Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/12/2025, n. 21898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21898 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2896 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere D’Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Della Rocca e Jacopo Ferracuti, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Della Rocca in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Monregalese - Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati RE Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IM De Luca, Carlo Lepore e Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto della Mela della Val di Non e della Val del Sole, Distretto Lattiero Caseario Veneto Di.L.Ca.Ve, Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia, Distretto Agroalimentare di Qualità Cooperativo Agricolo Pontino Soc. Coop., Associazione del Distretto del Cibo del Roero, Distretto Agroalimentare del Vino D’Abruzzo, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, Umbria Top Soc. Coop. Agr., Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico - Salentino - Dajs, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari ,
- in parte qua , della Graduatoria dei Distretti del Cibo II Bando, pubblicata sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 31 dicembre 2024 e, in particolare, nella parte in cui il Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera cerealicola - Società cooperativa per Azioni è stato collocato al 23° posto, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili;
- di tutti i Verbali delle operazioni poste in essere dalla Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Verbali n. 1 del 3 dicembre 2024, n. 2 del 9 dicembre 2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), n. 3 del 12 dicembre 2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), n. 4 del 17 dicembre 2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), n. 5 del 20 dicembre 2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), e n. 6 del 23 dicembre 2024 e relativi allegati (Schede di valutazione);
- sempre in parte qua , ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024”, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione;
- sempre in parte qua , ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, della Raccolta FAQ del 12 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera cerealicola - Società cooperativa per Azioni a essere collocato in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 24 aprile 2025 :
per l’annullamento ,
- del Decreto di approvazione della Graduatoria dei Distretti del Cibo II Bando, prot. interno n. 0678624 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 28 febbraio 2025, in parte qua , e in particolare nella parte in cui approva “la graduatoria definitiva allegata al presente decreto e parte integrante di esso, relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso Pubblico allegato al Decreto Direttoriale n. 544040 del 15 ottobre 2024, con indicazione del contributo ammesso per programma, con riferimento alla dotazione dell’Avviso pari a euro 100.000.000 a valere sul capitolo 7049”, che ne costituisce l’Allegato n. 1, laddove il Distretto Agroalimentare Di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società cooperativa per Azioni è stato collocato al 23° posto, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società cooperativa per Azioni a essere collocato in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 28 luglio 2025:
per l’annullamento,
- del Decreto di approvazione della Graduatoria dei Distretti del Cibo II Bando, prot. interno n. 0678624 del 30.12.2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 28 febbraio 2025, in parte qua , e in particolare nella parte in cui approva “la graduatoria definitiva allegata al presente decreto e parte integrante di esso, relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso Pubblico allegato al Decreto Direttoriale n. 544040 del 15 ottobre 2024, con indicazione del contributo ammesso per programma, con riferimento alla dotazione dell’Avviso pari a euro 100.000.000 a valere sul capitolo 7049”, che ne costituisce l’Allegato n. 1, laddove il Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società cooperativa per Azioni è stato collocato al 23° posto, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili;
- della Graduatoria dei Distretti del Cibo II Bando, pubblicata sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 31 dicembre 2024, in parte qua , e in particolare nella parte in cui il Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera cerealicola - Società cooperativa per Azioni è stato collocato al 23° posto, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili;
- di tutti i Verbali delle operazioni poste in essere dalla Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Verbali nn. 1 del 3.12.2024, 2 del 9.12.2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), 3 del 12.12.2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), 4 del 17.12.2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), 5 del 20.12.2024 e relativi allegati (Schede di valutazione), e 6 del 23.12.2024 e relativi allegati (Schede di valutazione);
- sempre in parte qua , ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024”, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione;
- sempre in parte qu a, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, della Raccolta FAQ del 12 dicembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere d’Abruzzo - Filiera cerealicola - Società cooperativa per Azioni a essere collocato in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Distretto del Cibo Monregalese - Cebano, del Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e dell’Associazione Distretto Rurale del Chianti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, tempestivamente depositato, il Distretto Agroalimentare di Qualità - Cerere D’Abruzzo - Filiera Cerealicola - Società Cooperativa per Azioni (d’ora in poi Società Cooperativa ricorrente), premesso di aver partecipato alla procedura, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a seguito all’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, per l’erogazione dei benefici dei Distretti del Cibo, come disciplinati dall’art. 66, comma 1, della Legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, ha impugnato la graduatoria del II Bando del 31 dicembre 2024, nella parte in cui essa è stata collocata in posizione 23esima, non utile ai fini dell’attribuzione dei benefici di che trattasi, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe.
La Società Cooperativa ricorrente ha, in particolare, dedotto di essere composta dai seguenti soggetti beneficiari (Distretto Cerere, quale Soggetto proponente, Molino e Pastificio De CE S.p.A., TT OB Azienda Agricola, Azienda Agricola “Di Marco” di Donato di Marco, Società Agricola Di AV di AV AL & C. S.s., AN DR Azienda Agricola, SS RE Azienda Agricola, Di IA Consiglio S.r.l., Di IA ZI Azienda Agricola, OR AN Azienda Agricola e PR IM Azienda Agricola) e di aver ottenuto 68,25 punti, rimanendo così al di fuori dei primi 11 posti, in cui sono stati collocati i progetti ammessi al finanziamento.
Dopo aver ottenuto accesso agli atti ed esaminate le valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice, la Società Cooperativa ricorrente ha rilevato la sussistenza di presunti errori di valutazione che avrebbero inficiato la corretta attribuzione dei punteggi de quibus .
Con il ricorso in epigrafe, la Società ricorrente, deducendo l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, dell’art. 11 del Bando - violazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione - illogicità e ingiustizia manifeste - illegittimità in parte qua della graduatoria finale in relazione al punteggio assegnato al Distretto Cerere con riguardo all’Ambito di Valutazione “organicità e pertinenza del programma di investimenti”, criterio di valutazione “qualità del partenariato”, parametro “numero di segmenti della filiera coinvolti nell’accordo di distretto”.
In particolare, la Società Cooperativa ricorrente ha evidenziato come, con riferimento al parametro di valutazione “Numero di segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Distretto”, la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente attribuito 6 punti (per le ipotesi in cui fossero stati presenti almeno tre segmenti della filiera), quando invece le sarebbe spettato il punteggio massimo di 10 punti, poiché i segmenti coinvolti sarebbero stati quattro, avendo a tal proposto la Commissione non riconosciuto il settore della “ricerca”, essendo essa dotata di un apposito Ente di Ricerca (Università degli Studi di Teramo).
Sotto altro profilo, la Società Cooperativa ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi nei confronti di altre controinteressate, nella parte in cui la Commissione giudicatrice avrebbe loro riconosciuto il punteggio per il settore della “ricerca”, pur non essendo le stesse partecipate da soggetti beneficiari diretti aventi natura di appositi Enti di Ricerca; analoghe considerazioni, per quanto riguarda, l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per quelle controinteressate prive di beneficiari diretti rientranti nel settore “formazione/consulenza”.
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, dell’art. 11 del Bando - violazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione - illogicità e ingiustizia manifeste - illegittimità in parte qua della graduatoria finale in relazione al punteggio assegnato al Distretto Cerere con riguardo all’Ambito di Valutazione “organicità e pertinenza del programma di investimenti”, criterio di valutazione “qualità del programma”, parametro “impatto sul mercato di riferimento”.
Secondo la Società Cooperativa ricorrente, la Commissione giudicatrice, con riferimento al parametro di valutazione “Impatto sul mercato di riferimento”, avrebbe attribuito al Distretto il punteggio minimo di 2 punti (“basso”) senza spiegare le ragioni di tale scelta, mentre ad essa spetterebbe un punteggio maggiore (quanto meno pari a 6 punti “medio”), come peraltro assegnato ad altri Distretti che avevano presentato progetti di qualità inferiore e con minori investimenti economici.
1.3. Per tali motivi, la Società Cooperativa ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati, e l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere collocata in posizione utile ai fini del conseguimento dei benefici economici de quibus .
2. In data 21 marzo 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. In data 25 marzo 2025, si è poi costituita in giudizio la controinteressata Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.c.a.r.l..
4. Con memoria depositata il 29 marzo 2025, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, rilevando, tra l’altro che la Commissione giudicatrice, in realtà, aveva riconosciuto in favore del Distretto ricorrente il settore della “ricerca”, mentre ad essere stato escluso era il settore della “commercializzazione”, non potendo ricoprire tale ruolo l’impresa designata all’interno del progetto (De CE S.p.A.), in ragione della genericità dell’accordo prodotto in sede di gara; inoltre le valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice sarebbero immuni dai vizi denunciati.
5. Con ordinanza n. 1990/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 aprile 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle concorrenti controinteressate ed ha chiesto all’Amministrazione di redigere una relazione di chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi mediante il riesame della domanda da parte della Commissione giudicatrice, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 26 novembre 2025.
6. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 24 aprile 2025, tempestivamente depositato, la Società Cooperativa ricorrente ha poi impugnato il Decreto di approvazione della Graduatoria dei Distretti del Cibo II Bando, prot. interno n. 0678624 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 28 febbraio 2025, in parte qua , e in particolare nella parte in cui è stata approvata “la graduatoria definitiva allegata al presente decreto e parte integrante di esso, relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso Pubblico allegato al Decreto Direttoriale n. 544040 del 15 ottobre 2024, con indicazione del contributo ammesso per programma, con riferimento alla dotazione dell’Avviso pari a euro 100.000.000 a valere sul capitolo 7049”, che ne costituisce l’Allegato n. 1, laddove il Distretto ricorrente è stato collocato al 23° posto, e tutti gli atti prodromici indicati in epigrafe.
6.1. Con i predetti motivi aggiunti sono state reiterate le medesime censure contenute nel ricorso introduttivo e ribadite le conclusioni ivi rassegnate.
7. In data 28 aprile 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Associazione riconosciuta Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna.
8. In data 4 giugno 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha prodotto in giudizio la relazione istruttoria chiesta con l’ordinanza n. 1990/2025 di questa Sezione, con la quale è stata confermata l’attribuzione del punteggio all’odierna parte ricorrente.
9. Con ulteriore atto per motivi aggiunti, notificato il 28 luglio 2025, tempestivamente depositato, la Società Cooperativa ricorrente ha poi impugnato la predetta relazione istruttoria, rilevando come, in realtà, il riesame sarebbe fondato su presupposti di fatto erronei e, comunque, non condivisibili.
10. In data 3 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il controinteressato Distretto del Cibo Monregalese - Cebano.
11. Con memoria depositata il 22 ottobre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
12. Con memoria depositata il 23 ottobre 2025, l’Associazione Distretto Rurale del Chianti ha concluso per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
13. Con il 24 ottobre 2025, la Società Cooperativa ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
14. Con memoria depositata il 25 ottobre 2025, il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna ha concluso per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
15. Il Distretto della Mela della Val di Non e della Val del Sole, il Distretto Lattiero Caseario Veneto Di.L.Ca.Ve, il Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia, il Distretto Agroalimentare di Qualità Cooperativo Agricolo Pontino Soc. Coop., l’Associazione del Distretto del Cibo del Roero, il Distretto Agroalimentare del Vino D’Abruzzo, il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, la Umbria Top Soc. Coop. Agr., il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico - Salentino - Dajs, intimati quali controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
16. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, all’esito di ampia discussione orale, la causa è stata infine introitata per la decisione.
17. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
17.1. In via preliminare, occorre evidenziare che l’atto per motivi aggiunti, notificato il 28 luglio 2025, debba essere riqualificato alla stregua di una (mera) memoria difensiva, dal momento che il provvedimento ivi impugnato - ossia la relazione istruttoria dell’Amministrazione - non costituisce, a ben vedere, un atto avente natura provvedimentale (ed in quanto tale impugnabile), ma attività meramente istruttoria, finalizzata a chiarire le censure contenute nel ricorso, come peraltro esplicitamente indicato nell’ordinanza n. 1990/2025 di questa Sezione, ove è dato leggere “ la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione, così da poter valutare quale sarebbe la collocazione del progetto del Distretto in graduatoria, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione, a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto ”.
Ne consegue, quindi, che le relative censure saranno esaminate in correlazione alle censure ritualmente formulate dalla parte ricorrente con il ricorso, come integrato dal (primo e quindi unico) atto per motivi aggiunti, notificato il 24 aprile 2025.
17.2. Ciò chiarito, con il primo motivo di ricorso - sostanzialmente riproposto in via derivata con l’atto per motivi aggiunti notificato il 24 aprile 2025 - la Società Cooperativa ricorrente, ha dedotto che la Commissione giudicatrice avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio relativo al programma presentato per la conclusione dell’accordo del Distretto del Cibo.
Giova premettere che il Bando, all’art. 11, prevedeva che l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice sarebbe dovuta avvenire in forza di quattro ambiti di valutazione, ossia: 1. Organicità e pertinenza del Programma di investimenti; 2. Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto; 3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari; 4. Punteggio aggiuntivo relativo alla rinnovata composizione della compagine distrettuale.
Ciascuno di questi quattro ambiti è stato suddiviso dal Ministero in più criteri di valutazione; per ciascun criterio di valutazione, poi, sono stati ulteriormente previsti diversi parametri di valutazione, con l’indicazione, in relazione a ciascuno di essi, del punteggio conseguibile da ciascun partecipante.
Per quanto riguarda il parametro di valutazione “Numero di segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Distretto” - oggetto di censura in questa sede - era prevista la possibilità di attribuire n. 2 punti, nel caso in cui il numero di segmenti della filiera coinvolti fosse stato inferiore o uguale a due, n. 6 punti, nel caso in cui fosse stato almeno pari a tre e n. 10 punti, nel caso in cui fosse stato maggiore di tre.
Ciò chiarito, la parte ricorrente ha dedotto che sarebbe stato erroneo il giudizio relativo al parametro di valutazione “Numero di segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Distretto”, perché la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente attribuito 6 punti, in quanto sarebbe spettato alla parte ricorrente il punteggio massimo di 10 punti, poiché i segmenti coinvolti sarebbero stati quattro (invece che tre).
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, questa valutazione sarebbe dipesa dal mancato riconoscimento del settore della “ricerca”; tale giudizio presenterebbe, infatti, profili di evidente irragionevolezza, perché il Distretto in parola sarebbe dotato di un apposito Ente di Ricerca (Università degli Studi di Teramo).
L’esclusione di tale settore sarebbe, inoltre, irragionevole, perché l’Università degli Studi di Teramo avrebbe partecipato al progetto di che trattasi, pur non essendo un beneficiario diretto dell’accordo, in conformità con quanto stabilito sul punto dalle FAQ, secondo cui “ I Progetti di ricerca in Tabella 4A devono essere svolti da Organismi di ricerca iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca. In questo contesto le Università possono partecipare o come beneficiari o come fornitori di altri beneficiari ammissibili ”.
Inoltre, pur a voler ritenere che davvero la “ricerca” possa essere valorizzata a fini premiali di punteggio come segmento della filiera solo se il relativo Organismo risulti beneficiario diretto, comunque il programma presentato dal Distretto ricorrente avrebbe dovuto essere collocato utilmente in graduatoria, tenuto conto del tipo di intervento indicato nel programma.
Ebbene, con 4 punti aggiuntivi (quindi 10 in totale per tale settore), il progetto del Distretto passerebbe da un totale di 68,25 punti a un totale di 72,25: quindi, dal 23° posto, non finanziabile, passerebbe al 7° posto, tra i progetti finanziabili.
Sotto altro profilo, la Società Cooperativa ricorrente ha contestato, sotto il medesimo aspetto, l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi nei confronti di altre controinteressate, nella parte in cui la Commissione giudicatrice avrebbe loro riconosciuto il punteggio per il settore della “ricerca”, pur non essendo le stesse partecipate da soggetti aventi natura di appositi Enti di Ricerca; analoghe considerazioni, per quanto riguarda, l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per quelle controinteressate prive di beneficiari diretti rientranti nel settore “formazione/consulenza”.
L’assegnazione erronea dei punteggi aggiuntivi nei confronti delle predette controinteressate avrebbe quindi cagionato la mancata ammissione del programma della Società Cooperativa ricorrente.
Ebbene, decurtando i punteggi delle controinteressate nei sensi suindicati, il progetto del Distretto ricorrente, potrebbe rientrare in posizione n. 5 in Graduatoria, anche qualora non si volesse riconoscere il punteggio aggiuntivo per il settore della “ricerca”.
A fronte di queste difese, l’Avvocatura dello Stato ha replicato come, in realtà, il settore della “ricerca” era stato riconosciuto, mentre ad essere escluso era stato il (diverso) settore della “commercializzazione”, non potendo essere valorizzato l’apporto del soggetto indicato nel programma (De CE S.p.A.).
Tali conclusioni sono state poi ribadite dalla Commissione giudicatrice, in sede di riesame istruttorio, sulla base dell’assunto secondo cui “ L’Accordo di distretto presentato dal ricorrente giustifica il coinvolgimento del segmento della commercializzazione, sulla base del beneficiario “De CE” che metterà a disposizione i propri canali ed il know-how. Tuttavia, detta previsione, comunque di carattere generico, non è risultata coerente e riconducibile alle azioni e agli interventi previsti dal progetto presentato dal beneficiario De CE SPA e, pertanto, non risulta qualificare il coinvolgimento del segmento della commercializzazione, nell’ambito dell’accordo di distretto. In conclusione, il segmento non calcolato ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo non è la ricerca, ma la commercializzazione; pertanto, la precedente valutazione effettuata dalla Commissione, risulta corretta assegnando n. 6 punti per i 3 segmenti coinvolti ”.
La Società Cooperativa ricorrente ha, poi, controdedotto nelle proprie difese, rilevando come sarebbe del tutto irragionevole non riconoscere il segmento della “commercializzazione”, a fronte della partecipazione come beneficiaria diretta della De CE S.p.A., impresa famosa a livello nazionale per la produzione e commercializzazione della pasta.
A sua volta, l’Avvocatura erariale ha replicato come, per un verso, il “peso” della De CE S.p.A. sarebbe stato sovrabbondante (e quasi del tutto totalitario), in termini di contributi economici ad essa spettanti, rispetto agli altri soggetti beneficiari dell’accordo del Distretto e, comunque, la particolare caratura imprenditoriale della predetta Società sarebbe in contrasto con le finalità della legge istitutiva dei Distretti del Cibo, ricollegate alla valorizzazione delle piccole imprese sul territorio.
17.3. Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano fondate nei limiti e nei termini che seguono.
Ed invero, appurato che il mancato riconoscimento del punteggio massimo di 10 punti non era dovuto alla mancata valutazione del segmento della “ricerca”, ma a quello della “commercializzazione”, ritiene il Collegio come siano manifestamente irragionevoli le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione a riguardo, anche tenuto conto dei (vaghi) chiarimenti forniti sul punto dalla Commissione in sede di riesame istruttorio.
Ritenere infatti che il programma de quo non possa essere valutato positivamente con riferimento al segmento della “commercializzazione” soltanto perché in esso è presente un’impresa nota su tutto il territorio nazionale per la produzione e commercializzazione della pasta non appare adeguatamente motivato, avendo la Commissione laconicamente riferito che l’accordo presentato sarebbe “generico” (vedi relazione istruttoria).
Certamente i Distretti del Cibo, per come disciplinati, fanno riferimento alla valorizzazione delle imprese sul territorio, come espressamente indicato nell’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, tuttavia non vi sono elementi di carattere testuale che precludano in assoluto la partecipazione di imprese di dimensioni maggiori, sempre che, ovviamente, tale apporto sia coerente con gli obiettivi prefissati per la valorizzazione dei Distretti medesimi. Tuttavia, tali elementi avrebbero meritato un maggior approfondimento istruttorio (di cui non vi è adeguata prova a riguardo né nei provvedimenti impugnati, né nei chiarimenti istruttori) e, comunque, una più chiara esplicitazione a livello motivazionale.
Ne consegue, pertanto, che, sul punto, la valutazione operata dall’Amministrazione sia insufficiente e carente.
Vanno, invece, respinte tutte quelle censure - ancorché suggestive - volte a contestare le valutazioni operato dalla Commissione giudicatrice, con riferimento ai punteggi assegnate agli altri Distretti del Cibo, con riferimento al segmento della “ricerca” ovvero a riguardo del settore della “formazione/consulenza”, poiché le deduzioni articolate dalla parte ricorrente sono rimaste prive di un obiettivo riscontro documentale. In assenza, quindi, di prova certa, non si ravvisano ragioni per censurare, sotto questo profilo, l’operato dell’Amministrazione.
17.4. L’accoglimento del primo motivo di gravame, nei limiti suindicati, si ripercuote anche sul secondo motivo di ricorso, come riprodotto con l’atto per motivi aggiunti notificato il 24 aprile 2025, stante la stretta connessione logica delle questioni ivi articolate.
La lex specialis, sul punto, ha previsto la possibilità di riconoscere 2 punti per un impatto “basso”, 6 punti per un impatto “medio” e 10 punti per un impatto “alto” per il parametro di valutazione “Impatto sul mercato di riferimento”.
In particolare, la Società Cooperativa ricorrente ha dedotto che la Commissione avrebbe erroneamente valutato il predetto parametro, avendo attribuito (solo) 2 punti. Tale giudizio sarebbe irragionevole, perché il programma presenterebbe tutti gli elementi per ricevere, quanto meno, il punteggio mediano di 6 punti, tenuto conto degli investimenti economici presentati e della qualità dei soggetti beneficiari.
A fronte di tali rilievi, la Commissione giudicatrice ha precisato, in sede di riesame istruttorio, che “ vi è stata una decisione collegiale, che nella presente sede si può solo ribadire, di non attribuire il punteggio massimo, di eccellenza, ad un programma che si sviluppa in maniera non omogenea, dove, come visto, prima crea una visione d’insieme dell’azione progettuale e poi viene a mancare la parte della commercializzazione ”.
Tali deduzioni sono state puntualmente contestate dalla parte ricorrente, rilevando, come, in realtà, il segmento della “commercializzazione” sarebbe presente grazie all’apporto della De CE S.p.A., per cui tale valutazione sarebbe irragionevole.
17.5. Ritiene il Collegio che tali doglianze siano condivisibili.
Ed invero, fermo restando il criterio discrezionale sotteso a tale parametro di valutazione, si evidenzia come il ragionamento della Commissione appaia, per così dire, viziato sotto il medesimo profilo indicato al punto 17.3., non essendo stato adeguatamente esplicitato il motivo per il quale l’apporto della De CE S.p.A. sarebbe radicalmente incompatibile con il programma del Distretto del Cibo in assenza di un’adeguata istruttoria e motivazione sul punto.
Ne consegue, quindi, che anche sotto questo profilo, la valutazione della Commissione è censurabile.
17.6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Quanto alle conseguenze dell’accoglimento del presente gravame, questo Collegio dispone l’annullamento, in parte qua e nei soli limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati in relazione alla sola posizione del Distretto del Cibo ricorrente.
Per quanto riguarda gli effetti conformativi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, riconvocare la Commissione esaminatrice, la quale dovrà rivalutare la sola posizione della parte ricorrente, con riferimento ai soli settori e segmenti interessati, tenuto conto dei rilievi sollevati dal Collegio e senza alcuna integrazione ex post del progetto così come originariamente presentato, salvi ovviamente i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
18. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse, i provvedimenti impugnati.
Dispone il riesame della domanda presentata dalla parte ricorrente, nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a..
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO