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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 1546/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1546/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MEI FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AS DA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. n. 230/2021 il diritto della ricorrente ad ottenere l'erogazione dell'Assegno di inclusione e, conseguentemente, condannare l' ad erogare il Controparte_1 beneficio previdenziale richiesto dall'istante decorrente dalla domanda amministrativa comprensivo di interessi e rivalutazione.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 02.01.2024, la ricorrente presentava domanda per l'erogazione dell'assegno di inclusione;
-che la domanda veniva respinta per mancanza del requisito economico;
- che avverso il rigetto, la ricorrente proponeva richiesta di riesame riallegando il modello ISEE;
-che a tutt'oggi, nonostante la ricorrente abbia un importo ISEE non superiore alla soglia di €. 9.360,00 la domanda non è stata accolta.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Ente ha in particolare evidenziato che la domanda è stata respinta per la mancanza del requisito del valore del reddito familiare non superiore alla soglia prevista moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'art. 2 co. 4 [art. 2, co. 2, lett. b), n. 2) D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023]. In particolare, il reddito presente e rilevato da DSU è di € 6.300 n. Controparte_2 alla voce Redditi da lavoro dipendente (riferiti ad anno 2022) mentre la soglia di accesso per il nucleo familiare dichiarato è di € 6.000.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa dalle parti mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che l'art. 1 del D.L. n. 48/2023 ha così statuito: “a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
I nuclei familiari al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
E' inoltre previsto che il richiedente deve possedere la seguente situazione economica:1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza) (art. 2, co. 2, lett. b), n. 2) D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023).
Ciò premesso in via generale, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente in data 02.01.2024, ha presentato domanda per l'erogazione dell'assegno di inclusione (cfr. all. n. 1 ricorso).
L' di Frosinone ha respinto la domanda per carenza del CP_1 requisito economico del valore del reddito familiare, superiore a 6.000,00 euro (cfr. all. 2 ricorso).
Effettivamente, risulta dalla DSU depositata in atti dall' che CP_1 il reddito dell'anno di riferimento (anno 2022), contenuto nella DSU di riferimento (anno 2024) è pari ad € 6.300 (reddito da lavoro dipendente) (cfr. all. memoria).
Pertanto, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia diritto all'assegno di inclusione per superamento dei limiti di reddito previsti.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. sono irripetibili.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1546/2024 R.G.A.C.:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 16 Ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1546/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MEI FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AS DA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. n. 230/2021 il diritto della ricorrente ad ottenere l'erogazione dell'Assegno di inclusione e, conseguentemente, condannare l' ad erogare il Controparte_1 beneficio previdenziale richiesto dall'istante decorrente dalla domanda amministrativa comprensivo di interessi e rivalutazione.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 02.01.2024, la ricorrente presentava domanda per l'erogazione dell'assegno di inclusione;
-che la domanda veniva respinta per mancanza del requisito economico;
- che avverso il rigetto, la ricorrente proponeva richiesta di riesame riallegando il modello ISEE;
-che a tutt'oggi, nonostante la ricorrente abbia un importo ISEE non superiore alla soglia di €. 9.360,00 la domanda non è stata accolta.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Ente ha in particolare evidenziato che la domanda è stata respinta per la mancanza del requisito del valore del reddito familiare non superiore alla soglia prevista moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'art. 2 co. 4 [art. 2, co. 2, lett. b), n. 2) D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023]. In particolare, il reddito presente e rilevato da DSU è di € 6.300 n. Controparte_2 alla voce Redditi da lavoro dipendente (riferiti ad anno 2022) mentre la soglia di accesso per il nucleo familiare dichiarato è di € 6.000.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa dalle parti mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che l'art. 1 del D.L. n. 48/2023 ha così statuito: “a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
I nuclei familiari al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
E' inoltre previsto che il richiedente deve possedere la seguente situazione economica:1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza) (art. 2, co. 2, lett. b), n. 2) D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023).
Ciò premesso in via generale, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente in data 02.01.2024, ha presentato domanda per l'erogazione dell'assegno di inclusione (cfr. all. n. 1 ricorso).
L' di Frosinone ha respinto la domanda per carenza del CP_1 requisito economico del valore del reddito familiare, superiore a 6.000,00 euro (cfr. all. 2 ricorso).
Effettivamente, risulta dalla DSU depositata in atti dall' che CP_1 il reddito dell'anno di riferimento (anno 2022), contenuto nella DSU di riferimento (anno 2024) è pari ad € 6.300 (reddito da lavoro dipendente) (cfr. all. memoria).
Pertanto, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia diritto all'assegno di inclusione per superamento dei limiti di reddito previsti.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. sono irripetibili.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1546/2024 R.G.A.C.:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 16 Ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore