Art. 3. 1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione cui sia riconosciuta la specifica competenza.
2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati.
3. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.
4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 , siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 .
Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo dell' art. 6, quarto e quinto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazione diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato e' tenuto dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabile dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente" Nota all'art. 3, comma 5:
- Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1033, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della polizia che espleta funzioni di polizia"; e' il seguente:
"Art. 29. (Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali). - I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.
Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.
Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.
Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.
Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 338 , reca l'"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato":
l'art. 1 prevede: Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:
1) ruolo dei direttivi medici che si articola nelle qualifiche di:
a) medico;
b) medico principale;
c) medico capo;
2) ruolo dei dirigenti medici che li articola nelle qualifiche di:
a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico;
c) dirigente generale medico.
2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati.
3. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.
4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 , siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 .
Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo dell' art. 6, quarto e quinto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazione diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato e' tenuto dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabile dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente" Nota all'art. 3, comma 5:
- Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1033, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della polizia che espleta funzioni di polizia"; e' il seguente:
"Art. 29. (Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali). - I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.
Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.
Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.
Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.
Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 338 , reca l'"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato":
l'art. 1 prevede: Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:
1) ruolo dei direttivi medici che si articola nelle qualifiche di:
a) medico;
b) medico principale;
c) medico capo;
2) ruolo dei dirigenti medici che li articola nelle qualifiche di:
a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico;
c) dirigente generale medico.