Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16927/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16927 del 2023, proposto da
Nautilus Aviation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Stefano Cunico, Caterina Testa, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Alessandro Scifo, con domicilio digitale come in atti;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- del “Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione - Edizione n° 1 del 5 maggio 2023” adottato da ENAC e pubblicato sul sito web della resistente in data 26 maggio 2023;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– con il presente ricorso la società ricorrente ha impugnato il Regolamento ENAC del 5 maggio 2023, recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione, contestandone l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza e lesione del principio di concorrenza;
– successivamente alla proposizione del ricorso, l’ENAC ha adottato un nuovo Regolamento sul medesimo oggetto, approvato con edizione n. 1 – revisione n. 1 del 24 marzo 2025, pubblicato in data 2 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’Ente, che ha integralmente sostituito il testo precedentemente impugnato;
– il contenuto innovativo e sostitutivo del nuovo Regolamento è stato espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, che, con numerose decisioni (tra cui Sez. V, nn. 7213, 7214, 7215 e 7216 del 2025), ha ritenuto che l’adozione del nuovo testo abbia privato di effetti attuali l’atto impugnato, dichiarando l’improcedibilità degli appelli proposti da ENAC contro le sentenze del T.A.R. che avevano annullato la prima versione del regolamento;
– in ragione di tali sopravvenienze, la ricorrente ha depositato in data 12 dicembre 2025 formale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, avuto riguardo alla natura regolamentare della sopravvenienza e alla condotta processuale delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
NA VI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA VI | EN ZI |
IL SEGRETARIO