Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/07/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05781/2025REG.PROV.COLL.
N. 04486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2024, proposto da
RADIO CLASSICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Mossali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
ELEMEDIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
MEDIA NEWS S.R.L., RAI WAY S.P.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 16563 del 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Elemedia S.p.a.;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 38 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Dario Simeoli;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.– È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quarta, 8 novembre 2023, n. 16563, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso (unito dai motivi aggiunti) proposto dalla società Radio Classica s.r.l. per l’annullamento delle comunicazioni dell’Ispettorato Lombardia dell’8 luglio 2014 e 2 febbraio 2014, contenenti il preavviso di rigetto della richiesta delocalizzazione dell’impianto sito in Milano ed operante sulla frequenza 94.000 mhz, da Via Domenichino a Via Silva.
2.– Il Ministero delle Imprese e del made in Italy si è costituito in giudizio per il rigetto del gravame.
3.– Entrambe parti, ciascuna con propria memoria – depositate, rispettivamente, in data 17 settembre 2024 dal Ministero, in data 5 maggio 2025 dall’appellante – hanno esposto che, in data 11 settembre 2024, l’Amministrazione ha rilasciato per l’impianto radiofonico dell’appellante – operante sulla frequenza 93.900 MHz da Milano, Via Silva n. 26 – il provvedimento amministrativo di cui al n. di prot. 72929 in data 11 settembre 2024 recante «Autorizzazione sperimentale e provvisoria ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 208/2021»
Terminata la sperimentazione, l’organo periferico del Ministero ha dichiarato la definitività della rilasciata autorizzazione, con provvedimento amministrativo di cui al n. di prot. 83000 in data 5 maggio 2025.
3.1.– Su queste basi, parte appellante espone che la suddetta sopravvenienza «comporta sia la cessazione della materia del contendere che, in ogni caso, la perdita d’interesse all’introdotto ricorso in appello, avendo sostanzialmente trovato soddisfazione la ragione dedotta in giudizio attraverso l’implementazione di accorgimenti tecnici insistenti sulla configurazione radioelettrica della risorsa radioelettrica autorizzata».
Anche l’Amministrazione appellata, posto che gli atti impugnati sono superati dall’intervenuta autorizzazione in data 11 settembre 2024, chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4.– Al Collegio non resta altro che prendere atto della dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere, avendo l’autorizzazione rilasciata in corso di giudizio comportato la piena soddisfazione della pretesa introdotta dall’istante con il ricorso introduttivo.
5.‒ Le spese del secondo grado possono essere compensate, in considerazione della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Simeoli | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO