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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE PP, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1398/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Unico Socio Tel.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030200825 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente precisa che l'atto impugnato è del 2018 e la parte motiva dell'avviso di accertamento pagina 7 vengono intesi riferiti all'annualità 2018 in quanto non specificato diversamente.
parte resistente dichiara che poiché non specificati direttamente l'ufficio precisa che quanto esposto a pagina 7 dell'avviso di accertamento rileva specificamente per l'anno 2021 ed è stato riproposto per estensione logica all'anno di imposta in disamina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E030200825/2025 per l'anno 2018 in materia di IRAP per un importo complessivo di euro 9.215,31, contro la Direzione
Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
A seguito di una verifica fiscale generale a carico della società Ricorrente_1 SRL avviata il 20/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Torino 1 sull'anno 2021, in data 18 marzo 2025 veniva notificato PVC contenente tre rilievi, di cui il primo per differenze inventariali;
tale rilievo è stato esteso dai verbalizzanti anche agli anni
2018 – 2019 e 2020. In data 24 marzo 2025 dopo solo 4 giorni lavorativi, veniva notificato alla società Ricorrente_1 SRL, lo Schema d'Atto per l'anno 2018 rispettivamente T7EQ30200825/2025 in materia di IRAP.
La ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La corretta interpretazione dell'art. 67 del D.L. 18/2020 ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito che ha portato ad una giurisprudenza ondivaga e contrastante. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre
2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, aveva risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, riconoscendo l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questa Corte la interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”.
Principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Pertanto l'atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024, per la decadenza dal potere di accertamento per l'errata collocazione temporale della sospensione prevista dall'art.67 D.L.18/2020.
Attesa la ondivaga giurisprudenza in materia, sussistono validi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE PP, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1398/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Unico Socio Tel.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030200825 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente precisa che l'atto impugnato è del 2018 e la parte motiva dell'avviso di accertamento pagina 7 vengono intesi riferiti all'annualità 2018 in quanto non specificato diversamente.
parte resistente dichiara che poiché non specificati direttamente l'ufficio precisa che quanto esposto a pagina 7 dell'avviso di accertamento rileva specificamente per l'anno 2021 ed è stato riproposto per estensione logica all'anno di imposta in disamina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7E030200825/2025 per l'anno 2018 in materia di IRAP per un importo complessivo di euro 9.215,31, contro la Direzione
Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
A seguito di una verifica fiscale generale a carico della società Ricorrente_1 SRL avviata il 20/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Torino 1 sull'anno 2021, in data 18 marzo 2025 veniva notificato PVC contenente tre rilievi, di cui il primo per differenze inventariali;
tale rilievo è stato esteso dai verbalizzanti anche agli anni
2018 – 2019 e 2020. In data 24 marzo 2025 dopo solo 4 giorni lavorativi, veniva notificato alla società Ricorrente_1 SRL, lo Schema d'Atto per l'anno 2018 rispettivamente T7EQ30200825/2025 in materia di IRAP.
La ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La corretta interpretazione dell'art. 67 del D.L. 18/2020 ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito che ha portato ad una giurisprudenza ondivaga e contrastante. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre
2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, aveva risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, riconoscendo l'effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell'art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questa Corte la interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”.
Principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Pertanto l'atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024, per la decadenza dal potere di accertamento per l'errata collocazione temporale della sospensione prevista dall'art.67 D.L.18/2020.
Attesa la ondivaga giurisprudenza in materia, sussistono validi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.