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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 796/2023, 797/23, 798/23, 799/23 R.G., promosse da: nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. SCAFFIDI AGOSTINO , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ATZENI OLIVIERO e MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 17/03/2023, portante RG. n. 796/23, adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2013 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 17/03/2023, portante RG. n. 797/23, adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2014 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 17/03/2023, portante RG. n. 798/23, adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2015 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 17/03/2023, portante RG. n. 799/23, adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in nei suddetti giudizi, costituendosi a mezzo dei propri procuratori, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso, e contestando nel merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa, previa riunione, venivano istruite documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola La Coccinella, al fine di verificarne la CP_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori per il primo, e dagli CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 ispettori per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di Per_2 Per_4 Per_1 Per_5 accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La Coccinella.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per gli anni CP_1
2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 –
2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa “La
Coccinella”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano CP_1 stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente non abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di lle dipendenze della Ditta La Coccinella. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, è stato sentiti nel corso di causa un unico testimone per tutti e quattro i giudizi riuniti, le cui deposizioni hanno confermato in linea teorica, e generica, gli assunti di parte attrice circa l'esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, l'orario di lavoro, retribuzione;
dichiarazioni che vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità del teste (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017)
Il teste escusso ha dichiarato di essere il marito della ricorrente, e di averla Testimone_1 accompagnata spesso sui luoghi ove veniva svolta l'attività lavorativa: atteso l'evidente coinvolgimento per il rapporto di coniugio con la ricorrente si ritiene che le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate ai fini della prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dal ricorrente.
Tra l'altro, le dichiarazioni del teste avrebbero potuto essere suffragate e confermate dalla testimonianza di qualche collega di lavoro, ma la ricorrente ha ritenuto di non dover indicare altri testimoni nei quattro giudizi intrapresi avverso le cancellazioni delle giornate agricole.
Pertanto, a giudizio di questo decidente, le dichiarazioni del teste non appaiono dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (IL , buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro). A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerta dalla parte ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni quanto CP_1
con le prove documentali offerte in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
nei ricorsi depositati in data 17/3/2023 portanti rg. n.796/23; 797/23; 798/23; 799/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in € 1.900,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 12/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena