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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1526/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza, obbligandosi - fin d'ora - a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero.
2. In ogni modo, il cambiamento di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge, in conformità all'Art. 6 della Legge 898 del 1970 e successive modifiche, per ogni comunicazione inerente il figlio minore . Per_1
3. Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione abitativa e residenza presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo
- 1 - con sé in ogni momento, previo accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze del predetto minore ovvero, sempre nel rispetto degli impegni, scolastici e non, del figlio e Per_1 nella tutela dell'interesse e delle esigenze del medesimo, anche in considerazione dell'età, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze della madre e gli impegni lavorativi dei genitori. In ogni modo, sin d'ora, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze del figlio anche per maggior tutela della sua stabilità psichica affinché Per_1 non risenta negativamente della separazione dei propri genitori, quest'ultimi si impegnano a fare mantenere e sviluppare al loro figlio un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi affinché riceva cura, educazione, istruzione ed assistenza morale sia dalla madre che dal padre.
Pertanto, il diritto di visita e permanenza del minore con il padre verrà disciplinato nei Per_1 seguenti termini:
–a settimane alterne dal Venerdì al Venerdì successivo, con relativo pernottamento nel rispetto, sempre, dei desideri del minore, con il padre e con la madre,
–in occasione delle Festività Natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore il pranzo o la cena della Vigilia, sempre ad anni alterni, il 25 o il 26 Dicembre e il 31 Dicembre o il 1°
Gennaio, sempre ad anni alterni,
–nel periodo Pasquale i genitori si alterneranno tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni,
–per le Vacanze Estive due settimana anche non consecutive, da scegliere nei Mesi di Giugno o
Luglio o Agosto,
–il compleanno del minore verrà preferibilmente trascorso con entrambi i genitori. Per_1
Questi ultimi, in ogni modo, possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo del figlio, ulteriori e/o differenti periodi in cui questo potrà stare con il padre ovvero con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità di periodi di ferie ed impegni lavorativi dei predetti - e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze del minore stesso in considerazione della sua età, come sopra evidenziato (principio - cardine - del libero accordo tra i due genitori).
I coniugi si impegnano, ovviamente, a darsi reciproco sostegno nella crescita e nell'educazione del figlio minore.
I coniugi si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che il figlio ripone in ciascuno dei genitori. All'uopo, la SI.ra Parte_2
[...]
[...] [
si impegna ad agevolare il rapporto del figlio con il padre. Ovviamente, il
[...] Per_1
SI. e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 continueranno ad esercitare sul figlio minore la piena potestà genitoriale e, fin quando non sarà maggiorenne, le decisioni riguardanti l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale,
l'assistenza morale e materiale, l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica - adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione quali ad esempio la scuola, le terapie mediche, le attività ricreative e sportive - verranno prese concordemente dai genitori;
ciascuno assumerà le decisioni inerenti gli atti della vita quotidiana del figlio nel tempo in cui lo avrà con sé. Inoltre, ciascun genitore dovrà prestare particolare Per_1 attenzione all'educazione ed agli impegni scolastici e formativi del minore e, nello specifico, ad insegnare ed a pretendere dal medesimo il rispetto delle regole che, di volta in volta, gli verranno impartite dai genitori stessi e/o da soggetti terzi (nonni, insegnanti, allenatori, ect ….) con cui entrerà in contatto.
In ultimo, il SI. e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 si impegnano, sempre nell'interesse ed utilità del minore, a consentire reciprocamente il più ampio utilizzo dei beni durevoli destinati al medesimo, in particolare indumenti e libri, nonché ogni ulteriore bene necessario alle quotidiane attività del minore.
4. Dovranno essere conservate le frequentazioni del figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale fermo restando che le decisioni attinenti al medesimo verranno assunte di comune accordo dai genitori.
5. In merito al mantenimento del minore ciascun genitore provvederà paritariamente in Per_1 modo diretto ed autonomo nei tempi di frequentazione escluse le spese straordinarie per le quali il SI. contribuirà nella misura del 50% alle stesse Controparte_1 come meglio indicate e specificate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ed il Tribunale di Ancona in data 11 Luglio 2013.
6. Alla luce dell'attuale situazione lavorativa dei genitori, l'ASSEGNO UNICO in favore del figlio sarà totalmente percepito dalla SI.ra Per_1 Parte_1
Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente atto, il SI. Controparte_1
e la SI.ra - reciprocamente - si impegnano e si
[...] Parte_1 obbligano, sin d'ora, - se richiesti - a prestare tutti gli atti di assenso e/o sottoscrivere e/o
- 3 - presentare la documentazione necessaria e sufficiente a consentire la percezione del detto assegno nella modalità sopra indicata, Mentre le DETRAZIONI FISCALI, previste dalla legge, che andranno a beneficio nella misura del 50% ciascuno ad entrambi i genitori.
7. La casa coniugale, di proprietà del SI. ed il SI. Parte_3 [...]
è usufruttuario, sita in Jesi (AN) - Vicolo delle Terme n. 13 resta nella Controparte_1 disponibilità esclusiva del predetto SI. , mentre la Controparte_1
SI.ra con il figlio vivranno stabilmente sempre in Jesi (AN) Parte_1 Per_1 alla Via Roma n. 101 bis, dove sta trasferendo la loro residenza come indicata alle premesse. In effetti, i coniugi hanno già diviso gli arredi, i mobili e corredi/suppellettili presenti all'interno della predetta abitazione.
8. L'autovettura RAV 4 (Tg. DB869GT), cointestata al SI. Controparte_1
e alla SI.ra , rimarrà a Lei definitivamente assegnata la
[...] Parte_1 quale si farà carico di tutte le spese e/o gli oneri relativi alla stessa anche per la esclusiva intestazione. Dal canto suo, il SI. si impegna, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso, a firmare qualsiasi documentazione se l'altro coniuge vuole vendere il veicolo.
9. In merito al prestito finanziario, a tutt'oggi in essere, con la Bibanca - Gruppo BPER - ed intestato alla SI.ra , chiesto - a suo tempo - per l'acquisto da parte Parte_1 del SI. ell'annesso sito in Jesi (AN) alla Via Valle n. 18, i coniugi hanno Parte_3 stabilito che la rata mensile - pari ad € 345,00 -, a decorrere dal Mese di Marzo 2024 e sino al totale rimborso del finanziamento, sarà totalmente a carico del SI.
[...]
il quale provvederà al pagamento tramite bonifico bancario in favore Controparte_1 della SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese consegnando/inviando Parte_1 copia della relativa contabile alla stessa. I coniugi, per regolarizzare altre questioni economiche tra loro in corso, hanno fissato che, a far data dal Mese di Marzo 2024 sino al Mese di Febbraio
2026, la SI.ra verserà – brevi manu – al SI. Parte_1 [...]
la somma di € 145,00 entro il giorno 30 di ogni mese sino al 28 Controparte_1
Febbraio 2026.
10. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati già compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi. In effetti, le parti
- 4 - dichiarano espressamente di aver regolato di fatto ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto ad eccezione di quanto previsto nel precedente Articolo 9.
11. Per quanto concerne le spese legali, le parti hanno concordato - di concerto con lo scrivente legale - che le medesime vengono saldate, al momento, dalla SI.ra Parte_1 con impegno da parte del SI. , con la sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso, di provvedere al rimborso della sua quota parte pari al 50% alla predetta
SI.ra entro il Mese di Giugno 2024”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana (AN) il
20/06/2015.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 2.7.2025 ed hanno dichiarato che non si sono riconciliate per cui hanno insistito nella domanda di divorzio.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 152/2024, diventata irrevocabile, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana
(AN) il 20/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 2015.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Cupramontana (AN) il 20/06/2015,
[...] Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupramontana di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1526/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. BOCCI ANNALISA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza, obbligandosi - fin d'ora - a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero.
2. In ogni modo, il cambiamento di residenza o domicilio dovrà essere tempestivamente reso noto all'altro coniuge, in conformità all'Art. 6 della Legge 898 del 1970 e successive modifiche, per ogni comunicazione inerente il figlio minore . Per_1
3. Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione abitativa e residenza presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo
- 1 - con sé in ogni momento, previo accordo fra i genitori e compatibilmente con le esigenze del predetto minore ovvero, sempre nel rispetto degli impegni, scolastici e non, del figlio e Per_1 nella tutela dell'interesse e delle esigenze del medesimo, anche in considerazione dell'età, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze della madre e gli impegni lavorativi dei genitori. In ogni modo, sin d'ora, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze del figlio anche per maggior tutela della sua stabilità psichica affinché Per_1 non risenta negativamente della separazione dei propri genitori, quest'ultimi si impegnano a fare mantenere e sviluppare al loro figlio un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi affinché riceva cura, educazione, istruzione ed assistenza morale sia dalla madre che dal padre.
Pertanto, il diritto di visita e permanenza del minore con il padre verrà disciplinato nei Per_1 seguenti termini:
–a settimane alterne dal Venerdì al Venerdì successivo, con relativo pernottamento nel rispetto, sempre, dei desideri del minore, con il padre e con la madre,
–in occasione delle Festività Natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore il pranzo o la cena della Vigilia, sempre ad anni alterni, il 25 o il 26 Dicembre e il 31 Dicembre o il 1°
Gennaio, sempre ad anni alterni,
–nel periodo Pasquale i genitori si alterneranno tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni,
–per le Vacanze Estive due settimana anche non consecutive, da scegliere nei Mesi di Giugno o
Luglio o Agosto,
–il compleanno del minore verrà preferibilmente trascorso con entrambi i genitori. Per_1
Questi ultimi, in ogni modo, possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo del figlio, ulteriori e/o differenti periodi in cui questo potrà stare con il padre ovvero con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità di periodi di ferie ed impegni lavorativi dei predetti - e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze del minore stesso in considerazione della sua età, come sopra evidenziato (principio - cardine - del libero accordo tra i due genitori).
I coniugi si impegnano, ovviamente, a darsi reciproco sostegno nella crescita e nell'educazione del figlio minore.
I coniugi si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che il figlio ripone in ciascuno dei genitori. All'uopo, la SI.ra Parte_2
[...]
[...] [
si impegna ad agevolare il rapporto del figlio con il padre. Ovviamente, il
[...] Per_1
SI. e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 continueranno ad esercitare sul figlio minore la piena potestà genitoriale e, fin quando non sarà maggiorenne, le decisioni riguardanti l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale,
l'assistenza morale e materiale, l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica - adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione quali ad esempio la scuola, le terapie mediche, le attività ricreative e sportive - verranno prese concordemente dai genitori;
ciascuno assumerà le decisioni inerenti gli atti della vita quotidiana del figlio nel tempo in cui lo avrà con sé. Inoltre, ciascun genitore dovrà prestare particolare Per_1 attenzione all'educazione ed agli impegni scolastici e formativi del minore e, nello specifico, ad insegnare ed a pretendere dal medesimo il rispetto delle regole che, di volta in volta, gli verranno impartite dai genitori stessi e/o da soggetti terzi (nonni, insegnanti, allenatori, ect ….) con cui entrerà in contatto.
In ultimo, il SI. e la SI.ra Controparte_1 Parte_1 si impegnano, sempre nell'interesse ed utilità del minore, a consentire reciprocamente il più ampio utilizzo dei beni durevoli destinati al medesimo, in particolare indumenti e libri, nonché ogni ulteriore bene necessario alle quotidiane attività del minore.
4. Dovranno essere conservate le frequentazioni del figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale fermo restando che le decisioni attinenti al medesimo verranno assunte di comune accordo dai genitori.
5. In merito al mantenimento del minore ciascun genitore provvederà paritariamente in Per_1 modo diretto ed autonomo nei tempi di frequentazione escluse le spese straordinarie per le quali il SI. contribuirà nella misura del 50% alle stesse Controparte_1 come meglio indicate e specificate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ed il Tribunale di Ancona in data 11 Luglio 2013.
6. Alla luce dell'attuale situazione lavorativa dei genitori, l'ASSEGNO UNICO in favore del figlio sarà totalmente percepito dalla SI.ra Per_1 Parte_1
Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente atto, il SI. Controparte_1
e la SI.ra - reciprocamente - si impegnano e si
[...] Parte_1 obbligano, sin d'ora, - se richiesti - a prestare tutti gli atti di assenso e/o sottoscrivere e/o
- 3 - presentare la documentazione necessaria e sufficiente a consentire la percezione del detto assegno nella modalità sopra indicata, Mentre le DETRAZIONI FISCALI, previste dalla legge, che andranno a beneficio nella misura del 50% ciascuno ad entrambi i genitori.
7. La casa coniugale, di proprietà del SI. ed il SI. Parte_3 [...]
è usufruttuario, sita in Jesi (AN) - Vicolo delle Terme n. 13 resta nella Controparte_1 disponibilità esclusiva del predetto SI. , mentre la Controparte_1
SI.ra con il figlio vivranno stabilmente sempre in Jesi (AN) Parte_1 Per_1 alla Via Roma n. 101 bis, dove sta trasferendo la loro residenza come indicata alle premesse. In effetti, i coniugi hanno già diviso gli arredi, i mobili e corredi/suppellettili presenti all'interno della predetta abitazione.
8. L'autovettura RAV 4 (Tg. DB869GT), cointestata al SI. Controparte_1
e alla SI.ra , rimarrà a Lei definitivamente assegnata la
[...] Parte_1 quale si farà carico di tutte le spese e/o gli oneri relativi alla stessa anche per la esclusiva intestazione. Dal canto suo, il SI. si impegna, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso, a firmare qualsiasi documentazione se l'altro coniuge vuole vendere il veicolo.
9. In merito al prestito finanziario, a tutt'oggi in essere, con la Bibanca - Gruppo BPER - ed intestato alla SI.ra , chiesto - a suo tempo - per l'acquisto da parte Parte_1 del SI. ell'annesso sito in Jesi (AN) alla Via Valle n. 18, i coniugi hanno Parte_3 stabilito che la rata mensile - pari ad € 345,00 -, a decorrere dal Mese di Marzo 2024 e sino al totale rimborso del finanziamento, sarà totalmente a carico del SI.
[...]
il quale provvederà al pagamento tramite bonifico bancario in favore Controparte_1 della SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese consegnando/inviando Parte_1 copia della relativa contabile alla stessa. I coniugi, per regolarizzare altre questioni economiche tra loro in corso, hanno fissato che, a far data dal Mese di Marzo 2024 sino al Mese di Febbraio
2026, la SI.ra verserà – brevi manu – al SI. Parte_1 [...]
la somma di € 145,00 entro il giorno 30 di ogni mese sino al 28 Controparte_1
Febbraio 2026.
10. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati già compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi. In effetti, le parti
- 4 - dichiarano espressamente di aver regolato di fatto ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto ad eccezione di quanto previsto nel precedente Articolo 9.
11. Per quanto concerne le spese legali, le parti hanno concordato - di concerto con lo scrivente legale - che le medesime vengono saldate, al momento, dalla SI.ra Parte_1 con impegno da parte del SI. , con la sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso, di provvedere al rimborso della sua quota parte pari al 50% alla predetta
SI.ra entro il Mese di Giugno 2024”. Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana (AN) il
20/06/2015.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 2.7.2025 ed hanno dichiarato che non si sono riconciliate per cui hanno insistito nella domanda di divorzio.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 152/2024, diventata irrevocabile, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana
(AN) il 20/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 2015.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Cupramontana (AN) il 20/06/2015,
[...] Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana (AN) al n. 4, parte II, serie A dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupramontana di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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