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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/10/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 35-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di LA
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 35-1/ 2025, promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
UI UL ricorrente contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 intimata sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio a seguito dell'udienza del 7.10.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 4.8.2025 ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), in persona del rappresentante legale p.t. Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'apertura ex art. 49 CCII della liquidazione giudiziale di in Controparte_1 persona del rappresentante legale p.t..
L'intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40, comma 7,
CCII, perfezionatasi per l'udienza del 7.10.2025, a cura della cancelleria, il terzo successivo all'inserimento nel Portale dei servizi telematici gestito dal , dopo l'esito negativo Controparte_2 della notifica via p.e.c. per causa imputabile al destinatario, data la “mancata consegna” “in quanto la
1 casella è inibita alla ricezione”, sebbene si tratti dell'indirizzo p.e.c. risultante dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII, per cui va dichiarata contumace.
2. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
2.1. Questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a
LA (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 4.9.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
2.2. Il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di euro 47.000,00 circa, risultante da fatture annotate nei registri contabili (v. all. ricorso), dotate di efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. nei rapporti tra imprenditori, quali sono le parti del presente procedimento (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 1, n. 26370/2025, testualmente: “- la legittimazione alla proposizione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è assoggettata alle stesse regole che presiedevano all'analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento;
- l'art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso”, tra l'altro, “di uno o più creditori”; - la norma è, sul punto, pressoché identica a quella già contenuta nell'art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che “il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”; - la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita;
- non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo
(Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l'apertura, nei confronti del debitore, della procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare;
- la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
- se, però, il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
- il
2 giudice del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013;
Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l'effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del
2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l'ha subita;
- solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
- non è, dunque, sufficiente, per proporre l'istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); - né, d'altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
- occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025).”).
2.3. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva esercente l'attività di “costruzioni di edifici civili”, come risulta dalla visura camerale del
4.9.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
2.4. L'intimata, non costituendosi in giudizio, nonostante la ritualità della notifica come sopra precisato, non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d),
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risultano superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 4.8.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 1.002.125,00 come tali superiori alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti.
2.5. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 17.09.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali
3 scaduti e non pagati pari a euro 281.000,00 circa, come tali superiori alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti ivi prevista.
2.6. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del 4.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 1.002.125,00 come tali superiori all'attivo patrimoniale pari a euro 769.000,00 di cui euro 687.000,00 di attivo circolante, con conseguente mancanza della liquidità necessaria per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ed ha una perdita di esercizio di euro 405.000,00 che come tale denota l'incapacità dell'intimata di produrre reddito di impresa per adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, tra cui risultano ingenti debiti fiscali, pari a euro 281.000,00 circa, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 17.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, ed ingenti debiti contributivi pari a euro 343.000,00 circa come da certificazione dell'I.N.P.S. dell'11.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, oltre al credito azionato dal ricorrente (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, l'avv. Francesco Azzolina, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei
4 libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 24.02.2026, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al Pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di LA
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 35-1/ 2025, promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
UI UL ricorrente contro p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 intimata sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio a seguito dell'udienza del 7.10.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 4.8.2025 ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), in persona del rappresentante legale p.t. Parte_1 ha chiesto dichiararsi l'apertura ex art. 49 CCII della liquidazione giudiziale di in Controparte_1 persona del rappresentante legale p.t..
L'intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40, comma 7,
CCII, perfezionatasi per l'udienza del 7.10.2025, a cura della cancelleria, il terzo successivo all'inserimento nel Portale dei servizi telematici gestito dal , dopo l'esito negativo Controparte_2 della notifica via p.e.c. per causa imputabile al destinatario, data la “mancata consegna” “in quanto la
1 casella è inibita alla ricezione”, sebbene si tratti dell'indirizzo p.e.c. risultante dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII, per cui va dichiarata contumace.
2. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
2.1. Questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a
LA (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 4.9.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
2.2. Il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di euro 47.000,00 circa, risultante da fatture annotate nei registri contabili (v. all. ricorso), dotate di efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. nei rapporti tra imprenditori, quali sono le parti del presente procedimento (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 1, n. 26370/2025, testualmente: “- la legittimazione alla proposizione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è assoggettata alle stesse regole che presiedevano all'analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento;
- l'art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso”, tra l'altro, “di uno o più creditori”; - la norma è, sul punto, pressoché identica a quella già contenuta nell'art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che “il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”; - la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita;
- non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo
(Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l'apertura, nei confronti del debitore, della procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare;
- la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
- se, però, il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
- il
2 giudice del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013;
Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l'effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del
2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l'ha subita;
- solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
- non è, dunque, sufficiente, per proporre l'istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); - né, d'altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
- occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025).”).
2.3. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva esercente l'attività di “costruzioni di edifici civili”, come risulta dalla visura camerale del
4.9.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
2.4. L'intimata, non costituendosi in giudizio, nonostante la ritualità della notifica come sopra precisato, non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d),
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risultano superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 4.8.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 1.002.125,00 come tali superiori alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti.
2.5. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 17.09.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali
3 scaduti e non pagati pari a euro 281.000,00 circa, come tali superiori alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti ivi prevista.
2.6. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del 4.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 1.002.125,00 come tali superiori all'attivo patrimoniale pari a euro 769.000,00 di cui euro 687.000,00 di attivo circolante, con conseguente mancanza della liquidità necessaria per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ed ha una perdita di esercizio di euro 405.000,00 che come tale denota l'incapacità dell'intimata di produrre reddito di impresa per adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, tra cui risultano ingenti debiti fiscali, pari a euro 281.000,00 circa, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 17.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, ed ingenti debiti contributivi pari a euro 343.000,00 circa come da certificazione dell'I.N.P.S. dell'11.9.2025 acquisita ex art. 42 CCII, oltre al credito azionato dal ricorrente (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, l'avv. Francesco Azzolina, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei
4 libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 24.02.2026, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al Pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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