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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2675/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AR NN, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16052/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11019/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento del silenzio diniego;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., già Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento - previo accertamento della illegittimità - del silenzio-diniego serbato da Roma Capitale in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.p.a., già Ricorrente_1 S.r.l., in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) e in data 27.12.2023 (doc. 2a, 2b) per ottenere la restituzione delle maggiori somme versate a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (cd. C.I.P.) nell'anno 2018, a causa della maggiorazione illegittima applicata per
“l'impianto luminoso”.
La ricorrente chiede di conseguenza l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 S.p.a. al rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria per l'anno 2018, per gli impianti indicati nel presente ricorso, con conseguente condanna di Roma Capitale alla restituzione, in favore di
Ricorrente_1 Group S.p.a., delle somme versate in eccedenza per un importo pari ad euro 45.790,61, a titolo di
Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria, euro 4.196,09, a titolo di interessi al 20.09.2024, per un totale di euro
49.986,70 (oltre interessi maturati fino all'effettivo pagamento).
1. Premessa.
Ricorrente_1 S.p.a., già Ricorrente_1 S.r.l. (doc. 3), è una Società che finanzia restauri conservativi di opere e monumenti storici e di edifici privati grazie al contributo di Aziende sponsor. La ricorrente, tramite il proprio know how acquisito negli anni, consente di riqualificare e restaurare immobili pubblici e privati sui quali, diversamente, non si potrebbe intervenire a causa dell'assenza di fondi (dei proprietari degli immobili) da destinare alle lavorazioni. Di conseguenza, Ricorrente_1, per avviare tali restauri nel territorio capitolino nell'anno
2018, ha dovuto ottenere l'autorizzazione per l'affissione di teli pubblicitari sui ponteggi e recinzioni di cantiere, con contestuale pagamento del Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (cd. C.I.P.), come prescritto dal
Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (deliberazione dell'Assemblea Capitolina 30 luglio 2014 n. 50), applicabile ratione temporis (doc. 4).
Motivi :
2. Violazione del Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (D.
A.C. 30 luglio 2014, n. 50) nella parte in cui non distingue tra impianto pittorico e impianto luminoso e non codifica l'applicazione di maggiorazioni per l'impianto luminoso. Per quanto concerne la quantificazione del
Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (C.I.P.) l'Amministrazione Capitolina avrebbe applicato per l'anno 2018 una maggiorazione (illegittima) determinata da una distinzione tra due tipologie di impianti pubblicitari;
secondo tale bipartizione, gli impianti dovrebbero essere suddivisi, ai fini del versamento del C.I.P., tra impianti pittorici e impianti luminosi.
Per quanto concerne i teli pubblicitari installati sui ponteggi di cantiere eretti in occasione dei lavori di restauro e manutenzione delle facciate degli immobili, Roma Capitale ha ricondotto tali installazioni agli impianti luminosi, provvedendo ad applicare una tariffa maggiorata rispetto alla tariffa applicata agli impianti pittorici.
Tuttavia, la “bipartizione” di fatto tra impianti pittorici, da un lato, e luminosi dall'altro, non trova alcuna rispondenza nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina 30 luglio 2014, n. 50.
Per concludere: le somme versate da Ricorrente_1 S.r.l., a titolo di maggiorazioni per gli impianti qualificati come luminosi nelle determine di autorizzazione per l'affissione pubblicitaria non trovano alcuna copertura, in primis, nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (D.A.C.
30 luglio 2014, n. 50) e, pertanto, non risultavano dovute da Ricorrente_1 S.r.l.; ne consegue che risulterebbe illegittimo il silenzio serbato da Roma Capitale in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.r.l. in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) ed in data 27.12.2023 (doc. 2a, 2b);
3. Violazione degli artt. 52 e 62 del D.Lgs. n. 446/1997: l'applicazione delle maggiorazioni per l'impianto luminoso violerebbe anche la normativa primaria, la quale ha consentito a Roma Capitale di introdurre il C.
I.P. ed ha stabilito, fatto salvo il rispetto della riserva di legge, che le maggiorazioni fossero applicabili solo se inserite nel Regolamento. Ove occorra, ad ulteriore chiarimento, si ricorda, che l'art. 62 del D.Lgs. n.
446/1997 aveva previsto, per i Comuni, la facoltà di introdurre, nel proprio territorio, il canone per le iniziative pubblicitarie, in base a una tariffa, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità; dunque, come prescritto da tale norma, esclusivamente tramite regolamento - adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 - i Comuni potevano sancire tale “passaggio” (da I.C.P. a C.I.P.) all'interno del proprio territorio, così come esclusivamente tramite tale regolamento doveva avvenire “l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita' esterna” (art. 62, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997), “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” (art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 446/1997).
Le somme richieste da Roma Capitale alla Società ricorrente si porrebbero – oltre che in contrasto con la
D.A.C. n. 50/2014 (par. 2) – anche in contrasto con la Legge istitutiva del CIP, avendo quest'ultima previsto che la disciplina del canone – fatta salva la cornice della riserva di legge – avrebbe potuto e dovuto trovare la sua completezza nel regolamento comunale (e, nel caso di specie, come ampiamento dedotto, tale regolamento nulla prevedeva circa gli impianti luminosi).
4. Violazione dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), come confermato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 15/2018. Dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012) è stato comunque precluso ai Comuni di aumentare le tariffe dell'I.C.P. (e del C.I.P.) e i diritti sulle pubbliche affissioni, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018 (cfr. sentenza Corte
Cost. n. 15/2018);
5.1. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_1, autorizzato con
Determina Dirigenziale n. QH/10439/2018 del 16.02.2018;
5.2. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_2
autorizzato con Determina Dirigenziale n. QH/26571/2017 del 4.05.2017;
5.3. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_3, autorizzato con Determina
Dirigenziale n. QH/58316/2017 del 27.10.2017;
5.4. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_4
, autorizzato con Determina Dirigenziale prot. n. QH/33610/2017 del
5 giugno 2017.
La società ricorrente chiede pertanto di :
1. annullare, previo accertamento della illegittimità, il silenzio-diniego di Roma Capitale, in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.r.l. in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) e in data 27.12.2023 (doc.
2a, 2b) per ottenere la restituzione delle maggiori somme versate a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria
(cd. C.I.P.) nell'anno 2018 a causa della maggiorazione illegittima applicata per “l'impianto luminoso”;
2. condannare Roma Capitale alla restituzione delle somme versate in eccedenza da Ricorrente_1 S.r.l. per un importo pari ad euro 45.790,61, oltre euro 4.196,09 (a titolo di interessi calcolati alla data odierna), per un importo totale di euro 49.986,70, oltre interessi maturati sino alla data dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Si è costituita in giudizio Roma Capitale con comparsa breve per chiedere di rigettare il ricorso per motivi di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, riservandosi di presentare memoria illustrativa rispetto ai motivi opposti dalla ricorrente.
Roma Capitale ha poi presentato memorie illustrative per sottolineare che il relativo Provvedimento
Autorizzativo Determina Dirigenziale n. QH/10439/2018 del 16/02/2018 aveva già evidenziato che si trattava di impianto pubblicitario tipo telone illuminato. Ebbene la suddetta relazione descrive in maniera efficace ed esemplificativa le modalità tecniche con le quali l'impianto luminoso deve essere posizionato dimostrando, se ce ne fosse bisogno, la differenza evidente con un semplice impianto pittorico. Dello stesso tenore risulta quanto scritto dal tecnico incaricato nelle Relazioni degli impianti elettrici redatte per gli altri impianti oggetto della discussione.
Parte resistente ribadisce la strumentalità del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 30 gennaio 2018: per la medesima Società e ricorso analogo, R.G.R. 2429_2024, è stata emesso dispositivo di rigetto n. 1416_2025. (all.3) Quanto alla normativa relativa alla differenziazione del canone a seconda della presenza di impianti di pubblicità a carattere luminoso, non vi è dubbio che il regolamento Capitolino così del 2006, così come integrato e modificato con al Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50/2014 con l'art. 23 co. 1 individua l'elemento della luminosità come riscontro all'aumento dei costi del CIP.
Roma Capitale chiede quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6 novembre 2025 la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, per ragioni economiche contingenti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14.11.2024 n. 175, ed ha chiesto di voler dichiarare la compensazione delle spese processuali. A seguito di discussione in pubblica udienza e visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 546/92, la Corte non può che dichiarare estinto il processo per rinuncia al ricorso e compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso e compensa le spese.
Roma il 07/11/2025
Il Presidente Il RE
Dott. Giuseppe Di Martino Dott. Giovanni Barone
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AR NN, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16052/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11019/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento del silenzio diniego;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., già Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento - previo accertamento della illegittimità - del silenzio-diniego serbato da Roma Capitale in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.p.a., già Ricorrente_1 S.r.l., in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) e in data 27.12.2023 (doc. 2a, 2b) per ottenere la restituzione delle maggiori somme versate a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (cd. C.I.P.) nell'anno 2018, a causa della maggiorazione illegittima applicata per
“l'impianto luminoso”.
La ricorrente chiede di conseguenza l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 S.p.a. al rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria per l'anno 2018, per gli impianti indicati nel presente ricorso, con conseguente condanna di Roma Capitale alla restituzione, in favore di
Ricorrente_1 Group S.p.a., delle somme versate in eccedenza per un importo pari ad euro 45.790,61, a titolo di
Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria, euro 4.196,09, a titolo di interessi al 20.09.2024, per un totale di euro
49.986,70 (oltre interessi maturati fino all'effettivo pagamento).
1. Premessa.
Ricorrente_1 S.p.a., già Ricorrente_1 S.r.l. (doc. 3), è una Società che finanzia restauri conservativi di opere e monumenti storici e di edifici privati grazie al contributo di Aziende sponsor. La ricorrente, tramite il proprio know how acquisito negli anni, consente di riqualificare e restaurare immobili pubblici e privati sui quali, diversamente, non si potrebbe intervenire a causa dell'assenza di fondi (dei proprietari degli immobili) da destinare alle lavorazioni. Di conseguenza, Ricorrente_1, per avviare tali restauri nel territorio capitolino nell'anno
2018, ha dovuto ottenere l'autorizzazione per l'affissione di teli pubblicitari sui ponteggi e recinzioni di cantiere, con contestuale pagamento del Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (cd. C.I.P.), come prescritto dal
Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (deliberazione dell'Assemblea Capitolina 30 luglio 2014 n. 50), applicabile ratione temporis (doc. 4).
Motivi :
2. Violazione del Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (D.
A.C. 30 luglio 2014, n. 50) nella parte in cui non distingue tra impianto pittorico e impianto luminoso e non codifica l'applicazione di maggiorazioni per l'impianto luminoso. Per quanto concerne la quantificazione del
Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria (C.I.P.) l'Amministrazione Capitolina avrebbe applicato per l'anno 2018 una maggiorazione (illegittima) determinata da una distinzione tra due tipologie di impianti pubblicitari;
secondo tale bipartizione, gli impianti dovrebbero essere suddivisi, ai fini del versamento del C.I.P., tra impianti pittorici e impianti luminosi.
Per quanto concerne i teli pubblicitari installati sui ponteggi di cantiere eretti in occasione dei lavori di restauro e manutenzione delle facciate degli immobili, Roma Capitale ha ricondotto tali installazioni agli impianti luminosi, provvedendo ad applicare una tariffa maggiorata rispetto alla tariffa applicata agli impianti pittorici.
Tuttavia, la “bipartizione” di fatto tra impianti pittorici, da un lato, e luminosi dall'altro, non trova alcuna rispondenza nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina 30 luglio 2014, n. 50.
Per concludere: le somme versate da Ricorrente_1 S.r.l., a titolo di maggiorazioni per gli impianti qualificati come luminosi nelle determine di autorizzazione per l'affissione pubblicitaria non trovano alcuna copertura, in primis, nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni (D.A.C.
30 luglio 2014, n. 50) e, pertanto, non risultavano dovute da Ricorrente_1 S.r.l.; ne consegue che risulterebbe illegittimo il silenzio serbato da Roma Capitale in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.r.l. in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) ed in data 27.12.2023 (doc. 2a, 2b);
3. Violazione degli artt. 52 e 62 del D.Lgs. n. 446/1997: l'applicazione delle maggiorazioni per l'impianto luminoso violerebbe anche la normativa primaria, la quale ha consentito a Roma Capitale di introdurre il C.
I.P. ed ha stabilito, fatto salvo il rispetto della riserva di legge, che le maggiorazioni fossero applicabili solo se inserite nel Regolamento. Ove occorra, ad ulteriore chiarimento, si ricorda, che l'art. 62 del D.Lgs. n.
446/1997 aveva previsto, per i Comuni, la facoltà di introdurre, nel proprio territorio, il canone per le iniziative pubblicitarie, in base a una tariffa, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità; dunque, come prescritto da tale norma, esclusivamente tramite regolamento - adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 - i Comuni potevano sancire tale “passaggio” (da I.C.P. a C.I.P.) all'interno del proprio territorio, così come esclusivamente tramite tale regolamento doveva avvenire “l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita' esterna” (art. 62, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997), “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” (art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 446/1997).
Le somme richieste da Roma Capitale alla Società ricorrente si porrebbero – oltre che in contrasto con la
D.A.C. n. 50/2014 (par. 2) – anche in contrasto con la Legge istitutiva del CIP, avendo quest'ultima previsto che la disciplina del canone – fatta salva la cornice della riserva di legge – avrebbe potuto e dovuto trovare la sua completezza nel regolamento comunale (e, nel caso di specie, come ampiamento dedotto, tale regolamento nulla prevedeva circa gli impianti luminosi).
4. Violazione dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), come confermato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 15/2018. Dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012) è stato comunque precluso ai Comuni di aumentare le tariffe dell'I.C.P. (e del C.I.P.) e i diritti sulle pubbliche affissioni, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018 (cfr. sentenza Corte
Cost. n. 15/2018);
5.1. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_1, autorizzato con
Determina Dirigenziale n. QH/10439/2018 del 16.02.2018;
5.2. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_2
autorizzato con Determina Dirigenziale n. QH/26571/2017 del 4.05.2017;
5.3. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_3, autorizzato con Determina
Dirigenziale n. QH/58316/2017 del 27.10.2017;
5.4. Spettanza del rimborso per l'impianto sito in Indirizzo_4
, autorizzato con Determina Dirigenziale prot. n. QH/33610/2017 del
5 giugno 2017.
La società ricorrente chiede pertanto di :
1. annullare, previo accertamento della illegittimità, il silenzio-diniego di Roma Capitale, in relazione alle istanze di rimborso trasmesse da Ricorrente_1 S.r.l. in data 28.12.2022 (doc. 1a e 1b) e in data 27.12.2023 (doc.
2a, 2b) per ottenere la restituzione delle maggiori somme versate a titolo di Canone per l'Iniziativa Pubblicitaria
(cd. C.I.P.) nell'anno 2018 a causa della maggiorazione illegittima applicata per “l'impianto luminoso”;
2. condannare Roma Capitale alla restituzione delle somme versate in eccedenza da Ricorrente_1 S.r.l. per un importo pari ad euro 45.790,61, oltre euro 4.196,09 (a titolo di interessi calcolati alla data odierna), per un importo totale di euro 49.986,70, oltre interessi maturati sino alla data dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Si è costituita in giudizio Roma Capitale con comparsa breve per chiedere di rigettare il ricorso per motivi di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, riservandosi di presentare memoria illustrativa rispetto ai motivi opposti dalla ricorrente.
Roma Capitale ha poi presentato memorie illustrative per sottolineare che il relativo Provvedimento
Autorizzativo Determina Dirigenziale n. QH/10439/2018 del 16/02/2018 aveva già evidenziato che si trattava di impianto pubblicitario tipo telone illuminato. Ebbene la suddetta relazione descrive in maniera efficace ed esemplificativa le modalità tecniche con le quali l'impianto luminoso deve essere posizionato dimostrando, se ce ne fosse bisogno, la differenza evidente con un semplice impianto pittorico. Dello stesso tenore risulta quanto scritto dal tecnico incaricato nelle Relazioni degli impianti elettrici redatte per gli altri impianti oggetto della discussione.
Parte resistente ribadisce la strumentalità del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 30 gennaio 2018: per la medesima Società e ricorso analogo, R.G.R. 2429_2024, è stata emesso dispositivo di rigetto n. 1416_2025. (all.3) Quanto alla normativa relativa alla differenziazione del canone a seconda della presenza di impianti di pubblicità a carattere luminoso, non vi è dubbio che il regolamento Capitolino così del 2006, così come integrato e modificato con al Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50/2014 con l'art. 23 co. 1 individua l'elemento della luminosità come riscontro all'aumento dei costi del CIP.
Roma Capitale chiede quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6 novembre 2025 la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, per ragioni economiche contingenti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14.11.2024 n. 175, ed ha chiesto di voler dichiarare la compensazione delle spese processuali. A seguito di discussione in pubblica udienza e visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 546/92, la Corte non può che dichiarare estinto il processo per rinuncia al ricorso e compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso e compensa le spese.
Roma il 07/11/2025
Il Presidente Il RE
Dott. Giuseppe Di Martino Dott. Giovanni Barone