito pur non potendo riferire “ciò che è stato fatto con i soldi che sono stati erogati”.
Al pari, risulta incerta anche la destinazione del TFR percepito dall'attrice al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la , dell'importo di lire Controparte_2
17.000.000,00 in quanto non vi è alcun elemento, neppure indiziario, da cui desumere l'effettivo impiego della somma per le esigenze della famiglia e che sia tale da contrastare quanto affermato dal convenuto, secondo cui “la liquidazione venne utilizzata per estinguere un prestito contratto per l'acquisto di un'auto di proprietà di mia moglie”.
Da ultimo, appare genericamente formulata e, dunque, non suscettibile di accoglimento, anche la domanda di restituzione del valore dei mobili acquistati dai coniugi con denaro comune, nel corso della vita matrimoniale, a titolo di arredamento della casa coniugale.
Non vi è, infatti, contezza né dei complementi di arredo acquistati in comune dai coniugi, né dei mobili che sono, effettivamente, rimasti nella disponibilità del convenuto, il quale, sebbene non neghi la partecipazione dell'attrice in detta spesa, ha dichiarato che la moglie, al momento della separazione, aveva già portato con sé “due tavoli, dodici sedie, tutti i quadri, la tv e un porta televisore, oltre all'oro di famiglia”.
Né la domanda di parte attrice può ritenersi completata dalle allegazioni prodotte e, in particolare dalla CTU resa in altro giudizio pendente tra le parti;
dalla lettura di tale perizia
è, infatti, evincibile la sola ricostruzione del patrimonio mobiliare e immobiliare dei coniugi
5 al momento della separazione personale, senza che vi sia riferimento alcuno ai complementi di arredo presenti al momento dell'espletamento dell'incarico da parte del tecnico.
Conseguentemente, deve trovare accoglimento la domanda di rimborso della somma di lire 30.000.000,00 che, presumibilmente versata nel 1993, risulta, al cambio attuale pari ad euro 15.494,00. Trattandosi, alla luce della giurisprudenza sopra citata, di debito di valore
(risultando oggetto della domanda non la restituzione del tantundem della somma versata, quanto piuttosto il rimborso del valore del contributo fornito per la costruzione dell'abitazione coniugale), la stessa risulta soggetta a rivalutazione.
Si rammenta, infine, che ai fini del calcolo degli interessi, pure richiesti dall'attrice, le
SS.UU. con la sentenza n. 1712/1995, hanno precisato che gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.
4. La domanda articolata, in via subordinata, dal convenuto di restituzione della somma di euro 11.946,91 da portare in compensazione con il credito asseritamente vantato dall'attrice e accertato in giudizio non può trovare accoglimento in quanto non vi è prova del pagamento, in misura integrale, da parte del dei prestiti contratti da CP_1
entrambi i coniugi in costanza di matrimonio;
peraltro, occorre precisare che, quanto al finanziamento contratto con nel 2006, non vi è alcuna documentazione da cui CP_3
desumere che tale prestito fosse stato contratto da entrambi i coniugi e che, quindi, fosse debitrice dell'istituto finanziario anche l'attrice.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “decisum” e tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P. Q. M.
Ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
6 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione dell'importo di euro 15.494,00, oltre rivalutazione a decorrere dall'anno 1993
e interessi al tasso legale sino al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Avezzano, 14.1.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
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