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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1995/2022 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Parte_1 C.F._1
Roccari e Davide Compagni, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Jacopo
Allegretti n. 17 Forlì
- Appellante - contro
( piva ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Jacopo Zaccara, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale Parioli n.41 Roma
- Appellata-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Forlì n.982 del 9/11/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con il gravame ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì che ha rigettato la Parte_1 domanda proposta nei confronti di con la quale l'attore denunciava l'esistenza di Controparte_1
un difetto di conformità del veicolo acquistato presso la società convenuta e chiedeva la condanna alla sostituzione dell'autovettura con altra analoga o, in via alternativa, dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con condanna alla restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti pari ad euro 5.000,00.
In primo grado il esponeva che in data 27/11/2017 aveva acquistato presso la concessionaria Pt_1
l'autovettura usata Mercedes-Benz modello S350 Bluetec 4MATICC targata CP_1
EW985BX per il prezzo di €63.000,00 e gli era stata consegnata il 6/12/2017; che pochi mesi dopo l'acquisto, in data 9/5/2018, mentre si trovava alla guida dell'autovettura si era improvvisamente distaccata la ruota posteriore destra, provocando la fuoriuscita di strada dell'autovettura; che rivoltosi all'officina di fiducia, gli addetti alla riparazione avevano riscontrato che la causa del sinistro era stata determinata dal cedimento dei bulloni di fissaggio della ruota, che spezzandosi, ne avevano causato il distacco ed avevano riscontrato che i bulloni montati non erano quelli originali della casa madre .
Su tali premesse esperiva nei confronti del venditore le azioni di garanzia previste dal Pt_1
Codice del consumo e chiedeva altresì il risarcimento dei danni subiti.
Con il gravame l'appellante precisa di limitare l'impugnazione al solo rigetto della domanda di risarcimento dei danni e censura la pronuncia per erronea ricostruzione dei fatti, lamentando che il
Tribunale ha posto a base della decisione una circostanza di fatto (cambio delle gomme da parte dell'attore dopo la consegna dell'autovettura) solo affermata dalla convenuta in primo grado, contestata dall'appellante e non provata.
In particolare, lamenta che, pur richiamando gli esiti della ctu, il Tribunale ha inspiegabilmente ritenuto che la qualità dei bulloni non originali montati sul veicolo fosse un aspetto di rilevanza solo marginale e che il distacco della ruota era stato determinato in via esclusiva dall'errato fissaggio dei tiranti, ascrivendo erroneamente tale intervento all'attore sulla base di una prospettazione (cambio delle gomme) non dimostrata.
Deduce che, di contro, dalla ctu era emerso che sull'autovettura risultavano montati pezzi non originali e di minore qualità che, sottoposti a normali sollecitazioni di guida, avevano ceduto e non vi era alcuna prova che l'attore avesse proceduto al cambio delle gomme dopo l'acquisto per cui l'errato serraggio delle viti doveva imputarsi alla parte venditrice.
La ricostruzione del Tribunale, secondo la quale l'erroneo serraggio era da attribuire ad un cambio gomme effettuato dall'attore dopo l'acquisto, non era supportata da alcun riscontro probatorio in pagina 2 di 6 quanto la circostanza era stata soltanto affermata dalla controparte, ma non provata, ed era stata contestata sin da subito dalla difesa dell'appellante nella memoria ex art. 183 n.1 cpc, che aveva negato di avere effettuato il cambio delle gomme;
inoltre, non vi era prova che l'autovettura fosse stata consegnata con gomme marca Michelin (diverse da quelle NL presenti al momento dell'incidente), e la stessa convenuta non aveva mai indicato negli atti la tipologia/modello di pneumatici montati sull'autovettura, ma soltanto durante le operazioni peritali il CTP di parte convenuta aveva fatto riferimento a tale marca di pneumatici;
che la circostanza non era stata convalidata dal ctu, il quale, al contrario, la riportava come dubbia e non provata.
Sulle riportate argomentazioni ha concluso chiedendo, in riforma della decisione, condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni quantificato in complessivi euro 5.387,44.
La società appellata si è costituita e ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 cpc;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda proposta con il gravame in quanto nuova, essendo diversa la causa petendi e difforme quantitativamente da quella svolta in primo grado. Nel merito, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art.342 cpc rilevato che l'appellante ha chiaramente dedotto, come emerge da quanto si è succintamente riportato, le parti della decisione sottoposte a censura ed i motivi di critica, esponendo le ragioni poste a sostegno della invocata riforma della sentenza .
Non sono fondate anche le censure con cui l'appellata deduce la novità e quindi l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata in sede di gravame dall'appellante.
In primo grado ha esercitato l'azione di garanzia nei confronti del venditore per difetto di Pt_1 conformità del bene compravenduto ai sensi dell'art 130 del Codice del consumo ed ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti.
Con il gravame ha censurato la pronuncia soltanto in relazione al rigetto della domanda risarcitoria
(non riproponendo le ulteriori domande di sostituzione del veicolo e in via gradata di risoluzione del contratto di vendita), limitando espressamente l'impugnazione in tal senso, con ciò senza modificare la causa petendi della domanda , come sostiene la società appellata, che rimane costituita dal vizio di conformità dell'autovettura contestato.
Come emerge dall'atto di appello, l'appellante ha censurato sul punto l'accertamento del Tribunale, contestando sia il rilievo marginale attribuito alla qualità delle viti non originali montate sul veicolo, sia ha contestato il fatto che l'errato serraggio dei tiranti è stato ricondotto ad un'attività compiuta dall'attore dopo l'acquisto .
pagina 3 di 6 Deve inoltre rilevarsi che è pacifico, e in tal senso è anche la pronuncia del Tribunale, sul punto non censurata, che al consumatore , oltre ai rimedi previsti dal codice del consumo dall' art 130, spetti anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento e dal difetto di conformità del bene, visto il rinvio alle altre norme dell'ordinamento giuridico operato dall'art 135 c
1 del D.Lgs 206/2005, nella formulazione all'epoca vigente .
Passando all'esame del gravame, il ctu ha accertato che la causa della rottura è stata determinata dall' insufficiente serraggio del tirante della ruota posteriore destra, che ha comportato la rottura cd
“a fatica” e il successivo distacco (pag 37 e ss relazione ctu).
Il ctu ha osservato che la scarsa qualità delle viti non originali “ pur essendo di classe 10.9 al pari delle viti originali, può avere favorito ed accelerato l'innesco delle cricche di fatica al fondo filetto, riducendone la resistenza a fatica” ed ha concluso , rispondendo al quesito sulle cause del distaccamento della ruota , “ritengo che effettivamente i tiranti si siano rotti a fatica, come sostenuto da parte attrice, che si siano rotti per effetto di un insufficiente serraggio e che il livello qualitativo dei tiranti non originali Mercedes abbia accelerato il danneggiamento a fatica ma che non ne sia stata la causa”.
Per quello che interessa in questa sede in relazione alle censure riguardanti il rigetto della domanda risarcitoria, il Tribunale ha ritenuto che il montaggio di bulloni non originali ha avuto un'incidenza non rilevante ed ha individuato la causa esclusiva del distaccamento della ruota nell'errato serraggio dei tiranti, affermando che tale intervento era da ricondurre al cambio delle gomme effettuato dal dopo l'acquisto dell'autovettura. Pt_1
Le censure che vengono svolte in questa parte dall'appellante sono fondate.
Ed invero la circostanza che l'inidoneo serraggio sia ascrivibile al non trova conferma nella Pt_1
ctu, che pure viene richiamata dal Tribunale.
Dalla relazione risulta che il ctu si è limitato ad affermare che “ dal punto di vista tecnico non è possibile stabilire con certezza se il serraggio dei tiranti non sia stato modificato dopo la consegna del mezzo da persone non riconducibili a parte convenuta” e più avanti, dopo avere riportato le deduzioni del ctp della convenuta sulla presenza di pneumatici MICHELIN invernali al momento della consegna, ha osservato “… non ho elementi certi che dimostrino senza ombra di dubbio che gli pneumatici siano stati sostituiti” aggiungendo “ …rilevo solo che mi sembrerebbe improbabile, ma certamente non impossibile, che il Sig. abbia utilizzato la vettura nei mesi invernali fra la Pt_2 fine del 2017 e inizio 2018 con pneumatici estivi DUNLOP”, esprimendo con ciò una mera congettura non suffragata da alcun elemento.
pagina 4 di 6 La circostanza del cambio delle gomme da parte di che è stata sostenuta dall'appellata nella Pt_1
comparsa di costituzione, oltre ad essere stata contestata sin dalla prima memoria ex art 183 cpc dalla difesa dell'appellante, non ha avuto alcun riscontro istruttorio.
E' rilevante osservare che negli atti difensivi del primo grado, nel prospettare che il CP_1 distaccamento della ruota poteva dipendere dall'erroneo serraggio ed era da imputare ad un cambio delle gomme ad opera del non ha mai precisato, né dimostrato, il tipo e modello di Pt_1 pneumatici presenti sull'autovettura al momento della vendita.
Come rileva l'appellante, il riferimento alla marca Michelin è stato avanzato soltanto durante le operazioni peritali dal CT di parte convenuta, IN , il quale per la prima volta ha sostenuto Per_1 che gli pneumatici montati sull'autovettura al momento della vendita erano marca Michelin, diversi da quelli presenti al momento del sinistro, di marca NL, ed ha prodotto una fattura di acquisto da parte della di pneumatici Michelin datata 22/12/2017, che è successiva però (come CP_1 ha rilevato anche il ctu) di molti giorni alla vendita dell'autovettura.
Nessun elemento dimostra, dunque, che l'appellante abbia proceduto ad un cambio delle gomme da cui sarebbe derivato l'errato serraggio dei tiranti, per cui deve concludersi che tale difetto esisteva al momento della consegna dell'autovettura all'appellante.
Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria, il ha quantificato in appello il risarcimento in Pt_1
complessivi euro 5.387,44 in luogo di euro 5.000,00 indicati in citazione.
Merita accoglimento la richiesta di rimborso della spesa documentata (doc. 11) del carro attrezzi
(euro 424,94), del costo di riparazione della vettura (euro 1.098,44 come da preventivo in atti non contestato) e della spesa documentata della ctp stragiudiziale pari ad euro 1.789,00.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento per il “patema d'animo” che Pt_1
lamenta di aver patito in occasione del sinistro, non essendo ravvisabile una lesione di alcun diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, nemmeno indicato (SSUU n.26972/2008).
L'importo complessivo di euro 3.312,38, rivalutato dalla data della domanda giudiziale ad oggi, ammonta a complessive €3.888,73 . Sulla somma decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
Non possono riconoscersi gli interessi compensativi .
In merito si osserva che sul credito risarcitorio, in quanto illiquido, non possono decorrere interessi moratori prima della liquidazione.
Il non ha domandato il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento Pt_1 dell'obbligazione risarcitoria, ovvero dei c.d. interessi compensativi per mancata disponibilità, dall'illecito alla liquidazione, della somma spettante e la domanda di tale voce di danno è necessaria pagina 5 di 6 (v. da ultimo Cass. 10376/24) e non può intendersi formulata nella domanda generica di riconoscimento di “interessi” senza ulteriori specificazioni.
La determinazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (v. da ultimo Cass. 19063/23).
Le spese di entrambi i gradi, comprese le spese di ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/22
P.Q.M.
--Accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata
[...]
al pagamento in favore di della somma di complessive €3.888,73 oltre CP_1 Parte_1
interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
-Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore Controparte_1 dell'appellante che liquida ai sensi del DM 147/22 per il primo grado in € 786,00 per anticipazioni e € 1.274,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa e per il secondo grado in €382,50 per anticipazioni e €1.400,00 per compensi, il tutto oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Pone a carico dell'appellata le spese del ctu.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6