Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7084/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Maccarrone;
-resistente-
Oggetto: malattia professionale;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.6.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque, l'esistenza delle malattie professionali lamentate, nella misura percentuale non inferiore al 12% o nell'altra che risulterà di giustizia;
Per l'effetto, condannare l' a CP_1
corrispondere all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di giustizia;
Vittoria di spese e compensi del giudizio”.
1
Passo Martino, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni implicanti l'azionamento delle leve dei comandi della macchina escavatrice, manovrando con la mano destra il braccio dell'escavatore per alzarlo e/o abbassarlo e facendolo ruotare su sé stesso con la mano sinistra;
che le mansioni svolte avevano determinato l'insorgere di ernie discali lombari e della sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che tali malattie, tabellate, dovevano essere ricondotte all'attività lavorativa svolta;
di aver presentato all' , senza buon esito, CP_1
domanda volta al riconoscimento dei benefici assicurativi per il grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 12%.
Con memoria depositata il 7.12.2023, si è costituito tempestivamente in giudizio l' , CP_1
il quale, eccepita la prescrizione della domanda relativa al riconoscimento della patologia del rachide lombare e l'infondatezza di quella concernente la sindrome del tunnel carpale per insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'indennizzabilità della lamentata patologia, ha concluso chiedendo “Che il Tribunale, adversis reiectis, dichiari prescritta,inammissibile e del tutto infondata la proposta domanda, respingendo ogni pretesa ivi esercitata”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate da parte ricorrente entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
Oggetto della domanda è il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate all' dal ricorrente con le domande n. 5177991110 del 22.9.2021 e n. CP_1
518994454 del 7.6.2022 relative, rispettivamente, a ernie discali e tunnel carpale bilaterale.
3. In relazione alla patologia a carico del rachide lombare (domanda n. 5177991110 del
22.9.2021) va in via preliminare esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 112 del
T.U.1124/65, che risulta fondata.
Ai sensi dell'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
2 In merito al dies a quo di decorrenza del predetto termine, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita CP_1
previsto dall'art. 112 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato” (cfr.
Cass. n. 17700/2014), dovendo precisarsi che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (cfr. Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 2285/2013).
Nel caso di specie va evidenziato che già in data 17.7.2017 il ricorrente aveva presentato una domanda per la costituzione della rendita o il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in relazione alla malattia professionale descritta nel relativo certificato come “ernie discali multiple del rachide lombare”, con data di prima diagnosi il 9.1.2017 (cfr. doc. denominato
“Sottilemandatodipatrocinioriconoscimentomprenditadannobiologicocertificato.pdf” prodotto da in allegato alla memoria). CP_1
Si evince quindi che, al più tardi, in data 17.7.2017 lo stato patologico e la sua riconducibilità all'attività lavorativa svolta, nonché il raggiungimento della soglia di indennizabilità fossero non sono conoscibili, ma in effetti conosciute al ricorrente, tanto da fargli inoltrare all' la domanda per il riconoscimento della relativa rendita o indennizzo in CP_2
capitale, dovendo evidenziarsi l'identità della patologia indicata nella domanda del 17.7.2017 rispetto a quella oggetto della domanda n. 517799110 del 22.9.2021, al vaglio nel presente ricorso (cfr. doc. prodotta da ). CP_1
Dalle superiori considerazioni discende che, ai sensi dell'art. 112, comma 1, DPR
1124/1965, alla data di presentazione della domanda per cui oggi è causa (25.11.2021), risultava
3 già maturato il termine di prescrizione triennale decorrente dalla presentazione della precedente domanda amministrativa (anche considerata la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19).
4. Parte ricorrente ha, altresì, agito per ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia, oggetto della domanda n. 518994454 del 7.6.2022, concernente la lamentata sindrome del tunnel carpale bilaterale, rigettata dall' per “…assenza dello CP_1 specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”, giudizio poi confermato in sede di opposizione.
4.1. A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali,
l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che
“Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
4 Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena
5 cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata.
L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità, che è presunto per le malattie tabellate a condizione che il lavoratore dia prova, oltre alla contrazione della malattia, anche della concreta adibizione ad una lavorazione o a mansioni nocive (cfr. Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 3207/2019; Cass. n.
16248/2018). La presunzione opera dunque in relazione al solo nesso causale, essendo comunque il lavoratore gravato dell'onere di provare l'esistenza dei due elementi di fatto
(nocività dell'ambiente lavorativo o delle mansioni e malattia) tra cui la presunzione di causalità opera (cfr. in tal senso da ultimo “Cass. n. 26132/2024: “l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del
1965 e poi al D.Lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella”).
4.2. Facendo applicazione di tali principi, va evidenziato che parte ricorrente si è limitata a dedurre in ricorso di svolgere “l'attività lavorativa di escavatorista, le cui mansioni – disimpegnate, da contratto, per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore
16.00, con un'ora di pausa – prevedono il perdurante e quotidiano azionamento delle leve dei comandi della macchina escavatrice che lo costringono all'utilizzo costante degli arti superiori. Segnatamente, con la mano destra, manovra il braccio dell'escavatore per alzarlo e/o abbassarlo, con la mano sinistra, lo fa ruotare su sé stesso e ciò al fine di, esemplificativamente, caricare sui camion il materiale da risulta frantumato dall'esplosivo”, di essere stato costretto dalla guida del mezzo cingolato ad assumere, durante le ore lavorative,
“una prolungata ed errata postura” e a subire “la continua sottoposizione a forti vibrazioni”.
6 Tali allegazioni non appaiono tuttavia idonee a definire in termini concreti le caratteristiche dell'attività svolta e degli specifici movimenti compiuti dal ricorrente, avendo questi, in sostanza, solo riferito di dover utilizzare in modo “costante” la mano destra e la sinistra per movimentare il braccio dell'escavatore, rispettivamente, facendolo alzare e abbassare o ruotare. Il movimento descritto riguarda tuttavia il mezzo, mentre nulla è specificato in ordine ai concreti e precipui movimenti a carico degli arti superiori compiuti nello svolgimento dell'attività lavorativa, né è chiaro comprendere in cosa consista la “prolungata ed errata” postura assunta, non meglio descritta.
Né a tale scopo sarebbe stata idonea la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, i cui articolati riguardano invero circostanze genericamente dedotte o valutative che non consentirebbero comunque di ricavare con sufficiente grado di dettaglio i caratteri specifici dell'attività lavorativa svolta e le relative condizioni di lavoro1.
In definitiva non sono stati soddisfatti gli oneri di allegazione e prova posti a carico di parte ricorrente riguardo alle caratteristiche delle mansioni svolte, né è stata fornita alcuna concreta indicazione sulle condizioni di lavoro, sulla concreta durata e intensità dell'esposizione al rischio;
pertanto, non essendo sufficiente la sola natura tabellare della malattia lamentata al fine del riconoscimento dell'origine lavorativa della patologia (ma altresì la riconducibilità dell'attività svolta agli “agenti” in tabella indicati) la domanda deve essere rigettata.
5. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame e della natura delle parti in causa, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
1
1. vero o no che il signor svolge da oltre 30 anni e, segnatamente, dal 1991 e sino ad oggi, alle dipendenze Pt_1 di diverse società e, da ultimo, per conto della l'attività lavorativa di escavatorista;
Parte_2
2. vero o no che durante l'orario di lavoro, da lunedì al venerdì, per oltre otto ore al giorno, dalle ore 07,00 alle ore 16,00, il sig. è addetto alla conduzione di escavatori;
Pt_1
3. vero o no che il sig. compie azioni ripetitive con le mani, che consistono nel continuo azionamento dei Pt_1 comandi dell'escavatore nonché nel costante mantenimento della schiena piegata in avanti;
4. vero o no che il ricorrente, con la mano destra manovra il braccio dell'escavatore per alzarlo e/o abbassarlo e con la mano sinistra lo fa ruotare su sé stesso e ciò anche per, esemplificativamente, caricare sui camion il materiale da risulta frantumato dall'esplosivo;
5. vero o no che per lo svolgimento di detta attività il corpo del lavoratore è sollecitato da forte vibrazioni perché il mezzo cingolato si muove su superfici non lineari, accidentate, sconnesse, piene di buche, dislivelli e di materiale di risulta;
6. vero o no che anche da ultimo, all'interno della Cava di Passo Martino, ove lavora attualmente il ricorrente, l'escavatore si sposta su piani accidentati;
7. vero o no che, durante l'orario di lavoro, il sig. , lamenta intorpidimento e formicolio alle mani e dolori Pt_1 alla schiena e, a volte, per il dolore è costretto ad interrompere l'attività lavorativa.
7 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7084/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
Catania, 11/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
8