Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici 1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.
1-bis. ((Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute)) .
2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.
1-bis. ((Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute)) .
2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.