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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1080/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 325375-11232 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva l'Ricorrente_1
– p.iva P.IVA_1 , avverso l'avviso di accertamento esecutivo N. 11232 del 30.10.2019 emesso dal Comune di Messina con cui veniva richiesta la somma di € 61.336,00, per IMU
2014 quale differenza tra il versato e il preteso.
Il contribuente eccepiva : il difetto di motivazione e nel merito la mancata applicazione dell'esenzione di cui all art. 7, lettera i), del D.Lgs. n. 504/92.
Il comune si costituiva e precisava che all'esito del ricorso notificato , procedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento opposto e all'emissione di un nuovo avviso in rettifica n. 40279 del 7.10.2021 non notificato ma depositato in giudizio come documento allegato alle controdeduzioni , con cui veniva richiesta la somma di € 2.499,00 . Il contribuente contestava con memoria la presenza di immobili la cui imposta era stata variata in aumento rispetto all'atto originario impugnato . Chiedeva l'annullamento della pretesa con dichiarazione di inammissibilità dell'avviso in rettifica depositato nel giudizio.
Il 1° Giudice dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di rettifica, ritenendo che le eccezioni sollevate contro il secondo atto andassero formulate con motivi aggiunti e non con memoria illustrativa.
Condannava l'istituto alle spese di lite.
Proponeva appello il contribuente rilevando l'erroneità della senetnza impugnata per avere la Corte deciso sul secondo atto ( non impugnato) piuttosto che dichiarare cessata la materia del contendere avendo il Comune annullato l'avviso originario.
Si costituiva il Comune contestando le eccezioni dell'EL .
Depositava memoria il contribuente in cui insisteva in atti.
All'udienza del 1/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere riformata .
Il giudizio è stato incardinato con ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. N. 11232 del
30.10.2019 che il Comune di Messina provvedeva in corso di giudizio ad annullare . Dato atto dell'annullamento dell'originario avviso il 1° Giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere piuttosto che sindacare con riguardo ad un atto (“avviso in rettifica” n. 40279 del 7.10.2021) non oggetto del giudizio e con pretese ampliative rispetto a quelle originarie . Secondo principi generali l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, poiché si tratta di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo di quello precedente annullato (art.
2-quater, c.
1-octies, D.L. n. 564/1994), a meno che non abbia portata ampliativa dell'originario .
Sul punto la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27040 del 23 ottobre 2019, per quanto di interesse , ha, tra l'altro, chiarito alcuni rilevanti profili processuali in tema di autotutela parziale così decidendo : “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva , non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa” (cfr
Cassazione, nn. 7511/2016, 25673/2016 e 29595/2018).
Nel caso di specie - a parte la singolare circostanza che l'avviso di rettifica non è stato notificato all'Istituto ma solo depositato come “ documento “ in giudizio - lo stesso, per la parte ampliativa, doveva formare oggetto di autonoma impugnazione fuori dal perimetro di giudizio del procedimento in essere;
il
1° giudice avrebbe potuto solo valutare – se esistente - una residua pretesa già richiesta ( e non annullata ) con l'avviso di accertamento originario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6000,00 ai sensi del DM 140/2012 , tabella C,per entrambi i gradi di giudizio in favore del contribuente Istituto ,oltre accessori di legge e
CCUUTT se assolti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara cessata la materia del contendere per annullamento da parte del Comune di
Messina dell'avviso di accertamento esecutivo N. 11232 del 30.10.2019 . Spese liquidate in complessivi
€ 6000,00 per entrambi i gradi di giudizio in favore del contribuente Istituto ,oltre accessori di legge e
CCUUTT se assolti
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
RI RI ON
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 33/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1080/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 325375-11232 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva l'Ricorrente_1
– p.iva P.IVA_1 , avverso l'avviso di accertamento esecutivo N. 11232 del 30.10.2019 emesso dal Comune di Messina con cui veniva richiesta la somma di € 61.336,00, per IMU
2014 quale differenza tra il versato e il preteso.
Il contribuente eccepiva : il difetto di motivazione e nel merito la mancata applicazione dell'esenzione di cui all art. 7, lettera i), del D.Lgs. n. 504/92.
Il comune si costituiva e precisava che all'esito del ricorso notificato , procedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento opposto e all'emissione di un nuovo avviso in rettifica n. 40279 del 7.10.2021 non notificato ma depositato in giudizio come documento allegato alle controdeduzioni , con cui veniva richiesta la somma di € 2.499,00 . Il contribuente contestava con memoria la presenza di immobili la cui imposta era stata variata in aumento rispetto all'atto originario impugnato . Chiedeva l'annullamento della pretesa con dichiarazione di inammissibilità dell'avviso in rettifica depositato nel giudizio.
Il 1° Giudice dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'avviso di rettifica, ritenendo che le eccezioni sollevate contro il secondo atto andassero formulate con motivi aggiunti e non con memoria illustrativa.
Condannava l'istituto alle spese di lite.
Proponeva appello il contribuente rilevando l'erroneità della senetnza impugnata per avere la Corte deciso sul secondo atto ( non impugnato) piuttosto che dichiarare cessata la materia del contendere avendo il Comune annullato l'avviso originario.
Si costituiva il Comune contestando le eccezioni dell'EL .
Depositava memoria il contribuente in cui insisteva in atti.
All'udienza del 1/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere riformata .
Il giudizio è stato incardinato con ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. N. 11232 del
30.10.2019 che il Comune di Messina provvedeva in corso di giudizio ad annullare . Dato atto dell'annullamento dell'originario avviso il 1° Giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere piuttosto che sindacare con riguardo ad un atto (“avviso in rettifica” n. 40279 del 7.10.2021) non oggetto del giudizio e con pretese ampliative rispetto a quelle originarie . Secondo principi generali l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, poiché si tratta di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo di quello precedente annullato (art.
2-quater, c.
1-octies, D.L. n. 564/1994), a meno che non abbia portata ampliativa dell'originario .
Sul punto la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27040 del 23 ottobre 2019, per quanto di interesse , ha, tra l'altro, chiarito alcuni rilevanti profili processuali in tema di autotutela parziale così decidendo : “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva , non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa” (cfr
Cassazione, nn. 7511/2016, 25673/2016 e 29595/2018).
Nel caso di specie - a parte la singolare circostanza che l'avviso di rettifica non è stato notificato all'Istituto ma solo depositato come “ documento “ in giudizio - lo stesso, per la parte ampliativa, doveva formare oggetto di autonoma impugnazione fuori dal perimetro di giudizio del procedimento in essere;
il
1° giudice avrebbe potuto solo valutare – se esistente - una residua pretesa già richiesta ( e non annullata ) con l'avviso di accertamento originario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6000,00 ai sensi del DM 140/2012 , tabella C,per entrambi i gradi di giudizio in favore del contribuente Istituto ,oltre accessori di legge e
CCUUTT se assolti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara cessata la materia del contendere per annullamento da parte del Comune di
Messina dell'avviso di accertamento esecutivo N. 11232 del 30.10.2019 . Spese liquidate in complessivi
€ 6000,00 per entrambi i gradi di giudizio in favore del contribuente Istituto ,oltre accessori di legge e
CCUUTT se assolti
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
RI RI ON