Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Family Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Margherita Geraci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, Regione Siciliana -Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 801/2023 del 22 dicembre 2023, discusso nella seduta di prosecuzione del 29 dicembre 2023, della Commissione Tecnica Specialistica (TS) delle Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale, istituita presso l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, rilasciato in sede di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “AIDONE 1”, con annessa attività di coltivazione, da 29.998,4 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN), proposto dalla società ricorrente;
- della nota prot. n. 2561 del 12 giugno 2023, prot. DRA n. 47172 del 22 giugno 2023, recante il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, in quanto posto ad unica motivazione del su citato parere della TS e divenuto lesivo poiché interpretato come vincolante da tale ultimo Ente competente in materia ambientale;
- ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto reso dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con atto prot. D.R.A. n. 883 del 8 gennaio 2024;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2024:
- del D.A. n. 188/GAB del 14 giugno 2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – A.R.T.A., recante giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 152/2006 per il progetto di “Realizzazione di un di un impianto agro fotovoltaico denominato “Aidone 1” con annessa coltivazione di potenza pari a 30 MW, da realizzarsi nel Comune di Aidone (EN)”, e delle relative opere per la connessione alla RTN, proposto dalla Società FAMILY ENERGY SRL, con sede legale in Catania (CT), Corso Italia, n. 244;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, integrato con motivi aggiunti, la Società Family Energy S.r.l. ha esposto:
- di avere depositato il 15 aprile 2021 all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1 “Valutazioni Ambientali” (di seguito anche “Dipartimento” o “DRA”), l’istanza per l’attivazione della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto AGRO-fotovoltaico con annessa attività di coltivazione, denominato “AIDONE 1” da 29.998,4 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN) in zona agricola non gravata da vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, eccetto una minima parte circoscritta alla realizzazione del cavidotto interrato, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g) del d.lgs. n. 42/2004;
- che con nota n. 29501 del 10 maggio 2021 il Dipartimento competente comunicava la procedibilità dell’istanza con il relativo avvio, la pubblicazione della documentazione, la nomina del Responsabile del procedimento e la contestuale trasmissione del progetto alla Commissione Tecnica Specialistica (di seguito anche solo “TS”);
- che, nell’ambito di tale procedura, in considerazione della prossimità dell’area di progetto con l’area archeologica di Morgantina, con nota prot. n. 3389 del 4 giugno 2021 (prot. DRA n. 38016 del 9 giugno 2021) la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha richiesto l’attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Archeologico - VIARCH ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016 e la redazione di apposita relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
- che nel parere rilasciato dalla Soprintendenza si è ivi affermato che “…stante l’esito positivo delle risultanze archeologiche, il sito oggetto di indagine non potrà essere interessato da alcuna opera che possa comportare alterazione dei luoghi e danno al patrimonio archeologico ivi giacente nel sottosuolo”
- che sulla base di tale parere è stato adottato dalla Commissione tecnica specialistica (TS) delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale il parere istruttorio conclusivo (PIC) n. 596/2023 del 12 giugno 2023 (oggetto di gravame) nei seguenti termini: « inficia il procedimento di Valutazione d’Impatto ambientale che per norma è concluso negativamente, ancorché la valutazione dell’impatto
sulla componente paesaggio e gli impatti delle opere da realizzare sullo stesso risultano altamente significativi in quanto il legislatore a norma dell’art. 26 del D. Lgs 42/2004, rubricato “Valutazione di Impatto Ambientale” impone ope legis la conclusione negativa della VIA “qualora (…) risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere ».
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha interposto gravame articolando un unico motivo di ricorso lamentando
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. come recepita in sicilia dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. - eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e ss. della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 27- bis d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili - eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità – totale assenza dei presupposti di fatto e di diritto
In sintesi, la parte ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 laddove si prevede un esito vincolato della VIA solo “ Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente .”
Secondo parte ricorrente non solo la norma sopraindicata si applica solo ai beni culturali e non alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma nel caso di specie neppure tale vincolo sussiste esistendo solo una limitata area di tutela archeologica.
Le amministrazioni regionali intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale che ha denegato la VIA poiché anch’esso illegittimo per avere recepito acriticamente il parere istruttorio conclusivo della TS, prot. n. 801/2023.
All’udienza indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Ciò posto, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è fondato e va accolto.
L’impianto motivazionale sotteso agli atti impugnati si fonda sulla valenza preclusiva del parere negativo reso dalla Soprintendenza di Enna “ Nel Lotto Nord sono state rinvenute frammenti ceramici riferibili all'età tardo ellenistica e imperiale che potrebbero essere indicatori di un piccolo nucleo legato allo sfruttamento agricolo del suolo, favorito dalla vicinanza con in Torrente Belmontino. Il Lotto Sud interessa suoli lasciati a riposo o coltivati a seminativo semplice in cui i frammenti archeologici ritrovati nelle UUTT 2, 3 e 4 potrebbero derivare da effetti di scivolamento di materiali dalla sommità di Monte Crùnici e, pertanto, non essere indicativi di un sito. Pertanto è stato attribuito ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact Tavola dei gradi di potenziale archeologico, al lotto NORD un Rischio Archeologico MEDIO-ALTO, in quanto “il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità)", mentre al lotto SUD un rischio Archeologico MEDIO-BASSO, in quanto “il contesto territoriale circostante dà esito positivo, ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità per la presenza di coltri detritiche o erraticità dei frammenti ;”
E invero, come correttamente evidenziato dal ricorrente l’effetto preclusivo assoluto portato dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 – contrariamente a quanto sostenuto nei provvedimenti regionali gravati – si prevede solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
i ) esigenze di tutela di beni culturali e non già per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 11 gennaio 2024, n. 152);
ii ) l’assoluta impossibilità di conciliare le esigenze di tutela con il progetto presentato.
Nel caso in esame, nessuna delle due condizioni soprarichiamate è predicabile nel giudizio in esame non vertendosi in tema di tutela di beni culturali, ma solo di aree sottoposte a vincolo paesaggistico e meramente sospettate di una potenziale valenza archeologica sussumibile tuttalpiù nell’ambito dell’art. 142, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 4272004 e non emergendo dalla motivazione resa dal TS (per ogni altro aspetto ampiamente positiva per la ricorrente) un’assoluta inconciliabilità del progetto presentato con le necessità connesse alla tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Sul punto, infatti, la motivazione del parere del TS (richiamata nel DA gravato) si limita a richiamare la mera valenza ostativa del parere negativo della Soprintendenza – effetto preclusivo non predicabile nel caso in esame – senza valutare la possibilità di rendere compatibile il progetto presentato con le esigenze di tutela anche con la previsione di prescrizioni, precauzioni e cautele di cui agli artt. 12 e 152 del d.lgs. n. 42/2004, sicché i provvedimenti gravati non solo non possono fondare il rigetto dell’istanza sulla base dell’errata prospettata vincolatività dei pareri fin a quel momento resi, ma altresì hanno omesso di esplicitare una specifica e puntuale motivazione in ordine alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere accolto e, per l’effetto, per quanto d’interesse i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati
NC MA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NC MA SA |
IL SEGRETARIO