Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01243/2026REG.PROV.COLL.
N. 03435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Bava ed Enrico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano, n. 66;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. SC CO e udito per la parte appellante l’avvocato Enrico Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Liguria le sig.re -OMISSIS- in qualità di eredi del Capitano di Vascello -OMISSIS-, agivano contro il Ministero della Difesa, iure hereditatis , per conseguire il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale patito dal loro congiunto, nato a [...] il [...] e deceduto il 19 settembre 2014 all’età di 74 anni, durante le fasi della malattia sino alla data del decesso, avvenuta per adenocarcinoma polmonare conseguente al servizio svolto a bordo di navi della Marina militare che impiegavano amianto.
2. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondata la prospettazione delle deducenti.
3. - Con rituale atto di appello le sig.re -OMISSIS-chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua del seguente motivo di gravame:
« 1. Sulla inapplicabilità del principio generale della compensatio lucri cum damno a fronte di dato normativo speciale.
2. Sulla quantificazione del danno. ».
4. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
6. - L’appello è infondato.
6.1. - Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente con il primo motivo di appello, l’invocata disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 302/1990 (che - secondo la prospettazione delle appellanti - ammetterebbe eccezionalmente il cumulo tra speciali benefici e risarcimento del danno, peraltro a fronte dei fatti delittuosi posti in essere in occasione di eventi di terrorismo o di criminalità organizzata) non può trovare applicazione nel caso di specie poiché detta disposizione concerne unicamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ipotesi chiaramente non integrata nella fattispecie per cui è causa.
6.2. - Per quanto concerne la domanda finalizzata a conseguire un diverso calcolo del quantum del danno non patrimoniale patito dal sig. -OMISSIS-, questo Collegio ritiene che correttamente il Giudice di primo grado lo abbia quantificato in via equitativa, facendo applicazione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano (per l’applicazione di detto criterio cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1189 e Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5608), dalle cui conclusioni non si ravvisano valide argomentazioni per discostarsi.
Né appare censurabile la valutazione del primo Giudice relativamente all’omesso riconoscimento dell’aumento della quantificazione del danno da “ personalizzazione ” in mancanza di idonea prova sul punto, neanche dedotta in fase di appello se non facendo puramente riferimento ad una prova per “ presunzioni ”.
Ne discende che il quantum del danno biologico determinato in primo grado secondo le cd. tabelle milanesi in € 110.559,00 è inferiore alle somme spettanti alle eredi del sig. -OMISSIS-a titolo di indennità (€ 16.918,70 + € 225.600,00), con la conseguenza che opera il principio della compensatio lucri cum damno di cui alle sentenze dell’Adunanza plenaria 23 febbraio 2018, n. 1 e delle Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12564, correttamente richiamate dal T.a.r. nella sentenza appellata (secondo cui “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ”).
7. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
8. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
SC CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC CO | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.