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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 178/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO COLAIACOVO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Lucia Teresa MARIANI del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 236/23 del 3 agosto 2023 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Succivo il 18 giugno 1994 Parte_1 Controparte_1 ponendo a carico del primo di corrispondere, in favore dell'ex moglie, un assegno divorzile stimato nella misura di € 500,00 (e quindi superiore anche rispetto al mantenimento egualmente riconosciuto in sede di separazione) e di provvedere altresì anche al mantenimento del figlio ZO,
1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione della somma di € 300,00 mensili.
Ulteriore previsione ha riguardato l'assegnazione della casa coniugale in favore della sul CP presupposto che la stessa abitasse l'immobile unitamente al figliolo.
1.2. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'assegnazione della casa coniugale deve avvenire considerando il collocamento del figlio con uno dei genitori ancorchè sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente sufficiente;
-quanto all'assegno divorzile, nonostante sia emerso che la svolga l'attività di badante CP
(percependo un compenso mensile pari a circa 600,00 euro), anche alla luce di quanto emerso negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, si è palesata l'esistenza di un divario reddituale tra le parti;
- l' , infatti, è titolare di un reddito da lavoro dipendente nonché risulta anche proprietario di Pt_1
immobili;
- tale situazione, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, è certamente sufficiente a giustificare il riconoscimento di un importo finanche superiore rispetto a quello dovuto a titolo di mantenimento;
1.3. La pronunzia del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata dall mediante Pt_1
l'articolazione di due motivi.
Il primo ha riguardato l'assegnazione della casa coniugale di sul Gizio di fatto, nelle more, Per_1
abbandonata sia dalla che dal figlio ZO. CP
Con il secondo motivo, invece, l'appellante (che quindi non ha impugnato il capo relativo al proprio obbligo di contribuire al mantenimento del secondogenito in quanto non ancora economicamente autosufficiente) ha lamentato l'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore dell'ex coniuge, dell'assegno divorzile.
Le principali ragioni spese a tale riguardo hanno fatto perno da un lato sull'evoluzione del pensiero giurisprudenziale riguardo ai presupposti ed alle finalità dell'assegno divorzile, dall'altro sull'attività lavorativa comunque svolta (circostanza pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria) dalla
. CP
Al fine, in ogni caso, di meglio corroborare le proprie asserzioni l'appellante ha insistito per l'autorizzazione (se del caso anche mediante delega alla Guardia di Finanza) all'acquisizione di notizie su rapporti finanziari, investimenti e rapporti bancari a nome della controparte.
2 L'appellata ha resistito all'interposto gravame deducendone, ma limitatamente al secondo motivo,
l'infondatezza.
Infatti, per quanto concerne il primo profilo di doglianza, ha sostanzialmente aderito alla tesi avversaria così confermando di non abitare più nell'immobile di sul Gizio essendosi Per_1
trasferita, con il figlio ZO, a Napoli.
Infine, la ha spiegato ritualmente appello incidentale con cui ha insistito nella domanda, in CP effetti già tempestivamente introdotta in primo grado, volta ad imporre all'ex marito una idonea garanzia (secondo quanto previsto dall'art. 8 legge divorzio) per il pagamento dell'obbligazione
(assegno divorzile) posta a suo carico.
Il P.G., a cui gli atti sono stati trasmessi, ha concluso per il parziale accoglimento dell'impugnazione e conseguente riduzione sino all'ammontare di € 250,00 mensili dell'assegno divorzile.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere delibata nel merito procedendo, per evidenti ragioni di ordine logico e sistematico, allo scrutinio dell'appello principale proposto dall' . Pt_1
A tale riguardo, è d'uopo evidenziare che il perimetro del thema decidendum è delineato essenzialmente dall'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione.
Difatti, e come peraltro già anticipato, vi è stata sostanziale adesione della al primo motivo CP sull'assegnazione della casa coniugale.
Soltanto per dovere di completezza espositiva deve osservarsi quanto segue.
La soluzione del giudice di prime cure si è rivelata corretta in quanto il criterio interpretativo assunto a riferimento per l'assegnazione della casa coniugale è stato quello della convivenza con la madre del figlio ZO a nulla valendo il fatto che fosse maggiorenne, ma rilevando, di contro, l'assenza di autonomia economica.
Nelle more, si sono verificate circostanze idonee a giustificare una rivisitazione della decisione di prime cure.
La ed il figlio ZO si sono trasferiti a Napoli e l'abitazione di Pettorano sul Gizio, CP
originariamente adibita a casa coniugale, è stata occupata dal primogenito . Per_2
3 Ne discende come siano venute le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale alla appellata.
Come tuttavia chiarito nel decreto con cui questa Corte Territoriale ha rigettato il reclamo che l' ha proposto all'ordinanza del Presidente del Tribunale di Sulmona all'esito della Pt_1
comparizione personale delle parti, le questioni sulla titolarità dell'immobile dovranno essere definite in altra sede.
3.1. Il secondo motivo di doglianza si è appuntato sul riconoscimento in favore della CP dell'assegno divorzile.
Si è già detto delle ragioni addotte dall'appellante sicchè in questa sede occorre anzitutto tratteggiare la cornice giuridica (attenendosi alla posizione anche più recente assunta dalla giurisprudenza di legittimità) entro cui la questione deve essere collocata.
Ed allora, è possibile affermare che “L'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando
l'impossibilità dell"ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” (cfr Cass Civ, Sez I, 6.12.2024 n. 31241).
Ed infatti, “L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio” (cfr Cass Civ, Sez I, 27.11.2024 n.
30537).
Ciò è tanto vero che “Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria” (cfr Cass Civ, Sez I, 23.10.2024 n. 27536).
In altri termini, quindi, “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge
4 più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr Cass Civ, Sez I, 11.10.2024 n. 26520).
Per tali ragioni, in definitiva, “L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e sulla sua impossibilità di procurarseli, per aver diritto all'assegno lo stesso deve dare prova di tale condizione” (cfr Cass Civ, Sez I, 16.9.2024 n. 24795).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2. Nel corso del primo grado, sono stati delegati accertamenti alla Guardia di Finanza da cui è, in estrema sintesi, risultato che:
- l' ha dichiarato, almeno sino al 2021, un reddito annuale di circa 38.000,00 euro, mentre Pt_1 per la e soltanto per l'anno 2019 è emerso lo svolgimento di un'attività lavorativa per conto CP
di una cooperativa di Anzio;
- per l'anno 2023, l'appellate ha dichiarato un reddito complessivo di circa € 31.000,00;
- l'odierno appellante svolge attività lavorativa nel settore edile quale titolare, al pari del figlio
, di una ditta attiva dal 5 dicembre 2022; Per_2
- lo stesso è intestatario di beni immobili, di mobili registrati nonché è titolare di diversi rapporti bancari;
- anche la è proprietaria di terreni essenzialmente con vocazione agricola (essendo difatti CP
censiti come seminativo arboreo), di vetture peraltro con immatricolazione oramai assai risalente nel tempo nonché in ultimo di buoni fruttiferi, alcuni cointestati con i figli e con scadenza ancora da maturare;
- gli estratti conto della medesima hanno confermato che le uniche entrate sono costituire per gli anni
20222, 2023 e 2024 dal mantenimento (assegno divorzile) e da versamenti in denaro contante per importo oscillanti mensilmente tra i 300 ed i 400 euro;
L'ulteriore istruttoria svolta ha poi evidenziato che la svolge l'attività di badante colf CP
(circostanza non contestata e comunque emersa nel corso dell'escussione dei testimoni) da cui ritrae un compenso mensile di circa € 600,00/800,00.
3.3. Orbene, il quadro delineato deve ritenersi idoneo ai fini del riconoscimento della funzione quanto meno assistenziale dell'assegno divorzile.
5 Allo stato, infatti, risulta di sin troppa chiara evidenza l'esistenza di un divario reddituale tra le parti che non può certamente ritenersi venuto meno né dal guadagno mensile né dall'intestazione di immobili (prevalentemente agricoli) o di mobili registrati da parte della . CP
La retribuzione non può certamente essere sufficiente a far fronte alle spese correnti tenendo conto anche del fatto che la è tenuta a corrispondere il fitto per la locazione di un immobile a CP
Napoli.
A tali considerazioni, deve poi aggiungersi che la coppia è rimasta sposata per circa venti anni (tempo non certo esiguo) ed è fondatamente lecito ritenere che l'appellata si sia nel frattempo anche presa cura della crescita dei figli il che rappresenta un ulteriore fattore significativo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
3.4. L'asse del discorso, pertanto, involge più direttamente il diverso profilo della quantificazione della somma dovuta dall in favore della moglie. Pt_1
Come visto, il tribunale ha addirittura aumentato l'importo dell'assegno divorzile rispetto a quello stabilito in sede di separazione.
Una tale possibilità è stata espressamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“La determinazione dell'assegno di mantenimento così come operata in sede di separazione personale dei coniugi, non rappresenta il limite invalicabile in sede di determinazione dell'assegno divorzile, in quanto quest'ultimo può superare anche quello stabilito in fase di separazione" (cfr Cass
Civ, Sez I, 11.11.2021 n. 39174).
Il primo giudice ha motivato la propria decisione prendendo a riferimento il guadagno mensile della ed aggiungendovi un importo che certamente le consente di sostenere anche le spese CP dell'affitto di un immobile (trattasi di circostanza in effetti sopravvenuta e nuova rispetto al quadro precedente).
L'appellante non ha invero offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento e di addivenire pertanto ad una diversa quantificazione dell'importo.
La stessa richiesta di autorizzazione formulata ai sensi dell'art. 155 sexies disp att cpc deve essere rigettata in quanto l'accertamento della Guardia di Finanza del 2023 è certamente attuale riguardo alle intestazioni di beni in capo alla . CP
Tuttavia, anche tale aspetto, ed alla luce delle considerazioni svolte, non può rivelarsi decisivo ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione.
4. Deve essere rigettata anche l'impugnazione incidentale spiegata da . Controparte_1
6 Anzitutto il Tribunale di Sulmona ha motivato sul rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 8 legge sul divorzio rappresentando “Non vi sono i presupposti per la previsione dell'obbligo a carico dell' di prestare idonea garanzia per il pagamento posto che manca la prova del pericolo Pt_1 che lo stesso si sottragga al pagamento” (cfr pag 5).
A fronte di tale quadro, avrebbe dovuto essere l'appellante incidentale a dimostrare l'esistenza di fondate ragioni per imporre la garanzia.
Agli atti però è stato prodotto unicamente un atto di pignoramento del 30 dicembre 2015 a carico dell' e quindi assai risalente nel tempo. Pt_1
Non è stato allegato alcunchè in ordine all'esito della eventuale procedura esecutiva e soprattutto con riguardo alla persistenza dell'inadempimento dell'ex coniuge rispetto agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza di divorzio.
L'appellante ha inoltre prodotto gli estratti del rapporto di conto corrente da cui sono risultati alla fine degli anni 2022, 2023 e 2024 saldi positivi per € 13.000 circa, € 23.000 circa ed € 6.900,00 circa dal che deriva che si sarebbe potuto agire in via esecutiva per conseguire l'esecuzione di quanto dovuto.
Per tali essenziali ragioni, quindi, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
5. Dalla soccombenza reciproca delle parti e dalla sostanziale adesione di al Controparte_1
primo motivo di appello, consegue, la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
6. Al rigetto dell'appello incidentale consegue la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato dovendosi applicare il principio secondo cui “Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.4.2019 n. 9660).
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 236/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
7 a) accerta l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) rigetta l'appello incidentale;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
f) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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