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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2025, n. 12015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12015 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB US nata a [...] il [...] parte offesa nel procedimento AS AR nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ TE IC (liquidatore IL SO s.n.c.) nato a [...] il [...] AS IG (socio della IL SO s.n.c.) nato a [...] il [...] AS RA (socia della LO snc e della F.11i SO s.n.c) nato a [...] il [...] AS AR (socia della LO snc e della F.11i SO s.n.c.) nato a [...] il [...] AS ARMEO (socio della IL SO s.n.c. e della LO snc) nato a [...] il [...] AS ARMEO (socio ed amm.re della LO s.n.c.) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TRANI Udita la relazione svolta dal Consigliere AR ELENA MELE;
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12015 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MELE AR ELENA Data Udienza: 21/02/2025 letta la memoria a firma dell'avv. DOMENICO DI TERLIZZI, difensore di LA SO, AR SO, OL SO cl. 68, IG SO, OL SO cl 74, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie dell'avv. DOMENICO LOMBARDO, nell'interesse di OL SO cl. 74 e IG SO, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. PIETRO CRISTIANO CACCIAPAGLIA, difensore del ricorrente RT SO, nonché la memoria dell'avv. MARCO CORNARO, difensore della ricorrente SU UM, i quali hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il GIP presso il Tribunale di Trani, all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, proposta dalle persone offese RT SO e SU UM, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di LA AL, liquidatore della società "IL SO snc" e dei soci della stessa, IG SO, AR SO, LA SO, OL SO cl. 68, OL SO cl. 74, in relazione al reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. Premesso che il procedimento aveva preso avvio dalla querela proposta da RT SO e SU UM, i quali avevano denunciato il danno derivato alla società "IL SO snc" dalle condotte poste in essere dal liquidatore LA AL, deducendo che il medesimo aveva agito in collusione con agli altri soci coindagati, il GIP ha ritenuto il difetto di legittimazione dei querelanti a presentare la querela, in quanto proposta nella loro qualità di eredi del socio NO SO, nonché la tardività della stessa. Nel merito ha escluso che le indagini svolte consentissero di ravvisare alcuna condotta agevolativa tenuta dal AL a vantaggio di alcuni soci e a discapito di altri, essendo piuttosto emerso che egli aveva agito nel preminente interesse della società. 2. Avverso tale ordinanza RT SO e SU UM hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Il ricorso di RT SO, difeso dall'avv. Pietro Cristiano Cacciapaglia, articola un unico motivo di censura, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo si deduce l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato perché «connotato da evenienze patologiche di macroscopica evidenza», nonché da sviamento e/o eccesso di potere giurisdizionale. Il provvedimento impugnato sarebbe arbitrario e recherebbe una motivazione apparente e in contrasto con le emergenze processuali, laddove ha ritenuto il difetto 2 di legittimazione dei querelanti, senza tenere in alcun conto le doglianze dai medesimi svolte e la documentazione depositata, dalla quale emergeva che il ricorrente era socio della "F.11i SO snc". L'ordinanza, inoltre, sarebbe afflitta da vizio di eccesso e sviamento di potere nella parte in cui ha ritenuto tardiva la querela presentata dall'opponente, dando rilievo ai fini della decorrenza del termine per la sua proposizione, alla conoscenza solo formale degli elementi del fatto-reato, avvenuta con la notifica per compiuta giacenza della comunicazione del bilancio finale di liquidazione della società, mentre ai fini dell'art. 124 cod. pen. rileverebbe unicamente la conoscenza effettiva del fatto, che nella specie sarebbe successiva. Infine, con motivazione meramente apparente l'ordinanza censurata avrebbe aggirato le critiche con cui l'opponente aveva sostenuto che le indagini svolte attenevano a fatti diversi rispetto a quelli dal medesimo denunciati. 2.2. Il ricorso proposto dal SU UM, a mezzo dell'avv. Marco Cornaro, articola un unico motivo di censura sostanzialmente analogo a quello formulato dal ricorso di RT SO, al quale pertanto si rinvia. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. L'avv. Domenico Di Terlizzi, difensore di LA SO, AR SO, OL SO cl. 68, IG SO, OL SO cl 74, ha depositato note d'udienza datate 27.12.2024, nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi in quanto non sussisterebbero i presupposti della abnormità dell'ordinanza impugnata, avendo le censure ad oggetto unicamente il contenuto della medesima, e risolvendosi esse nella mera riproposizione delle doglianze già formulate con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM. 5. OL SO cl. 74 e IG SO, a mezzo dell'avv. Domenico Lombardo, hanno depositato ciascuno una memoria difensiva in data 31 dicembre 2024, con cui sostengono l'inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti avverso un'ordinanza non ricorribile per cassazione, non potendosi essa considerare abnorme. 6. L'avv. Cornaro ha depositato note scritte in data 7 gennaio 2025, con le quali insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con successiva memoria in data 14 febbraio 2025 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale auspicando una rivalutazione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione. Di analogo tenore anche la memoria in data 14 febbraio 2025 depositata dall'avv. Cacciapaglìa. ,.. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen., il quale fa espresso e tassativo richiamo alle ipotesi di nullità previste dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè ai casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381 - 01). In forza delle richiamate disposizioni, prima della novella del 2017, in tali limitate ipotesi si riconosceva la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione, escludendosi invece che potessero essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento di detta ordinanza, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo sia dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa, sia da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (ex plurimis Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, P.O., Rv. 270488 - 01; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343, e Sez. 4, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681). La legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il nuovo art. 410-bis cod. proc. pen., ha modificato la previgente disciplina unicamente con riguardo al giudice competente a decidere sull'impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione, individuandolo nel tribunale in composizione monocratica, e mantenendo inalterato il novero dei vizi denunciabili, limitati a quelli di cui all'art. 127, comma 5, restando perciò esclusi comunque i vizi di mancanza o apparenza di motivazione, nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., Rv. 273371 - 01). Tale ultima tipologia di censure neppure può essere dedotta come ipotesi di abnormità dell'ordinanza di archiviazione, come invece prospettato dai ricorrenti. 3. È noto che la categoria di origine giurisprudenziale dell'abnormità è stata elaborata al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione, questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini;
Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI) ne ha individuato i caratteri, per un verso, in negativo, 4 laddove il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esso si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (cd. abnormità strutturale). Sotto altro profilo, si è evidenziato come sussista abnormità (cd. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275). 4. Nel caso di specie i ricorrenti censurano l'ordinanza di archiviazione in quanto affetta da motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. È evidente come tali vizi non integrino alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza. Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza impugnata costituisce un provvedimento espressamente previsto dal codice di procedura penale;
risulta adottata in un caso disciplinato dal codice di rito e il GIP, nel ritenere che gli elementi di prova raccolti non fossero idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna né suscettibili di positivi sviluppi in sede dibattimentale, non ha ecceduto dai poteri conferitigli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge. Neppure la denunciata abnormità sussiste sotto il profilo funzionale, atteso che l'ordinanza del GIP non determina alcuna indebita regressione del procedimento, né alcuna stasi irrevocabile dello stesso, sia in quanto l'impossibilità di proseguire il procedimento che deriva dal provvedimento di archiviazione costituisce la conseguenza ordinaria dell'atto processuale in parola, e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme;
sia in quanto l'ordinanza di archiviazione costituisce un provvedimento "a stabilità limitata", potendo sempre essere disposta la riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., cit.; Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/02/2025 Il Consigliere estensore AAR RA EL v Il Presidente Ai ngelo CaplAo )/1-1° (--jV CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12015 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MELE AR ELENA Data Udienza: 21/02/2025 letta la memoria a firma dell'avv. DOMENICO DI TERLIZZI, difensore di LA SO, AR SO, OL SO cl. 68, IG SO, OL SO cl 74, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie dell'avv. DOMENICO LOMBARDO, nell'interesse di OL SO cl. 74 e IG SO, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. PIETRO CRISTIANO CACCIAPAGLIA, difensore del ricorrente RT SO, nonché la memoria dell'avv. MARCO CORNARO, difensore della ricorrente SU UM, i quali hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il GIP presso il Tribunale di Trani, all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, proposta dalle persone offese RT SO e SU UM, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di LA AL, liquidatore della società "IL SO snc" e dei soci della stessa, IG SO, AR SO, LA SO, OL SO cl. 68, OL SO cl. 74, in relazione al reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. Premesso che il procedimento aveva preso avvio dalla querela proposta da RT SO e SU UM, i quali avevano denunciato il danno derivato alla società "IL SO snc" dalle condotte poste in essere dal liquidatore LA AL, deducendo che il medesimo aveva agito in collusione con agli altri soci coindagati, il GIP ha ritenuto il difetto di legittimazione dei querelanti a presentare la querela, in quanto proposta nella loro qualità di eredi del socio NO SO, nonché la tardività della stessa. Nel merito ha escluso che le indagini svolte consentissero di ravvisare alcuna condotta agevolativa tenuta dal AL a vantaggio di alcuni soci e a discapito di altri, essendo piuttosto emerso che egli aveva agito nel preminente interesse della società. 2. Avverso tale ordinanza RT SO e SU UM hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Il ricorso di RT SO, difeso dall'avv. Pietro Cristiano Cacciapaglia, articola un unico motivo di censura, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo si deduce l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato perché «connotato da evenienze patologiche di macroscopica evidenza», nonché da sviamento e/o eccesso di potere giurisdizionale. Il provvedimento impugnato sarebbe arbitrario e recherebbe una motivazione apparente e in contrasto con le emergenze processuali, laddove ha ritenuto il difetto 2 di legittimazione dei querelanti, senza tenere in alcun conto le doglianze dai medesimi svolte e la documentazione depositata, dalla quale emergeva che il ricorrente era socio della "F.11i SO snc". L'ordinanza, inoltre, sarebbe afflitta da vizio di eccesso e sviamento di potere nella parte in cui ha ritenuto tardiva la querela presentata dall'opponente, dando rilievo ai fini della decorrenza del termine per la sua proposizione, alla conoscenza solo formale degli elementi del fatto-reato, avvenuta con la notifica per compiuta giacenza della comunicazione del bilancio finale di liquidazione della società, mentre ai fini dell'art. 124 cod. pen. rileverebbe unicamente la conoscenza effettiva del fatto, che nella specie sarebbe successiva. Infine, con motivazione meramente apparente l'ordinanza censurata avrebbe aggirato le critiche con cui l'opponente aveva sostenuto che le indagini svolte attenevano a fatti diversi rispetto a quelli dal medesimo denunciati. 2.2. Il ricorso proposto dal SU UM, a mezzo dell'avv. Marco Cornaro, articola un unico motivo di censura sostanzialmente analogo a quello formulato dal ricorso di RT SO, al quale pertanto si rinvia. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. L'avv. Domenico Di Terlizzi, difensore di LA SO, AR SO, OL SO cl. 68, IG SO, OL SO cl 74, ha depositato note d'udienza datate 27.12.2024, nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi in quanto non sussisterebbero i presupposti della abnormità dell'ordinanza impugnata, avendo le censure ad oggetto unicamente il contenuto della medesima, e risolvendosi esse nella mera riproposizione delle doglianze già formulate con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM. 5. OL SO cl. 74 e IG SO, a mezzo dell'avv. Domenico Lombardo, hanno depositato ciascuno una memoria difensiva in data 31 dicembre 2024, con cui sostengono l'inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti avverso un'ordinanza non ricorribile per cassazione, non potendosi essa considerare abnorme. 6. L'avv. Cornaro ha depositato note scritte in data 7 gennaio 2025, con le quali insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con successiva memoria in data 14 febbraio 2025 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale auspicando una rivalutazione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione. Di analogo tenore anche la memoria in data 14 febbraio 2025 depositata dall'avv. Cacciapaglìa. ,.. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen., il quale fa espresso e tassativo richiamo alle ipotesi di nullità previste dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè ai casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381 - 01). In forza delle richiamate disposizioni, prima della novella del 2017, in tali limitate ipotesi si riconosceva la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione, escludendosi invece che potessero essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento di detta ordinanza, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo sia dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa, sia da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (ex plurimis Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, P.O., Rv. 270488 - 01; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343, e Sez. 4, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681). La legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il nuovo art. 410-bis cod. proc. pen., ha modificato la previgente disciplina unicamente con riguardo al giudice competente a decidere sull'impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione, individuandolo nel tribunale in composizione monocratica, e mantenendo inalterato il novero dei vizi denunciabili, limitati a quelli di cui all'art. 127, comma 5, restando perciò esclusi comunque i vizi di mancanza o apparenza di motivazione, nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., Rv. 273371 - 01). Tale ultima tipologia di censure neppure può essere dedotta come ipotesi di abnormità dell'ordinanza di archiviazione, come invece prospettato dai ricorrenti. 3. È noto che la categoria di origine giurisprudenziale dell'abnormità è stata elaborata al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione, questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini;
Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI) ne ha individuato i caratteri, per un verso, in negativo, 4 laddove il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esso si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (cd. abnormità strutturale). Sotto altro profilo, si è evidenziato come sussista abnormità (cd. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275). 4. Nel caso di specie i ricorrenti censurano l'ordinanza di archiviazione in quanto affetta da motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. È evidente come tali vizi non integrino alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza. Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza impugnata costituisce un provvedimento espressamente previsto dal codice di procedura penale;
risulta adottata in un caso disciplinato dal codice di rito e il GIP, nel ritenere che gli elementi di prova raccolti non fossero idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna né suscettibili di positivi sviluppi in sede dibattimentale, non ha ecceduto dai poteri conferitigli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge. Neppure la denunciata abnormità sussiste sotto il profilo funzionale, atteso che l'ordinanza del GIP non determina alcuna indebita regressione del procedimento, né alcuna stasi irrevocabile dello stesso, sia in quanto l'impossibilità di proseguire il procedimento che deriva dal provvedimento di archiviazione costituisce la conseguenza ordinaria dell'atto processuale in parola, e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme;
sia in quanto l'ordinanza di archiviazione costituisce un provvedimento "a stabilità limitata", potendo sempre essere disposta la riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., cit.; Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/02/2025 Il Consigliere estensore AAR RA EL v Il Presidente Ai ngelo CaplAo )/1-1° (--jV CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE