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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 961/2024
All'udienza del 12/05/2025 ore 9.57 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
LEUZZI STEFANO e l'avv. BIANCHI SARA . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA;
per è presente l'avv. RAFFANTI ILARIA. CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
, assistita dall'avv. Stefano Leuzzi Parte_2
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
d.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella e avv. Raffanti Ilaria
[...]
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, collaboratrice scolastica, è stata assunta a tempo indeterminato l'1.09.2008. Rappresenta di aver svolto attività di collaboratrice scolastica alle dipendenze del in forza di contratti a CP_4 tempo determinato per un periodo complessivo di anni 7 mesi 7 e giorni 9. Parte ricorrente, prima dell'immissione in ruolo ha svolto anni 7 mesi 7 e giorni 9 di lavoro a tempo determinato, periodo che è stato riconosciuto integralmente solo a seguito della sentenza n. 273/2021 emessa dal Tribunale di Lucca l'11 novembre 2021. Lamenta che l'amministrazione pur applicando correttamente la sentenza, non abbia mai riattribuito ai fini giuridici l'anno 2013, non oggetto del precedente ricorso in quanto successivo all'originaria ricostruzione di carriera (decreto di ricostruzione di carriera n. 3223/2010) ritardando di fatto il passaggio della ricorrente nel successivo scaglione previsto dal CCNL di riferimento, e ponendosi in contrasto con la normativa di settore e la giurisprudenza espressasi sul punto. Con il presente ricorso chiede:
“1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici, nonché dal 01.01.2016 anche a fini economici, nei ruoli del personale ATA, mansioni di assistente amministrativa, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione per il periodo 01.01.2011-31.12.2015. 2) Per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto n 4245 del 22/11/2023 dell' di Controparte_5 CP_6 nella parte in cui attribuisce la fascia 15-20 al 22.01.2016 e la fascia 21-27 al 22 zi
1 parziale, dell'art. 569 d.lgs 297/04 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA ed alla non riconoscibilità dell'anno 2013 per le motivazioni in atti,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere lo scaglione stipendiale 15-20 dal 22.01.2015 e lo scaglione stipendiale dal 22.01.2022 o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio. 3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del a disporre CP_2 CP_7
l'inquadramento di parte ricorrente nella fascia stipendiale 15- .01.2015 e nella fascia sti 2.01.2022
o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio. 4) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011-31.12.2015, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94. 5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' CP_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_2
In particolare, il ha eccepito la prescrizione quinquennale sulle somme relative alla CP_2 regolarizzazione co della parte ricorrente a far da, contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla legittimità della ricostruzione di carriera operata. Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L' si costituiva chiedendo, qualora risulti fondata la pretesa della ricorrente e risultino accertate retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il CP_4 CP_ alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' stesso dall'esito del CP_5 presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Deve in primo luogo darsi atto che la ricorrente, già nelle proprie conclusioni, ha chiesto che le differenze retributive, laddove riconosciute, siano corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente al ricevimento da parte del di idonea diffida/messa in mora nel caso intervenuta in data 22.10.2022. CP_2
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa della ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013.
2 Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_3 CP_8 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Pertanto, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. La suddetta annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera, ai soli fini giuridici, con i conseguenti riverberi sulle progressioni nelle corrispondenti fasce stipendiali, puntualmente indicate in ricorso.
3 Tale riconoscimento determina, il diritto alla corresponsione a favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, per la nuova collocazione di fascia stipendiale di competenza prevista dal CCNL di riferimento, nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente al giorno di presentazione della diffida (allegata in atti). Compensa le spese atteso che il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della ricostruzione della carriera è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
-condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza nei limiti del quinquennio antecedente alla intervenuta diffida, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
-condanna, inoltre, la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
- compensa le spese del giudizio
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 961/2024
All'udienza del 12/05/2025 ore 9.57 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
LEUZZI STEFANO e l'avv. BIANCHI SARA . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA;
per è presente l'avv. RAFFANTI ILARIA. CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
, assistita dall'avv. Stefano Leuzzi Parte_2
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
d.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella e avv. Raffanti Ilaria
[...]
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, collaboratrice scolastica, è stata assunta a tempo indeterminato l'1.09.2008. Rappresenta di aver svolto attività di collaboratrice scolastica alle dipendenze del in forza di contratti a CP_4 tempo determinato per un periodo complessivo di anni 7 mesi 7 e giorni 9. Parte ricorrente, prima dell'immissione in ruolo ha svolto anni 7 mesi 7 e giorni 9 di lavoro a tempo determinato, periodo che è stato riconosciuto integralmente solo a seguito della sentenza n. 273/2021 emessa dal Tribunale di Lucca l'11 novembre 2021. Lamenta che l'amministrazione pur applicando correttamente la sentenza, non abbia mai riattribuito ai fini giuridici l'anno 2013, non oggetto del precedente ricorso in quanto successivo all'originaria ricostruzione di carriera (decreto di ricostruzione di carriera n. 3223/2010) ritardando di fatto il passaggio della ricorrente nel successivo scaglione previsto dal CCNL di riferimento, e ponendosi in contrasto con la normativa di settore e la giurisprudenza espressasi sul punto. Con il presente ricorso chiede:
“1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici, nonché dal 01.01.2016 anche a fini economici, nei ruoli del personale ATA, mansioni di assistente amministrativa, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione per il periodo 01.01.2011-31.12.2015. 2) Per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto n 4245 del 22/11/2023 dell' di Controparte_5 CP_6 nella parte in cui attribuisce la fascia 15-20 al 22.01.2016 e la fascia 21-27 al 22 zi
1 parziale, dell'art. 569 d.lgs 297/04 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA ed alla non riconoscibilità dell'anno 2013 per le motivazioni in atti,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere lo scaglione stipendiale 15-20 dal 22.01.2015 e lo scaglione stipendiale dal 22.01.2022 o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio. 3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del a disporre CP_2 CP_7
l'inquadramento di parte ricorrente nella fascia stipendiale 15- .01.2015 e nella fascia sti 2.01.2022
o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio. 4) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011-31.12.2015, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94. 5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' CP_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_2
In particolare, il ha eccepito la prescrizione quinquennale sulle somme relative alla CP_2 regolarizzazione co della parte ricorrente a far da, contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla legittimità della ricostruzione di carriera operata. Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L' si costituiva chiedendo, qualora risulti fondata la pretesa della ricorrente e risultino accertate retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il CP_4 CP_ alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' stesso dall'esito del CP_5 presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Deve in primo luogo darsi atto che la ricorrente, già nelle proprie conclusioni, ha chiesto che le differenze retributive, laddove riconosciute, siano corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente al ricevimento da parte del di idonea diffida/messa in mora nel caso intervenuta in data 22.10.2022. CP_2
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa della ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013.
2 Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_3 CP_8 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Pertanto, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. La suddetta annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera, ai soli fini giuridici, con i conseguenti riverberi sulle progressioni nelle corrispondenti fasce stipendiali, puntualmente indicate in ricorso.
3 Tale riconoscimento determina, il diritto alla corresponsione a favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, per la nuova collocazione di fascia stipendiale di competenza prevista dal CCNL di riferimento, nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente al giorno di presentazione della diffida (allegata in atti). Compensa le spese atteso che il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della ricostruzione della carriera è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
-condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza nei limiti del quinquennio antecedente alla intervenuta diffida, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
-condanna, inoltre, la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
- compensa le spese del giudizio
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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