Articolo 8 della Legge 30 marzo 1965, n. 224
Articolo 7
Versione
23 aprile 1965
Art. 8.
Dopo che sara' avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

Entrata in vigore il 23 aprile 1965