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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12034 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Francesca Cosentino Presidente rel.
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
dott.ssa Valeria Chirico Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28625/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Celentano e Barbara Tersali, per delega in atti Parte 1
,
ricorrente
E
CP 1 nata a [...] il [...]
CP 2 nata a [...] il [...]
,
resistenti contumaci
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.7.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente CP 1 che dall'unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 6.12.2016, in atti, aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, e che, a far data dall'udienza presidenziale della separazione, i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna somma a suo carico.
Le resistenti non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica, e venivano dichiarate contumaci.
In sede di prima udienza, veniva emessa la seguente ordinanza : ritenuto di dichiarare la contumacia della resistenti, comparse all'udienza citata ma non costituite, nonostante la regolarità delle notifiche;
ritenuto di revocare, allo stato, l'assegno di mantenimento già posto a carico dell Pt 1 per la figlia CP_2, in quanto la stessa risulta avere costituito un proprio nucleo familiare avendo avuto un figlio (cfr. stato di famiglia, in atti), risulta avere iniziato una sua attività di impresa (cfr. visura camerale, in atti) e risulta svolgere attività lavorativa per una società come direttrice commerciale, come emerge dal suo profilo
Linkedin e da quello della società, in atti, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, luglio 2024); ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, per essere i capitoli documentali,
P.Q.M.
-dichiara la contumacia delle resistenti;
-dispone in via provvisoria quanto segue: per la figlia CP 2, con decorrenza dalla revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico dell' Pt 1 domanda (deposito del ricorso, luglio 2024);...".
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato: in mancanza di eccezione di riconciliazione sollevata da parte resistente CP 1 rimasta contumace nel presente giudizio- deve ritenersi che la coppia viva ininterrottamente separata dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, nonchè il contegno processuale della CP 1 rimasta contumace per tutta la durata del processo, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti Parte 2
[...] ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Può, poi, essere confermata l'ordinanza emessa ex art. 473bis. 22 c.p.c., in quanto condivisibile.
In vista della natura della causa e della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e CP 1 in
Roma in data 18.6.1994;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, parte II, atto n. 00672, serie A01);
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico dell' Pt 1 per la figlia CP 2, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, luglio 2024);
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 28.8.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Francesca Cosentino Presidente rel.
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
dott.ssa Valeria Chirico Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28625/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Celentano e Barbara Tersali, per delega in atti Parte 1
,
ricorrente
E
CP 1 nata a [...] il [...]
CP 2 nata a [...] il [...]
,
resistenti contumaci
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.7.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente CP 1 che dall'unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 6.12.2016, in atti, aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, e che, a far data dall'udienza presidenziale della separazione, i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna somma a suo carico.
Le resistenti non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica, e venivano dichiarate contumaci.
In sede di prima udienza, veniva emessa la seguente ordinanza : ritenuto di dichiarare la contumacia della resistenti, comparse all'udienza citata ma non costituite, nonostante la regolarità delle notifiche;
ritenuto di revocare, allo stato, l'assegno di mantenimento già posto a carico dell Pt 1 per la figlia CP_2, in quanto la stessa risulta avere costituito un proprio nucleo familiare avendo avuto un figlio (cfr. stato di famiglia, in atti), risulta avere iniziato una sua attività di impresa (cfr. visura camerale, in atti) e risulta svolgere attività lavorativa per una società come direttrice commerciale, come emerge dal suo profilo
Linkedin e da quello della società, in atti, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, luglio 2024); ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, per essere i capitoli documentali,
P.Q.M.
-dichiara la contumacia delle resistenti;
-dispone in via provvisoria quanto segue: per la figlia CP 2, con decorrenza dalla revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico dell' Pt 1 domanda (deposito del ricorso, luglio 2024);...".
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato: in mancanza di eccezione di riconciliazione sollevata da parte resistente CP 1 rimasta contumace nel presente giudizio- deve ritenersi che la coppia viva ininterrottamente separata dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, nonchè il contegno processuale della CP 1 rimasta contumace per tutta la durata del processo, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti Parte 2
[...] ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Può, poi, essere confermata l'ordinanza emessa ex art. 473bis. 22 c.p.c., in quanto condivisibile.
In vista della natura della causa e della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e CP 1 in
Roma in data 18.6.1994;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, parte II, atto n. 00672, serie A01);
- revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico dell' Pt 1 per la figlia CP 2, con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, luglio 2024);
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 28.8.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Francesca Cosentino