Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14724/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.”;
TRA
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Grazia Palma Cuntrò, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro-tempore, (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Di Primo, P.IVA_1
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ( C.f. e P.IVA P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO all'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...] [...]
, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine al sinistro occorso in data 10.05.2016, alle ore 08.00 – 08.30 circa,
allorquando mentre camminava lungo il marciapiede destro del corso
Sicilia in direzione della stazione, giunta all'altezza del semaforo e dell'autolavaggio, che si trovano all'incrocio con la Via Francesco
Crispi, cadeva rovinosamente a terra a causa di un tombino dissestato da un dislivello rispetto al manto stradale;
ha chiesto conseguentemente la condanna al risarcimento del danno biologico subito oltre al rimborso delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 15 marzo 2021 si è
costituito il , il quale in via preliminare ha chiesto la Controparte_1
fissazione di nuova udienza di comparizione per consentire la chiamata del terzo della compagnia assicurativa , ed Controparte_2
ha contestato la domanda attorea, ritenuta infondata e pretestuosa,
concludendo, in via principale, per il rigetto e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto la condanna esclusiva del terzo chiamato in causa al risarcimento del danno accertato.
In data 10.09.2021 si è costituita, la società Controparte_2
eccependo l'infondatezza della pretesa attore e
[...]
chiedendo il rigetto;
in subordine, ha chiesto di accertare la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 3 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto e passando al merito della controversia, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In relazione ai fatti oggetto di controversia, va detto che la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III,
n. 33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori,
dunque, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli ha offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019;
Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima che ha determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 3793/2014; Cass.
6306/2013 e Cass. 2108/2011). Laddove il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire umano si unisce al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità
è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi ha presentato un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cfr. Cass. n. 2660/13).
In questi casi, dunque, sono necessari ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa ha una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Sono presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che vanno dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi. Non sussiste, quindi, la responsabilità del custode nel caso in cui il sinistro si è verificato quando il comportamento del danneggiato ha interrotto il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso.
Anche con specifico riguardo all'illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata dovrà fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
Orbene, definiti come sopra i presupposti della disciplina invocata,
nel caso di specie, può dirsi che alla luce della documentazione prodotta, manca la stessa prova del fatto così come descritto dalla parte attrice nell'atto di citazione, dovendosi escludere che la caduta sia avvenuta nel luogo indicato dall'attrice, interrompendo il nesso di causalità fra la causa del danno e il danno stesso.
Ed invero, nell'atto di citazione parte attrice afferma che
“camminava regolarmente a piedi lungo il marciapiede dx del Corso
Sicilia in direzione stazione.
Giunta precisamente all'altezza del semaforo, nonché dell'autolavaggio che si trova al Corso Sicilia al bivio con la Via
Francesco Crispi, l'attrice cadeva rovinosamente terra a causa di un tombino dissestato con forte dislivello sul manto stradale.
A seguito della violenta caduta è stato necessario l'intervento del
118 in loco che provvedeva a trasportarla presso il P.S. dell'Ospedale
Garibaldi di Nesima”
Dal verbale di intervento della centrale operativa del 118, depositato da entrambe le parti, e dalle fotografie prodotte dal convenuto
[...]
, prese da Google Maps, è emerso che il luogo del sinistro CP_1
indicato dall'attrice è diverso da quello di intervento da parte degli operatori del 118.
Dal suddetto verbale risulta che in data 10.05.2016 alle ore 8.15 è
stata chiamata un'ambulanza per soccorrere in piazza Parte_1
Papa Giovanni XXIII, riferimento Kebab Istanbul, in un luogo diverso da quello indicato da parte attrice.
L'atto redatto dal soccorritore del 118 è atto pubblico (cfr. in questo senso Cass. pen. n. 2024/2002, secondo cui «costituisce atto pubblico il
documento redatto dal sanitario di guardia medica di
emergenza territoriale che, intervenuto su richiesta del privato,
descriva le operazioni compiute, quale mandatario della struttura pubblica»); il superiore atto, quindi, fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n.16030/2020 a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato).
A fronte di ciò, la parte attrice non deduce alcunché continuando ad insistere sulla versione precedentemente allegata.
Alla stregua di quanto sopra, accertato che il luogo del sinistro non
è di certo il marciapiede dx del Corso Sicilia in direzione stazione, altezza dell'autolavaggio all'incrocio con la Via Francesco Crispi, ma nei pressi di Piazza Papa Giovanni XXIII, riferimento Kebab Istanbul,
si può concludere affermando che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulle stesse modalità del fatto-incidente. Infatti, ai fini della prova del nesso eziologico ai sensi dell'art. 2051 c.c. e anche dell'art. 2043 c.c., l'attore è tenuto a provare che l'evento lesivo-caduta è
avvenuto nel punto esatto in cui la res si presenta pericolosa, prova che non è stata raggiunta.
Deve ritenersi che la caduta dell'attrice non è riconducibile allo stato dei luoghi indicato dalla stessa, ben potendo essere avvenuta anche per ragioni non riconducibili allo stato dei luoghi. Il fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria ed il nesso eziologico tra l'evento e la res sono, dunque, rimasti privi di riscontro probatorio e conseguentemente la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta e del terzo chiamato in causa, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento del danno richiesto, importi minimi, in considerazione della non particolarità delle questioni trattate, per tutte le fasi del giudizio. Quanto alle spese del terzo chiamato, è pacifico in giurisprudenza ritenere che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dev'essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. in questo senso, tra le tante e le più recenti, Cass.
n.32751/2023).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
14724/2020 R.G.,
rigetta la domanda promossa da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
e della società delle spese
[...] Controparte_2
processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle predette parti, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, di cui euro 460,00 per fase di studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale,
oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 25 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)